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| Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 10 maggio 2005, n. 121 |  | Regolamento   recante   l'istituzione  e  la  disciplina  dei  titoli professionali del diporto. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto   l'articolo  1  della  legge  11 febbraio  1971,  n.  50,  e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto;
 Vista  la  legge  21 novembre 1985, n. 739, recante l'adesione alla Convenzione  internazionale  sugli standard di addestramento e tenuta della guardia (STCW 78/95), adottata a Londra il 7 luglio 1978;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  l'articolo  10  del  decreto-legge  21 ottobre 1996, n. 535, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, che   istituisce   i   titoli  professionali  di  conduttore  per  le imbarcazioni  da diporto adibite al noleggio per le acque marittime e di  conduttore  per  le  imbarcazioni  da diporto adibite al noleggio nelle acque interne;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n.  248,  come  modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  30 gennaio  2001,  n.  24, concernente  requisiti,  limiti  delle  abilitazioni e certificazioni della gente di mare;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  324 del 9 maggio 2001 relativo ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare in attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE;
 Vista  la  legge 8 luglio 2003, n. 172, concernente le disposizioni per  il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
 Visto l'articolo 2, comma 3, lettere a) e c), della predetta legge, concernenti rispettivamente il conseguimento del titolo di comandante di  nave da diporto adibita al noleggio e l'individuazione dei titoli e  delle  qualifiche  professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio;
 Visto  l'articolo  3  della  citata  legge  8 luglio  2003, n. 172, recante  disposizioni  in materia di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche;
 Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi - espresso nell'adunanza del 21 febbraio 2005;
 Vista  la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2005;
 Adotta
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1.  Il presente regolamento si applica al personale imbarcato sulle imbarcazioni  e  navi  da diporto impiegate in attivita' di noleggio, sulle   navi  destinate  esclusivamente  al  noleggio  per  finalita' turistiche di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed al personale che svolge attivita' lavorativa sulle navi da diporto,  ferma  restando la disciplina in materia di patente nautica per  il  comando di navi da diporto di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
 dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -  La  legge  11 febbraio  1971,  n.  50,  e successive
 modificazioni,   recante:   «Norme   sulla  navigazione  da
 diporto»  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo
 1971, n. 69.
 - La legge 21 novembre 1985, n. 739, recante: «Adesione
 alla  convenzione  del  1978,  sulle  norme  relative  alla
 formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed
 alla  guardia,  adottata  a  Londra il 7 luglio 1978, e sua
 esecuzione»  e'  pubblicata  nel supplemento ordinario alla
 Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295.
 -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
 400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
 pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 -  Il  decreto-legge  21 ottobre 1996, n. 535, recante:
 «Disposizoni  urgenti  per  i  settori portuale, marittimo,
 cantieristico   ed   armatoriale,  nonche'  interventi  per
 assicurare  taluni  collegamenti  aerei»,  pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  22 ottobre  1996,  n.  248,  e'  stato
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre
 1996,  n.  647,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
 dicembre 1996, n. 300.
 -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
 2001,  n.  324,  recante:  «Regolamento di attuazione delle
 direttive  n.  94/58/CE e n. 98/35/CE relative ai requisiti
 minimi  di  formazione  per la gente di mare» e' pubblicato
 nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 agosto
 2001, n. 187.
 -   La   legge   8 luglio   2003,   n.   172,  recante:
 «Disposizioni  per  il riordino e il rilancio della nautica
 da  diporto  e  del  turismo  nautico»  e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003.
 -  L'art.  2,  comma  3,  della legge n. 172/2003 cosi'
 recita:
 «3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
 trasporti,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3, della legge
 23 agosto  1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data
 di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno
 o piu' regolamenti concernenti:
 a) il      conseguimento     della     qualificazione
 professionale  di  comandante di nave da diporto adibita al
 noleggio di cui al comma 2;
 b) la disciplina in materia di sicurezza delle unita'
 da  diporto  impiegate in attivita' di noleggio, nonche' la
 determinazione    del    numero   minimo   dei   componenti
 l'equipaggio,  d'intesa  con  le  organizzazioni  sindacali
 maggiormente rappresentative;
 c) i  titoli  e  le  qualifiche  professionali per lo
 svolgimento  dei  servizi  di bordo delle unita' da diporto
 impiegate in attivita' di noleggio e delle navi da diporto;
 d) l'attuazione  delle  disposizioni dell'art. 10 del
 decreto-legge  21 ottobre  1996,  n.  535,  convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge 23 dicembre 1996, n. 647, come
 modificato dal presente articolo.».
