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| Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 23 giugno 2005 |  | Rettifica   al   decreto   direttoriale   31 maggio   2005,   recante «Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli»». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122,  recante disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1974,  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata  dei  vini  «Friuli  Isonzo»  o «Isonzo del Friuli» ed e' stato  approvato  il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
 Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli Isonzo» in data 29 ottobre  2004,  intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione  dei  vini  a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo»   o   «Isonzo   del   Friuli»,  relativamente  all'art.  6  - caratteristiche al consumo - e all'art. 8 - confezionamento;
 Visto il decreto direttoriale 31 maggio 2005 recante «modificazione al  disciplinare  di  produzione  dei vini a denominazione di origine controllata  «Friuli  Isonzo»  o «Isonzo del Friuli» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 136 del 14 giugno 2005;
 Considerato che, per mero errore materiale, all'art. 1 del suddetto decreto  non  e'  stata prevista la possibilita' di poter utilizzare, nel  confezionamento  dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli  Isonzo» o «Isonzo del Friuli», il tappo a vite dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'art.   1   del   decreto   direttoriale  31 maggio  2005  recante «modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di   origine  controllata  «Friuli  Isonzo»  o  «Isonzo  del  Friuli» pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 136 del 14 giugno  2005  e'  sostituito  dal  successivo  art. 2 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. La  previsione  dell'utilizzo del tappo a vite, previsto all'art. 8 del  disciplinare  di  produzione dei vini a denominazione di origine controllata  «Friuli  Isonzo»  o  «Isonzo  del Friuli», approvato con decreto   direttoriale  31 maggio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 136 del 14 giugno 2005, entra in vigore  a  far  data  dalla  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 Restano  ferme  tutte  le  altre disposizioni contenute nel decreto direttoriale  31 maggio  2005, relative alla modifica dell'art. 6 del disciplinare  di  produzione dei vini di che trattasi, che entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2005.
 
 Roma, 23 giugno 2005
 
 Il direttore generale: Abate
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