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| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2005 |  | Integrazioni e modificazioni all'ordinanza 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987,   di   disciplina   degli   interventi   di  riparazione  e  di ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. (Ordinanza n. 3444). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto-legge  26 maggio  1984,  n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile  1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise e Campania.»;
 Viste le ordinanze del Ministro delegato per il coordinamento della protezione  civile  n. 406/FPC/ZA del 14 novembre 1984, n. 529/FPC/ZA del  9 aprile  1985, n. 620/FPC/ZA del 15 ottobre 1985, n. 697/FPC/ZA del  6 marzo  1986 e n. 823/FPC/ZA del 29 ottobre 1986, n. 905/FPC/ZA del   17   febbraio  1987,  n.  987/FPC/ZA  del  20 maggio  1987,  n. 1025/FPC/ZA  del  20 giugno  1987,  n.  1029  del  20 giugno 1987, n. 1497/FPC  del  6 luglio  1988,  n.  1653/FPC del 13 febbraio 1989, n. 1928/FPC  del  10 giugno  1990,  n.  2372/FPC del 24 gennaio 1994, n. 2383/FPC  del  13 giugno  1994, n. 2414 del 16 novembre 1996, n. 2695 del  13 ottobre  1997,  n.  3028  del  18 dicembre  1999, n. 3194 del 12 aprile  2002,  pubblicate rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n.  319  del  20 novembre  1984, n. 92 del 18 aprile 1985, n. 255 del 29 ottobre  1985,  n.  63  del  17 marzo 1986 e n. 259 del 7 novembre 1986,  n. 48 del 27 febbraio 1987, n. 160 dell'11 giugno 1987, n. 160 dell'11 giugno   1987,   n.   161  dell'11 luglio  1988,  n.  43  del 21 febbraio  1989,  n.  139  del 16 giugno 1990, n. 141 del 18 giugno 1994,  n.  21 del 27 gennaio 1997, n. 244 del 18 ottobre 1994, n. 301 del  24 dicembre  1999,  n.  92 del 19 aprile 2002, con le quali sono stati,  tra  l'altro,  stabiliti i criteri per la realizzazione degli interventi  di ricostruzione e di riparazione dei danni provocati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984;
 Visto l'art. 4, comma 95, della legge 28 dicembre 2003, n. 350, pu bblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del  27 dicembre 2003, con il quale e' stato autorizzato un limite di impegno  quindicennale  di  un  milione di euro a decorrere dall'anno 2005,  per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati  dal  sisma  del  7  e  11 maggio  1984;    Ravvisata  la necessita'  di  adottare  misure  dirette a favorire il trasferimento alle  Regioni interessate delle attivita' esercitate dal Dipartimento della  protezione  civile  in  attuazione  dell'ordinanza  n. 905 del 17 febbraio 1987;
 Vista  la  nota  DPC/CG/5720  del  31 gennaio  2005, nella quale si chiede  alle  regioni  Abruzzo, Lazio, Molise e Campania di esprimere l'intesa  di  legge  sullo  schema  di ordinanza di protezione civile recante:  «Integrazioni  e modificazioni all'ordinanza 905/FPC/ZA del 17 febbraio  1987  di disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania».
 Vista la nota DPC/OPE/24747, del 10 maggio 2005, di convocazione di una  riunione  con  le  Regioni  interessate per la risoluzione delle problematiche connesse all'emanazione dell'ordinanza dianzi citata;
 Vista  la nota DPC/OPE/0027562, del 25 maggio 2005, nella quale, in relazione  agli  esiti della riunione tenutasi presso il Dipartimento della   protezione   civile   con   i  rappresentanti  delle  Regioni interessate, si chiede alle regioni Abruzzo, Lazio, Campania e Molise di   esprimere  la  propria  intesa  sullo  schema  di  ordinanza  di protezione  civile di modificazione ed integrazione dell'ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987;
 Viste   le   note   delle   regioni   Abruzzo,   Molise,   Campania rispettivamente in data 31 maggio, 27 maggio e 6 giugno 2005;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Le  regioni  Abruzzo,  Molise,  Lazio  e Campania dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  subentrano  in  tutte  le  attivita' svolte dal Dipartimento  della  protezione civile in applicazione dell'ordinanza n. 905 del 17 febbraio 1987 e successive modifiche ed integrazioni.