 - L'art. 3 della legge n. 172/2003 cosi' recita:
 «Art.  3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per
 finalita'  turistiche).  -  1.  Possono essere iscritte nel
 registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge
 30 dicembre  1997,  n.  457, convertito, con modificazioni,
 dalla   legge   27 febbraio   1998,  n.  30,  e  successive
 modificazioni,   ed   essere   assoggettate  alla  relativa
 disciplina,  le  navi con scafo di lunghezza superiore a 24
 metri  e  comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000
 tonnellate,    adibite    in   navigazione   internazionale
 esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche.
 2.  Le  navi  di  cui al comma 1, iscritte nel registro
 internazionale:
 a) sono  abilitate  al trasporto di passeggeri per un
 numero non superiore a 12, escluso equipaggio;
 b) sono munite di certificato di classe rilasciato da
 uno  degli  organismi  autorizzati  ai  sensi  del  decreto
 legislativo  3  agosto  1998,  n.  314, come modificato dal
 decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
 c) sono   sottoposte   alle   norme   tecniche  e  di
 conduzione  previste dal regolamento di sicurezza di cui al
 comma 3.
 3.  Entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in
 vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
 infrastrutture  e  dei  trasporti,  ai  sensi dell'art. 17,
 comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il
 regolamento  di  sicurezza  recante  le norme tecniche e di
 conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.
 4.  Le  navi di cui al comma 1 sono armate di norma con
 equipaggio   di   due   persone,  piu'  il  comandante,  di
 nazionalita'  italiana  o di altro Stato membro dell'Unione
 europea.  Qualora lo ritenga necessario, il comandante puo'
 aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'.
 5.  Alle  navi  di  cui  al  comma  1 non si applica la
 limitazione  concernente  i  servizi di cabotaggio disposta
 dall'art.  1,  comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
 n.   457,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.
 6.  Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione
 di  quelle  di  cui  al  comma 3, hanno effetto a decorrere
 dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
 regolamento di cui al comma 2, lettera c).
 7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
 articolo,  pari  a  4,338  milioni di euro per l'anno 2003,
 7,288  milioni  di  euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di
 euro  a  decorrere  dall'anno  2005,  si  provvede mediante
 corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
 fini   del   bilancio   triennale   2003-2005,  nell'ambito
 dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
 speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
 dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
 parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
 medesimo Ministero.
 8.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
 variazioni di bilancio.».
 Note all'art. 1:
 -  Per  l'art.  3 della legge n. 172/2003 si veda nelle
 note alle premesse.
 -  L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
 9 ottobre   1997,   n.  431,  recante:  «Regolamento  sulla
 disciplina   delle   patenti  nautiche»,  pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997, n. 293, cosi' recita:
 «Art. 4 (Patente per il comando delle navi da diporto).
 -  1.  La  patente  per  navi da diporto abilita al comando
 delle  unita' destinate alla navigazione da diporto, aventi
 una lunghezza superiore a 24 metri.
 2.  Coloro  che sono in possesso della patente per nave
 da  diporto  possono comandare e condurre unita' da diporto
 di lunghezza inferiore a 24 metri a motore o a vela, a vela
 con motore ausiliario e motoveliero.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Titoli professionali del diporto
 1.  Sono  istituiti i seguenti titoli per lo svolgimento di servizi di coperta e di macchina:
 a) Sezione coperta:
 1) ufficiale di navigazione del diporto;
 2) capitano del diporto;
 3) comandante del diporto;
 b) Sezione macchina:
 1) ufficiale di macchina del diporto;
 2) capitano di macchina del diporto;
 3) direttore di macchina del diporto.
 |  |  |  | Art. 3. Matricole e documenti di lavoro
 1.  Il  personale  navigante  applicato  nel  diporto  deve  essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed e' munito di libretto di navigazione.
