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| Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 6 giugno 2005 |  | Modalita'  per  l'emissione,  distribuzione  e  vendita dei titoli di accesso  agli  impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unita',  in  occasione  di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con
 IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 e
 IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
 
 Visto   il   decreto-legge   24 febbraio   2003,   n.  28,  recante «Disposizioni  urgenti  per  contrastare  i  fenomeni  di violenza in occasione  di  competizioni  sportive»,  convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
 Visto  il decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme di sicurezza per  la  costruzione  e  l'esercizio  degli impianti sportivi», ed in particolare  gli  articoli 6  e  7, riguardanti, rispettivamente, gli spazi  destinati  agli  spettatori ed i settori in cui possono essere suddivisi;
 Vista  la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini   degli  spettatori  durante  le  manifestazioni  sportive, segnatamente  nelle  partite  di  calcio,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;
 Visto la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un  manuale  di  raccomandazioni  per  la  cooperazione  tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in  occasione  delle  partite  di calcio di dimensione internazionale alle  quali  e' interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C22/1 del 24 gennaio 2002;
 Viste  le disposizioni indicate nel Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio;
 Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali espresso nella seduta del 4 maggio 2005;
 Ritenuto  di  dover  stabilire le modalita' di attuazione dell'art. 1-quater, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
 Ritenuto  altresi'  necessario,  ai fini della sicurezza pubblica e della  tutela  dell'ordine  pubblico  in  occasione  di  competizioni riguardanti il gioco del calcio, abbinare agli altri requisiti quello della  nominativita' dei titoli di accesso negli stadi, almeno fino a quando   permarranno   le  attuali  condizioni  dell'ordine  e  della sicurezza pubblica in occasione di dette competizioni;
 
 Adotta
 il seguente decreto:
 
 Art. 1.
 Emissione, distribuzione, vendita e cessione
 
 1.  Le societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del  calcio sono responsabili della emissione, distribuzione, vendita e  cessione  dei  titoli  di  accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano.
 2.  Le  societa' organizzatrici di cui al comma 1 devono assicurare che:
 a) l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso sia conforme alla disciplina del presente decreto;
 b) nei luoghi in cui sono distribuiti o posti in vendita i titoli di  accesso  siano  affisse  apposite  avvertenze per gli acquirenti, recanti,  in modo leggibile, il regolamento di utilizzo dell'impianto e gli altri avvisi di cui al successivo art. 4, comma 2;
 c) negli   impianti  sportivi  siano  chiaramente  indicati,  con apposite segnalazioni di immediata comprensibilita', l'ubicazione dei settori e dei posti, nonche' i percorsi per accedervi.
 |  |  |  | Art. 2. Condizioni e modalita' per l'emissione e la distribuzione
 
 1.  Il  numero  dei titoli di accesso emessi e distribuiti non puo' essere  superiore  alla  capienza  di  ciascun  settore  riservato al pubblico,  determinata  dalla  Commissione  provinciale  o  locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in base agli articoli 6 e 7  del  decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, e successive modificazioni ed integrazioni.
 2.  Fermi  restando  i  limiti  di  capienza  di cui al comma 1, in occasione  di  competizioni  ad  alto  rischio o quando si prevede un notevole  afflusso  di  tifosi,  la capienza di ciascun settore e, di conseguenza,  il  numero  di  tagliandi  di  accesso  emettibili  per ciascuno  di  essi,  sono sottoposti alle decisioni, rispettivamente, delle  competenti autorita' provinciali di pubblica sicurezza o dalle competenti leghe nazionali professionisti o dilettanti.
 3.  L'emissione  e  la  distribuzione  dei  titoli  di accesso sono soggette alle seguenti condizioni e modalita':
 a) i  titoli di accesso devono essere numerati e devono recare le generalita' dell'utilizzatore, l'indicazione del posto assegnato e le altre indicazioni di cui all'art. 4;
 b) negli  impianti  sportivi  con  capienza superiore alle 10.000 persone i titoli di accesso destinati al pubblico saranno distinti da quelli rilasciati a titolo di omaggio o di accredito per il personale di servizio e per quello di supporto agli spettatori;
 c) al   fine   di   agevolare   le   operazioni  di  accoglienza, indirizzamento  e  controllo  degli spettatori in fase di afflusso, i titoli  di  accesso  destinati  al pubblico dovranno essere di colore diverso  per ciascun settore dello stadio. Di colore diverso dovranno essere,  in  ogni caso, quelli destinati ai sostenitori della squadra ospite;
 d) fatte  salve  le  eventuali  determinazioni  del Questore, per motivi  di  ordine  e  sicurezza  pubblica,  le variazioni di settore potranno   essere  effettuate  solo  da  personale  incaricato  dalla societa'   organizzatrice   dell'evento,   il   quale  apportera'  le necessarie  modificazioni o integrazioni del titolo di accesso, anche mediante  timbratura  appositamente vidimata, nel rispetto, comunque, della  capienza  del  settore.  Di  tali  variazioni  sara' compilata formale documentazione;
 e) i  titoli  di  accesso  per i sostenitori della squadra ospite dovranno  essere  di  numero  pari alla capienza del settore ospiti e saranno  emessi  e  distribuiti  almeno  cinque  giorni  prima  della competizione cui si riferiscono, in maniera tale da evitare qualsiasi promiscuita'  tra  sostenitori  delle  due  compagini  che  disputano l'incontro.
 |  |  |  | Art. 3. Obblighi delle societa' organizzatrici dell'evento
 
