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| Gazzetta n. 152 del 2 luglio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 117 |  | Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria  per  la  produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione  di  prodotti  di origine animale destinati al consumo umano. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista   la  legge  31 ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
 Vista  la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che  stabilisce  norme  di  polizia  sanitaria  per la produzione, la trasformazione,  la  distribuzione  e  l'introduzione  di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
 Visto  il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  28 gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e i requisiti   generali   della   legislazione   alimentare,  istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
 Visto  il  decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  3 marzo  1993, n. 93, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
 Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2005;
 Considerato  che  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere nei termini di legge;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e per gli affari regionali;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Campo d'applicazione
 1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le norme generali di polizia sanitaria  che  devono  essere  applicate  in  tutte  le  fasi  della produzione,  trasformazione  e  distribuzione  di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano, nonche' in quella della loro introduzione da Paesi terzi.
 2.  Sono  fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio  1993,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  al decreto legislativo  25 febbraio  2000, n. 80, nonche' quelle contenute nelle disposizioni cui e' fatto riferimento nell'allegato I.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e di emanare i decreti aventi n valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 e dell'allegato A
 della  legge  31 ottobre  2003,  n.  306  (Disposizioni per
 l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
 dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
 2003):
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
 dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
 proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
 Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
 competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
 concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
 giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
 Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
 direttiva.
 3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
 dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
 parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
 anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
 per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
 trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
 previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
 sono prorogati di novanta giorni.
 4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
 ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
 rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
 presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
 indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
 correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
 comma 1.
 5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
 eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
 legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
 Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
 province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
 propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
 termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
 comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
 data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
 adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
 rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
 e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
 dello Stato.».
 «Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3)
 2001/40/CE  del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
 al    riconoscimento    reciproco    delle   decisioni   di
 allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
 2002/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
 18 febbraio  2002,  sulle formalita' di dichiarazione delle
 navi  in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
 della Comunita'.
 2002/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 ottobre  2002,  che  modifica  le direttive 90/425/CEE e
 92/118/CEE  del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie
 relative ai sottoprodotti di origine animale.
 2002/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 giugno  2002,  relativa  all'istituzione  di  un sistema
 comunitario   di   monitoraggio   del   traffico  navale  e
 d'informazione  e  che  abroga  la  direttiva 93/75/CEE del
 Consiglio.
 2002/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
 2002/86/CE  della  Commissione,  del  6 novembre  2002,
 recante  modifica  della  direttiva  2001/101/CE per quanto
 concerne  il  termine  a  partire  da  cui sono vietati gli
 scambi  di  prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE
 del Parlamento europeo e del Consiglio.
 2002/91/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
 2002/93/CE  del  Consiglio,  del  3 dicembre  2002, che
 modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
 della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare
 un'aliquota   IVA   ridotta   su  taluni  servizi  ad  alta
 intensita' di lavoro.
 2002/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 gennaio  2003,  che  stabilisce  norme  di qualita' e di
 sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
 conservazione  e  la  distribuzione  del sangue umano e dei
 suoi  componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del
 Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
 2002/99/CE  del  Consiglio,  del  16 dicembre 2002, che
 stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
 trasformazione,   la   distribuzione  e  l'introduzione  di
 prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
 2003/8/CE  del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a
 migliorare  l'accesso  alla  giustizia  nelle  controversie
 transfrontaliere  attraverso la definizione di norme minime
 comuni  relative  al patrocinio a spese dello Stato in tali
 controversie.
 2003/9/CE  del  Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante
 norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
 negli Stati membri.
 2003/12/CE  della  Commissione,  del  3 febbraio  2003,
 riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel
 quadro   della   direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del
 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
 2003/15/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 febbraio  2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del
 Consiglio,    del    27 luglio    1976,    concernente   il
 ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
 relative ai prodotti cosmetici.
 2003/30/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'8 maggio   2003,   sulla   promozione   dell'uso   dei
 biocarburanti   o   di  altri  carburanti  rinnovabili  nei
 trasporti.
 2003/32/CE   della  Commissione,  del  23 aprile  2003,
 recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti
 dalla  direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del 14 giugno
 1993,  per  i  dispositivi medici fabbricati con tessuti di
 origine animale.
 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
 di  tassazione  dei  redditi  da  risparmio  sotto forma di
 pagamenti di interessi.
