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| Gazzetta n. 151 del 1 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 8 marzo 2005 |  | Modalita'  di  compilazione  e termine di presentazione delle domande per l'ammissione al contributo per l'ammodernamento di pescherecci. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
 Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,  relativo  allo  SFOP  -  Strumento finanziario di orientamento della pesca;
 Visto   il   regolamento  (CE)  n.  2792/1999  del  Consiglio,  del 17 dicembre  1999,  che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  448/2004  della  Commissione  del 10 marzo  2004,  recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE)  n.  1260/1999  del  Consiglio  del  21 giugno  1999  per quanto riguarda  l'ammissibilita'  delle  spese  concernenti  le  operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
 Visto   l'allegato IV   del  regolamento  (CE)  n.  366/2001  della Commissione,  del 22 febbraio 2001, concernente la nomenclatura degli assi prioritari, misure, azioni e indicatori di realizzazione;
 Visto il regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002,  che  modifica  il  regolamento (CE) n. 2792 del Consiglio, del 17 dicembre 1999;
 Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2369/2002  del  Consiglio  del 20 dicembre  2002,  recante modifica del regolamento n. 2792/1999 che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca;
 Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2371/2002  del  Consiglio  del 20 dicembre  2002,  relativo  alla  conservazione e allo sfruttamento sostenibile  delle  risorse  della  pesca  nell'ambito della politica comune della pesca;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1438/2003  della  Commissione del 12 agosto  2003,  che  stabilisce  le  modalita' d'applicazione della politica  comunitaria  per  la  flotta  di  cui  al  capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio;
 Vista  la  decisione  n.  C  (2000) 3384 del 17 novembre 2000 della Commissione  con  la quale e' stato approvato il «Programma operativo nazionale»  degli  interventi concernenti il settore della pesca (PON Pesca)  nelle  regioni  dell'obiettivo 1,  modificata  con  decisione C(2004)5501 del 21 dicembre 2004;
 Vista  la  decisione  n.  C  (2001)  45  del  23 gennaio 2001 della Commissione,  modificata  con  decisione C(2004) 4529 del 18 novembre 2004,  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  «Documento  unico di programmazione»  degli  interventi concernenti il settore della pesca nelle regioni fuori obiettivo 1 (DOCUP);
 Visto   il   complemento  di  programmazione,  contenente  i  piani finanziari  rimodulati  a  seguito  dell'assegnazione  delle  risorse premiali,  per  l'attuazione degli interventi del PON Pesca approvato da ultimo dal Comitato di sorveglianza del 10 novembre 2004;
 Visto  il  complemento  di  programmazione  per  l'attuazione degli interventi del DOCUP approvato da ultimo dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta del 13 dicembre 2004;
 Considerato  che  il  regolamento (CE) n. 2371/2002 dispone che per ciascun Stato membro sara' stabilito un livello di riferimento per la capacita'  della  propria  flotta  che  consenta  di  raggiungere  un equilibrio stabile e duraturo tra detta capacita' e le risorse;
 Visto  il  decreto  ministeriale  17 maggio  2004  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2004 con il quale sono stati ammessi  a  finanziamento alcuni progetti, inseriti nelle graduatorie di   merito   definite  con  decreto  ministeriale  18 febbraio  2003 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'11 aprile 2003, ritenuti idonei ma non ammessi a contributo per mancanza di fondi;
 Considerato  che  sono  stati utilizzati i fondi 2004 necessari per finanziare  gli idonei non ammessi a contributo per mancanza di fondi ma  utilmente  collocati nella graduatoria sopracitata per un importo complessivo  di contributo pubblico di euro 761.732,00 per la regione Sicilia e di euro 1.812.585,00 per le regioni del fuori obiettivo 1;
 Visto  il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio della licenza da pesca;
 Visto  il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, relativo alla modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;
 Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «misure urgenti per lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo» e successive modifiche;
 Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante «nuove norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche;
 Vista  la legge 4 dicembre 1993, n. 491, e successive modifiche, ed in  particolare  l'art.  2, paragrafo 49, lettera a), circa l'ausilio delle capitanerie di porto;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2002, n.   445,   sul   «Testo   unico   in   materia   di   documentazione amministrativa»;
 Vista  la nota del direttore generale della pesca della Commissione europea  n.  37180  del  26 maggio 2003 relativa alla interpretazione legale  dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CE) n. 2792/99  del  Consiglio  modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 2369/2002  del  Consiglio,  con  il quale la DG Pesca in questione ha affermato  che  il  disposto  dell'art. 9 summenzionato in materia di ammodernamento  di  pescherecci, non consente la concessione di aiuti pubblici per la sostituzione di motori, anche se di potenza analoga o inferiore;
 Visto il decreto 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Domande per ammodernamento di pescherecci
 
