Gazzetta n. 152 del 2 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 20 aprile 2005
Indirizzi, criteri e modalita' per la riproduzione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visti gli articoli 107 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio» di seguito denominato «Codice»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che ha istituito il Ministero per i beni e le attivita' culturali, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2004, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1994, recante il «Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero»;
Decreta:
Art. 1. Riproduzione mediante calchi da originali di sculture e di opere a
rilievo
1. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice, e' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali delle opere di scultura e di opere a rilievo, in genere. Tale riproduzione e' consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalita' indicate nel presente decreto. Agli originali sono equiparate le copie storiche assimilabili ad originali per caratteristiche di qualita' ed unicita' e le copie moderne di originali non piu' esistenti.
2. L'operazione di duplicazione di un manufatto mediante calco diretto deve essere eseguita, per una sola volta, nel pieno rispetto dell'integrita' del manufatto stesso ed e' ammessa, in via eccezionale, in presenza delle seguenti condizioni:
a) effettuazione del calco, per quanto possibile, dopo un restauro o interventi di ordinaria manutenzione e, comunque, su superfici di accertata stabilita' fisica, trattate;
b) con materiali idonei a garantire lo stato di conservazione del manufatto o dell'opera durante le operazioni di riproduzione;
c) accertata assenza di policromie, dorature o altre finiture di superficie particolarmente delicate, che possano essere compromesse dall'operazione di calco;
d) accertata inesistenza di una replica del bene ovvero di una matrice o di un calco da utilizzare in sostituzione dell'originale;
e) natura seriale del bene ovvero, in caso di unicita' o rarita' dell'opera, sussistenza di comprovate ragioni di necessita' scientifica.
 
Art. 2.
Procedimento per la realizzazione di calchi
1. L'istituto che ha in consegna il bene, su propria iniziativa per finalita' istituzionali di studio o di conservazione, ovvero a seguito di istanza di altro soggetto pubblico o privato, per comprovate necessita' scientifiche, inoltra la richiesta di riproduzione all'Istituto centrale per il restauro o all'Opificio delle pietre dure di Firenze, al fine di acquisire il relativo parere.
2. La richiesta, corredata dal progetto e dalla relazione tecnica, redatti secondo le modalita' di cui all'Allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, e' inoltrata agli Istituti indicati al comma 1, unitamente alle valutazioni del responsabile dell'Istituto richiedente circa la fattibilita' della riproduzione, le condizioni materiali dell'opera e l'opportunita' di eventuali prescrizioni specifiche.
Per i casi in cui la riproduzione sia richiesta da un soggetto diverso dall'istituto che ha in consegna il bene, e' obbligatorio il versamento di una cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
3. L'autorizzazione alla riproduzione e' concessa dall'autorita' che ha in consegna il bene, in conformita' ai pareri tecnici espressi ai sensi del comma precedente ed a seguito dell'avvenuto deposito della cauzione, nell'importo indicato dal responsabile dell'Istituto.
4. In caso di danni arrecati all'opera, e' disposto l'incameramento della cauzione versata, per intero ovvero fino all'importo corrispondente all'onere economico per il ripristino, ferme restando le ulteriori responsabilita' eventualmente accertate in sede giudiziaria.
5. L'autorizzazione ad eseguire repliche con procedure che non prevedono il contatto con l'opera, quali fotogrammetria, olografia laser, scanner tridimensionali, e' rilasciata ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, previo impegno del richiedente alla consegna di una copia e dell'archivio digitale relativo alla realizzazione della replica.
6. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, secondo periodo, del codice, sono ordinariamente consentiti i calchi da copie degli originali gia' esistenti. La relativa richiesta e' rivolta al responsabile dell'Istituto che ha in consegna la copia. L'autorizzazione e' rilasciata, tenendo conto delle finalita' della richiesta, in presenza delle condizioni indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto e previo impegno del richiedente alla consegna di una copia e delle matrici del calco.
 
Art. 3.
Autorizzazione per la riproduzione
1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Codice, e fatte salve le disposizioni a tutela del diritto d'autore, la riproduzione di beni culturali e' autorizzata dal responsabile dell'Istituto che ha in consegna i beni stessi, previa determinazione dei corrispettivi dovuti e sulla base di valutazioni che tengono conto dei seguenti elementi:
a) finalita' della riproduzione, anche sotto il profilo della compatibilita' con la dignita' storico-artistica dei beni da riprodurre;
b) numero delle copie da realizzare;
c) verifica di tollerabilita' della metodica sulla copia da riprodurre.
2. Nei casi in cui dall'attivita' di riproduzione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorizzazione puo' prevedere l'obbligo di versamento di una cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nonche' l'adozione di prescrizioni specifiche ed e' rilasciata alle condizioni di cui all'art. 5.
 