 2003/49/CE    del   Consiglio,   del   3 giugno   2003,
 concernente   il   regime  fiscale  comune  applicabile  ai
 pagamenti  di interessi e di canoni fra societa' consociate
 di Stati membri diversi.
 2003/61/CE  del  Consiglio, del 18 giugno 2003, recante
 modifica   delle   direttive   66/401/CEE   relativa   alla
 commercializzazione  delle  sementi  di  piante  foraggere,
 66/402/CEE  relativa alla commercializzazione delle sementi
 di  cereali,  68/193/CEE  relativa alla commercializzazione
 dei  materiali  di  moltiplicazione  vegetativa della vite,
 92/33/CEE  relativa alla commercializzazione delle piantine
 di  ortaggi  e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
 ad   eccezione   delle  sementi,  92/34/CEE  relativa  alla
 commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
 piante  da  frutto  e delle piante da frutto destinate alla
 produzione    di    frutti,    98/56/CE    relativa    alla
 commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
 piante     ornamentali,     2002/54/CE     relativa    alla
 commercializzazione    delle   sementi   di   barbabietole,
 2002/55/CE  relativa alla commercializzazione delle sementi
 di  ortaggi,  2002/56/CE  relativa alla commercializzazione
 dei  tuberi  seme  di  patate,  e  2002/57/CE relativa alla
 commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
 fibra,   per   quanto   riguarda   le  analisi  comparative
 comunitarie.».
 - La direttiva 2002/99/CE e' pubblicata in GUCE n. L 18
 del 23 gennaio 2003.
 - Il regolamento (CE) n. 178/2002 e' pubblicato in GUCE
 n. L 31 del 1° febbraio 2002.
 - Il  decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca:
 «Attuazione   delle   direttive   89/662/CEE  e  90/425/CEE
 relative  ai  controlli  veterinari  e zootecnici di taluni
 animali  vivi  e su prodotti di origine animale applicabili
 negli scambi intracomunitari».
 - Il  decreto  legislativo  3 marzo  1993, n. 93, reca:
 «Attuazione   delle   direttive   90/675/CEE  e  91/496/CEE
 relative  all'organizzazione  dei  controlli  veterinari su
 prodotti   e  animali  in  provenienza  da  Paesi  terzi  e
 introdotti nella Comunita' europea».
 - Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
 «Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
 Stato  alle  regioni  e agli enti locali, in attuazione del
 capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».
 - Il  decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, reca:
 «Attuazione   della   direttiva  97/12/CE  che  modifica  e
 aggiorna  la  direttiva  64/432/CEE relativa ai problemi di
 polizia  sanitaria  in materia di scambi intracomunitari di
 animali delle specie bovina e suina».
 - Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, reca:
 «Attuazione  della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia
 di  organizzazione  dei  controlli  veterinari sui prodotti
 provenienti da Paesi terzi».
 Note all'art. 1:
 - Per  il  decreto  legislativo 30 gennaio 1993, n. 28,
 vedi note alle premesse.
 - Per  il  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80,
 vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le definizioni contenute  nel Regolamento (CE) n. 178/2002, nonche' quelle di cui al decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 80. Si intende, inoltre, per:
 a) «tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione»: ciascuna  di  tali  attivita',  inclusa  la produzione primaria di un prodotto  di origine animale, nonche' il magazzinaggio, il trasporto, la vendita e la fornitura al consumatore finale di detti prodotti;
 b) «introduzione»: la presentazione di merci in uno dei territori menzionati  nell'allegato  I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.  80, ai fini della loro collocazione secondo le procedure doganali indicate  all'articolo  4,  paragrafo  16,  lettere  da  a)  a f) del Regolamento  (CE)  n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario;
 c) «veterinario  ufficiale»:  un  veterinario dell'Azienda unita' sanitaria locale;
 d) «prodotti  di origine animale»: i prodotti derivati da animali e  i  prodotti  derivati  destinati  al  consumo  umano, compresi gli animali vivi se preparati a tal fine.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Per  il  regolamento (CE) n. 178/2002, vedi note alle
 premesse.
 - L'allegato I del citato decreto legislativo n. 80 del
 2000, cosi' recita:
 «Allegato I
 TERRITORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1
 1) Il territorio del Regno del Belgio.
 2) Il  territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione
 delle isole Færøer e della Groelandia.
 3) Il   territorio   della   Repubblica   federale  di
 Germania.
