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| Gazzetta n. 152 del 2 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  | DECRETO 20 aprile 2005 |  | Indirizzi, criteri e modalita' per la riproduzione di beni culturali, ai  sensi  dell'articolo 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 Visti  gli  articoli 107  e  130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio» di seguito denominato «Codice»;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368, che ha istituito  il  Ministero per i beni e le attivita' culturali, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2004, n. 3;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
 Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1994, recante il «Tariffario per  la  determinazione  di  canoni, corrispettivi e modalita' per le concessioni  relative  all'uso  strumentale  e  precario  dei beni in consegna al Ministero»;
 Decreta:
 Art. 1. Riproduzione  mediante  calchi  da originali di sculture e di opere a
 rilievo
 1.  Ai  sensi  dell'art.  107,  comma  2,  del Codice, e' di regola vietata  la  riproduzione  di  beni culturali che consista nel trarre calchi,  per  contatto,  dagli originali delle opere di scultura e di opere  a  rilievo, in genere. Tale riproduzione e' consentita solo in via  eccezionale e nel rispetto delle modalita' indicate nel presente decreto.   Agli   originali   sono   equiparate   le  copie  storiche assimilabili ad originali per caratteristiche di qualita' ed unicita' e le copie moderne di originali non piu' esistenti.
 2.  L'operazione  di  duplicazione  di  un manufatto mediante calco diretto  deve essere eseguita, per una sola volta, nel pieno rispetto dell'integrita'   del   manufatto   stesso  ed  e'  ammessa,  in  via eccezionale, in presenza delle seguenti condizioni:
 a) effettuazione   del  calco,  per  quanto  possibile,  dopo  un restauro  o  interventi  di  ordinaria  manutenzione  e, comunque, su superfici di accertata stabilita' fisica, trattate;
 b) con materiali idonei a garantire lo stato di conservazione del manufatto o dell'opera durante le operazioni di riproduzione;
 c) accertata  assenza di policromie, dorature o altre finiture di superficie  particolarmente  delicate, che possano essere compromesse dall'operazione di calco;
 d) accertata  inesistenza  di  una replica del bene ovvero di una matrice o di un calco da utilizzare in sostituzione dell'originale;
 e) natura  seriale del bene ovvero, in caso di unicita' o rarita' dell'opera,   sussistenza   di   comprovate   ragioni  di  necessita' scientifica.
 |  |  |  | Art. 2. Procedimento per la realizzazione di calchi
 1. L'istituto che ha in consegna il bene, su propria iniziativa per finalita'  istituzionali  di  studio  o  di  conservazione,  ovvero a seguito  di  istanza  di  altro  soggetto  pubblico  o  privato,  per comprovate   necessita'   scientifiche,   inoltra   la  richiesta  di riproduzione  all'Istituto  centrale  per  il restauro o all'Opificio delle  pietre  dure  di  Firenze,  al  fine  di acquisire il relativo parere.
 2.  La richiesta, corredata dal progetto e dalla relazione tecnica, redatti secondo le modalita' di cui all'Allegato al presente decreto, di  cui  costituisce  parte  integrante,  e'  inoltrata agli Istituti indicati  al  comma  1,  unitamente alle valutazioni del responsabile dell'Istituto  richiedente  circa la fattibilita' della riproduzione, le  condizioni  materiali  dell'opera  e  l'opportunita' di eventuali prescrizioni specifiche.
 Per  i  casi  in  cui  la riproduzione sia richiesta da un soggetto diverso  dall'istituto che ha in consegna il bene, e' obbligatorio il versamento  di  una  cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
 3.  L'autorizzazione  alla  riproduzione e' concessa dall'autorita' che ha in consegna il bene, in conformita' ai pareri tecnici espressi ai  sensi  del  comma  precedente ed a seguito dell'avvenuto deposito della cauzione, nell'importo indicato dal responsabile dell'Istituto.
 4. In caso di danni arrecati all'opera, e' disposto l'incameramento della   cauzione   versata,   per   intero  ovvero  fino  all'importo corrispondente  all'onere economico per il ripristino, ferme restando le   ulteriori   responsabilita'   eventualmente  accertate  in  sede giudiziaria.
 5.  L'autorizzazione  ad  eseguire  repliche  con procedure che non prevedono  il  contatto  con l'opera, quali fotogrammetria, olografia laser,   scanner   tridimensionali,  e'  rilasciata  ai  sensi  degli articoli 3,   4   e  5  del  presente  decreto,  previo  impegno  del richiedente  alla  consegna  di  una  copia  e dell'archivio digitale relativo alla realizzazione della replica.
