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| Gazzetta n. 152 del 2 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 20 giugno 2005 |  | Rideterminazione  delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE e
 IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
 
 Visto l'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
 Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248;
 Visto  l'art.  1,  comma 209,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311 come   modificato   dall'art.   4,   comma 1,   lettera   a-ter)  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che le caratteristiche degli  interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera  a)  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono rideterminate con  decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attivita' produttive  e del Ministero dell'innovazione e le tecnologie in linea con quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche;
 Decretano:
 Art. 1.
 1.  Il  Fondo  di  garanzia  per  le piccole e medie imprese di cui all'art.  2,  comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  di  seguito  Fondo, interviene in linea con quanto previsto dal presente  decreto e dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni.
 |  |  |  | Art. 2. 1. La garanzia diretta e' concessa alle banche iscritte all'albo di cui  all'art.  13  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, agli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 ed alle Societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo (SFIS) di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
 2.  La  garanzia e' esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed e' concessa  nella  misura  massima  variabile, ai sensi della normativa vigente,  tra  il 60% e l'80% di ciascuna operazione finanziaria. Nei limiti  della  copertura  massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta  copre  in  misura  variabile tra il 60% e l'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle piccole e medie imprese.
 3.  La garanzia e' inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione.
 4.  In  caso  di  inadempimento  delle  piccole  e medie imprese, i soggetti  richiedenti  possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso   garantiti,   anziche'  continuare  a  perseguire  il  debitore principale.    Ai   sensi   dell'art.   1203   del   codice   civile, nell'effettuare  il  pagamento,  il  Fondo  acquisisce  il  diritto a rivalersi  sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso  pagate.  Nello  svolgimento  delle  procedure  di  recupero del credito  per conto del Fondo di gestione applica, cosi' come previsto dall'art.  9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la   procedura  esattoriale  di  cui  all'art.  67  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  28 gennaio  1988,  n.  43,  cosi' come sostituita  dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
 |  |  |  | Art. 3. 1. La controgaranzia e' concessa ai consorzi di garanzia collettiva fidi  di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito  nella legge 24 novembre 2003, 326, di seguito confidi, ed ai  fondi  di  garanzia  gestiti  da intermediari finanziari iscritti nell'elenco  generale  di  cui  all'art.  106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito altri fondi di garanzia.
 2.  Nella  sola  fattispecie in cui la garanzia dei Confidi o degli altri  Fondi di garanzia sia stata concessa con i requisiti operativi della  garanzia diretta sull'esposizione di cui all'art. 2, commi 2 e 3,  del presente decreto, la controgaranzia e' escutibile, in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, a semplice richiesta dei confidi  e  degli  altri fondi di garanzia ammessi all'intervento che abbiano pagato il creditore garantito.
 3.  Nel  caso  in cui, a seguito dell'inadempimento delle piccole e medie  imprese,  i  confidi  o  gli  altri  fondi di garanzia ammessi all'intervento  del  Fondo  non  abbiano  effettuato  il pagamento in garanzia  ai  soggetti  finanziatori, la controgaranzia e' escutibile direttamente  dai  soggetti finanziatori. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore,  il  Fondo  acquisisce  il  diritto  a  rivalersi sulle piccole  e  medie  imprese  inadempienti per le somme da esso pagate. Nello  svolgimento  delle procedure di recupero del credito per conto del  Fondo  il  gestore  applica,  cosi'  come  previsto dall'art. 9, comma 5,  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale  di  cui  all'art.  67  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, cosi' come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
 4.  Qualora la garanzia dei confidi o degli altri fondi di garanzia non  sia  stata  concessa  con  i  requisiti operativi della garanzia diretta sull'esposizione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del presente decreto, rimangono ferme le previsioni di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Le  modalita'  di concessione della garanzia di cui al presente decreto  si applicano alle richieste pervenute al gestore e decorrere dalla   data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  ministeriale  di approvazione,  ai  sensi  dell'art. 13 del decreto 31 maggio 1999, n. 248,  delle  condizioni  di  ammissibilita'  e  delle disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
 |  |  |  | Art. 5. Con  decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'innovazione  e  le  tecnologie  sono  determinate annualmente le risorse  della sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'art. 2,  comma 100,  lettera  a)  della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662 istituita  con  decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, che possono essere  utilizzate  per  gli  interventi del Fondo di garanzia di cui all'art.  2,  comma 100,  lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 giugno 2005
 
 Il Ministro delle attività produttive
 Scajola Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
 Stanca
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