 4) Il  territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di
 Ceuta e Melilla.
 5) Il territorio della Repubblica ellenica.
 6) Il territorio della Repubblica francese.
 7) Il territorio dell'Irlanda.
 8) Il territorio della Repubblica italiana.
 9) Il territorio del Granducato del Lussemburgo.
 10) Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa.
 11) Il territorio della Repubblica portoghese.
 12) Il  territorio  del  Regno Unito di Gran Bretagna e
 Irlanda del Nord.
 13) Il territorio della Repubblica austriaca.
 14) Il territorio della Repubblica di Finlandia.
 15) Il territorio del Regno di Svezia».
 - Il  regolamento (CE) n. 2913/92 e' pubblicato in GUCE
 n. L 302 del 19 ottobre 1992.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Misure per assicurare il rispetto dei requisiti di polizia sanitaria 1.  Al  fine  di  assicurare  che  le attivita' degli operatori del settore  alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e  distribuzione  di  prodotti  di origine animale non conducano alla propagazione  di malattie trasmissibili agli animali, con decreto del Ministro  della  salute,  da  adottarsi,  d'intesa  con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in vigore del presente decreto, e' definito, avvalendosi degli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali, un sistema di reti di sorveglianza recante almeno:
 a) le modalita' operative da porre in essere;
 b) le misure da adottare in caso di accertamento di carenze;
 c) il  contenuto  dei  dati,  il  relativo  formato, la durata di conservazione  degli  stessi,  nonche'  la  periodicita'  della  loro trasmissione da parte delle regioni al Ministero della salute.
 2.  Il  sistema  di  reti  di  sorveglianza  di cui al comma 1 deve assicurare  almeno  che  i  prodotti di origine animale sono ottenuti solo  da  animali  che  soddisfano  i  requisiti di polizia sanitaria contenuti nella normativa in vigore e, in particolare, che:
 a) gli  animali  da  cui  sono  ottenuti  i  prodotti  di origine animale,  non  devono  provenire  da un'azienda, uno stabilimento, un territorio  o  una  parte  di  esso soggetti a restrizioni di polizia sanitaria  applicabili nei confronti di detti animali e prodotti, con particolare  riguardo  alle  restrizioni contenute nelle disposizioni cui e' fatto riferimento nell'allegato I;
 b) gli  animali da cui sono ottenuti le carni e i prodotti a base di  carne,  non  devono essere stati macellati in uno stabilimento in cui, al momento della macellazione o della produzione, erano presenti animali  colpiti  o  che  si  sospetta  fossero  colpiti da una delle malattie  oggetto  delle  disposizioni  richiamate alla lettera a), o loro  carcasse  o altre parti, a meno che, nel caso di sospetto, esso non sia ufficialmente escluso;
 c) gli  animali  e  i  prodotti  dell'acquacoltura, devono essere conformi  alle  disposizioni  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni.
 3.  Ferme  restando  le  attivita'  di  sorveglianza e monitoraggio sanitario  garantite  dai  servizi  veterinari  delle  Aziende unita' sanitarie  locali  per i fini di cui al comma 1, il decreto di cui al medesimo  comma 1 definisce gli obblighi a carico degli operatori del settore  alimentare  e degli allevatori che possono avvalersi, per la loro  esecuzione,  di  un  veterinario  aziendale;  a tal fine con il medesimo  decreto  sono individuati, sentita la Federazione nazionale degli  ordini dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilita' da attribuire a tale figura e i relativi requisiti professionali e di specifica  formazione  che  devono  essere correlati all'attivita' da svolgere.
 4.  Le  regioni  e le province autonome programmano e provvedono ad attuare adeguate attivita' di verifica periodica sul corretto operare dei veterinari aziendali.
