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| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 24 giugno 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Bellavia Annalisa, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Vista  l'istanza  della sig.ra Bellavia Annalisa, nata il 26 maggio 1967  a Salerno (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  49  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  in  combinato  disposto con l'art. 12 del decreto  legislativo  27 gennaio  1992, n. 115, il riconoscimento del titolo   professionale  di  «Abogado»  conseguito  in  Ecuador,  come attestato  dall'«Ilustre  Colegio  de  Abogados  de Pichincha» cui la richiedente  risulta  iscritta dal 13 giugno 2002 con la matricola n. 7050,  ai  fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
 Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico di  «dottore  in  giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di Roma  «La  Sapienza»  in data 30 marzo 1990 e rilasciato il 12 giugno 1996  e  che  detto  titolo  e'  stato  altresi'  riconosciuto  dalla commissione   accademica   permanente   del  consiglio  universitario dell'«Universidad  Central del Ecuador» nella seduta svoltasi in data 8 ottobre 2001;
 Preso  atto  che  la  sig.ra Bellavia ha prodotto il certificato di compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'ordine degli avvocati di Roma;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 marzo 2005 e del 28 aprile 2005;
 Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota in atti datata 27 aprile 2005;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;
 Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Bellavia  Annalisa,  nata il 26 maggio 1967 a Salerno (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di  «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale  (da  svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da  un'esame  orale  sulle  materie  specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
 Roma, 24 giugno 2005
 
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) L'esame  orale verte su 1) caso pratico in diritto processuale civile   o   diritto  processuale  penale  o  diritto  amministrativo processuale  a  scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto  penale  o  diritto  amministrativo  sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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