 6.  Ai  sensi  dell'art. 107, comma 2, secondo periodo, del codice, sono ordinariamente consentiti i calchi da copie degli originali gia' esistenti.   La   relativa   richiesta  e'  rivolta  al  responsabile dell'Istituto  che  ha  in  consegna  la  copia.  L'autorizzazione e' rilasciata,   tenendo  conto  delle  finalita'  della  richiesta,  in presenza  delle condizioni indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto e previo impegno del richiedente alla consegna di una copia e delle matrici del calco.
 |  |  |  | Art. 3. Autorizzazione per la riproduzione
 1.  Ai  sensi  dell'art. 107, comma 1, del Codice, e fatte salve le disposizioni  a  tutela del diritto d'autore, la riproduzione di beni culturali  e'  autorizzata  dal  responsabile dell'Istituto che ha in consegna  i  beni  stessi,  previa  determinazione  dei corrispettivi dovuti  e  sulla  base  di valutazioni che tengono conto dei seguenti elementi:
 a) finalita'  della  riproduzione,  anche  sotto il profilo della compatibilita'   con   la  dignita'  storico-artistica  dei  beni  da riprodurre;
 b) numero delle copie da realizzare;
 c) verifica  di  tollerabilita'  della  metodica  sulla  copia da riprodurre.
 2. Nei casi in cui dall'attivita' di riproduzione possa derivare un pregiudizio   ai  beni  culturali,  l'autorizzazione  puo'  prevedere l'obbligo  di  versamento  di una cauzione, costituita anche mediante fideiussione   bancaria   o   assicurativa,   nonche'  l'adozione  di prescrizioni  specifiche  ed  e'  rilasciata  alle  condizioni di cui all'art. 5.
 |  |  |  | Art. 4. Istanza per la riproduzione di beni culturali
 1. La richiesta di riproduzione di cui all'art. 3, contiene:
 a) l'indicazione  degli  scopi, dei tipi di utilizzazione e delle destinazioni delle copie che si intendono ottenere;
 b) l'indicazione  delle  quantita'  che  si intendono ottenere ed immettere  sul  mercato  sia per il tramite dei servizi aggiuntivi di cui   all'art.   117  del  codice,  sia  attraverso  altre  forme  di distribuzione;
 c) l'individuazione  del  soggetto  incaricato, dei mezzi e delle modalita' di riproduzione;
 d) l'assunzione   dell'obbligo  di  versare  i  corrispettivi  di riproduzione  e  di apporre sulle copie riprodotte le diciture di cui all'art. 5, comma 3;
 e) l'assunzione   dell'impegno   del   richiedente,  in  caso  di richiesta  per  uso strettamente personale o per motivi di studio, di non divulgare, diffondere e cedere al pubblico le copie ottenute.
 |  |  |  | Art. 5. Condizioni
 1.  Prima  della  diffusione  al  pubblico,  un  esemplare  di ogni riproduzione   e'  depositato  presso  l'amministrazione  che  ha  in consegna il bene, per il preventivo nulla osta.
 Salvo  diverso  accordo,  all'amministrazione spettano tre copie di ciascuna  riproduzione, oltre ai negativi ed alle matrici delle copie medesime.
 2.  Il  materiale relativo ai beni culturali ed idoneo ad ulteriori riproduzioni,  (stampe  fotografiche,  negativi,  diapositive,  film, nastri,  dischi ottici, supporti informatici, calchi, rilievi grafici ed  altro)  non  puo'  essere  riprodotto  o  duplicato con qualsiasi strumento,  tecnica  o  procedimento, senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione  che  ha  in consegna il bene e previo pagamento dei relativi canoni e corrispettivi. Restano altresi' salvi eventuali diritti e compensi agli autori e ai terzi.
 3.  Ogni  uso  delle  copie  ottenute, diverso da quello dichiarato nella domanda, e' autorizzato dall'amministrazione che ha in consegna il bene.
 4.  Ogni  esemplare di riproduzione reca l'indicazione, nelle forme richieste  dal  caso,  delle  specifiche  dell'opera  originale (nome dell'autore, bottega o ambito culturale, titolo, dimensioni, tecniche e  materiali, provenienza, data), della sua ubicazione, nonche' della tecnica  e  del  materiale  usato  per  la riproduzione. Esso riporta altresi'   la   dicitura  che  la  riproduzione  e'  avvenuta  previa autorizzazione  dell'amministrazione  che  ha  in  consegna  il bene, nonche' l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.
