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| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 21 giugno 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  di  controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare  i  controlli  sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  i  decreti  23 aprile 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004 e 15 febbraio  2005,  con  i  quali  la  validita'  dell'autorizzazione triennale  rilasciata  all'organismo  di  controllo  denominato «CSQA Certificazioni  Srl»,  con  decreto  del  23 aprile  2001,  e'  stata prorogata fino al 29 luglio 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», allo schema tipo di controllo,  trasmessogli con nota ministeriale del 25 settembre 2003, protocollo numero 64719;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 23 aprile 2001;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  sede  in  Thiene (Vicenza), via S. Gaetano  n. 74, con decreto 23 aprile 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana» registrata con il  regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, gia'  prorogata con decreti 23 aprile 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004  e  15 febbraio  2005,  e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 luglio 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 23 aprile 2001.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 21 giugno 2005
 
 Il direttore generale: Abate
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