| 
| Gazzetta n. 151 del 1 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 25 maggio 2005 |  | Modalita'  operative per la determinazione dei trasferimenti erariali compensativi  ai  comuni  per  imposta comunale sugli immobili (ICI), previsti  dall'articolo  2,  comma  2, della legge 1° agosto 2003, n. 206. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali
 del Ministero dell'economia e delle finanze
 di concerto con
 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
 per gli affari interni e territoriali
 del Ministero dell'interno
 
 Visto  il capo I, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
 Visto  l'art.  1,  comma  1, della legge 1° agosto 2003, n. 206, in base al quale lo Stato riconosce ed incentiva la funzione educativa e sociale  svolta  nella  comunita'  locale,  mediante  le attivita' di oratorio   o   attivita'   similari,  dalle  parrocchie,  dagli  enti ecclesiastici  della Chiesa cattolica, nonche' dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione;
 Visto l'art. 2, comma 1, della legge n. 206 del 2003, che considera pertinenze  degli  edifici  di  culto, gli immobili e le attrezzature fisse  destinate  alle  attivita'  di  oratorio e similari dagli enti indicati nell'art. 1, comma 1, della stessa legge;
 Visto  l'art.  2,  comma 2, della citata legge n. 206 del 2003, che dispone  che  le  minori  entrate conseguenti dall'applicazione della disposizione   del   precedente   comma 1,   dello   stesso  art.  2, ragguagliate   per   ciascun   comune   al   corrispondente   gettito dell'imposta  comunale  sugli  immobili riscosso nell'anno 2002, sono rimborsate  al  comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire con decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;
 Visto  l'art. 2, comma 2, ultimo periodo, della menzionata legge n. 206  del 2003, che dispone che i trasferimenti aggiuntivi determinati in  base  al  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con il Ministro dell'interno, non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge;
 Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,   recanti   disposizioni   relative   all'individuazione   della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
 Visto  l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in  base  al  quale  le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi  di  governo  l'adozione  di  atti  di  gestione  e  di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto   legislativo,   si  intendono  nel  senso  che  la  relativa competenza spetta ai dirigenti;
 Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Oggetto del provvedimento
 
 1.  Con il presente decreto sono individuate le modalita' operative per  la  determinazione  dei  trasferimenti  erariali compensativi ai comuni, previsti dall'art. 2, comma 2, della legge 1° agosto 2003, n. 206,  a  copertura  delle  minori  entrate  del  gettito dell'imposta comunale  sugli  immobili  a seguito della disposizione contenuta nel comma  1,  dello stesso art. 2, che riconosce la natura di pertinenze degli  edifici  di  culto,  agli  immobili ed alle attrezzature fisse destinate  alle  attivita'  di  oratorio  e  similari  da parte delle parrocchie,  degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonche' degli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato   un'intesa  ai  sensi  dell'art.  8,  terzo  comma,  della Costituzione.
 |  |  |  | Art. 2. Determinazione delle minori entrate
 
 1.  Le minori entrate dei comuni per l'anno 2003 ed anni successivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni richiamate all'art. 1 del  presente  decreto  sono  quantificate ragguagliandole alle somme accertate   contabilmente   per  l'esercizio  2002  per  le  medesime fattispecie  imponibili  divenute  esenti.  Le  minori  entrate  sono determinate  tenendo conto del fatto che l'esenzione opera per l'anno 2003  dal  21 agosto  2003,  data  di  entrata  in vigore della legge 1° agosto  2003,  n.  206,  mentre  per  gli  anni  2004 e successivi l'esenzione spiega effetti per l'intera annualita' di imposta.
 2.  Le  minori  entrate  di  cui  al  comma  1  sono  integralmente rimborsate  ai  comuni  dallo Stato sulla base dei dati desumibili da un'apposita  certificazione  trasmessa dagli enti locali, predisposta secondo il modello di cui all'art. 3 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. Modello di certificazione
 