 5.  L'amministrazione  che  ha in consegna i beni e' esente da ogni responsabilita'  per  danni  a  persone  o cose, provocati o comunque connessi  alle  attivita' di riproduzione e di diffusione al pubblico degli esemplari riprodotti.
 Roma, 20 aprile 2005
 Il Ministro: Urbani
 
 Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 202
 |  |  |  | Allegato al capo I A. Valutazioni preliminari. Il  progetto  contiene  obbligatoriamente  i seguenti elementi di valutazione:
 1)  individuazione  della  tecnica  esecutiva  e  dei materiali costitutivi del manufatto da replicare;
 2)  stato  di  conservazione  dell'originale  nel suo complesso (stabilita' strutturale e di superficie) e valutazione della presenza di eventuali materiali applicati in precedenti interventi di restauro (consolidanti,    adesivi,   protettivi,   rifacimenti,   stuccature, integrazioni  -  anche  pittoriche, patinature); presenza di depositi coerenti e incoerenti;
 3)   stress   fisico-meccanico  nella  fase  di  sformatura  in relazione  alla configurazione volumetrica dell'opera ed ai materiali da impronta che si intende impiegare;
 4)  rischio  connesso  al  rilascio  di  sostanze  estranee sul manufatto  a  seguito  dell'impiego  dei  materiali  per il calco; in particolare  il  calco  non  deve causare alterazioni di tipo chimico (rilascio  di  prodotti  dannosi  per l'oggetto da replicare), fisico (danni  meccanici, alterazioni cromatiche o danni indotti da reazioni termiche),  biologico  (sviluppo  di  organismi  biodeteriogeni)  sul manufatto;
 5)  descrizione  degli  interventi  necessari  per riportare il manufatto nelle condizioni precedenti all'operazione di replica.
 B. Sequenza delle principali operazioni di calco.
 Il  progetto  prevede  di  norma  le  seguenti  fasi  e modalita' operative:
 1. Protezione superficiale del manufatto.
 Il   materiale   protettivo   (come   resine   acriliche,  resine siliconiche,  cere)  deve essere reversibile e facilmente rimovibile. Il  protettivo  puo'  essere  applicato  in  uno o piu' strati, ed e' finalizzato  alla  riduzione  della eventuale porosita' del materiale costitutivo  originario, isolandone cosi' la superficie dai materiali (olii siliconici, coloranti, frazioni non polimerizzate dei materiali da   impronta)  che  si  prevede  di  applicare  successivamente.  La riduzione  della  porosita'  a  seguito del trattamento con materiale protettivo   e'  altresi'  finalizzata  ad  impedire  l'adesione  del materiale   per  il  calco  all'originale  e  quindi  a  favorire  le successive  operazioni  di  sformatura in condizioni di sicurezza. Di norma detto materiale non deve essere solubile nei solventi contenuti nei prodotti previsti per la realizzazione del rilievo dell'impronta.
 2. Impiego di un distaccante.
 Il  distaccante  ha  la  funzione  di ridurre lo sforzo meccanico necessario  per  separare  la  matrice  siliconica  dal  manufatto da replicare.
 Generalmente  vengono  o  sono  stati  in  passato impiegati come distaccanti:  oli,  grassi,  vaselina,  cere,  tensioattivi,  saponi, emulsioni,   polimeri   macromolecolari   di   sintesi  (generalmente fluorurati   o   siliconi),  eteri  di  cellulosa.  Nel  campo  della riproduzione   di   manufatti   di  valore  storico-artistico  alcuni materiali tradizionali (oli, grassi, saponi) sono da evitare.
 3. Impiego di un «agente barriera».
 Si  considera  «agente barriera» il materiale che viene applicato con  la  precisa  funzione  di impedire la diffusione di residui e di olii   siliconici  contenuti  nei  materiali  usati  per  il  rilievo dell'impronta.   Generalmente  esso  e'  costituito  da  un  polimero macromolecolare  che  viene  polimerizzato  in  situ  (polisilossani, fluorurati),  o  un  derivato della cellulosa (eteri di cellulosa), e alcoli  polivinilici.  L'agente  barriera deve essere rimosso dopo la sformatura del calco (vedi al punto 6).
