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| Gazzetta n. 151 del 1 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 16 giugno 2005 |  | Termini,  criteri e modalita' di effettuazione del bando tematico per l'agevolazione  di  programmi di sviluppo precompetitivo, finalizzati al  miglioramento  dell'efficienza energetica e alla diffusione delle fonti   rinnovabili  di  energia,  ai  sensi  dell'articolo 11  della direttiva    del    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato   16 gennaio  2001,  recante  le  direttive  per  la concessione  delle  agevolazioni  del  Fondo  speciale  rotativo  per l'innovazione tecnologica. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, che  ha  istituito  il  fondo  speciale  rotativo  per  l'innovazione tecnologica (F.I.T.);
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato   del  16 gennaio  2001  per  la  concessione  delle agevolazioni   del   fondo   speciale   rotativo   per  l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
 Visto  in  particolare  l'art.  11  della  precitata  direttiva del 16 gennaio  2001  che destina una quota non superiore al 30 per cento delle  risorse  del  FIT all'incentivazione di programmi di rilevante interesse  per  lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti   a   sistemi  produttivi  locali  omogenei  o  a  distretti industriali;
 Vista  la  circolare  del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  dell'11 maggio  2001,  n. 1034240 esplicativa delle modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni del F.I.T.;
 Vista  la  circolare  del  Ministero delle attivita' produttive del 26 ottobre  2001,  n.  1035030  che  individua i soggetti gestori per l'istruttoria   connessa   alle   agevolazioni   di  cui  alla  legge 17 febbraio 1982, n. 46;
 Visto il parere positivo espresso dal Comitato tecnico, di cui alla legge  17 febbraio  1982,  n. 46, nella riunione del 22 marzo 2005 in merito  all'emanazione  di  un  bando  tematico avente come obiettivo programmi   di   sviluppo  precompetitivo  al  fine  di  favorire  il miglioramento  dell'efficienza energetica e la diffusione delle fonti rinnovabili  di  energia  nell'intero  territorio  nazionale; tenuto, altresi',  conto delle indicazioni formulate dalla Direzione generale per  l'energia  e  le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive  in merito all'opportunita' di promuovere, nell'ambito del suddetto  bando,  specifiche  tematiche  finalizzate al perseguimento degli obiettivi generali sopra indicati;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive del 7 aprile  2005,  concernente  la  ripartizione tra gli interventi del Fondo  speciale  rotativo per l'innovazione tecnologica delle risorse derivanti     dalla    prima    applicazione    dell'operazione    di cartolarizzazione   dei   crediti   relativi   a   finanziamenti   di investimenti in ricerca e innovazione;
 Considerata  pertanto  la  disponibilita'  di  risorse  finanziarie aggiuntive pari a 30,0 Meuro, derivanti dalla premialita' nazionale e comunitaria  attribuita  al  PON  -  Sviluppo  Imprenditoriale Locale 2000-2006 per le aree dell'Obiettivo 1 (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), da erogare ai programmi che prevedono, secondo  le  modalita'  operative della Misura 2.1, lo svolgimento di attivita'  in  area  Obiettivo 1  per  una quota di almeno il 75% dei costi ammissibili;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ambito operativo e risorse disponibili
 
 1.  Il  presente  bando  tematico,  di seguito denominato bando, e' destinato   ad   agevolare   programmi  di  sviluppo  precompetitivo, comprendenti  eventualmente  anche  attivita'  non  preponderanti  di ricerca  industriale  e  le  attivita' connesse ai centri di ricerca, cosi'   come   definite   dall'art.   2   del  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001, di   seguito   denominata  direttiva,  finalizzati  al  miglioramento dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia.