 2.  A  tale  personale  si  applicano  le disposizioni generali per l'immatricolazione  della gente di mare di cui al Libro I, Titolo IV, Capi  I  e  II  del  regolamento  per  l'esecuzione  del codice della navigazione,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
 15 febbraio   1952,  n.  328,  recante:  «Approvazione  del
 regolamento  per  l'esecuzione del codice della navigazione
 (navigazione   marittima)»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto
 1.  Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:
 a) aver compiuto i 16 anni di eta';
 b) aver  assolto  l'obbligo  scolastico  ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
 c) essere  iscritto  nelle matricole della gente di mare di prima categoria.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 -  L'art.  8  della  legge  31 dicembre  1962, n. 1859,
 recante:  «Istituzione  e  ordinamento  della  scuola media
 statale»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
 1963, n. 27, cosi' recita:
 «Art.   8  (Adempimento  dell'obbligo).  -  I  genitori
 dell'obbligato  o  chiunque  ne  faccia  le veci rispondono
 dell'adempimento  dell'obbligo.  Essi  possono  curare  per
 proprio    conto   l'istruzione   dell'obbligato,   purche'
 dimostrino   la   capacita'   di  provvedervi  e  ne  diano
 comunicazione,  anno  per  anno  alla  competente autorita'
 scolastica.
 Ha  adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia
 conseguito  il  diploma  di licenza della scuola media; chi
 non  l'abbia  conseguito  e' prosciolto dall'obbligo se, al
 compimento del quindicesimo anno di eta', dimostri di avere
 osservato  per  almeno  otto  anni  le  norme  sull'obbligo
 scolastico.
 In  caso  di  inadempienza  si  applicano  le  sanzioni
 previste  dalle  vigenti disposizioni per gli inadempimenti
 all'obbligo dell'istruzione elementare.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto
 1.  L'ufficiale  di  navigazione  del  diporto  puo'  imbarcare  in qualita'  di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo su navi da  diporto  anche  adibite  al noleggio ovvero puo' essere imbarcato come  comandante  su  tutte  le  imbarcazioni  da  diporto adibite al noleggio.
 2.  Per  conseguire  il certificato di ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:
 a) aver compiuto 18 anni di eta';
 b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 c) aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di  navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da  diporto  adibite  al noleggio con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale  di navigazione del diporto, ovvero aver conseguito diploma di  scuola  secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di tecnico  del  mare  ed  aver effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno 12  mesi con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione del diporto. Il periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la  supervisione  del  comandante  o  di chi ne fa le funzioni e deve essere  riportato  in un apposito libretto di addestramento approvato dall'Amministrazione;
 d) aver  effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base,    sopravvivenza   e   salvataggio,   sicurezza   personale   e responsabilita'  sociali  (PSSR),  marittimo  abilitato  ai  mezzi di salvataggio  (MAMS), Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) e radar   presso   istituti,   enti   o  societa'  riconosciuti  idonei dall'Amministrazione  nonche'  il  corso  primo  soccorso  elementare secondo  le  disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
 e) aver  sostenuto,  con  esito favorevole, dopo il completamento del   predetto   addestramento,   un  esame  teorico-pratico  atto  a dimostrare  il  possesso  delle  conoscenze e capacita' di eseguire i compiti  e  le  mansioni  dell'ufficiale  in  servizio  di guardia in navigazione  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  del Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  5 ottobre  2000,  pubblicato  nella Gazzetta   Ufficiale   23 ottobre   2000,   n.   248,   e  successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 -  L'art.  1  del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e
 successive modificazioni, cosi' recita:
 «Art. 1 (Ufficiale di navigazione). - 1. L'ufficiale di
 navigazione  puo'  imbarcare  in  qualita'  di ufficiale di
 coperta  di  grado  inferiore  al  primo  e  ad assumere la
 responsabilita'  di  una  guardia di navigazione a bordo di
 navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate.
 2.  Per  conseguire  il  certificato  di  ufficiale  di
 navigazione occorrono i seguenti requisiti:
 a) essere  iscritto  nelle  matricole  della gente di
 mare di prima categoria;
 b) avere compiuto i diciotto anni di eta';
 c) essere   in   possesso   del   diploma  di  scuola
 secondaria superiore;
 d) avere   completato,   con   esito  favorevole,  un
 programma  di  addestramento  sui  compiti e sulle mansioni
 dell'ufficiale  di  coperta, di cui alla sezione A-II/1 del
 codice STCW, a livello operativo, comprensivo di un periodo
 di  navigazione  di  almeno  dodici  mesi su navi di stazza
 lorda  pari  o  superiore  a 500 tonnellate in attivita' di
 addestramento,   nonche'   della   frequenza,   con   esito
 favorevole,  dei  corsi  antincendio  di  base  e avanzati,
 sopravvivenza   e  salvataggio,  radar  e  A.R.P.A.  presso
 istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti idonei da questo
 Ministero.