 Modalita' di compilazione e termine di presentazione:
 1) la  domanda  di  ammissione  al  contributo,  redatta in carta semplice  e in un'unica copia, contenente l'elencazione dei documenti prodotti,  va  compilata  utilizzando  il  modello  «allegato n. 1» e sottoscritta   dal  o  dai  beneficiari  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
 2) le  domande,  complete  della  relativa documentazione, devono essere   presentate  direttamente  entro  il  termine  perentorio  di sessanta  giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del presente decreto   al   Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  - Dipartimento  delle  politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Pesc VI, viale Dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, o  spedite  per  raccomandata  a.r. al medesimo destinatario entro lo stesso termine. Per le domande inviate fa fede la data di spedizione.
 Le  domande  che  perverranno  oltre  il  predetto  termine saranno archiviate.
 La  certificazione  a  corredo  della pratica, in originale o copia conforme,   deve   essere   in   corso  di  validita'  alla  data  di presentazione della domanda.
 |  |  |  | Art. 2. Soggetti beneficiari
 
 Proprietari  o  armatori.  Per questi ultimi soggetti (armatori) e' necessario   che   il   proprietario   accordi  il  proprio  consenso all'esecuzione  dei  lavori e all'iscrizione dei vincoli gravanti sul peschereccio (allegato 1-2).
 Requisiti:
 1) l'aiuto per l'ammodernamento dei pescherecci sara' disponibile per quelle imbarcazioni che siano iscritte nel registro delle navi da pesca  della Comunita' da almeno cinque anni, senza che cio' comporti aumento sulla capacita' dell'imbarcazione in termini di stazza (GT) e di potenza (kW);
 2) gli   aiuti   potranno   riguardare   il  miglioramento  della sicurezza,  la  qualita'  sanitaria  del  prodotto,  le condizioni di lavoro  e  di  vita a bordo, l'applicazione di tecniche di pesca piu' selettive, la dotazione del Sistema di controllo pesca (SCP) a bordo;
 3) un  lieve  aumento  della stazza e', tuttavia, ammissibile per migliorare  la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la   qualita'  dei  prodotti  (art.  11.5  del  regolamento  (CE)  n. 2371/2002),  purche'  l'ammodernamento del peschereccio non determini un   aumento   dello   sforzo   di   pesca,  seguendo  le  condizioni sottoelencate:
 la  stessa  unita'  non  deve  essere  stata  oggetto  di altri incrementi di stazza in base alla stessa regolamentazione;
 deve avere almeno una lunghezza fuori tutto di quindici metri;
 detti lavori non devono incrementare il volume al di' sotto del ponte  principale ed inoltre, non devono aumentare il volume dedicato alle stive per il pesce o agli attrezzi da pesca.
 In  sede  di  liquidazione del contributo, tali condizioni dovranno comunque   essere   certificate   da   un   organismo  di  classifica riconosciuto  a livello europeo ai sensi della direttiva n. 94/57/CE, modificata dalla direttiva n. 97/58/CE;
 4) Il m/p da ammodernare deve rispettare le condizioni di seguito elencate:
 essere   iscritto  nei  registri  delle  navi  da  pesca  della Comunita' europea da almeno cinque anni;
 essere in esercizio di pesca da almeno tre anni;
 non essere in disarmo da piu' di dodici mesi;
 se trattasi di unita' di eta' superiore ai 29 anni, deve essere attestata  la validita' tecnica ed economica dell'iniziativa mediante apposita  certificazione di un organismo di classifica riconosciuto a livello  europeo  ai  sensi  della  direttiva n. 94/57/CE, modificata dalla direttiva n. 97/58/CE;
