Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 giugno 2005
Riconoscimento, alla sig.ra Bellavia Annalisa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Bellavia Annalisa, nata il 26 maggio 1967 a Salerno (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Ecuador, come attestato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Pichincha» cui la richiedente risulta iscritta dal 13 giugno 2002 con la matricola n. 7050, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza» in data 30 marzo 1990 e rilasciato il 12 giugno 1996 e che detto titolo e' stato altresi' riconosciuto dalla commissione accademica permanente del consiglio universitario dell'«Universidad Central del Ecuador» nella seduta svoltasi in data 8 ottobre 2001;
Preso atto che la sig.ra Bellavia ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Roma;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 marzo 2005 e del 28 aprile 2005;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota in atti datata 27 aprile 2005;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Bellavia Annalisa, nata il 26 maggio 1967 a Salerno (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 giugno 2005

Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame orale verte su 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone