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| Gazzetta n. 152 del 2 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 18 maggio 2005 |  | Riconoscimento,  al sig. Unzurrunzaga Ruben Omar, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di odontoiatra. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
 
 Vista  l'istanza  con  la  quale  il  sig. Unzurrunzaga Ruben Omar, cittadino  italiano,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di odontologo  conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Odontoiatra;
 Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art.  1,  comma 6,  d.lgs.  25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche  ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
 Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di una  professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
 Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
 Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo  n.  319/1994,  che  nella riunione del 23 luglio 2002 ha ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di   quanto   disposto  dall'art.  6,  comma  1  del  citato  decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data 1° febbraio  e 3 maggio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato  decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Unzurrunzaga Ruben Omar e' risultato idoneo;
 Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il riconoscimento del titolo di odontoiatra;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Decreta:
 1.  Il  titolo  di  odontologo  rilasciato in data 31 dicembre 1981 dalla  «Universidad  de  Buenos  Aires  -  Facultad  de  Odontologia» (Republica  Argentina)  al  sig.  Unzurrunzaga  Ruben Omar, cittadino italiano,  nato  a  Buenos  Aires  (Argentina)  il  27 giugno 1959 e' riconosciuto  quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.
 2. Il dott. Unzurrunzaga Ruben Omar e' autorizzato ad esercitare in Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di odontoiatra,  previa  iscrizione  all'ordine  dei  medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.
 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 maggio 2005
 Il direttore generale: Mastrocola
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