 Il   periodo  di  addestramento  a  bordo  deve  essere
 effettuato  sotto  la  supervisione  del comandante o di un
 ufficiale   di   coperta  da  questi  designato  e  il  suo
 svolgimento  deve  essere riportato in un apposito libretto
 di   addestramento   approvato  dall'amministrazione.  Tale
 periodo puo' essere sostituito da un periodo di navigazione
 di  almeno trentasei mesi in servizio di coperta a bordo di
 navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate, dei
 quali  almeno  sei  in compiti connessi con la tenuta della
 guardia  sotto  la  supervisione  del  comandante  o  di un
 ufficiale di coperta da questi designato;
 e) aver  sostenuto,  con  esito  favorevole,  dopo il
 completamento  del  programma  di  addestramento,  un esame
 teorico-pratico,   atto  a  dimostrare  il  possesso  delle
 conoscenze  e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni
 dell'ufficiale  di  coperta, di cui alla sezione A-II/1 del
 codice STCW, a livello operativo.
 3.   Qualora   in  possesso  di  apposita  abilitazione
 rilasciata    o    riconosciuta    dal    Ministero   delle
 comunicazioni,  l'ufficiale  di navigazione potra' svolgere
 mansioni connesse con i servizi radio di bordo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano del diporto
 1. Il capitano del diporto puo' essere imbarcato su navi da diporto anche  adibite  al  noleggio  senza  limiti  come  primo ufficiale di coperta,  ovvero  puo'  essere  imbarcato  come comandante su navi da diporto anche adibite al noleggio inferiori a 500 TSL.
 2.  Per conseguire il certificato di capitano del diporto occorrono i seguenti requisiti:
 a) essere in possesso del certificato di ufficiale di navigazione del diporto;
 b) aver  effettuato  24  mesi  di  navigazione su navi da diporto adibite  al  noleggio  o ad uso privato di cui 12 mesi effettuati con navigazione  internazionale breve, vistata dall'autorita' marittima o consolare, con il titolo immediatamente inferiore;
 c) aver  effettuato,  con  esito favorevole, il corso antincendio avanzato   presso  istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti  idonei dall'Amministrazione e il corso primo soccorso (First Aid) secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
 d) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico atto  a  dimostrare  il  possesso  delle  conoscenze  e  capacita' di eseguire  i compiti e le mansioni del comandante e primo ufficiale di coperta  di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni;
 e) qualora  la  nave  da  diporto  sia  equipaggiata  con sistema Automatic  Radar  Plotting Aids (ARPA) il capitano di navigazione del diporto  dovra' essere in possesso del certificato di superamento del corso Automatic Radar Plotting Aids (ARPA).
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 -  L'art.  4  del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e
 successive modificazioni, cosi' recita:
 «Art.  4 (Capitano). - 1. Il capitano puo' imbarcare in
 qualita'  di  primo  ufficiale  di  coperta a bordo di navi
 senza   limitazioni   riguardo   le  caratteristiche  e  la
 destinazione della nave.
 2.  Per conseguire il certificato di capitano occorrono
 i seguenti requisiti:
 a) essere in possesso del certificato di abilitazione
 di «ufficiale di navigazione»;
 b) avere   completato,   con   esito  favorevole,  un
 programma di addestramento sui compiti e mansioni dei primi
 ufficiali  e  comandanti,  di  cui  alla sezione A-II/2 del
 codice  STCW,  al  livello  direttivo,  comprensivo  di  un
 periodo di navigazione di almeno dodici mesi in qualita' di
 ufficiale  responsabile  di  una  guardia  di navigazione a
 bordo  di  navi  di  stazza  lorda  pari  o superiore a 500
 tonnellate;
 c) aver  sostenuto,  con esito favorevole, al termine
 del  periodo  di  addestramento,  un esame teorico-pratico,
 atto  a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacita'
 di  eseguire  i compiti e le mansioni dei primi ufficiali e
 comandanti,  di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al
 livello direttivo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Requisiti e limiti di abilitazione per il comandante del diporto
 1.  Il  comandante del diporto e' abilitato alla conduzione di navi da diporto anche adibite al noleggio da 500 a 3000 TSL.
 2.   Per  conseguire  il  certificato  di  comandante  del  diporto occorrono i seguenti requisiti:
 a) essere in possesso del certificato di capitano del diporto;
 b) aver  effettuato  24  mesi  di  navigazione su navi da diporto adibite  al  noleggio  di  cui  12  mesi  effettuati  con  periodi di navigazione  internazionale breve, vistata dall'autorita' marittima o consolare, con il titolo immediatamente inferiore;
 c) aver  effettuato, con esito favorevole, il corso di assistenza medica (Medical Care) secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute.
 |  |  |  | Art. 8. Sezione coperta - Specializzazione vela
 1.  I  titoli  professionali  di  cui  al presente regolamento sono prescritti  ai  fini  dello  svolgimento  di prestazioni lavorative a bordo di unita' dotate di apparato propulsivo a motore.
