| 
| Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2005 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |  | DELIBERAZIONE 15 giugno 2005 |  | FP-CGIL,   FPS-CISL,   FPL-UIL.  Accordo  nazionale  sottoscritto  il 23 febbraio  2005  per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di  sciopero  nelle  strutture associative aderenti all'ANFFAS ONLUS. (Deliberazione n. 05/311). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
 
 nel procedimento pos. 21476 di valutazione dell'accordo nazionale per la   regolamentazione   del   diritto  di  sciopero  nelle  strutture associative  appartenenti  alla unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS,   stipulato  dalla  suddetta  associazione  nazionale  con  le organizzazioni  sindacali  FP-CGIL,  FPS-CISL  e  FPL-UIL  in data 23 febbraio   2005,  su  proposta  del  Commissario  Antonio  Vallebona, delegato per il settore,
 Premesso
 1)  che,  con  nota  del  27 aprile 2005, il Presidente dell'ANFFAS ONLUS    Nazionale    trasmetteva    l'accordo   nazionale   per   la regolamentazione  del diritto di sciopero nelle strutture associative appartenenti   alla  unitaria  struttura  associativa  ANFFAS  ONLUS, stipulato dalla suddetta associazione nazionale con le organizzazioni sindacali  FP-CGIL,  FPS-CISL e FPL-UIL in data 23 febbraio 2005, per le valutazioni di competenza di questa Commissione;
 2) che, con nota del 12 maggio 2005 (prot. n. 6224), la Commissione chiedeva   alle   organizzazioni  degli  utenti  il  parere  previsto dall'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990;
 3)  che  con  note  del  13,  16  e  20  maggio  2005  rispondevano rispettivamente:  la  Federconsumatori, esprimendo parere favorevole; l'Unione Nazionale Consumatori, comunicando di non avere osservazioni da  formulare; l'Associazione difesa orientamento consumatori (ADOC), esprimendo parere favorevole;
 Considerato
 1)  che  l'accordo  oggetto  della presente valutazione rientra nel campo  di applicazione della legge n. 146/1990, in quanto relativo ad associazioni  che erogano, tramite il proprio personale con contratto di  lavoro  subordinato,  servizi di tipo sanitario, socio-sanitario, assistenziale  ed  educativo  diretti  al soddisfacimento del diritto alla  vita  ed  alla  salute di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge n. 146/1990;
 2)  che, attualmente, ai fini dell'individuazione delle prestazioni indispensabili,  la  Commissione,  in  mancanza  di  diverso accordo, applica   alle   astensioni   indette  presso  le  strutture  oggetto dell'accordo  in  esame,  la disciplina di cui agli accordi nazionali per  il  comparto  e per le aree dirigenziali del SSN del 20, 25 e 26 settembre  2001, valutati idonei con delib. n. 01/155 del 13 dicembre 2001 (nella Gazzetta Ufficiale - S.O. - n. 34 del 28 febbraio 2002);
 3)   che,  tuttavia,  secondo  il  consolidato  orientamento  della Commissione  un  diverso accordo puo' essere legittimamente stipulato «qualora  vi  siano  nell'ambito  del servizio gruppi di soggetti con elementi  omogenei  significativamente  distintivi» (delib. n. 03/125 del 23 luglio 2003);
 4)  che, nel caso di specie, e' indubbia la sussistenza, nel gruppo delle    strutture   associative   ANFFAS   di   «elementi   omogenei significativamente    distintivi»,   consistenti   nella   prevalente finalita'  assistenziale  dei  servizi  erogati  e  nella  assenza di prestazioni sanitarie d'urgenza;
 5)  che  l'accordo  in  esame prevede procedure di raffreddamento e conciliazione  identiche  a quelle stabilite, negli accordi nazionali sopra  citati, per l'analogo settore del servizio sanitario pubblico, gia' valutati idonei dalla Commissione;
 6)  che  anche per le prestazioni indispensabili l'accordo in esame stabilisce  i  medesimi criteri degli accordi nazionali citati per il servizio sanitario pubblico e gia' valutati idonei dalla Commissione;