 1. E' approvato il modello di certificazione di cui all'allegato A, che  fa  parte integrante del presente decreto, con il quale i comuni attestano   le   entrate  accertate  contabilmente  per  l'anno  2002 derivanti  dall'imposta  comunale  sugli  immobili per le fattispecie indicate   all'art.   1   del   presente   decreto   ed  individuano, conseguentemente,   l'importo  complessivo  delle  somme  oggetto  di trasferimento statale, indicando separatamente le somme spettanti per l'anno 2003 e per gli anni 2004 e successivi.
 2.  Il  modello di cui all'allegato A, redatto in doppio originale, e'  sottoscritto  dal responsabile del tributo e dal responsabile del servizio  finanziario  del  comune, i quali attestano che gli importi ivi  contenuti  sono  riferiti  esclusivamente  alle  minori  entrate derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni richiamate all'art. 1 del presente decreto.
 3.  Nel caso in cui il comune abbia affidato a terzi l'accertamento e/o  la  riscossione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili a norma dell'art.  52,  comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  la sottoscrizione del modello di cui all'allegato A deve essere effettuata,  oltre  che dal responsabile del servizio finanziario del comune,   dall'affidatario   del  servizio  di  accertamento  e/o  di riscossione in luogo del responsabile del tributo.
 |  |  |  | Art. 4. Trasmissione della certificazione
 
 1.  I comuni entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta Ufficiale, trasmettono, a pena di decadenza, in  duplice copia la certificazione di cui all'art. 3 alla Prefettura -   Ufficio   territoriale  di  governo  competente,  all'Ufficio  di Presidenza  della  giunta  regionale per i comuni della regione Valle d'Aosta  ed  ai  Commissariati  di governo delle province autonome di Trento  e  di Bolzano per i comuni della regione Trentino-Alto Adige. Gli   uffici  riceventi  provvedono  ad  inoltrare  una  copia  della certificazione,  entro  dieci  giorni  dalla  prescritta scadenza, al Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  gli  affari  interni e territoriali   -   Direzione   centrale   della  finanza  locale.  La trasmissione  dei  dati  potra'  eventualmente avvenire anche per via telematica, secondo istruzioni da parte del Ministero dell'interno.
 2.   Nel   caso  in  cui  l'ente  locale  abbia  affidato  a  terzi l'accertamento   e/o   la  riscossione  dell'imposta  comunale  sugli immobili  a  norma  dell'art.  52,  comma  5, del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  la trasmissione delle certificazioni e' comunque effettuata dal comune.
 |  |  |  | Art. 5. Trasferimenti erariali compensativi ai comuni
 
 1.  I trasferimenti erariali compensativi per i comuni compresi nei territori  delle  regioni  a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna sono disposti dal Ministero dell'interno.
 2.  I trasferimenti erariali compensativi per i comuni compresi nei territori  delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia e delle province   autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  relazione  alle competenze attribuite in materia di finanza locale, sono disposti dal Ministero  dell'interno  a  favore di questi enti, che provvedono poi all'attribuzione  delle  quote  dovute ai singoli comuni interessati, nel  rispetto  dello  statuto  speciale  e  delle  relative  norme di attuazione.
 3.  Restano  fermi gli adempimenti stabiliti dal presente decreto a carico dei comuni compresi nei territori delle regioni Valle d'Aosta, Friuli  Venezia-Giulia  e  delle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano.
 |  |  |  | Art. 6. Trasmissione dei dati
 
 1.  Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e  territoriali  - Direzione centrale della finanza locale, trasmette al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze - Dipartimento per le politiche  fiscali  - Ufficio federalismo fiscale, i dati complessivi di  gettito  relativo alle fattispecie esenti ed i dati relativi alle somme da attribuire a ciascun comune.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 maggio 2005
 
 Il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali
 del Ministero dell'economia e delle finanze
 Ciocca
 Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
 del Ministero dell'interno
 Malinconico
 
 Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2005 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
 Economia e finanze, foglio n. 282
 |  |  |  | Allegato A 
 ---->   Vedere Allegato a pag. 17  <----
 |  |  |  |  |