 2.  Per  lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unita' dotate  di propulsione velica e' istituita la specializzazione «vela» della sezione coperta, che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico.
 3.  La  prova  teorica e' svolta in base ai programmi stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 4.  La  prova  pratica di navigazione a vela si svolge innanzi alla commissione d'esame integrata da un istruttore velico designato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana.
 5. La specializzazione e' annotata sul libretto di navigazione.
 |  |  |  | Art. 9. Qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto
 1. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:
 a) aver compiuto i 16 anni di eta';
 b) aver  assolto  l'obbligo  scolastico  ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
 c) essere  iscritto  nelle matricole della gente di mare di prima categoria.
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 - Per l'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 si
 veda nelle note all'art. 4.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Requisiti  e  limiti  di abilitazione per l'ufficiale di macchina del diporto
 1.  L'ufficiale  di  macchina  del diporto puo' essere imbarcato su navi  da  diporto  anche  adibite  al noleggio aventi apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw in qualita' di  ufficiale  di  macchina  di grado inferiore al primo, ovvero puo' essere  imbarcato  in  qualita'  di  direttore  di macchina su navi o imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio con apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 1500 Kw.
 2.  Per  conseguire  il  certificato  di  ufficiale di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:
 a) aver compiuto 18 anni di eta';
 b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 c) aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di  navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da  diporto  adibite  al noleggio con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale  di  macchina del diporto ovvero aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione  di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati ed  impianti  marittimi  e  di tecnico del mare ed aver effettuato un periodo  di  addestramento  a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite  al noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di giovanotto di macchina o allievo ufficiale di macchina del diporto. Tale periodo di  addestramento  deve  essere  effettuato sotto la supervisione del direttore  di  macchina  o  di  chi  ne  fa le funzioni e deve essere riportato   in   un  apposito  libretto  di  addestramento  approvato dall'Amministrazione;
 d) aver  effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base,    sopravvivenza   e   salvataggio,   sicurezza   personale   e responsabilita'  sociali  (PSSR),  marittimo  abilitato  ai  mezzi di salvataggio  (MAMS)  presso  istituti,  enti  o societa' riconosciuti idonei  dall'Amministrazione ed il corso di primo soccorso elementare secondo  le  disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
 e) aver  sostenuto,  con  esito favorevole, dopo il completamento del   predetto   addestramento,   un  esame  teorico-pratico  atto  a dimostrare  il  possesso  delle  conoscenze e capacita' di eseguire i compiti  e  le  mansioni  dell'ufficiale  in  servizio di guardia nel locale  macchina  di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dei trasporti   e   della   navigazione   5 ottobre   2000  e  successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 -  L'art.  11 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e
 successive modificazioni, cosi' recita:
 «Art.  11  (Ufficiale di macchina). - 1. L'ufficiale di
 macchina  puo'  imbarcare in qualita' di ufficiale di grado
 inferiore  al primo e ad assumere la responsabilita' di una
 guardia di macchina in un locale apparato motore presidiato
 o ad essere designato ufficiale di macchina responsabile di
 un  locale  apparato motore periodicamente non presidiato a
 bordo  di  navi  aventi  un  apparato motore principale con
 potenza di propulsione pari o superiore a 750 chilowatt.
 2.  Per  conseguire  il  certificato  di  ufficiale  di
 macchina occorrono i seguenti requisiti:
 a) essere  iscritto  nelle  matricole  della gente di
 mare di prima categoria;
 b) avere compiuto i diciotto anni di eta';
 c) essere   in   possesso   del   diploma  di  scuola
 secondaria superiore;
 d) avere   completato,   con   esito  favorevole,  un
 programma  di  addestramento  sui  compiti e sulle mansioni
 dell'ufficiale di macchina, di cui alla sezione A-III/1 del
 codice STCW, a livello operativo, comprensivo di un periodo
 di  navigazione  di  almeno  dodici  mesi su navi dotate di
 apparato  di  propulsione di potenza pari o superiore a 750
 chilowatt,  in  attivita'  di  addestramento, nonche' della
 frequenza,  con  esito favorevole, dei corsi antincendio di
 base  e  avanzati,  e  sopravvivenza  e salvataggio, presso
 istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti idonei da questo
 Ministero.