 2.  In particolare, le predette Regioni, ciascuna nell'ambito della rispettiva competenza, dovranno:
 verificare  e  tenere  aggiornato  lo  stato di avanzamento degli interventi  di  riparazione  e  ricostruzione  degli  edifici privati ricadenti  nel campo di applicazione dell'ordinanza n. 905/1987 sulla base  dei  dati  che  allo scopo saranno semestralmente trasmessi dai Comuni interessati;
 controllare  l'effettivo  utilizzo  dei  fondi  erogati a ciascun Comune;
 ripartire  le  risorse  finanziarie  eventualmente trasferite dal Dipartimento  della  protezione  civile  secondo  quanto stabilito al comma  4,  quelle  derivanti  dalla  stipula  dei  mutui  di  cui  al successivo  art.  3  nonche'  quelle che in futuro dovessero rendersi disponibili,  in  funzione  delle esigenze rappresentate dai Comuni e nel rispetto delle priorita' stabilite al comma 5.
 3.  Per  il  conseguimento  delle  finalita'  di  cui alla presente ordinanza,  il  Dipartimento  della  protezione  civile, entro trenta giorni  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente ordinanza,  trasmette alle Regioni interessate, ciascuna per la parte di  propria  competenza,  il  monitoraggio  aggiornato  alla data del 31 dicembre  2004, sulla base, dei progetti definitivamente approvati entro  il  termine di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3194 del  12 aprile  2002,  dei  finanziamenti  disposti  e  delle risorse finanziarie ancora disponibili.
 4.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  provvede  altresi' all'erogazione  delle  residue  risorse ancora disponibili sui propri capitoli  di  bilancio  mediante  accredito  diretto  ai  Comuni gia' assegnatari  di  fondi sulla base di precedenti decreti di riparto. A tal fine i Comuni interessati debbono presentare specifica e motivata richiesta  al  Dipartimento  della  protezione  civile,  entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza. Il mancato rispetto del termine   indicato   produce  la  decadenza  dall'assegnazione  delle predette  risorse  ed  il  trasferimento delle stesse alle rispettive Regioni   che   provvederanno   alla  relativa  assegnazione  per  la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.
 5. Le risorse di cui al comma 4, nonche' quelle derivanti dai mutui di  cui  al  successivo  art.  3 sono destinate alla realizzazione di interventi   ricadenti   nella  priorita'  «A»  cosi'  come  definita dall'ordinanza  n.  905  del  17 febbraio  1987 e «B equiparata ad A» cosi'  come  definita  dall'ordinanza n. 2695 del 13 ottobre 1997, in misura  del  70%  del  finanziamento  spettante  a  ciascuna  Regione ripartito,   secondo   quanto   stabilito  dall'articolo 2,  comma  2 dell'ordinanza  prima  citata,  ovvero l'80% destinato alle priorita' «A»  ed  al  20%  alle  priorita'  speciali  «B  equiparate ad A». Il restante  30% ripartito fra le quattro regioni interessate in base al fabbisogno   residuo   espresso  nella  sola  priorita'  speciale  «B equiparate ad A».
 6.  Le  Regioni,  per gli ambiti di rispettiva competenza, possono, nell'ambito   dei   fondi   attribuiti  con  la  presente  ordinanza, utilizzare  la  quota  assentita  in base al primo criterio in misura diversa  dal  limite  di cui al precedente comma 5, qualora ricorrano motivate  ed  urgenti  necessita'  di  salvaguardia  della pubblica e privata  incolumita'.  In  nessun  caso  comunque  tale  quota potra' eccedere  il  limite  del  30% dell'importo complessivo riportato per ciascuna  Regione  nella  colonna  I  e II della tabella prevista dal successivo art. 3.
 |  |  |  | Art. 2. 1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza le disposizioni di cui  all'art. 2 dell'ordinanza n. 2695, del 13 ottobre 1997, all'art. 17,  dell'ordinanza  n.  3028,  del  18 dicembre  1999 ed all'art. 7, dell'ordinanza n. 1928, del 1° giugno 1990 sono abrogate.
 2.  Sono  classificabili  in priorita' «A» esclusivamente le unita' strutturali  con  ordinanza  di  sgombero  sindacale  coeva al sisma, ovvero emessa entro e non oltre il 31 marzo 1989.