 2.  Le  risorse disponibili per il presente bando ammontano ad euro 50.000.000,00   di   risorse   nazionali  F.I.T.  (Fondo  Innovazione Tecnologica)  con  riserva  almeno  del 30% per le PMI, oltre risorse aggiuntive  per  euro  30.000.000,00 cofinanziate dal F.E.S.R. (Fondo Europeo   di   Sviluppo  Regionale)  derivanti  dal  P.O.N.  Sviluppo imprenditoriale locale, con riserva almeno del 70% per le PMI.
 |  |  |  | Art. 2. Soggetti beneficiari
 
 1.  Possono  partecipare  al  presente  bando  i seguenti soggetti, purche' possiedano una stabile organizzazione in Italia:
 a) imprese  che  esercitano  attivita'  industriale  diretta alla produzione di beni e servizi;
 b) imprese  che  esercitano  un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;
 c) imprese agro-industriali, intendendosi per tali quelle imprese agricole  che  svolgono  attivita'  di  trasformazione  dei  prodotti derivanti  dalla  coltivazione  della  terra,  dalla  silvicoltura  o dall'allevamento  del  bestiame  e  dalla quale ricavano un fatturato prevalente  rispetto  a  quello  ottenuto  dalla  vendita diretta dei prodotti agricoli;
 d) imprese  artigiane  di  produzione  di  beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 e) centri   di   ricerca  con  personalita'  giuridica  autonoma, costituiti dai soggetti di cui alla lettera a), b) e c);
 f) consorzi   e   societa'   consortili   a   condizione  che  la partecipazione  al  fondo  o  al capitale sociale dei soggetti di cui alle  precedenti  lettere  a),  b), c), d) e) sia superiore al 50 per cento.  Il valore della predetta partecipazione e' fissata al 30% per i   consorzi   e  le  societa'  consortili  aventi  sede  nelle  aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni.
 2.  I  soggetti  di cui al comma 1 possono presentare domanda anche congiuntamente  tra  loro  ovvero con Universita' ed Enti pubblici di ricerca.  In questo caso le attivita' svolte da parte dei soggetti di cui  al  comma  1  devono  avere  un costo superiore al 50% di quello complessivo  del programma, ovvero al 30% ove il programma preveda il completo   svolgimento   delle   attivita'   nelle  aree  considerate economicamente  depresse  del  territorio  nazionale  ai  sensi delle vigenti  disposizioni.  Nel  caso  di  un  unico  progetto presentato congiuntamente,  l'agevolazione  e'  concessa  ed  erogata ai singoli soggetti  partecipanti in misura corrispondente alle attivita' svolte e documentate da ciascuno di essi.
 |  |  |  | Art. 3. Programmi ammissibili
 
 1.   I   programmi  di  sviluppo  precompetitivo  ammissibili  alle agevolazioni del presente bando, con spesa di importo non inferiore a Euro  1.500.000  e  non  superiore a Euro 5.000.000, devono avere per oggetto  le tematiche riguardanti lo sviluppo di metodologie, sistemi e prodotti per favorire il miglioramento dell'efficienza energetica e la  diffusione  delle  fonti rinnovabili di energia coerentemente con gli  obiettivi  a  breve  termine  sanciti nel VI Programma Quadro di Ricerca della Commissione U.E. In particolare, dette tematiche devono essere finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi:
 a) produzione   di   energia   elettrica  e/o  termica  da  fonti rinnovabili  o  con  bassa  emissione  di CO2, incluso l'accumulo, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione e l'utilizzo finale;
 b) risparmi  energetici  ed efficienza energetica, inclusi quelli che si possono avere con l'impiego di materie prime rinnovabili;
 c) carburanti alternativi.
 2. Nel caso di utilizzo delle risorse cofinanziate dal F.E.S.R., ai sensi  dell'art.  1,  comma  2,  non sono ammissibili i programmi che prevedono   costi   relativi   ad   unita'   produttive  dell'impresa beneficiaria   ubicate   al  di  fuori  dei  territori  ammessi  agli interventi  dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1 in misura superiore al 25% dei costi complessivi previsti.
 |  |  |  | Art. 4. Durata dei programmi e spese ammissibili
 
 1.  I  programmi  hanno  una  durata  non inferiore a 18 mesi e non superiore  a  24  mesi  dalla  data  di  presentazione  del  progetto definitivo al gestore, di cui all'allegato 4 al presente decreto. Per eccezionali  cause  di forza maggiore o per dimostrate difficolta' di ordine  tecnico  o  tecnologico  non  prevedibili, il Ministero delle attivita'  produttive  puo' autorizzare una sola proroga per non piu' di  6 mesi. Detta proroga non e' concedibile qualora il programma sia stato agevolato con risorse cofinanziate dal F.E.S.R.