 1.  Le societa' organizzatrici devono dotarsi di moderni sistemi di emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso in grado di:
 a) emettere,  per ciascun settore, un numero di titoli di accesso non  superiore  al  numero di posti a sedere realmente disponibile in esso;
 b) registrare  il  numero  di titoli di accesso emessi divisi per abbonamenti, giornalieri e «accrediti»;
 c) rendere  disponibile, in tempo reale, tale dato alle autorita' di pubblica sicurezza;
 d) avere  disponibilita',  in tempo reale, del numero totale, per settore  e  per  tipologia  (abbonamenti/giornalieri/accrediti),  dei titoli di accesso distribuiti e venduti o ceduti a titolo gratuito da fornire, a richiesta, alle autorita' di pubblica sicurezza;
 e) associare  a ciascun biglietto emesso le generalita' o ragione sociale del rivenditore o cedente;
 f) associare  a ciascun biglietto venduto o ceduto le generalita' dell'acquirente  o  cessionario  memorizzando i dati in modo sicuro e protetto.
 |  |  |  | Art. 4. Tecniche anticontraffazione e caratteristiche del titolo
 
 1. Ciascun titolo di accesso dovra' chiaramente indicare:
 a)  la  societa'  organizzatrice  responsabile  della emissione e della distribuzione;
 b)  il  nome  e  l'ubicazione  dell'impianto  sportivo  a  cui si autorizza l'ingresso;
 c) la competizione e la partita o le partite di calcio per cui e' valido, ovvero il periodo di validita' (stagione calcistica - singolo incontro);
 d) il numero progressivo di rilascio;
 e) la  lettera  o  il  numero  del  varco di accesso all'impianto sportivo  attraverso  il  quale  il titolare dovra' fare ingresso per raggiungere gli spalti;
 f) il settore ed il numero della fila e del posto a sedere che il possessore  del  titolo  di  accesso  sara'  tenuto ad occupare sugli spalti.
 2. Ciascun titolo di accesso dovra' inoltre riportare l'avviso che, con l'atto d'acquisto, il titolare si e' impegnato a prendere visione ed   a   rispettare   tutti  i  punti  del  regolamento  di  utilizzo dell'impianto,  affisso  presso  tutti i punti vendita. Dovra' essere comunque evidenziato:
 a) che   l'utilizzazione   del   titolo   di   acquisto  comporta l'accettazione delle norme del regolamento;
 b) che il rispetto di tali norme e' condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza degli spettatori nell'impianto sportivo;
 c) che  l'accesso  agli  impianti  sportivi  puo'  comportare  la sottoposizione   dell'interessato   a   controlli  di  prevenzione  e sicurezza  sulla  persona  e  nelle  eventuali borse e contenitori al seguito,  finalizzati esclusivamente ad impedire l'introduzione nello stadio  di  oggetti  o  sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza;
 d) che il trattamento dei dati personali e' effettuato secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e del presente decreto, indicando il responsabile del trattamento.
 3.  Ciascun  titolo  di  accesso  dovra'  riportare  stampato,  con tecniche  anticontraffazione,  un  codice  realizzato  con  caratteri riconoscibili  otticamente  ed  un  codice  bi-dimensionale,  o altro sistema   leggibile   tramite   lettori  di  prossimita',  ove  siano registrati,  oltre  alle informazioni di cui sopra, anche, in maniera sicura e protetta, ovvero firmate digitalmente e cifrate, l'identita' del  titolare  (nome,  cognome,  data e luogo di nascita, residenza), nonche'  gli estremi del ricevitore o cedente (denominazione, ragione sociale,  sede legale); tali dati, relativi ai soli titoli di accesso effettivamente   venduti   o  ceduti,  dovranno  essere  trasferibili automaticamente ad una banca dati accessibile al sistema di controllo degli accessi.
 4.  I titoli di accesso recanti la dicitura «V.I.P.», rilasciati in numero non superiore alla capienza del settore comunemente denominato «Tribuna V.I.P.» daranno accesso al solo settore «Tribuna V.I.P.» con ingresso  da  un  unico  varco  riservato  e distinto. Ai titolari di tessere  speciali  per  l'ingresso allo stadio emesse a vario titolo, all'inizio   di   ciascuna   stagione,   da  enti  competenti  (CONI, Federazioni  sportive)  dovra' essere rilasciato obbligatoriamente un biglietto o un accredito che indichi il posto da occupare, sempre nel rispetto  della capienza dell'impianto e del settore. I possessori di tali titoli di accesso sono comunque soggetti allo stesso regolamento d'uso   e   d'esercizio   dell'impianto   destinato  al  resto  degli spettatori.
 5.  Al  personale  di  servizio all'interno dell'impianto, indicato nelle  apposite liste, compilate dalla societa' organizzatrice almeno un  giorno  prima  dell'evento,  deve essere rilasciato uno specifico titolo  di accesso contenente il nominativo del titolare, le mansioni svolte,  le  aree  dell'impianto  cui  da'  accesso  e  la  validita' temporale. I titoli rilasciati per piu' gare dovranno contenere anche la fotografia del titolare.
 |  |  |  | Art. 5. Divieto di vendita dei biglietti
 