 Il   periodo  di  addestramento  a  bordo  deve  essere
 effettuato  sotto la supervisione del direttore di macchina
 o  di un ufficiale di macchina da questi designato e il suo
 svolgimento  deve  essere riportato in un apposito libretto
 di addestramento approvato dall'amministrazione;
 e) aver  sostenuto,  con  esito  favorevole,  dopo il
 periodo  di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a
 dimostrare  il  possesso  delle  conoscenze  e capacita' ad
 eseguire   i   compiti  e  le  mansioni  dell'ufficiale  di
 macchina,  di  cui  alla sezione A-III/1 del codice STCW, a
 livello operativo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Requisiti  e  limiti  di abilitazione per il capitano di macchina del diporto
 1.  Il  capitano  di  macchina del diporto puo' essere imbarcato in qualita'  di  primo  ufficiale  di  macchina su navi da diporto anche adibite  al  noleggio  ovvero  puo'  essere  imbarcato in qualita' di direttore  di  macchina  su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi  un  apparato  motore  principale  con  potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw.
 2.  Per  conseguire  il  certificato  di  capitano  di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:
 a) essere  in  possesso  del certificato di ufficiale di macchina del diporto;
 b) aver  effettuato  un periodo di navigazione di 24 mesi su navi da  diporto  anche  adibite  al noleggio con il titolo immediatamente inferiore;
 c) avere  effettuato,  con esito favorevole, il corso antincendio avanzato   presso  istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti  idonei dall'Amministrazione  ed  il  corso  di  primo  soccorso  (First Aid) secondo  le  disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
 d) aver  sostenuto,  con  esito favorevole, dopo il completamento del   predetto   addestramento,   un  esame  teorico-pratico  atto  a dimostrare  il  possesso  delle  conoscenze e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni di direttore di macchina e di primo macchinista di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 11:
 -  L'art.  12 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e
 successive modificazioni, cosi' recita:
 «Art.  12  (Capitano  di macchina). - 1. Il capitano di
 macchina  puo'  imbarcare in qualita' di primo ufficiale di
 macchina   a  bordo  di  navi  aventi  un  apparato  motore
 principale  con  potenza  di propulsione pari o superiore a
 3000 chilowatt.
 2.   Per  conseguire  il  certificato  di  capitano  di
 macchina occorrono i seguenti requisiti:
 a) essere in possesso del certificato di abilitazione
 di «ufficiale di macchina»;
 b) avere   completato,   con   esito  favorevole,  un
 programma di addestramento sui compiti e sulle mansioni del
 primo ufficiale di macchina e del direttore di macchina, di
 cui  alla  sezione  A-III/2  del  codice  STCW,  a  livello
 direttivo,  comprensivo  di  un  periodo  di navigazione di
 almeno  dodici mesi in qualita' di ufficiale di macchina su
 navi  dotate  di  apparato di propulsione di potenza pari o
 superiore a 750 chilowatt;
 c) aver  sostenuto,  con  esito  favorevole,  dopo il
 periodo  di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a
 dimostrare  la  competenza  ad  eseguire  i  compiti  e  le
 mansioni del primo ufficiale di macchina e del direttore di
 macchina,  di  cui  alla sezione A-III/2 del codice STCW, a
 livello direttivo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Requisiti  e  limiti di abilitazione per il direttore di macchina del diporto
 1.  Il  direttore di macchina del diporto puo' imbarcare su navi da diporto   anche   adibite  al  noleggio  aventi  un  apparato  motore principale con potenza di propulsione superiore a 3000 Kw.
 2.  Per  conseguire  il  certificato  di  direttore di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:
 a) essere in possesso del certificato di capitano di macchina del diporto;
 b) aver  effettuato  un periodo di navigazione di 24 mesi su navi da  diporto  anche  adibite  al noleggio con il titolo immediatamente inferiore.
 |  |  |  | Art. 13. Rapporti  tra  titoli  professionali marittimi e titoli professionali del diporto
 1. Le abilitazioni professionali marittime di comandante, capitano, ufficiale di navigazione, direttore di macchina, capitano di macchina e  ufficiale di macchina di cui al decreto del Ministro dei trasporti e   della  navigazione  5 ottobre  2000  e  successive  modificazioni consentono   ai   loro   possessori  di  ottenere  le  corrispondenti abilitazioni di' cui all'articolo 2 del presente regolamento.
