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| Gazzetta n. 151 del 1 luglio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI |  | COMUNICATO |  | Prime  indicazioni  applicative  sulle  disposizioni  introdotte  dal decreto-legge  14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005,  n.  80, recante misure urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. |  | 
 |  |  |  | Con  il  presente  comunicato  si  rendono note le seguenti prime indicazioni,  che  il  Consiglio dell'autorita', con deliberazione in data  26 maggio  2005,  ha  inteso fornire in ordine agli adempimenti connessi   all'applicazione   delle   nuove  disposizioni  in  merito all'arbitrato,    introdotte   dalla   fonte   normativa   richiamata nell'oggetto: 1. Per  i  giudizi  arbitrali  previsti  dall'art.  32, commi 2 e 2-ter,   della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  come  sostituito dall'art.   16-sexies   del   decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35, convertito  nella  legge  14 maggio  2005, n. 80, il versamento della somma  pari  all'uno  per  diecimila  del  valore della controversia, previsto  a  cura degli arbitri ai sensi del comma 2-bis della stessa disposizione  normativa,  e'  effettuato  dal segretario del collegio arbitrale  presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, in favore  della  contabilita'  speciale n. 1493 intestata all'Autorita' per  la  vigilanza  sui lavori pubblici oppure mediante versamento da effettuare  tramite  c/c  postale n. 871012, intestato alla tesoreria provinciale  dello  Stato sezione di Roma, specificando sulla causale Autorita'  per  la  vigilanza  sui  lavori  pubblici  -  contabilita' speciale n. 1493.
 2. All'atto  del  deposito  del  lodo  presso la Camera arbitrale dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - che deve essere in regola con l'imposta di bollo - sono contestualmente prodotti:
 a) copia della quietanza del versamento di cui al punto 1);
 b) atto  sottoscritto  dal presidente del collegio arbitrale in cui lo stesso dichiara il valore della controversia.
 3. In  sede  di prima applicazione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito  nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e, comunque, non oltre il  31 luglio  2005,  le  parti  obbligate  possono  provvedere  agli adempimenti  di  cui  ai  precedenti  punti 1) e 2), nei venti giorni successivi al deposito del lodo.
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