 5.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 30 dicembre   1992,   n.   555,   reca:   «Regolamento  per
 l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme
 di polizia sanitaria per i prodotti di acquicoltura».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Deroghe
 1.  In  deroga all'articolo 3, comma 2, e nel rispetto delle misure di  controllo  delle  malattie  di cui alle disposizioni cui e' fatto riferimento  nell'allegato  I, puo' essere autorizzata la produzione, la  trasformazione  e la distribuzione di prodotti di origine animale provenienti  da  un  territorio  o  da  una  parte di esso soggetto a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, ma che non provengono da un'azienda infetta o che si sospetta sia infetta, solo se:
 a) prima  di essere sottoposti al trattamento di cui alla lettera c),  i  prodotti  sono  stati  ottenuti,  manipolati,  trasportati  e immagazzinati  separatamente  o  in  momenti diversi dai prodotti che soddisfano  tutti  i  requisiti  di  polizia  sanitaria,  e i servizi veterinari  delle  aziende  sanitarie  hanno adottato apposite misure sanitarie   per  garantire  la  sicurezza  del  trasporto  fuori  del territorio soggetto a restrizioni per motivi di polizia sanitaria;
 b) i  prodotti  da  sottoporre  al trattamento sono adeguatamente identificati;
 c) i  prodotti  sono  stati sottoposti a un trattamento idoneo ad eliminare  il  problema  di  polizia  sanitaria e tale trattamento e' stato  effettuato  presso uno stabilimento appositamente riconosciuto per detta finalita' dalla regione o provincia autonoma.
 2.  Nel caso di produzione, di trasformazione e di distribuzione di prodotti  dell'acquacoltura,  le  deroghe  alle  prescrizioni  di cui all'articolo  3,  comma  2, possono essere disposte solo nel rispetto delle  condizioni  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1992,  n.  555,  e  successive  modificazioni,  o  degli ulteriori provvedimenti adottati in sede comunitaria.
 3.  Se  la  situazione  della  malattia lo consente, possono essere adottati provvedimenti derogatori dell'articolo 3, comma 2, diversi o ulteriori  rispetto  a quelli di cui ai commi 1 e 2, nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni a tal fine stabilite in sede comunitaria.
 4.  Le  deroghe  di  cui  al  presente  articolo  sono adottate con provvedimento  del  Ministero della salute, d'intesa con la regione o le  regioni  interessate, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati  II  e  III,  numero  1,  nonche'  ad  ogni  altra specifica disposizione, anche modificativa, adottata in sede comunitaria.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 30 dicembre 1992, n. 555, vedi note all'art. 3.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Certificati veterinari
 1. I prodotti di origine animale destinati al consumo umano, sia di origine  nazionale  che  di  provenienza  comunitaria,  devono sempre essere  accompagnati  da  una  certificazione  veterinaria  ufficiale quando:
 a) l'obbligo   di  certificazione  e'  previsto  da  disposizioni comunitarie adottate per motivi di polizia sanitaria;
 b) si  tratta  di prodotti oggetto di provvedimenti derogatori ai sensi dell'articolo 4.
 2. Nei casi di cui al comma 1, i veterinari ufficiali che procedono al rilascio della certificazione devono:
 a) attenersi  alle  disposizioni  del presente decreto, nonche' a quelle  previste  da  ulteriori  normative  nazionali  e  comunitarie vigenti;
 b) applicare,   anche   nelle   attivita'   di   verifica   delle certificazioni provenienti da altri Stati membri, i principi generali stabiliti nell'allegato IV;
 c) fare  riferimento  esclusivamente  al contenuto dei modelli di certificato stabiliti in sede comunitaria.
 |  |  |  | Art. 6. Controlli veterinari ufficiali
 1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  garantiscono, tramite i servizi   veterinari   delle  aziende  unita'  sanitarie  locali,  lo svolgimento  di  specifici  controlli  ufficiali  sulla  salute degli animali  volti  ad  accertare  il  rispetto  delle  disposizioni  del presente decreto, comprese quelle applicative eventualmente stabilite in  sede  comunitaria,  nonche'  di  tutte le misure di salvaguardia, anche nazionali, relative ai prodotti di origine animale, adottate in correlazione  alle  prescrizioni  del  presente decreto. Le ispezioni devono  essere effettuate senza preavviso ed i controlli sui prodotti di  origine animale oggetto di scambio intracomunitario devono essere eseguiti  in  conformita'  al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28,  e successive modificazioni; quando si constatano infrazioni alle norme  di  polizia  sanitaria devono essere applicati i provvedimenti previsti nel medesimo decreto legislativo n. 28 del 1993.
 2.  Le  regioni,  le province autonome ed il Ministero della salute garantiscono  ed  assicurano assistenza e collaborazione agli esperti incaricati  dalla  Commissione  europea  di  effettuare controlli sul territorio  nazionale  e  di  verificare  l'applicazione dei relativi sistemi, rispettando, inoltre, le modalita' di applicazione stabilite in proposito dalla stessa Commissione europea.