 7)  che  la  disposizione  di  cui art. 3, comma 5, dell'accordo in esame,  secondo  cui,  «nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono  attivate  le  procedure  di  conciliazione  presso  i  soggetti competenti in sede locale indicati nell'art. 5, comma 3, lettera c)», deve  essere  interpretata  nel senso che, comunque, anche in caso di mancata  stipulazione  degli  accordi decentrati d'individuazione dei contingenti,  le  parti  in conflitto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della   legge  n.  146/1990,  «sono  tenuti  all'effettuazione  delle prestazioni  indispensabili,  nonche'  al  rispetto delle modalita' e delle  procedure  di  erogazione e delle altre misure di cui al comma 2»,  con  la conseguenza che i contingenti debbono essere determinati applicando  il  criterio  del  «turno  festivo» previsto dallo stesso accordo,  analogamente  a  quanto previsto per l'assistenza sanitaria ordinaria  dagli  accordi  nazionali citati per il servizio sanitario pubblico;
 8)  che  gli  accordi  decentrati debbono, comunque, essere inviati alla Commissione, la quale di riserva di prenderne atto;
 Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990, l'accordo nazionale  per  la  regolamentazione  del  diritto  di sciopero nelle strutture    associative   appartenenti   alla   unitaria   struttura associativa  ANFFAS  ONLUS,  stipulato  dalla  suddetta  associazione nazionale   con  le  organizzazioni  sindacali  FP-CGIL,  FPS-CISL  e FPL-UIL, in data 23 febbraio 2005;
 Dispone la  trasmissione  della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute ed ai soggetti stipulanti;
 Dispone inoltre,  ai sensi dell'art. 13, lett. 1, della legge n. 146/1990, la pubblicazione  della presente delibera e dell'accordo nazionale dalla stessa  valutato  idoneo  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.».
 
 Roma, 15 giugno 2005
 
 Il presidente: Martone
 |  |  |  | Allegato 
 ACCORDO  NAZIONALE  PER  LA  REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO NELLE  STRUTTURE  ASSOCIATIVE  APPARTENENTI  ALLA  UNITARIA STRUTTURA
 ASSOCIATIVA ANFFAS ONLUS.
 
 In data 23 febbraio 2005, presso la sede nazionale dell'ANFFAS ha avuto  luogo  l'incontro  tra:  ANFFAS  Onlus: Associazione nazionale famiglie  di  disabili  intellettivi  e relazionali nella persona di: Roberto  Speziale  -  Presidente  nazionale, e componenti commissione contratto:
 Giandario Storace;
 Fatima Muoio;
 Marika Bovone;
 FP CGIL nelle persone di Dario Canali e Mauro Ponziani;
 FPS CISL nelle persone di Daniela Volpato e Luigi Gentili;
 FPL UIL nelle persone di Carlo Fiordaliso e Franco Lo Grasso.
 Al  termine  e'  stato sottoscritto il seguente accordo nel testo che segue: Personale   delle  strutture  appartenenti  alla  unitaria  struttura associativa  ANFFAS  Onlus  Norme  di  garanzia  dei  servizi  minimi essenziali
 Art. 1.
 Campo di applicazione e finalita'
 1.  Le  norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il  personale  dipendente  dalle strutture appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS Onlus.
 2.  Il  presente  accordo  viene  stipulato  in  attuazione delle disposizioni  contenute  nella  legge  12  giugno  1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di  servizi  minimi essenziali in caso di sciopero, nonche' di quanto sancito  dall'art. 8 del vigente CCNL ANFFAS a cui viene allegato per farne  parte  integrante  e  sostanziale,  indicando  le  prestazioni indispensabili  e  fissando  i  criteri  per  la  determinazione  dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
 3.  Nel  presente  accordo  vengono  altresi'  indicati  tempi  e modalita'  per  l'espletamento  delle  procedure  di raffreddamento e conciliazione dei conflitti.
 4.  Le  norme  del  presente  accordo  si  applicano  alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e  contrattuali, sia a livello nazionale che a livello decentrato. Le disposizioni  in  tema di preavviso e di indicazione della durata non si  applicano  nelle  vertenze  relative  alla  difesa  dei  valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori.
 Art. 2.
 Servizi minimi essenziali
 1.  Ai  sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n.  83,  conformemente  a quanto sancito dall'art. 8 del vigente CCNL ANFFAS,  i servizi erogati nelle strutture appartenenti alla unitaria struttura   associativa   ANFFAS   Onlus   quali  servizi  essenziali indispensabili  per  la  comunita', rientrano nell'ambito dei servizi sanitari, socio-sanitari-assistenziali-educativi.