 2. Il titolo professionale di comandante del diporto da' diritto al rilascio  della  abilitazione  di  ufficiale  di  navigazione  di cui all'articolo  1  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.
 3. Il titolo professionale di direttore di macchina del diporto da' diritto  al  rilascio  della  abilitazione  a  quello di ufficiale di macchina di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 -  Per l'art. 1 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000
 si veda nelle note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Disposizioni transitorie
 1.  Coloro  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento, sono in possesso del titolo professionale di «conduttore di   imbarcazioni  da  diporto  adibite  al  noleggio  per  le  acque marittime», di cui all'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.  535,  convertito  dalla  legge  23 dicembre  1996, n. 647, ovvero coloro  i quali sono in possesso della patente per il comando di navi da  diporto,  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1997,  n.  431,  possono  conseguire,  entro diciotto mesi dall'entrata  in  vigore  del presente regolamento, il certificato di ufficiale  di  navigazione  del diporto, se in possesso dei requisiti previsti  dall'articolo 5,  comma  2,  del  presente  regolamento  ad esclusione del requisito indicato alla lettera c).
 2. I titoli professionali di «conduttore di imbarcazioni da diporto adibite  al noleggio per le acque marittime» rilasciati anteriormente alla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento conservano validita' e specie di abilitazione.
 Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Roma, 10 maggio 2005
 
 Il Ministro: Lunardi
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2005 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 97
 
 
 
 Note all'art. 14, comma 1:
 -  L'art.  10 del decreto-legge n. 535/1996, convertito
 dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, cosi' recita:
 «Art.  10  (Istituzione  del  titolo  professionale  di
 conduttore  per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio
 per le acque marittime ed interne). - 1. Ad integrazione di
 quanto  stabilito  negli  articoli 115,  123, 130 e 134 del
 codice  della  navigazione,  approvato  con  regio  decreto
 30 marzo  1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il
 titolo   professionale   marittimo  di  conduttore  per  le
 imbarcazioni  da  diporto  adibite  al noleggio e il titolo
 professionale  di conduttore per le imbarcazioni da diporto
 adibite al noleggio nelle acque interne.
 2.  Per conseguire il titolo professionale marittimo di
 conduttore  per  le  imbarcazioni  da  diporto  adibite  al
 noleggio occorrono i seguenti requisiti:
 a) aver compiuto i 21 anni di eta';
 b) essere  in  possesso delle abilitazioni al comando
 delle   imbarcazioni  da  diporto  senza  alcun  limite  di
 distanza dalla costa di cui all'art. 20, primo comma, della
 legge  11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
 ovvero  dell'abilitazione  al  comando  di  navi da diporto
 prevista  dal secondo comma del medesimo articolo, in corso
 di validita' e conseguite da almeno tre anni;
 c) essere in possesso del certificato limitato RTF;
 d) non  avere  riportato  condanne per i reati di cui
 all'art.  238,  primo  comma,  n.  4,  del  regolamento per
 l'esecuzione  del  codice  della navigazione, approvato con
 decreto  del  Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
 n. 328;
 e) essere  iscritto nella terza categoria della gente
 di mare.
 3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore
 per  le  imbarcazioni  da diporto adibite al noleggio nelle
 acque interne occorrono i seguenti requisiti:
 a) aver compiuto i 21 anni di eta';
 b) essere  in  possesso delle abilitazioni al comando
 delle  imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza
 dalla  costa,  di  cui  all'art. 20 della legge 11 febbraio
 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, in
 corso di validita' e conseguite da almeno tre anni;
 c) non  avere  riportato  condanne per i reati di cui
 all'art.  49,  primo  comma,  n.  4, del regolamento per la
 navigazione  interna,  approvato con decreto del Presidente
 della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
 d) essere   iscritto   nella   terza   categoria  del
 personale navigante.
 4.  Il titolo professionale marittimo di conduttore per
 le  imbarcazioni  da diporto adibite al noleggio abilita al
 comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a
 motore  o  a  vela,  con  o senza motore ausiliario, per la
 navigazione  nelle  acque  marittime  senza alcun limite di
 distanza dalla costa, nonche' nelle acque interne.
 5.   Il  titolo  professionale  di  conduttore  per  le
 imbarcazioni  da  diporto  adibite  al noleggio nelle acque
 interne  abilita  al  comando delle imbarcazioni da diporto
 adibite  a  noleggio  a motore o a vela, con o senza motore
 ausiliario,  per la navigazione nelle acque interne e nelle
 acque marittime entro sei miglia dalla costa.