 3. Se si constata un rischio per la sanita' animale o per la salute pubblica,   fermi   restando   i   provvedimenti  immediati  adottati dall'autorita'    sanitaria    territorialmente    competente,   ogni provvedimento d'urgenza o misura cautelare e' adottato dallo Stato ai sensi  dell'articolo  117  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  e  successive  modificazioni,  anche  nel caso di provvedimenti emanati   dallo  Stato  in  correlazione  a  misure  di  salvaguardia adottate,  in  dette  materie,  in  sede  comunitaria.  Le competenti autorita'  assicurano  una conforme applicazione dei provvedimenti in questione nei rispettivi territori.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - Per  il  decreto  legislativo 30 gennaio 1993, n. 28,
 vedi note alle premesse.
 - L'art.  117 del citato decreto legislativo n. 112 del
 1998, cosi' recita:
 «Art.  117  (Interventi  d'urgenza).  -  1.  In caso di
 emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  a  carattere
 esclusivamente  locale  le ordinanze contingibili e urgenti
 sono  adottate  dal  sindaco,  quale  rappresentante  della
 comunita'   locale.   Negli   altri   casi  l'adozione  dei
 provvedimenti  d'urgenza,  ivi  compresa la costituzione di
 centri  e  organismi di referenza o assistenza, spetta allo
 Stato   o   alle   regioni   in  ragione  della  dimensione
 dell'emergenza  e  dell'eventuale  interessamento  di  piu'
 ambiti territoriali regionali.
 2.  In caso di emergenza che interessi il territorio di
 piu'  comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino
 a  quando  non  intervengano i soggetti competenti ai sensi
 del comma 1.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Importazioni da Paesi terzi
 1.  Il  presente  decreto  si  applica anche ai prodotti di origine animale  destinati  al  consumo  umano  da introdurre nella Comunita' europea  provenienti  da  Paesi  terzi;  il  Ministero  della salute, tramite  i propri posti d'ispezione frontaliera, assicura il rispetto delle  modalita'  di  applicazione  e  delle disposizioni adottate in proposito dall'Unione europea.
 2.  Ciascuna  partita  di  prodotti  di origine animale, presentata all'ingresso  del  territorio comunitario deve essere accompagnata da un  certificato  veterinario  conforme  ai  requisiti generali di cui all'allegato IV, che attesta che il prodotto soddisfa:
 a) i requisiti per esso fissati nel presente decreto unitamente a quelli   previsti  dalla  normativa  comunitaria  che  stabilisce  le condizioni  di salute animale, o, in via alternativa, le disposizioni equivalenti   ai   predetti  requisiti,  riconosciute  tali  in  sede comunitaria;
 b) le  eventuali condizioni d'importazione specifiche, fissate in sede comunitaria.
 3.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono stabilite modalita' di controllo,  effettuate d'intesa tra i posti d'ispezione frontaliera e gli  Uffici doganali comprensive delle misure da adottare nel caso di rischio  o  di  sospetto sanitario, sui prodotti che non rientrano in quelli  di  cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, quali quelli  introdotti  a seguito di passeggeri o sotto forma di campioni commerciali; con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  dell'economia  e  delle finanze e delle comunicazioni, puo' essere  altresi'  stabilita  analoga  disciplina  per  le  spedizioni postali.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Per  il  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80,
 vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Disposizioni finali
 1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui al decreto legislativo 30 gennaio   1993,   n.  28,  e  successive  modificazioni,  i  primi destinatari  materiali  delle  partite  di  prodotti  ed animali vivi provenienti  da  altri  Stati  membri sono obbligati a trasmettere le informazioni relative all'arrivo di dette partite agli Uffici per gli adempimenti   comunitari   (UVAC)   di  cui  al  decreto  legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, ed alle Aziende sanitarie locali, utilizzando il  modello  di  prenotifica  di arrivo delle partite predisposto dal Ministero della salute e diramato tramite i citati UVAC.