 2.  Nell'ambito  dei  servizi  essenziali  di  cui  al comma 1 e' garantita,  con  le modalita' di cui all'art. 3, la continuita' delle seguenti  prestazioni  indispensabili  per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
 a) assistenza ordinaria:
 prestazioni  terapeutiche  e riabilitative gia' in atto e non rinviabili;
 assistenza a persone con disabilita';
 b) attivita'    di   supporto   logistico,   organizzativo   ed amministrativo:
 servizio  di  portineria  sufficiente a garantire l'accesso e servizi  telefonici  essenziali  che,  in  relazione  alle tecnologie utilizzate  nell'ente,  assicurino  la  comunicazione  all'interno ed all'esterno dello stesso;
 servizio   di  cucina:  preparazione  delle  diete  speciali, preparazione  con  menu  unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio  sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti;
 servizio di trasporto, ed  ogni  servizio  ausiliario  idoneo  a  garantire i servizi minimi essenziali.
 Art. 3.
 Contingenti di personale
 1.  Ai  fini  di cui all'art. 2, mediante regolamenti di servizio aziendali,  adottati  sulla  base  di  appositi  protocolli  d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le singole strutture associative  e  le  organizzazioni  sindacali firmatarie del presente accordo,  per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi  minimi  essenziali, vengono individuati appositi contingenti di  personale  esonerato  dallo sciopero per garantire la continuita' delle relative prestazioni indispensabili.
 2.  I  protocolli d'intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell'inizio della contrattazione integrativa, individuano:
 a) le   categorie   e   profili  professionali  che  formano  i contingenti;
 b) i  contingenti  di  personale,  suddivisi  per  categorie  e profili;
 c) i  criteri e le modalita' da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singola sede di lavoro.
 3.  In conformita' ai regolamenti di cui al comma 1, la struttura associativa  individua,  in  occasione di ogni sciopero, di norma con criteri   di  rotazione,  i  nominativi  del  personale  incluso  nei contingenti   come   sopra   definiti   tenuti  all'erogazione  delle prestazioni  necessarie  e percio' esonerato dall'effettuazione dello sciopero.  I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali  ed  ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la   data   di  effettuazione  dello  sciopero.  Il  personale  cosi' individuato  ha  il  diritto  di  esprimere,  entro  le  24 ore dalla ricezione  della  comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.
 Per  i  contingenti  di  personale  da  impiegare  nelle indicate prestazioni  indispensabili,  va  fatto  riferimento  ai  contingenti impiegati nei giorni festivi.
 4. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi  essenziali  e  le prestazioni di cui all'art. 2, attraverso i ontingenti   gia'   individuati   dalla   precedente   contrattazione decentrata.
 5.  Nel  caso  in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le  procedure  di  conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell'art. 5, comma 3, lettera c).
 Art. 4.
 Modalita' di effettuazione degli scioperi
 1. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni  di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono tenute  a darne comunicazione alle strutture associative interessate, con  un  preavviso  non  inferiore  a  dieci  giorni  precisando,  in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro.
 In  caso  di  revoca  di  uno  sciopero indetto in precedenza, le strutture  e  le  rappresentanze  sindacali  devono  darne tempestiva comunicazione alle predette strutture associative.
 2.  Oltre  a  quanto  previsto al comma 1, la proclamazione degli scioperi deve essere comunicata:
 per  le  vertenze  nazionali  ed interregionali, per conoscenza alla  presidenza nazionale dell'ANFFAS Onlus, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 per   le   vertenze   regionali  alla  struttura  regionale  di coordinamento   e,   per   conoscenza,   alla   presidenza  nazionale dell'ANFFAS Onlus, nonche' alla prefettura;
 per  le  vertenze nell'ambito di singole strutture associative, alle stesse strutture associative interessate.
 3.   In  considerazione  della  natura  dei  servizi  resi  dalle strutture  associative  e  del  carattere  integrato  della  relativa organizzazione,  i  tempi  e  la durata delle azioni di sciopero sono cosi' articolati:
 a) il  primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' superare, la durata massima di un'intera giornata (24 ore);
 b) gli  scioperi  successivi  al primo per la medesima vertenza non  potranno  superare  le  48  ore  consecutive.  Nel  caso  in cui dovessero  essere  previsti  a  ridosso  dei  giorni festivi, la loro durata non potra' comunque superare le 24 ore;
 c) gli  scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si dovranno svolgere in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla  fine  di  ciascun  turno,  secondo  l'articolazione dell'orario prevista nell'unita' operativa di riferimento;
 d) le organizzazioni sindacali dovranno garantire che eventuali scioperi  riguardanti  singole  aree  professionali e/o organizzative comunque   non   compromettano   le   prestazioni   individuate  come indispensabili.  Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' operative, funzionalmente non autonome. Sono altresi'  escluse  forme  surrettizie  di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
 e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di  altre  organizzazioni  sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale  e  sullo  stesso  bacino  di  utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione  di  un'azione  di  sciopero e la proclamazione della successiva  e'  fissato  in  quarantotto  ore,  alle  quali  segue il preavviso di cui al comma 1.