 6.  Fatto  salvo quanto previsto dal presente articolo,
 coloro  che  sono  in  possesso  dei  titoli  professionali
 marittimi  e  dei  titoli  professionali  della navigazione
 interna,  per  i servizi di coperta, di cui rispettivamente
 agli  articoli 123  e  134  del  codice  della navigazione,
 possono  comandare  o  condurre  imbarcazioni  da  diporto,
 adibite  al  noleggio,  nei limiti di navigazione stabiliti
 per ciascun titolo.
 7.  Il  titolo professionale e' rilasciato dal capo del
 circondano  marittimo  di iscrizione per la gente di mare e
 dall'ufficio   di   iscrizione   per   il  personale  della
 navigazione  nelle  acque  interne. Restano validi i titoli
 professionali  di  conduttore  di  imbarcazioni  da diporto
 rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del
 presente decreto.
 8.  Ai  fini  della  disciplina  del  noleggio  e della
 locazione di unita' da diporto si intende:
 a) per  locazione,  il  contratto  con  cui una delle
 parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra
 per  un dato periodo di tempo l'unita' da diporto. L'unita'
 passa   in  godimento  autonomo  del  conduttore  il  quale
 esercita   con   essa   la   navigazione  e  ne  assume  la
 responsabilita' ed i rischi;
 b) per  noleggio  di  unita' da diporto, il contratto
 con   cui  una  delle  parti,  in  corrispettivo  del  nolo
 pattuito,  si  obbliga  a mettere a disposizione dell'altra
 parte  l'unita'  da  diporto  per un determinato periodo da
 trascorrere  a  scopo  ricreativo  in  zone  marine o acque
 interne  di  sua  scelta,  da  fermo o in navigazione, alle
 condizioni  stabilite  dal  contratto.  L'unita' noleggiata
 rimane  nella  disponibilita'  del  noleggiante,  alle  cui
 dipendenze resta anche l'equipaggio.
 9.  Il  noleggiante  ed  il  locatore devono consegnare
 l'unita'  in  perfetta  efficienza  completa  di  tutte  le
 dotazioni  di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui
 alla   legge   24 dicembre   1969,  n.  990,  e  successive
 modificazioni   ed   integrazioni.   In  caso  di  noleggio
 l'assicurazione  e' estesa in favore del noleggiatore e dei
 passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione
 o   in   dipendenza   del  contratto  in  conformita'  alle
 disposizioni    ed    ai    massimali   previsti   per   la
 responsabilita' civile.
 10.  L'utilizzazione  dei  natanti  da  diporto  di cui
 all'art.   13  della  legge  11 febbraio  1971,  n.  50,  e
 successive modificazioni, per l'esercizio della locazione e
 del  noleggio  per finalita' ricreative nonche' per gli usi
 turistici  di  carattere  locale e' disciplinata, anche per
 quanto  concerne  i  requisiti  della  loro  condotta,  con
 provvedimenti delle competenti autoritamarittime o locali.
 11.  L'art.  15  della  legge 5 maggio 1989, n. 171, e'
 sostituito dal seguente:
 "1.  In  deroga  a  quanto  stabilito dal secondo comma
 dell'art.   1  della  legge  11 febbraio  1971,  n.  50,  e
 successive  modificazioni  ed  integrazioni,  le  navi,  le
 imbarcazioni   ed  i  natanti  da  diporto  possono  essere
 utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio.
 2. L'utilizzazione dell'unita' da diporto per finalita'
 di  locazione  e  noleggio  e'  annotata  nei  registri  di
 iscrizione  delle  unita'  da  diporto, con indicazione dei
 soggetti,    ditte   individuali   o   societa'   esercenti
 l'attivita'  di  locazione o noleggio e degli estremi della
 loro iscrizione nel registro delle imprese della competente
 camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
 Gli  estremi della annotazione sono riportati sulla licenza
 di navigazione.".
 12.  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti e della
 navigazione 21 settembre 1994, n. 731, e' abrogato.
 13.  Con  decreto  del  Ministro  dei trasporti e della
 navigazione,  ai  sensi  dell'art. 17 della legge 23 agosto
 1988,  n.  400,  sono  emanati  uno  o  piu' decreti per la
 disciplina  delle  condizioni  di sicurezza delle unita' da
 diporto utilizzate in attivita' di noleggio, nonche' per la
 attuazione delle disposizioni del presente articolo.».
 -  Per  il  decreto  del Presidente della Repubblica n.
 431/1997 si veda nelle note all'art. 1.
 
 
 
 
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