 2. I soggetti di cui al comma 1:
 a) nella  prenotifica  da trasmettere agli Uffici di cui al comma 1,  sono  obbligati ad indicare tutti i dati informativi previsti nel modello di cui al medesimo comma 1;
 b) possono trasmettere la prenotifica di arrivo delle partite con ogni  mezzo  scritto ritenuto idoneo dando comunque la priorita' agli strumenti  informatici e telematici accessibili anche via Internet, a condizione  che  tale  trasmissione  sia  effettuata  entro i termini stabiliti,  in  dipendenza  dalla  specifica  tipologia  di  merce in arrivo,  dal  citato decreto legislativo n. 28 del 1993, e successive modificazioni.   Le  prenotifiche  inviate  con  mezzo  scritto  sono considerate  come  non  effettuate qualora risultino illeggibili alla ricezione  sia  all'UVAC  che all'Azienda sanitaria locale competenti per territorio.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - Per  il  decreto  legislativo 30 gennaio 1993, n. 28,
 vedi note alle premesse.
 - Il  decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, reca:
 «Attuazione  della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua
 assistenza  tra  autorita' amministrative per assicurare la
 corretta  applicazione  della  legislazione  veterinaria  e
 zootecnica».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Clausola di cedevolezza
 1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,  le  norme  del  presente  decreto,  afferenti a materia  di  competenza  legislativa  delle  regioni e delle province autonome  di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento  della  direttiva 2002/99/CE, si applicano sino alla data di  entrata  in  vigore  della  normativa  di  attuazione di ciascuna regione  e  provincia  autonoma,  adottata  nel  rispetto dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 - L'art.  117,  quinto comma, della Costituzione, cosi'
 recita:  «Le  regioni e le province autonome di Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
 - Per la direttiva 2002/99/CE, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Clausola di invarianza finanziaria
 1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 27 maggio 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Storace, Ministro della salute
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  | Allegato I (articolo 1, comma 2)
 
 MALATTIE  DA  PRENDERE  IN CONSIDERAZIONE NEGLI SCAMBI DI PRODOTTI DI ORIGINE  ANIMALE  PER  LE  QUALI  SONO  STATE  INTRODOTTE  MISURE  DI
 CONTROLLO NEL QUADRO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA
 
 |Direttiva 2001/89/CE  |
 |del Consiglio, che    |
 |stabilisce misure     |D.LGS. 20 febbraio
 |comunitarie di lotta  |2004, n. 55, e
 |contro la peste suina |successive Peste suina classica  |classica              |modificazioni ---------------------------------------------------------------------
 |Direttiva 2002/60/CE  |
 |del Consiglio recante |
 |disposizioni          |D.LGS. 20 febbraio
 |specifiche per la     |2004, n. 54, e
 |lotta contro la peste |successive Peste suina africana  |suina africana        |modificazioni ---------------------------------------------------------------------
 |Direttiva 85/511/CEE  |
 |del Consiglio, che    |
 |stabilisce norme      |
 |comunitarie di lotta  |D.P.R. 1° marzo 1992, Afta epizootica       |all'afta epizootica   |n. 229 ---------------------------------------------------------------------
 |Direttiva 92/40/CEE   |
 |del Consiglio, che    |
 |istituisce delle      |
 |misure comunitarie di |
 |lotta contro          |D.P.R. 15 novembre Influenza aviaria     |l'influenza aviaria   |1996, n. 656 ---------------------------------------------------------------------
 |Direttiva 92/66/CEE   |
 |del Consiglio, che    |
 |istituisce misure     |
 |comunitarie di lotta  |
 |contro la malattia di |D.P.R 15 novembre 1996, Malattia di Newcastle |Newcastle             |n. 657 ---------------------------------------------------------------------
 |Direttiva 92/119/CEE  |
 |del Consiglio, che    |
 |introduce misure      |
 |generali di lotta     |
 |contro alcune malattie|
 |degli animali nonche' |
 |misure specifiche per |
 |la malattia           |D.P.R. 17 maggio 1996, Peste bovina          |vescicolare dei suini |n. 362 ---------------------------------------------------------------------
 |Direttiva 92/119/CEE  |
 |del Consiglio, che    |
 |introduce misure      |
 |generali di lotta     |
