Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2005
Differimento del termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio dell'opzione per avvalersi della disciplina in tema di «consolidato nazionale» - articolo 119 del TUIR.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1986, n. 917;
Visto, in particolare, l'ar. 119, comma 1, lettera d), del predetto testo unico, il quale, in materia di consolidato nazionale, prevede che l'efficacia dell'opzione per la tassazione di gruppo di imprese controllate residenti, esercitata dai soggetti di cui all'art. 117 dello stesso testo unico, e' subordinata al verificarsi della condizione che l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione, da parte di ciascuna controllata e dell'ente o societa' controllante, sia comunicato all'Agenzia delle entrate entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa;
Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenuto conto, tra l'altro, delle esigenze generali dei contribuenti e dei sostituti e dei responsabili d'imposta, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto legislativo;
Considerata l'esigenza di riconoscere ai contribuenti un piu' ampio termine per trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione dell'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione, anche al fine di tenere conto delle modifiche alla disciplina del consolidato nazionale recate dallo schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del citato decreto legislativo n. 344 del 2003, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di consolidato nazionale, per le quali i termini scadono entro il 31 ottobre 2005, sono effettuate entro la medesima data.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2005
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
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