 5) frequenza degli aiuti pubblici:
 il  m/p  da  ammodernare,  per usufruire dei benefici, non deve essere  stato  oggetto, per i medesimi lavori, di contributi pubblici da  almeno  cinque anni, a decorrere dalla data di fine lavori e fino alla data di presentazione della domanda;
 6) cumulo degli aiuti pubblici:
 fermo   restando   il   limite  massimo  di  spesa  ammissibile determinato  in base ai parametri fissati dall'art. 9 del regolamento n.  2792/99 (tabella 1 allegato IV del regolamento n. 2792/99) il m/p che  sia  stato  oggetto  di contributi pubblici puo' usufruire di un ulteriore  finanziamento per lavori diversi da quelli precedentemente finanziati  anche  se  non  sono  trascorsi i cinque anni a decorrere dalla data di fine lavori.
 Documenti a corredo della domanda:
 a) domanda  compilata  in  ogni  sua  parte  come  da allegati al presente decreto numeri 1-1; 1-2; 1-3; 1-4;
 b) estratto   matricolare   (o   del   R.N.M.G.)  della  nave  da ammodernare;
 c) certificato  di iscrizione nel Registro delle imprese di pesca (R.I.P.)  del  proprietario  ovvero,  nell'ipotesi  vi  sia nomina di armatore, dell'armatore stesso;
 d) preventivo (o contratto) del cantiere navale;
 e) preventivo di ditte fornitrici di macchinari e attrezzature;
 f) dichiarazione  resa  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, attestante che, per il natante oggetto  della  domanda,  non  sono  stati richiesti o ricevuti dallo Stato,  da  altri  enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunita' europea  contributi  a  fondo  perduto  o  mutui  a  tasso  agevolato precisando, in caso affermativo, la tipologia, l'ente interessato, la somma richiesta o ricevuta;
 g) certificato   di  un  organismo  di  classifica  riconosciuto, attestante  la  validita' tecnica ed economica dell'iniziativa per le unita' con eta' superiore a 29 anni.
 |  |  |  | Art. 3. Misura degli aiuti
 
 La  partecipazione minima dell'impresa beneficiaria alle iniziative di «ammodernamento di navi esistenti», e' pari al 60% della spesa.
 Il contributo comunitario e' pari:
 a) per  le  iniziative ricadenti nelle regioni dell'obiettivo «1» al 35% della spesa ammessa;
 b) per  le iniziative ricadenti nelle regioni «fuori obiettivo 1» al 15% della spesa ammessa.
 Il contributo nazionale e' pari:
 a) per  le  iniziative ricadenti nelle regioni dell'obiettivo «1» al 5% della spesa ammessa;
 b) per  le iniziative ricadenti nelle regioni «fuori obiettivo 1» al 25% della spesa ammessa.
 |  |  |  | Art. 4. Risorse finanziarie disponibili
 
 1. Fatte salve le modifiche che possono essere apportate in sede di riprogrammazione dei fondi, le risorse disponibili, per questo bando, della  misura  di  «ammodernamento  di  navi  esistenti»  sono quelle riportate nelle allegate tabelle «A», «B», «C» e «D».
 2. Gli  interventi  di  finanziamento  avvengono nel rispetto della ripartizione  regionale  delle  risorse  finanziarie  prevista  nelle intese istituzionali sottoscritte con le regioni.
 |  |  |  | Art. 5. Procedure istruttorie
 
 Alle  richieste  pervenute  nei  termini  viene assegnato un numero cronologico   seguito   dalla   sigla   di  identificazione:  «AP»  - Ammodernamento pescherecci.
 Con   lettera   raccomandata,   l'amministrazione   comunica   agli interessati   gli  estremi  di  identificazione  della  domanda,  che dovranno  essere  indicati  in  tutta  la  corrispondenza  successiva indirizzata all'amministrazione, nonche' la data del suo ricevimento.
 L'avviso di ricevimento non costituisce titolo per l'ammissibilita' ai benefici dello SFOP.
 |  |  |  | Art. 6. Selezione delle domande
 
