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| Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 6 giugno 2005 |  | Riconoscimento   delle  imprese  che  procedono  alla  trasformazione dell'alcole in bioetanolo da destinare alla carburazione. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio   2000,  che  stabilisce  le  regole  generali  relative  alla distillazione  dei  vini  e  dei  sottoprodotti  della vinificazione, modificato dal regolamento (CE) n. 616/2005 del 2 aprile 2005;
 Visto  l'art.  92  del  citato regolamento n. 1623/2000, cosi' come modificato  dal regolamento n. 616/2005, che conferisce, tra l'altro, agli  Stati  membri  la  possibilita'  di  riconoscere le imprese che procedono  alla  trasformazione dell'alcole comunitario in bioetanolo per essere utilizzato nel settore dei carburanti;
 Ritenuto  di  dover  definire le modalita' ed i requisiti necessari per chiedere il citato riconoscimento;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.   Per   partecipare  all'aggiudicazione  di  alcole  di  origine vitinicola  detenuto  dalla Comunita' da utilizzare, come bioetanolo, nel   settore  della  carburazione,  l'impresa  interessata  presenta domanda  al  Ministero  delle politiche agricole - Dipartimento delle politiche   di   mercato   -  Direzione  generale  per  le  politiche agroalimentari PAGR IX - via XX settembre n. 20.
 2.   La   domanda,   sottoscritta   dal   titolare   o  dal  legale rappresentante   dell'impresa   richiedente,   contiene   i  seguenti elementi:
 nome,  cognome,  luogo,  data  di  nascita  e  codice fiscale del firmatario  o  del rappresentante legale nonche' la partita iva della ditta;
 domicilio, sede legale e numero di telefono;
 ubicazione,   descrizione   e   planimetria  degli  impianti  con l'indicazione della loro capacita' di trasformazione annua.
 3. La domanda e' corredata della seguente documentazione:
 licenza  di  esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio;
 certificato  di  iscrizione  alla Camera di commercio, industria, artigianato  ed  agricoltura  rilasciato  dall'ufficio competente per territorio;
 certificato antimafia;
 certificato  di prevenzione incendi o nulla osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
 autorizzazione  allo smaltimento dei residui di lavorazione sulla base  della  vigente  normativa  nazionale  e  regionale  in  materia ambientale;
 dichiarazione  attestante che l'impresa e' in grado di utilizzare almeno 50 mila ettolitri di alcole all'anno;
 attestazione  rilasciata  dall'ufficio  dell'Agenzia delle dogane competente  per  territorio  del luogo dove avviene la trasformazione dell'alcole  in  alcole  assoluto o da altra corrispondente autorita' nazionale  di  un  altro Stato membro dell'Unione europea dalla quale risulti che:
 a) la  ditta  interessata  utilizza  l'alcole solo per produrre alcole assoluto;
 b) l'alcole  assoluto  prodotto  sara'  sottoposto  a vigilanza sulla destinazione esclusiva nel settore dei carburanti.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di  cui all'art. 1 e' conferito con decreto del direttore   generale   della  direzione  generale  per  le  politiche agroalimentari ed il relativo procedimento si conclude entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Il riconoscimento e' valido in tutto il territorio comunitario.
 2.  Il  riconoscimento  puo'  essere  revocato  se  il titolare non soddisfa  gli  obblighi  che derivano dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
 3.  I  riconoscimenti  e  le eventuali revoche sono comunicate alla direzione  generale  agricoltura  della  Commissione  UE, all'Agenzia delle   dogane,   all'Agea   coordinamento   nonche'  ad  ogni  altra amministrazione interessata.
 Il  presente  decreto  entra  in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione.
 
 Roma, 6 giugno 2005
 
 Il Ministro: Alemanno
 
 Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 271
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