Art. 4.
Istanza per la riproduzione di beni culturali
1. La richiesta di riproduzione di cui all'art. 3, contiene:
a) l'indicazione degli scopi, dei tipi di utilizzazione e delle destinazioni delle copie che si intendono ottenere;
b) l'indicazione delle quantita' che si intendono ottenere ed immettere sul mercato sia per il tramite dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 117 del codice, sia attraverso altre forme di distribuzione;
c) l'individuazione del soggetto incaricato, dei mezzi e delle modalita' di riproduzione;
d) l'assunzione dell'obbligo di versare i corrispettivi di riproduzione e di apporre sulle copie riprodotte le diciture di cui all'art. 5, comma 3;
e) l'assunzione dell'impegno del richiedente, in caso di richiesta per uso strettamente personale o per motivi di studio, di non divulgare, diffondere e cedere al pubblico le copie ottenute.
 
Art. 5.
Condizioni
1. Prima della diffusione al pubblico, un esemplare di ogni riproduzione e' depositato presso l'amministrazione che ha in consegna il bene, per il preventivo nulla osta.
Salvo diverso accordo, all'amministrazione spettano tre copie di ciascuna riproduzione, oltre ai negativi ed alle matrici delle copie medesime.
2. Il materiale relativo ai beni culturali ed idoneo ad ulteriori riproduzioni, (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, supporti informatici, calchi, rilievi grafici ed altro) non puo' essere riprodotto o duplicato con qualsiasi strumento, tecnica o procedimento, senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene e previo pagamento dei relativi canoni e corrispettivi. Restano altresi' salvi eventuali diritti e compensi agli autori e ai terzi.
3. Ogni uso delle copie ottenute, diverso da quello dichiarato nella domanda, e' autorizzato dall'amministrazione che ha in consegna il bene.
4. Ogni esemplare di riproduzione reca l'indicazione, nelle forme richieste dal caso, delle specifiche dell'opera originale (nome dell'autore, bottega o ambito culturale, titolo, dimensioni, tecniche e materiali, provenienza, data), della sua ubicazione, nonche' della tecnica e del materiale usato per la riproduzione. Esso riporta altresi' la dicitura che la riproduzione e' avvenuta previa autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene, nonche' l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.
5. L'amministrazione che ha in consegna i beni e' esente da ogni responsabilita' per danni a persone o cose, provocati o comunque connessi alle attivita' di riproduzione e di diffusione al pubblico degli esemplari riprodotti.
Roma, 20 aprile 2005
Il Ministro: Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 202
 
