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| Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 15 aprile 2005 |  | Decadenza  dalla  concessione  per  l'esercizio  della raccolta delle scommesse su eventi sportivi organizzati dal CONI, n. 3174, assegnata alla societa' Betting S.r.l., in Marigliano. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 
 Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
 Visto  il regolamento emanato con decreto 2 giugno 1998, n. 174, in attuazione  dell'art.  3,  comma  230,  della  legge n. 549 del 1995, recante  norme  per  l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore  ed  a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal   CONI,   ed  in  particolare  l'art.  2,  comma  1,  del  citato regolamento,  in  base  al quale il CONI ha attribuito le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale ed a quota fissa a persone fisiche o societa';
 Visto  il  decreto  7 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo  per  l'affidamento  dei  servizi  relativi  alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;
 Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro, disposizioni  in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n.  33,  concernente  l'affidamento  delle attribuzioni in materia di giochi  e  scommesse  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato;
 Visto  il  decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come modificato dal   decreto   interdirigenziale   2 agosto   2002,   recante  norme disciplinanti  la  ridefinizione  delle  condizioni  economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse in attuazione del citato art. 8 del decreto-legge n. 452 del 2001;
 Visto  l'art.  4 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, che ha attribuito in  concessione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le funzioni relative ai giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi con  manifestazioni  sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico  nazionale  italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto legislativo del 14 aprile 1948 n. 496;
 Visto  il  disciplinare  di concessione ex lege del 6 novembre 2002 tra  il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  e l'Amministrazione autonoma  dei monopoli di Stato che ha definito tempi e modalita' del trasferimento  delle  predette  competenze  a  far data dal 1° luglio 2003;
 Visto  l'art.  3,  comma  1,  lettera  g)  del  decreto legislativo 3 luglio  2003,  n.  173  che  ha istituito, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Commissione per la trasparenza dei giochi;
 Visto  l'art.  39,  comma  12-bis, della legge 24 novembre 2003, n. 326,  che  ha esteso ai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive  i benefici previsti dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003,  n.  147  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,  n.  200  e  dal  decreto  interdirigenziale  10 ottobre  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2003;
 Visto l'art. 4, comma 194 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha  ridefinito  le  condizioni  economiche  per i concessionari della raccolta delle scommesse sportive;
 Considerato  che  il  concessionario  Sport Betting S.r.l. titolare della  concessione  n.  3174  del  comune  di Marigliano (Napoli), ha aderito  alle  migliori  condizioni  economiche disposte dalla citata legge n. 350 del 2003;
 Considerato  che  con  nota  prot.  n.  2004/66842/COA/CPS/SCO  del 7 dicembre 2004 il predetto Concessionario e' stato invitato, ai fini della  regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme  dovute  per  quote  di prelievo non versate, relative all'anno 2003;
 Considerato  che  con  la predetta nota, ai fini della ricognizione della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato  che  il Concessionario in questione non ha versato gli importi  a  debito  richiesti  ai  fini  della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;
 Considerato   quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione  di decadenza  del predetto Concessionario per inadempienza agli obblighi di  versamento previsti dal contratto di concessione, con conseguente disattivazione  del  collegamento  telematico  dello  stesso  con  il Totalizzatore nazionale;
 E m a n a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  E'  dichiarato decaduto il concessionario Sport Betting S.r.l., con sede legale in via San Francesco, 45 - Marigliano (Napoli), dalla concessione  n.  3174  per  la  raccolta  delle  scommesse sportive a totalizzatore  e  a  quota  fissa  operante  nel comune di Marigliano (Napoli).
 2.  Sara'  provveduto  a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione  approvata con decreto 7 aprile 1999, nonche' l'ulteriore polizza  fideiussoria  prestata  a  garanzia  del regolare versamento delle somme dovute.
 3.  Avverso  il  presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa,  ricorso  al  T.A.R. competente, rispettivamente entro   centoventi   e   sessanta   giorni  dalla  data  di  notifica all'interessato.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 15 aprile 2005
 
 Il direttore generale: Tino
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