 Ai progetti si applica la procedura valutativa a graduatoria.
 Le   iniziative  ammissibili  sono  selezionate  sulla  base  della regionalizzazione delle risorse e dei sottoelencati parametri:
 1) progetti  di  ammodernamento  di  pescherecci  danneggiati  da avverse  condizioni  meteomarine  (20  punti  non  cumulabili con gli altri)  a  far  data  dal  1° luglio  2002.  Gli eventi devono essere documentati dall'autorita' marittima;
 2) progetti  che comportano riconversione dei sistemi di pesca da strascico o draga idraulica ad altri sistemi di pesca (20 punti);
 3) progetti  relativi  a  imbarcazioni  vetuste (1 punto per ogni anno intero di anzianita' fino a 30 anni);
 4) progetti  presentati  da  societa' in cui uno dei caratisti e' donna  da  almeno un anno a far data dalla pubblicazione del presente decreto  (2 punti  per  una donna; 4 punti per due donne; 6 punti per tre  o  piu'  donne),  tale  condizione  deve essere dichiarata nella domanda (allegato 1-1 e allegato 1-3);
 5) progetti  presentati da pescatori di eta' inferiore ai 35 anni che  dimostrano  di  esercitare  da  almeno  5 anni la professione di pescatore  (10 punti, piu' 1 punto per ogni anno intero di esperienza oltre  il quinto anno, fino ad un massimo di 20 punti). Si precisa al riguardo,  che  la dimostrazione di tale professionalita' deve essere documentata e dichiarata nella domanda (allegato 1-1).
 |  |  |  | Art. 7. Graduatoria
 
 La valutazione tecnica ed amministrativa dei progetti presentati e' affidata  ad  una  commissione nominata dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura.
 Le istanze valutate positivamente, sono inserite nella «graduatoria regionale»  delle  domande  ammesse  a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
 Solo  per  le  regioni  fuori  obiettivo 1  le  istanze escluse per mancanza dei fondi delle singole graduatorie regionali, sono inserite in  una  «graduatoria  nazionale  per le regioni fuori obiettivo 1» e sono  ammesse  nell'ordine  fino  al  completo assorbimento dei fondi inutilizzati  per  mancanza  di  iniziative  ammissibili  nell'ambito regionale.
 Le  graduatorie  redatte  sono approvate con decreto ministeriale e saranno   pubblicate   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
 Per ciascun progetto ammesso saranno indicati:
 numero identificativo del progetto;
 numero U.E. del peschereccio;
 beneficiario;
 codice fiscale o partita I.V.A.;
 spesa ammessa a contributo;
 quota contributo comunitario;
 quota contributo nazionale;
 totale del contributo concesso.
 Per  i  progetti  non inseriti in graduatoria sara' successivamente inviata  comunicazione agli interessati con indicazione dei motivi di esclusione.
 |  |  |  | Art. 8. Vincoli per l'ammodernamento
 
 Le  imbarcazioni  da pesca finanziate con il contributo comunitario nell'ambito  della  misura «ammodernamento» non possono essere cedute fuori  dall'Unione europea o destinate a fini diversi dalla pesca per 5 anni  a partire dalla fine lavori. Detto vincolo e' annotato a cura degli  uffici  marittimi  competenti sull'estratto matricolare ovvero sul R.NN.MM.GG.
 |  |  |  | Art. 9. Spese ammissibili e limiti di ammissibilita' per l'ammodernamento
 