Allegato al capo I A. Valutazioni preliminari.
Il progetto contiene obbligatoriamente i seguenti elementi di valutazione:
1) individuazione della tecnica esecutiva e dei materiali costitutivi del manufatto da replicare;
2) stato di conservazione dell'originale nel suo complesso (stabilita' strutturale e di superficie) e valutazione della presenza di eventuali materiali applicati in precedenti interventi di restauro (consolidanti, adesivi, protettivi, rifacimenti, stuccature, integrazioni - anche pittoriche, patinature); presenza di depositi coerenti e incoerenti;
3) stress fisico-meccanico nella fase di sformatura in relazione alla configurazione volumetrica dell'opera ed ai materiali da impronta che si intende impiegare;
4) rischio connesso al rilascio di sostanze estranee sul manufatto a seguito dell'impiego dei materiali per il calco; in particolare il calco non deve causare alterazioni di tipo chimico (rilascio di prodotti dannosi per l'oggetto da replicare), fisico (danni meccanici, alterazioni cromatiche o danni indotti da reazioni termiche), biologico (sviluppo di organismi biodeteriogeni) sul manufatto;
5) descrizione degli interventi necessari per riportare il manufatto nelle condizioni precedenti all'operazione di replica.
B. Sequenza delle principali operazioni di calco.
Il progetto prevede di norma le seguenti fasi e modalita' operative:
1. Protezione superficiale del manufatto.
Il materiale protettivo (come resine acriliche, resine siliconiche, cere) deve essere reversibile e facilmente rimovibile. Il protettivo puo' essere applicato in uno o piu' strati, ed e' finalizzato alla riduzione della eventuale porosita' del materiale costitutivo originario, isolandone cosi' la superficie dai materiali (olii siliconici, coloranti, frazioni non polimerizzate dei materiali da impronta) che si prevede di applicare successivamente. La riduzione della porosita' a seguito del trattamento con materiale protettivo e' altresi' finalizzata ad impedire l'adesione del materiale per il calco all'originale e quindi a favorire le successive operazioni di sformatura in condizioni di sicurezza. Di norma detto materiale non deve essere solubile nei solventi contenuti nei prodotti previsti per la realizzazione del rilievo dell'impronta.
2. Impiego di un distaccante.
Il distaccante ha la funzione di ridurre lo sforzo meccanico necessario per separare la matrice siliconica dal manufatto da replicare.
Generalmente vengono o sono stati in passato impiegati come distaccanti: oli, grassi, vaselina, cere, tensioattivi, saponi, emulsioni, polimeri macromolecolari di sintesi (generalmente fluorurati o siliconi), eteri di cellulosa. Nel campo della riproduzione di manufatti di valore storico-artistico alcuni materiali tradizionali (oli, grassi, saponi) sono da evitare.
3. Impiego di un «agente barriera».
Si considera «agente barriera» il materiale che viene applicato con la precisa funzione di impedire la diffusione di residui e di olii siliconici contenuti nei materiali usati per il rilievo dell'impronta. Generalmente esso e' costituito da un polimero macromolecolare che viene polimerizzato in situ (polisilossani, fluorurati), o un derivato della cellulosa (eteri di cellulosa), e alcoli polivinilici. L'agente barriera deve essere rimosso dopo la sformatura del calco (vedi al punto 6).
4. Applicazione della gomma siliconica sul manufatto (impronta).
L'applicazione della gomma siliconica deve seguire le indicazioni fornite dal produttore e descritte nella scheda tecnica.
Al fine di limitare la diffusione di olii e prodotti non polimerizzati, che possano migrare sulla superficie del manufatto anche attraverso gli strati dei protettivi e degli «agenti barriera», il tempo di contatto della gomma sulla superficie deve essere ridotto al minimo. Per i criteri di scelta delle gomme si rinvia a quanto indicato al successivo punto D.
E' inoltre opportuno limitare gli spessori della gomma e ricorrere all'allestimento di tasselli per la riduzione dei sottosquadri.
5. Allestimento della forma rigida (madre-forma/controforma) e sformatura.
La forma rigida deve essere progettata in modo tale da minimizzare i traumi e le sollecitazioni meccaniche che possono essere trasferite al manufatto durante le operazioni di sformatura.
Si intende con sformatura la rimozione della madre-forma e della matrice in gomma siliconica dal manufatto.
6. Rimozione dei residui.
A1 termine delle operazioni di calco, dopo la sformatura della matrice in gomma e della relativa forma rigida, si dovra' procedere alla rimozione:
dei materiali applicati con funzione di distaccanti;
degli agenti barriera;
degli eventuali protettivi.
Le operazioni di pulitura devono essere eseguite con materiali e prodotti idonei, nel rispetto dell'integrita' del manufatto.
7. Conservazione delle matrici.
Le matrici e le relative controforme rigide, fino al loro deposito presso l'Istituto che ha in consegna il bene, devono essere conservate in modo e in luogo idoneo, al fine di evitare alterazioni e deformazioni che ne rendano impossibile la riutilizzazione.
8. Professionalita' degli operatori.
Ciascuna delle fasi del procedimento di calco prevede l'intervento di un restauratore-conservatore di beni culturali.
C. Relazione tecnica.
Al progetto e' allegata la relazione tecnica corredata di copia delle schede tecniche, fornite dal produttore, di tutti i prodotti o materiali che si intendono utilizzare.
Nelle schede tecniche devono essere disponibili tutte le informazioni sulle sostanze che compongono i prodotti o materiali, fornite dall'azienda produttrice e necessarie per il loro corretto impiego.
D. Criteri di scelta dei materiali.
I prodotti o materiali devono essere applicati con procedure in grado di ottimizzare le loro prestazioni, minimizzando eventuali interferenze ed effetti indesiderati sul manufatto. I prodotti o materiali selezionati possono essere preventivamente testati su provini simulanti il substrato da cui occorre trarre il calco o su piccole porzioni del manufatto da replicare, in modo da valutare se la sequenza operativa ed i materiali risultino idonei all'operazione di replica.
Tali materiali non dovranno sviluppare reazioni chimiche dannose per il manufatto (reazioni acido-base e/o ossido riduttive); inoltre la fase di polimerizzazione non dovra' sviluppare significative reazioni esotermiche. Il materiale per il rilevamento dell'impronta deve seguire fedelmente la forma del manufatto da calcare, mantenendo un'adeguata elasticita', con una trascurabile variazione dimensionale dovuta alla messa in opera, sufficientemente stabile sia chimicamente, sia fisicamente.
I materiali comunemente in uso sono siliconi RTV (Room Temperature Vulcanizing), che consentono la vulcanizzazione del prodotto a temperatura ambiente.
In via generale e' opportuno scegliere gomme siliconiche (elastomeri) con adeguato livello di fedelta', e ritiro non eccessivo.
Inoltre le gomme siliconiche devono avere una forte resistenza a trazione e una buona elasticita', tale da consentire che le operazioni di sformatura avvengano senza esercitare sforzi a trazione troppo forti nei sottosquadri.
E' opportuno che il materiale impiegato per la produzione della copia sia sufficientemente durevole e stabile nel tempo, in relazione anche alla destinazione e all'impiego della copia stessa.
 
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