 |contro alcune malattie|
 |degli animali nonche' |
 |misure specifiche per | Peste dei piccoli     |la malattia           |D.P.R. 30 dicembre ruminanti             |vescicolare dei suini |1992, n. 555 ---------------------------------------------------------------------
 |Direttiva 92/119/CEE  |
 |del Consiglio, che    |
 |introduce misure      |
 |generali di lotta     |
 |contro alcune malattie|
 |degli animali nonche' |
 |misure specifiche per | Malattia vescicolare  |la malattia           |D.P.R. 30 luglio 1997, dei suini             |vescicolare dei suini |n. 263 ---------------------------------------------------------------------
 |Direttiva 91/67/CEE   |
 |del Consiglio, che    |
 |stabilisce le norme di|
 |polizia sanitaria per |
 |la commercializzazione|
 |di animali e prodotti |
 |dell'acquacoltura     |
 |Direttiva 93/53/CEE   |
 |del Consiglio, recante|
 |misure comunitarie    |
 |minime di lotta contro|
 |talune malattie dei   |
 |pesci Direttiva       |
 |95/70/CE del          |
 |Consiglio, che        |
 |istituisce misure     |
 |comunitarie minime di |
 |lotta contro talune   | Malattie legate       |malattie dei molluschi|D.P.R. 20 ottobre 1998, all'acquacoltura      |bivalvi               |n. 395
 |  |  |  | Allegato II (articolo 4, comma 4)
 
 CONTRASSEGNO  DI IDENTIFICAZIONE SPECIALE PER LE CARNI PROVENIENTI DA UN  TERRITORIO O DA UNA PARTE DI UN TERRITORIO CHE NON SODDISFA TUTTE
 LE PERTINENTI CONDIZIONI DI POLIZIA SANITARIA
 
 1.  Alla  bollatura  sanitaria  per  le carni fresche deve essere sovrapposta  una croce diagonale formata da due linee rette al centro del  bollo  in  modo  tale  che  le  indicazioni dello stesso restino leggibili.
 2. La bollatura di cui al punto 1 puo' essere altresi' effettuata con  un  unico timbro ovale lungo 6,5 cm e largo 4,5 cm; la bollatura deve recare, perfettamente leggibile, quanto segue:
 -- nella  parte  superiore, il nome o il codice ISO dello Stato membro  in lettere maiuscole: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE e UK;
 -- al  centro,  il  numero  di  riconoscimento  veterinario del macello;
 -- nella  parte inferiore, uno dei seguenti gruppi di iniziali: CE-EC-EF-EG-EK o EY;
 -- una  croce  formata  da due linee rette al centro del bollo, disposte   in  modo  tale  che  le  indicazioni  siano  perfettamente leggibili.
 Le lettere devono avere un'altezza di 0,8 cm e le cifre di 1 cm.
 La  bollatura  deve  anche  recare informazioni che consentano di identificare il veterinario che ha ispezionato le carni.
 La  bollatura  deve  essere apposta sotto la diretta sorveglianza del  veterinario ufficiale che verifica l'attuazione dei requisiti di polizia sanitaria.
 |  |  |  | Allegato III 
 1.  TRATTAMENTI  DELLE  CARNI E DEL LATTE ATTI AD ELIMINARE QUALSIASI
 RISCHIO SPECIFICO PER LA SALUTE DEGLI ANIMALI
 
 ----> vedere ALLEGATO a pag. 8 della G.U. <----
 |  |  |  | Allegato IV (articolo 5, comma 2, lettera b))
 
 PRINCIPI GENERALI DI CERTIFICAZIONE
 1.  Il  rappresentante  dell'autorita'  speditrice competente che rilascia  il  certificato  che  accompagna una partita di prodotti di origine  animale  deve  firmare  il  certificato e accertare che esso rechi  un  timbro  ufficiale.  Questo  requisito si applica a ciascun foglio del certificato qualora esso si componga di piu' fogli.
 2. Il certificato e' redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato  membro di destinazione e in quella o quelle dello Stato membro in cui e' effettuata l'ispezione alla frontiera, o e' accompagnato da una  traduzione conforme in detta o dette lingue ufficiali. Uno Stato membro  puo'  tuttavia  accettare l'uso di una lingua della Comunita' europea diversa dalla sua.
 3.  La  versione  originale del certificato accompagna la partita all'ingresso nella Comunita' europea.
 4. Il certificato deve essere composto, alternativamente, di:
 a) un unico foglio di carta;
 b) due  o piu' pagine che compongono un foglio di carta unico e indivisibile;
 c) una  serie  di  pagine  numerate  in  modo  da  indicarne la posizione nella sequenza (ad esempio «pagina 2 di 4»).
 5. Il certificato deve recare un numero di identificazione unico. Nei certificali composti di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero.
 6. Il certificato deve essere rilasciato prima che la partita cui si  riferisce  esca dal controllo dell'autorita' competente del Paese di spedizione.
 |  |  |  |  |