 2.  Sono ammissibili i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione   del   programma  definitivo  al  gestore,  oltre  gli eventuali   studi   di   fattibilita'   a  decorrere  dalla  data  di presentazione  del  progetto  di  massima,  e per le relative voci di costo.
 3.  Per  la determinazione e la valutazione delle spese e dei costi ammissibili  si  applicano  le  disposizioni  della direttiva e della circolare 11 maggio 2001, n. 1034240 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominata circolare.
 |  |  |  | Art. 5. Misura delle agevolazioni
 
 1.  Per  i  programmi di cui all'art. 3, sono concesse agevolazioni sotto  forma di finanziamento agevolato eventualmente integrato da un contributo  alla  spesa  nelle  misure  e  con  le modalita' indicate all'art.  4  della direttiva e nel punto 4 della circolare. Non viene riconosciuta  la maggiorazione, nella forma di contributo alla spesa, di cui all'art. 4, comma 5 e 6, della succitata direttiva.
 2. Per i programmi agevolati con risorse cofinanziate dal F.E.S.R., i   costi   sostenuti  relativi  ad  unita'  produttive  dell'impresa beneficiaria   ubicate   al  di  fuori  dei  territori  ammessi  agli interventi  dei  fondi  strutturali  a titolo dell'obiettivo 1, fatto salvo  quanto previsto all'art. 3, comma 2, potranno essere agevolati con risorse nazionali che dovessero rendersi disponibili, nell'ambito delle  disponibilita'  previste per il presente decreto, a seguito di eventuali   successive   economie   di   agevolazione  dei  programmi selezionati.
 |  |  |  | Art. 6. Presentazione delle domande
 
 5.  I soggetti di cui all'art. 2 propongono il progetto di massima, da  redigere  secondo  le  istruzioni  contenute  nell'Allegato  1 al presente   decreto,   utilizzando  il  modulo  di  richiesta  il  cui fac-simile  e'  riportato nell'Allegato 2, a partire dal trentesimo e sino  al  novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Modulo per  la  richiesta  delle  agevolazioni  deve  essere elaborato, pena l'invalidita'  della  domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente  lo  specifico  software  predisposto  dal  Ministero, stampando  il  relativo  file  su  carta  comune in formato A4. Detto software  sara'  disponibile  presso  il  sito  del  Ministero  (www. attivitaproduttive.gov.it) e dei gestori convenzionati.
 6.  Al  Modulo  per  la  richiesta delle agevolazioni dovra' essere allegata  la  Scheda  tecnica,  compilata  secondo  lo  schema di cui all'Allegato  3.  Le  pagine del Modulo e della Scheda Tecnica devono essere  poste  nella  corretta  sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo  di  ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa richiedente;  sull'ultima  pagina  di  ciascun singolo documento deve essere apposta la firma del legale rappresentante della societa' o di un  suo  procuratore speciale con le modalita' previste dall'art. 38, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445 del 28 dicembre  2000.  Tra  la  documentazione  da allegare al Modulo di domanda   deve   essere  compresa  una  duplice  copia  del  supporto informatico  (floppy  disk  o  cd-rom) contenente il file relativo al Modulo  di richiesta, generato attraverso il predetto software, ed il file  relativo  alla  scheda tecnica. La domanda, in bollo e completa dei  relativi  allegati,  deve  essere  presentata al Ministero delle attivita'  produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - Ufficio C1, via Giorgione, 2/b - 00147 Roma, a  mezzo  raccomandata, la cui data di spedizione fa fede ai fini del rispetto  dei  termini  predetti.  Le  domande  presentate  fuori dai termini non saranno prese in considerazione.