 4.  Il  bacino  di  utenza  puo'  essere  nazionale,  regionale e aziendale.  La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul  medesimo  bacino  di  utenza  e'  fornita,  nel caso di scioperi nazionali,  da  ANFFAS  Onlus  nazionale  e,  negli altri casi, dalle strutture  associative  competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione   delle   organizzazioni   sindacali  interessate  allo sciopero.
 5. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
 nel mese di agosto;
 nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
 nei  giorni  dal  giovedi'  antecedente  la  Pasqua al martedi' successivo.
 6.  Gli  scioperi  dichiarati  o  in  corso  di  effettuazione si intendono  immediatamente  sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali.
 Art. 5.
 Procedure di raffreddamento e di conciliazione
 E'  condizione  preliminare  alla  proclamazione  dello  sciopero l'avere  esperito  il tentativo di conciliazione secondo le modalita' di seguito riportate:
 1.  In  caso  di  insorgenza  di una controversia sindacale che possa  portare  alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
 2.   I   soggetti   incaricati  di  svolgere  le  procedure  di conciliazione sono:
 a) in  caso  di  conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del lavoro;
 b) in  caso  di  conflitto sindacale di rilievo regionale, il prefetto del capoluogo di regione;
 c) in  caso  di  conflitto  sindacale  di  rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia.
 3. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro, entro   un   termine   di  tre  giorni  lavorativi  decorrente  dalla comunicazione  scritta  che  chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della  formale  proclamazione  dello  stato  di  agitazione  e  della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti  pubblici  coinvolti  notizie  e  chiarimenti  per  la utile conduzione   del   tentativo  di  conciliazione;  il  tentativo  deve esaurirsi   entro   l'ulteriore  termine  di  tre  giorni  lavorativi dall'apertura  del  confronto,  decorso  il  quale  il  tentativo  si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma  2,  della  legge  n.  146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
 4.   Con  le  stesse  procedure  e  modalita'  di  cui  al  comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali i soggetti di cui  alle  lettere  b)  e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle  organizzazioni  sindacali  per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve   esaurirsi   entro   l'ulteriore   termine   di  cinque  giorni dall'apertura del confronto.
 5. Il tentativo si considera altresi' espletato ove i soggetti di cui  al  comma  3  non  abbiano  provveduto  a  convocare le parti in controversia  entro  il  termine  stabilito  per la convocazione, che decorre  dalla  comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
 6.  Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma  3  ha  una  durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi  dalla  formale  proclamazione  dello stato di agitazione; quello  del  comma  4,  una  durata complessiva non superiore a dieci giorni.
 7. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, e' inviato alla commissione di garanzia.  Se  la  conciliazione  riesce, il verbale dovra' contenere l'espressa   dichiarazione   di  revoca  dello  stato  di  agitazione proclamato  che  non  costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi  dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla  legge  n.  83/2000.  In  caso  di  esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno  libere  di  procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
 8.  Le  revoche,  le  sospensioni  ed  i  rinvii  dello  sciopero proclamato  non  costituiscono  forme  sleali  di  azione  sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n.  146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Cio', anche nel caso  in  cui  siano  dovuti  ad  oggettivi elementi di novita' nella posizione di parte datoriale.
 9.  Fino  al  completo  esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure  sopra  individuate,  le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorita' giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
 10.  In  caso  di  proclamazione  di  una  seconda  iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, e' previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare  la  procedura  di cui ai commi precedenti. Tale termine e' fissato  in centoventi giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, comma 5.
 Art. 6.
 Sanzioni
 1.  In  caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno  1990,  n.  146  e  della  legge  11 aprile  2000, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di quelle contenute nel  presente accordo, si applicano gli articoli 4 e 6 delle predette leggi.
 
 ANFFAS NAZIONALE ONLUS
 (Firmato)
 
 FP CGIL
 (Firmato)
 CISL FPS
 (Firmato)
 UIL FPL
 (Firmato)
 |  |  |  |  |