 E'  ammesso  al  finanziamento,  nel  rispetto dei limiti d'importo indicati  nella  tabella 1  dell'allegato  IV del regolamento (CE) n. 2792/99, la spesa effettivamente sostenuta dall'impresa beneficiaria, a far data dal 1° luglio 2002, comprovata da fatture quietanzate. Spese ammissibili.
 Scafo:
 ristrutturazione parziale: sostituzione di parti del fasciame;
 consolidamento:     calafataggio,    chiodatura,    pitturazione, sabbiatura delle sole parti sottoposte a ristrutturazione;
 installazione degli alberetti di poppa e di prua;
 installazione dell'arcone di poppa;
 installazione del rullo di poppa;
 ringhiere,  capodibanda,  osteriggi,  chiusura  e  copertura  del ponte;
 ristrutturazione  della  plancia  (cabina di comando, servizi per l'equipaggio, cucina ecc.);
 ristrutturazione totale o parziale del ponte di coperta e/o ponte imbarcazioni.
 Macchinari per la pesca: acquisto ed installazione di macchinari di salpamento (salpancore, salpacavi, salpareti, verricello, gru, ecc.).
 Sistemazione    interna:   ristrutturazione   degli   alloggi   per l'equipaggio.
 Impianti vari:
 impianto elettrico;
 gruppi elettrogeni;
 impianto di riscaldamento;
 impianto idraulico del verricello.
 Attrezzature di lavorazione e conservazione del pescato:
 macchine per il trattamento del pescato;
 macchine per la fabbricazione del ghiaccio;
 impianti frigoriferi;
 ristrutturazione e isolamento della stiva.
 Acquisto e installazione di apparecchiature elettroniche:
 radar, pilota automatico, plotter, GPS, bussola, radio (VHF, HF), apparato di controllo blue-box), ecoscandaglio, sonar, epirb;
 apparecchi   elettronici   di  ausilio  alla  navigazione  E.C.S. (Electronic Chart System), relativa cartografia digitale e database.
 Le  spese  generali  sono  ammesse  nel  limite  del 5% della spesa preventivata  e comprendono: parcelle per consulenze legali, parcelle notarili,   spese   impreviste,   spese   per  consulenza  tecnica  o finanziaria,  spese  per  garanzie bancarie fornite da banche o altri istituti  finanziari,  compensazioni  tra  le  varie  voci  di  spesa preventivate. Non sono ammissibili.
 Sistema   di  propulsione:  acquisto  e  installazione  del  motore principale;  del  motore  ausiliario; della linea d'assi; dell'elica; altri (pompa sentina, ecc.).
 I.V.A. se recuperabile.
 Materiale usato compreso il montaggio.
 Lavori   di   ordinaria   manutenzione:  calafataggio,  chiodatura, pitturazione,  sabbiatura  ecc.  dell'intera imbarcazione (i predetti lavori   sono   ammessi   limitatamente   alle   parti  del  fasciame sostituito).
 Revisione  e  riparazione  del motore e di impianti, attrezzature e macchinari.
 Acquisto  di materiale non durevole, come casse per pesce, vestiti, carburanti e lubrificanti.
 Lavori  di  rifacimento  dello  scafo,  che,  per  entita'  lascino prefigurare una nuova costruzione.
 Sostituzione degli attrezzi da pesca, salvo nei casi di restrizioni tecniche  imposte  ad alcuni attrezzi o metodi di pesca, a seguito di decisioni del Consiglio dell'Unione europea.
 I  lavori  e  i  relativi  acquisti  iniziati  antecedentemente  al 1° luglio 2002.
 |  |  |  | Art. 10. Lavori e varianti al progetto ammesso
 
 Nel  decreto  di  concessione  sara'  indicato  il  termine di fine lavori,  che  potra' essere prorogato dall'amministrazione al massimo di un periodo di tre mesi, per cause di forza maggiore e su richiesta dell'impresa beneficiaria.
 E'  consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto   presentato,   di  adattamenti  tecnici  consistenti  nella sostituzione  di  impianti,  macchinari,  attrezzature  previsti  nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.
 Le   varianti   progettuali  che  comportano  la  realizzazione  di interventi  e  l'acquisto  di  forniture non previste nell'iniziativa approvata,   ovvero   la  soppressione  di  alcuni  interventi,  sono comunicate  al Ministero che le approva a condizione che l'iniziativa realizzata risulti coerente con gli obiettivi del progetto approvato, mantenga  i  requisiti di ammissibilita' e un punteggio di merito che consenta  la  permanenza  dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.
 La  maggiore  spesa  sostenuta  non comporta aumento del contributo rispetto  a  quello gia' assentito in sede di ammissione del progetto originario.
 La  minor  spesa  sostenuta  rispetto a quella ammessa, comporta la relativa diminuzione del contributo.
 |  |  |  | Art. 11. Modalita' di erogazione dei contributi
 