 7.  Nel caso di progetto di massima proposto congiuntamente da piu' soggetti,  la  domanda deve essere redatta, con le medesime modalita' previste  ai  commi 1 e 2, utilizzando il Modulo di richiesta, il cui fac-simile  e' riportato nell'Allegato 4 al presente decreto e dovra' essere allegata la Scheda tecnica, compilata secondo lo schema di cui all'Allegato  5.  Il  suddetto  Modulo deve essere firmato dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti, i quali designano uno dei  soggetti medesimi quale capofila con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il Ministero delle attivita' produttive ed il gestore.
 8.  Nel Modulo deve essere altresi' indicato il gestore, scelto tra quelli  convenzionati  con  il  Ministero delle attivita' produttive, come riportati nell'Allegato 6 al presente decreto.
 9. Non sono ammesse variazioni, correzioni ed integrazioni dei dati utili  ai  fini  della determinazione del punteggio per la formazione della   graduatoria  comunicate  dai  soggetti  richiedenti  dopo  la scadenza dei termini di chiusura del bando.
 |  |  |  | Art. 7. Modalita' procedurali per la formazione della graduatoria
 
 1.  Gli  interventi  del  presente  bando  sono  attuati secondo le modalita' procedurali di carattere valutativo a graduatoria di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 2.  Il  Ministero delle attivita' produttive puo' avvalersi, per la valutazione  dei programmi di massima presentati, di specifici gruppi di   lavoro   costituiti   da   esperti   nelle   diverse  discipline scientifiche,  selezionati nell'ambito dell'apposito Albo, a supporto dal  competente Ufficio della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese.
 3.  Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1,  il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  previo  parere  del Comitato  tecnico  di cui all'art. 8, comma 3, della direttiva, sulla base  degli  indicatori  di  cui  al  successivo  art.  8, redige una graduatoria di merito, secondo un ordine decrescente, dei progetti di massima  ammissibili fino ad individuare quelli che, nel limite delle risorse  disponibili  maggiorate del 20% - allocando prima le risorse nazionali  e,  successivamente, quelle cofinanziate dal F.E.R.S., con le  rispettive  riserve  per  le  PMI  -  possono  accedere alla fase successiva   con   la  presentazione  dei  programmi  definitivi.  La comunicazione  alle  imprese selezionate avviene con la pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del decreto di approvazione della suddetta graduatoria di merito.
 |  |  |  | Art. 8. Criteri per la determinazione del punteggio
 
 1.  Il  punteggio  che  ciascun programma di massima consegue e che determina  la  posizione  dello  stesso nella graduatoria e' ottenuto sommando  i  valori  dei  seguenti  indicatori,  fino ad un punteggio massimo   complessivo   di   16   punti,  fatte  salve  le  eventuali maggiorazioni di cui al successivo comma 4:
 a) progetto  finalizzato  a  realizzare  un  nuovo  prodotto  che rappresenti,  in  termini  di originalita' e complessita' progettuale dell'innovazione,  un  significativo avanzamento tecnologico rispetto allo  stato  dell'arte mondiale: punti 6; ovvero novita' in relazione allo sviluppo del settore di riferimento: punti 4; in aggiunta ai due punteggi  precedenti,  nel  caso di progetto finalizzato a realizzare un'innovazione di prodotto tramite l'impiego di criteri e metodologie di   progettazione   volti   a  ridurre  l'impatto  ambientale  (c.d. «ecoprogettazione»),  come  specificato nel successivo comma 2: punti 2;
 b) progetto alla cui realizzazione concorra significativamente lo sviluppo  e  la  preindustrializzazione  di  uno o piu' brevetti gia' depositatati,  alla  data  di pubblicazione del presente decreto, dal soggetto  proponente:  punti  4;  qualora  i  brevetti, invece, siano acquisiti  da  terzi  entro  la  data di presentazione della domanda: punti 2;