 3. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  della presente ordinanza l'ammontare del costo  di  intervento,  di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 905,  viene  calcolato  con riferimento a quello stabilito per l'anno 2001  dal  decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 settembre 2002.
 4.    Le    Regioni    garantiscono    il    necessario    supporto tecnico-amministrativo   ai   Comuni   interessati,  con  particolare riguardo   a  tutte  le  problematiche  connesse  alla  ricostruzione post-sismica.  A  tal  fine,  entro  sessanta giorni dalla data della presente  ordinanza, le Regioni emanano, d'intesa con il Dipartimento della  protezione  civile  ed  in  armonia con le disposizioni di cui all'ordinanza  n.  3274  del  20 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni,  apposite  linee guida indirizzate alle amministrazioni comunali per la realizzazione degli interventi di ricostruzione.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  I  limiti  di  impegno di cui all'art. 4, comma 95, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  sono  destinati alla prosecuzione degli interventi  e  dell'opera  di  ricostruzione  di  cui  alla  presente ordinanza.
 2.  Per effetto di quanto stabilito al comma 1, i limiti di impegno annuali  da  attribuire  alle  finalita'  ivi indicate sono ripartiti secondo la tabella di seguito riportata.
 
 ---------------------------------------------------------------------
 |           Riparto 70%       |  Riparto 30%  |
 |                             |               |
 Regione  |-----------------------------|---------------|
 |       I      |       II     |     III       |  Totale
 |--------------|--------------|---------------| priorità
 | Priorità {A} |  Priorità    |   Priorità    |
 |              |  {B eq. A}   |   {B eq. A}   | -------------|--------------|--------------|---------------|--------- Abruzzo         11.020           45.612        97.740         154.372 Molise         331.465           40.952        87.755         460.172 Lazio           37.701           15.073        32.299          85.072 Campania       179.813           38.363        82.207         300.384
 Totale.... 560.000          140.000       300.000       1.000.000
 
 3.    Il    Dipartimento    della    protezione   civile   provvede all'ammortamento   dei   mutui  quindicennali  che  le  Regioni  sono autorizzate a contrarre, sulla base delle quote dei limiti di impegno a  ciascuna  spettanti, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca  di  sviluppo  del  Consiglio  d'Europa,  la  Cassa  depositi e prestiti   S.p.A.   e   con   i  soggetti  autorizzati  all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385. Le Regioni hanno facolta' di delegare al Dipartimento della  protezione  civile il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti ai sensi della presente ordinanza.
 4.  Le  risorse derivanti dai predetti mutui affluiscono ai bilanci delle  regioni  interessate  ovvero ad apposite contabilita' speciali istituite  ai  sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni, intestate ai presidenti delle Regioni.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  I  mutui di cui all'art. 3 saranno stipulati a tasso fisso come definito dalla presente ordinanza.
 2.  Nel  caso  di  mutui  con  la  Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'operazione   sara'   regolata   secondo  la  normativa  concernente l'attivita'  del predetto istituto. In tal caso i mutui sono concessi con  determina  del  direttore  generale  della  Cassa  stessa  ed il relativo ammortamento puo' decorrere dal 1° gennaio 2005.
 3. Nel caso di ricorso ad istituti finanziatori diversi dalla Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.,  il tasso di interesse non puo' essere superiore  al  tasso per le operazioni di Interest rate swap (Euribor sei  mesi  versus tasso fisso) in euro dieci anni rilevabile alle ore dodici  del giorno lavorativo antecedente la stipula del contratto di mutuo  sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread di 0,10 punti percentuali per anno.
 4.  Entro  trenta  giorni  dalla  stipula  del  mutuo  gli istituti finanziatori  trasmettono  al  Dipartimento  della  protezione civile copia   conforme   dei   contratti.  Entro  30  giorni  dall'avvenuta erogazione  gli  istituti  finanziatori inviano al Dipartimento della protezione civile copia conforme della relativa quietanza.
 5. Le rate di ammortamento sono rimborsate mediante il pagamento di trenta rate semestrali posticipate, costanti, comprensive di capitali ed  interessi  calcolati a partire dal giorno successivo alla data di erogazione.  A tal fine l'istituto finanziatore trasmette al soggetto che  ha  assunto  la  relativa obbligazione giuridica la richiesta di pagamento  delle  rate,  che  dovra'  pervenire almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, specificando le modalita' di accredito.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 27 giugno 2005
 
 Il Presidente: Berlusconi
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