 L'iniziativa  si  puo'  ritenere  conclusa  quando  il  livello  di realizzazione e' pari almeno al 50% della spesa ammessa.
 Il contributo e' liquidato in un'unica soluzione, allo stato finale dei  lavori.  Deroga,  al  riguardo,  viene  concessa  a  chi intende chiedere  un  anticipo  pari  al  50% del contributo concesso, previa presentazione  di  un polizza fidejussoria ovvero di una fideiussione bancaria, prestata da banche, imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare   le   assicurazioni  del  «ramo  cauzioni»  di  cui  alle lettere b)  e  c)  della  legge  10 giugno  1982,  n. 348, a garanzia dell'importo anticipato adottando l'allegato modello «E».
 La   richiesta   della   totalita'  del  contributo  dovra'  essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 1) domanda  di  liquidazione  come  da  allegato  2  al  presente decreto;
 2) modelli A, B, C e D;
 3) estratto dei registri navi minori e galleggianti;
 4) certificato  di  un  organismo  di  classifica  riconosciuto a livello  europeo  ai  sensi  della  direttiva n. 94/57/CE, modificata dalla direttiva n. 97/58/CE, da cui risulti:
 il numero del progetto di ammodernamento;
 la  descrizione  particolareggiata dei lavori di ammodernamento realizzati  e  delle attrezzature acquistate in modo che possa essere constatata la piena corrispondenza tra essi e le relative fatture;
 5) fatture  originali  debitamente  quietanzate o fotocopia delle stesse  con  allegata  dichiarazione  resa  ai  sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformita'   delle   stesse   con  gli  originali;  corredate  dalle rispettive  dichiarazioni  liberatorie  attestanti  il pagamento e la dichiarazione  di  volonta'  a  rinunciare a qualsiasi altra pretesa, specificando  le  modalita'  di  pagamento.  Per  quanto  attiene  ai pagamenti  in  contanti,  in  riferimento  al testo del decreto-legge 3 maggio  1991,  n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modifiche, e' vietato l'uso del contante superiore ad euro 12.911,42 per singola fattura;
 6) certificato  della  camera di commercio o del tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro;
 7) in  caso  di  lieve  aumento  della  stazza, certificato di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva  n.  94/57/CE,  modificata  dalla  direttiva  n.  97/58/CE, attestante che:
 i lavori hanno comportato il miglioramento della vita a bordo;
 la  stessa  unita'  non e' stata oggetto di altri incrementi di stazza in base alla stessa regolamentazione;
 il  natante  ha  almeno  una  lunghezza di quindici metri fuori tutto;
 detti  lavori non hanno incrementato il volume al di' sotto del ponte  principale  ed inoltre, non hanno aumentato il volume dedicato alle stive per il pesce o agli attrezzi da pesca.
 |  |  |  | Art. 12. Il   Ministero   dispone   ispezioni  sulle  iniziative  ammesse  a finanziamento  al  fine  di  verificare  lo  stato  di attuazione dei progetti,  le spese sostenute, il rispetto degli obblighi connessi al finanziamento  nonche'  la  veridicita'  delle  dichiarazioni e delle informazioni prodotte dalle imprese richiedenti.
 Il presente provvedimento sara' sottoposto alla registrazione degli organi  di  controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 marzo 2005
 p. Il Ministro: Scarpa Bonazza Buora
 
 Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2005
 
 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 3,   foglio n. 239
 |  |  |  | Tabelle 
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 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->   Vedere allegato da pag. 73 a pag. 77  <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ---->   Vedere allegato da pag. 78 a pag. 84  <----
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