 c) progetto  proposto  da  impresa  il  cui  fatturato  in export diretto,  in  ciascuno degli ultimi due bilanci approvati prima della presentazione  della  domanda,  risulti prevalente o, in alternativa, progetto  proposto  da  impresa  in  fase di avvio (start up) nata da Universita', Enti pubblici di ricerca, (spin-off) : punti 4;
 2.  Ai  fini  di  cui  alla  precedente  lettera a) del comma 1, in conformita'  alle  indicazioni  di  cui al Libro verde sulla politica integrata  relativa  ai  prodotti (COM(2001)068) e alla Comunicazione della  Commissione  europea recante «Politica integrata dei prodotti» (COM(2003)302),  per  «ecoprogettazione» deve intendersi l'impiego di criteri  e  metodologie di progettazione del prodotto volto a ridurre l'impatto  ambientale  relativo  all'utilizzo  di  materie prime e di energia  nell'intero  ciclo  di vita del prodotto stesso (produzione, distribuzione, uso e trattamento finale di smaltimento e/o recupero); l'adozione   dei   suddetti   criteri  deve  essere  dettagliatamente riportata nella Scheda Tecnica.
 3. Ai fini del calcolo del punteggio di cui alla precedente lettera c) del comma 1:
 a) la  prevalenza  del fatturato riferito all'export diretto, nel caso   di   programmi   congiunti  presentati  da  piu'  imprese,  e' riconosciuta   solo   qualora   detta   condizione  sussista  per  la maggioranza delle imprese partecipanti al programma;
 b) per  impresa  in  fase di avvio (start up) conseguente a «spin off»  da  Universita', Enti pubblici di ricerca, si intende l'impresa costituita,  da  non  piu'  di  tre anni solari precedenti la data di presentazione  della  domanda,  per  l'utilizzazione  industriale dei risultati   di  progetti  di  ricerca  sviluppati  nell'ambito  delle predette  strutture,  e con la partecipazione azionaria o il concorso di  professori  e/o  ricercatori  di Universita' e/o Enti pubblici di ricerca.
 4.   Ai   fini   della   graduatoria   sono  previste  le  seguenti maggiorazioni del punteggio ottenuto secondo gli indicatori di cui al comma 1:
 a) Dal  5%  al 10% per i programmi che prevedono l'affidamento di commesse  a Enti pubblici di ricerca o Universita' per un importo non inferiore  al 10% e fino ad un massimo del 30% dei costi previsti del programma  di  sviluppo  precompetitivo;  detta  maggiorazione  sara' riconosciuta  solo  in  presenza  di apposita dichiarazione, allegata alla  domanda  di  cui  all'art.  6, rilasciata dall'Ente pubblico di ricerca  o  dall'Universita', attestante la disponibilita' a svolgere le suddette attivita';
 b) 5%  per i programmi presentati da Centri di ricerca privati di cui  alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2 o da Consorzi e societa' consortili  di  cui  alla  lettera  f) del comma 1 dell'art. 2, anche congiuntamente  con  i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, punti a), b), c) e d);
 c) 15%  per i programmi presentati congiuntamente con Universita' o  Enti  pubblici  di  ricerca  con  una  partecipazione dei medesimi soggetti non inferiore al 10% dei costi previsti;
 d) 5%   per   lo  svolgimento  da  parte  di  almeno  un  partner dell'Unione   Europea,  nell'ambito  di  una  iniziativa  progettuale comune,  di  una  quota  di  attivita',  escluso  il mero acquisto di macchinari  e  attrezzature,  non  inferiore  al 20% dei costi totali previsti,  purche'  tra il soggetto richiedente e il suddetto partner non sussistano rapporti di cui all'art. 2359 del codice civile; detta maggiorazione   sara'  riconosciuta  solo  in  presenza  di  apposita dichiarazione,  allegata  alla  domanda di cui all'art. 6, rilasciata dal  partner  della  UE,  attestante  la disponibilita' a svolgere le suddette attivita';
 e) 5% per i programmi che prevedono il completo svolgimento delle attivita'   di   sviluppo   precompetitivo  in  un'unita'  produttiva ricadente  in  un  distretto  industriale  o  in un sistema locale di sviluppo riconosciuti ai sensi di vigenti normative regionali.