 4. Applicazione della gomma siliconica sul manufatto (impronta).
 L'applicazione della gomma siliconica deve seguire le indicazioni fornite dal produttore e descritte nella scheda tecnica.
 Al  fine  di  limitare  la  diffusione  di  olii  e  prodotti non polimerizzati,  che  possano  migrare  sulla superficie del manufatto anche attraverso gli strati dei protettivi e degli «agenti barriera», il tempo di contatto della gomma sulla superficie deve essere ridotto al  minimo.  Per  i  criteri di scelta delle gomme si rinvia a quanto indicato al successivo punto D.
 E'   inoltre  opportuno  limitare  gli  spessori  della  gomma  e ricorrere   all'allestimento   di   tasselli  per  la  riduzione  dei sottosquadri.
 5.  Allestimento  della  forma rigida (madre-forma/controforma) e sformatura.
 La   forma   rigida  deve  essere  progettata  in  modo  tale  da minimizzare  i  traumi  e  le  sollecitazioni  meccaniche che possono essere trasferite al manufatto durante le operazioni di sformatura.
 Si  intende con sformatura la rimozione della madre-forma e della matrice in gomma siliconica dal manufatto.
 6. Rimozione dei residui.
 A1  termine  delle  operazioni di calco, dopo la sformatura della matrice  in  gomma e della relativa forma rigida, si dovra' procedere alla rimozione:
 dei materiali applicati con funzione di distaccanti;
 degli agenti barriera;
 degli eventuali protettivi.
 Le  operazioni di pulitura devono essere eseguite con materiali e prodotti idonei, nel rispetto dell'integrita' del manufatto.
 7. Conservazione delle matrici.
 Le  matrici  e  le  relative  controforme  rigide,  fino  al loro deposito  presso l'Istituto che ha in consegna il bene, devono essere conservate  in modo e in luogo idoneo, al fine di evitare alterazioni e deformazioni che ne rendano impossibile la riutilizzazione.
 8. Professionalita' degli operatori.
 Ciascuna   delle   fasi   del   procedimento   di  calco  prevede l'intervento di un restauratore-conservatore di beni culturali.
 C. Relazione tecnica.
 Al  progetto  e' allegata la relazione tecnica corredata di copia delle  schede tecniche, fornite dal produttore, di tutti i prodotti o materiali che si intendono utilizzare.
 Nelle   schede   tecniche  devono  essere  disponibili  tutte  le informazioni  sulle  sostanze  che compongono i prodotti o materiali, fornite  dall'azienda  produttrice  e necessarie per il loro corretto impiego.
 D. Criteri di scelta dei materiali.
 I  prodotti  o materiali devono essere applicati con procedure in grado  di  ottimizzare  le  loro  prestazioni, minimizzando eventuali interferenze  ed  effetti  indesiderati  sul  manufatto. I prodotti o materiali  selezionati  possono  essere  preventivamente  testati  su provini  simulanti  il  substrato da cui occorre trarre il calco o su piccole  porzioni  del manufatto da replicare, in modo da valutare se la  sequenza operativa ed i materiali risultino idonei all'operazione di replica.
 Tali  materiali non dovranno sviluppare reazioni chimiche dannose per  il manufatto (reazioni acido-base e/o ossido riduttive); inoltre la  fase  di  polimerizzazione  non  dovra'  sviluppare significative reazioni  esotermiche.  Il materiale per il rilevamento dell'impronta deve seguire fedelmente la forma del manufatto da calcare, mantenendo un'adeguata elasticita', con una trascurabile variazione dimensionale dovuta   alla   messa   in   opera,   sufficientemente   stabile  sia chimicamente, sia fisicamente.
 I   materiali   comunemente   in  uso  sono  siliconi  RTV  (Room Temperature  Vulcanizing),  che  consentono  la  vulcanizzazione  del prodotto a temperatura ambiente.
 In   via   generale  e'  opportuno  scegliere  gomme  siliconiche (elastomeri)   con   adeguato  livello  di  fedelta',  e  ritiro  non eccessivo.
 Inoltre  le gomme siliconiche devono avere una forte resistenza a trazione   e  una  buona  elasticita',  tale  da  consentire  che  le operazioni di sformatura avvengano senza esercitare sforzi a trazione troppo forti nei sottosquadri.
 E'  opportuno  che il materiale impiegato per la produzione della copia sia sufficientemente durevole e stabile nel tempo, in relazione anche alla destinazione e all'impiego della copia stessa.
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