 1. Dalle ore 19 del giorno precedente lo svolgimento degli incontri e'  vietata  la  vendita  o cessione dei titoli di accesso al settore ospiti  e,  in  ogni  caso,  nel  giorno  di svolgimento di qualsiasi competizione  calcistica  e' vietata la vendita diretta dei biglietti nell'aera di servizio esterna dell'impianto sportivo.
 2.   Le   societa'   organizzatrici,   in   relazione  allo  spazio disponibile,  dovranno  posizionare all'esterno dell'intero perimetro dell'impianto  sportivo  una  recinzione,  anche temporanea, lungo la quale  predisporre  adeguati  servizi  per  una  prima  verifica  del possesso,  da  parte del pubblico, di regolare titolo di accesso allo stadio,  nonche' per indirizzare lo spettatore al varco di accesso al settore assegnato.
 3.  Il  possesso  del  titolo di ingresso valido, con l'indicazione corretta dei dati personali, costituira' requisito indispensabile per l'accesso degli spettatori all'area di servizio esterna, definita dal decreto   del   Ministro  dell'interno  18 marzo  1996  e  successive modificazioni  ed  integrazioni, nonche' per la permanenza nella zona spettatori  e  nello  spazio  riservato  agli spettatori indicato nel titolo stesso.
 |  |  |  | Art. 6. Trattamento dei dati personali
 
 1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1 e, particolarmente,  per  quelle  relative  all'associazione  a  ciascun titolo  di  accesso  delle  generalita'  dell'acquirente o utente, le societa'  organizzatrici  o loro delegati per la specifica attivita', sono tenuti:
 a) ad  individuare il titolare o responsabile del trattamento dei dati  personali, i cui dati devono essere riportati in modo leggibile sul titolo di accesso;
 b) ad   osservare  le  disposizioni  del  codice  in  materia  di protezione dei dati personali e di quelle ivi richiamate;
 c) ad  assicurare  l'immediata  disponibilita'  dei dati da parte dell'autorita'  giudiziaria  o  di pubblica sicurezza ed ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designati.
 2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 4, comma 3, i dati  sono  raccolti  e  trattati  dalla societa' organizzatrice o da altro organismo delegato alle specifiche attivita', i cui dati devono essere  riportati  in  modo  leggibile, anche a distanza, su appositi cartelli  applicati in prossimita' dei varchi controllati. I titolari ed  i  responsabili  del trattamento sono tenuti all'osservanza delle disposizioni  di  cui al comma 1, lettere b) e c). Essi sono altresi' tenuti  alla  immediata  comunicazione agli organi di cui al comma 1, lettera  c), delle modificazioni o integrazioni previste dall'art. 2, comma 3, lettera d), del presente decreto.
 3.  I  soggetti  di  cui  ai  commi  1  e  2 non possono effettuare connessioni  dei dati personali oltre a quelle espressamente previste dal presente decreto.
 4.  Fatti salvi i trattamenti per finalita' di pubblica sicurezza o giudiziaria,  per  i  dati  acquisiti a norma dei commi 1 e 2, i dati personali   raccolti   in  applicazione  del  presente  decreto  sono cancellati  trascorsi  sette giorni dalla data dell'evento calcistico cui si riferiscono.
 |  |  |  | Art. 7. Disposizioni finali
 
 1.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006.
 2.  Dopo  una  fase di prima applicazione e comunque entro tre anni dalla  data  del  presente  decreto  l'Osservatorio  nazionale  sulle manifestazioni   sportive   formula   osservazioni   e  proposte  per l'eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 giugno 2005
 
 Il Ministro dell'interno
 Pisanu
 
 Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
 Buttiglione
 
 Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
 Stanca
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