 Le  maggiorazioni  di cui al presente comma sono cumulabili fino ad un massimo del 25%.
 5.  In  caso di parita' di punteggio, prevale il programma relativo ad  una  o  piu'  unita'  produttive  per  le  quali,  alla  data  di presentazione  delle  domande  di  agevolazione,  le  imprese abbiano ottenuto  la  certificazione  relativa  all'adesione  al  sistema  di gestione   ambientale   conforme   al  regolamento  EMAS  (1836/93  e successive  modificazioni)  ovvero  aderito  a  sistemi  di  gestione ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001 (il sussistere o meno di   tale   condizione   deve   essere   obbligatoriamente   indicato dall'impresa  nella  Scheda  Tecnica  e  documentato  con la relativa certificazione);   nel  caso  di  programma  svolto  in  piu'  unita' produttive,  il  predetto  requisito  deve sussistere con riferimento alla   maggioranza   delle  unita'  produttive  interessate.  Qualora permanesse  lo  stato  di ex-aequo, prevale il programma nel quale le attivita'  di ricerca e di sviluppo da svolgere siano suscettibili di applicazioni     multisettoriali     ovvero     abbiano     carattere multidisciplinare (c.d. programma «multitematico»).
 |  |  |  | Art. 9. Presentazione dei progetti definitivi
 
 1.  La  presentazione  dei  programmi definitivi al gestore avviene entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, pena  la decadenza, secondo le modalita' e la modulistica individuate dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.
 2.  Il  gestore esamina i programmi definitivi relativi ai progetti di  massima  di  cui al presente bando, secondo le procedure indicate dalla direttiva e dalla circolare.
 3.  Il  Ministero  delle attivita' produttive entro sessanta giorni dalla  conclusione  delle  istruttorie,  verificatone l'esito, previo parere  del  Comitato  tecnico  di  cui all'art. 7, comma 3, emana il decreto di concessione delle agevolazioni, determinando l'entita', le modalita' e le condizioni dell'intervento.
 4.  Fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, l'istruttoria   e   la   valutazione  dei  programmi  definitivi,  la concessione   e   l'erogazione  dei  benefici  avvengono  secondo  le modalita' e i termini individuati dalla direttiva e dalla circolare.
 5.   I   soggetti  beneficiari  decadono  dalla  graduatoria  e  le agevolazioni   eventualmente   concesse  sono  revocate  qualora,  in qualsiasi fase o grado della procedura, sia accertata l'insussistenza dei   requisiti   di  ammissibilita'  previsti  dal  presente  bando. Analogamente   si   procedera'   alla   revoca   qualora,   accertata l'insussistenza delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei  punteggi di uno o piu' degli indicatori di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), e delle relative maggiorazioni di cui al comma 4  dello  stesso  articolo  e  ricalcolato  il  punteggio complessivo medesimo,  quest'ultimo assume un valore inferiore a quello del primo programma  in  graduatoria  non  agevolato  per  insufficienza  delle risorse.
 Roma, 16 giugno 2005
 Il Ministro: Scajola
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->   Vedere allegato da pag. 37 a pag. 39  <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ---->   Vedere allegato da pag. 40 a pag. 44  <----
 |  |  |  | Allegato 3 
 ---->   Vedere allegato da pag. 45 a pag. 47  <----
 |  |  |  | Allegato 4 
 ---->   Vedere allegato da pag. 48 a pag. 55  <----
 |  |  |  | Allegato 5 
 ---->   Vedere allegato da pag. 56 a pag. 58  <----
 |  |  |  | Allegato 6 
 ---->   Vedere allegato a pag. 59  <----
 |  |  |  |  |