Gazzetta n. 151 del 1 luglio 2005 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI |
COMUNICATO |
Prime indicazioni applicative sulle disposizioni introdotte dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, recante misure urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. |
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Con il presente comunicato si rendono note le seguenti prime indicazioni, che il Consiglio dell'autorita', con deliberazione in data 26 maggio 2005, ha inteso fornire in ordine agli adempimenti connessi all'applicazione delle nuove disposizioni in merito all'arbitrato, introdotte dalla fonte normativa richiamata nell'oggetto: 1. Per i giudizi arbitrali previsti dall'art. 32, commi 2 e 2-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'art. 16-sexies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, il versamento della somma pari all'uno per diecimila del valore della controversia, previsto a cura degli arbitri ai sensi del comma 2-bis della stessa disposizione normativa, e' effettuato dal segretario del collegio arbitrale presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, in favore della contabilita' speciale n. 1493 intestata all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici oppure mediante versamento da effettuare tramite c/c postale n. 871012, intestato alla tesoreria provinciale dello Stato sezione di Roma, specificando sulla causale Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - contabilita' speciale n. 1493. 2. All'atto del deposito del lodo presso la Camera arbitrale dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - che deve essere in regola con l'imposta di bollo - sono contestualmente prodotti: a) copia della quietanza del versamento di cui al punto 1); b) atto sottoscritto dal presidente del collegio arbitrale in cui lo stesso dichiara il valore della controversia. 3. In sede di prima applicazione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e, comunque, non oltre il 31 luglio 2005, le parti obbligate possono provvedere agli adempimenti di cui ai precedenti punti 1) e 2), nei venti giorni successivi al deposito del lodo. |
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