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| Gazzetta n. 151 del 1 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |  | DECRETO 16 giugno 2005 |  | Ripartizione dei benefici alle emittenti televisive locali per l'anno 2004  ai  sensi  dell'articolo 45,  comma  3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI 
 Visto il decreto legislativo n. 366 del 30 dicembre 2003;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  176 del 22 giugno 2004;
 Visto il decreto ministeriale del 16 dicembre 2004;
 Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
 Vista  la  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, concernente misure di finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo,  ed  in particolare l'art. 45, comma 3;
 Visto  il  decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  285 del 4 dicembre 2004, concernente: «regolamento  recante  nuove  norme per la concessione alle emittenti televisive  locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge   23 dicembre   1998,   n.   448,   e  successive  modifiche  e integrazioni», di seguito denominato regolamento;
 Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 21 dicembre 2004, concernente  il  bando  di concorso per l'attribuzione di contributi, per l'anno 2004, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292;
 Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10;
 Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno 2001, ed in particolare l'art. 145, comma 18;
 Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 52, comma 18;
 Vista la legge 27 dicembre 2002, n 289, recante disposizioni per la formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 80, comma 35;
 Vista  la  legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;
 Visto  il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge del 30 luglio 2004, n. 191;
 Visto  che  l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione   30 ottobre  1998,  n.  68/98  approvativa  del  Piano nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  per la radiodiffusione televisiva,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  263  del 10 novembre  1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in  bacini  di  utenza  coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
 Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 1, comma 4, del regolamento, l'ammontare  annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della   legge   23 dicembre  1998,  n.  448,  cosi'  come  modificato dall'art 145,  comma  18,  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388, dall'art.  52,  comma  18,  della  legge  28 dicembre  2001,  n. 448, dall'art.  80,  comma  35, della legge 27 dicembre 2002, dall'art. 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'art. 1, comma 6, del  menzionato  decreto-legge  12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge  del 30 luglio 2004, n. 191, e' ripartito dal Ministero secondo bacini  di  utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di  Trento  e  Bolzano,  di  seguito  denominati  bacini d'utenza, in proporzione  al  fatturato  realizzato  nel triennio precedente dalle emittenti  operanti  nella  medesima regione o provincia autonoma che abbiano  chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta  ripartizione,  si dovra' dare particolare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione;
 Considerato,  altresi',  che ai sensi del medesimo art. 1, comma 4, del  regolamento  si  considera operante in una determinata regione o provincia  autonoma  l'emittente  la cui sede operativa principale di messa  in onda del segnale televisivo e' ubicata nel territorio della medesima   regione   o  provincia  autonoma  ovvero  l'emittente  che raggiunge  una  popolazione  non  inferiore  al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;
 Considerato  che ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del citato  regolamento  per  fatturato  si  intendono  i ricavi riferiti all'esercizio  esclusivo  dell'attivita'  televisiva di cui alla voce «ricavi  delle  vendite  e  delle  prestazioni»  risultante dal conto economico del bilancio di esercizio;
 Considerato  che  ai  sensi  del  menzionato  art.  1, comma 4, del regolamento  ciascuna  emittente  puo'  presentare  la domanda per il bacino  d'utenza  televisiva  nel  quale e' ubicata la sede operativa principale  e  per  gli  ulteriori  bacini  televisivi  nei  quali la medesima   emittente  raggiunga  una  popolazione  non  inferiore  al settanta  per  cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;
 Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  4, comma 1, lettera a), del ripetuto regolamento nel caso in cui l'emittente operi in piu' bacini di  utenza  deve  essere  indicata  la  quota  parte  della media dei fatturati   riferibile   all'esercizio   di  ogni  singola  emittente televisiva in ciascun bacino di utenza;
 Considerato  che,  al  fine  di  ripartire  lo stanziamento di euro 77.183.519,4  previsto  per  l'anno  2004 tra i vari bacini di utenza televisiva  costituiti  dalle  regioni  e  dalle province autonome di Trento  e  Bolzano,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 4, del piu' volte menzionato  regolamento,  occorre  tenere  conto  dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle  emittenti  operanti  nel medesimo bacino di utenza che abbiano chiesto  di  beneficiare  delle  misure di sostegno e nel particolare rilievo   a  favore  dei  bacini  di  utenza  ricompresi  nelle  aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che, pertanto,  l'attribuzione  percentuale  dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato  del bacino d'utenza, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice  del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula:
 Indice  di  fatturato  x  indice  pro capite decrescente = Indice combinato di attribuzione (IcA)
 Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino:
 
 ---->   Vedere formula a pag. 63  <----
 
 Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno 2004  a  favore  delle  emittenti  televisive  locali,  pervenute  al Ministero  delle  comunicazioni  ai  sensi  dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2004;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1.  L'ammontare  annuo dello stanziamento previsto per le emittenti televisive  locali  dall'art.  45,  comma  3, della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  cosi' come modificato dall'art. 145, comma 18, della legge  23 dicembre  2000, n. 388, dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  dall'art.  80,  comma  35,  della legge 27 dicembre 2002, dall'art. 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n.  350  e dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168  convertito  in  legge  30 luglio  2004,  n.  191,  pari  ad euro 77.183.519,4  per  l'anno  2004,  e' ripartito tra i bacini di utenza televisiva  coincidenti  con  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:
 
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 Regioni             |    Contributo regionale (euro) ===================================================================== Abruzzo....                      |1.043.383,50 Basilicata....                   |45.493,25 Bolzano....                      |142.247,19 Calabria....                     |2.462.150,02 Campania....                     |7.314.798,71 Emilia-Romagna....               |4.678.687,95 Friuli-Venezia Giulia....        |1.722.771,47 Lazio....                        |4.359.362,67 Liguria....                      |2.445.770,04 Lombardia....                    |11.341.705,31 Marche....                       |993.752,67 Molise....                       |434.013,45 Piemonte....                     |4.590.541,39 Puglia....                       |10.564.204,92 Sardegna....                     |3.326.163,06 Sicilia....                      |8.996.859,31 Toscana....                      |4.123.713,17 Trento....                       |561.504,68 Umbria....                       |1.044.013,37 Valle d'Aosta....                |58.603,66 Veneto....                       |6.933.779,61 Totale . . .                     |77.183.519,4
 
 Il  presente  decreto  viene  inviato  alla  Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 giugno 2005
 Il Ministro: Landolfi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005
 
 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 282
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