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| Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 6 giugno 2005 |  | Modifiche  ed  integrazioni  al  decreto  ministeriale 18 marzo 1996, recante  norme  di  sicurezza  per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 Visto  il  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione;
 Visto   il  regio  decreto-legge  2 febbraio  1939,  n.  302,  come modificato   dalla   legge   2 aprile  1968,  n.  526,  e  successive integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi;
 Viste le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, e 13 maggio 1961, n. 469, recanti nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;
 Vista  la  legge  26 luglio  1965,  n. 966, e l'art. 18 della legge 10 agosto  2000,  n.  246, concernenti i servizi a pagamento prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 Vista  la  legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza»;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi»;
 Visto   il   decreto-legge   24 febbraio   2003,   n.  28,  recante «Disposizioni  urgenti  per  contrastare  i  fenomeni  di violenza in occasione  di  competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
 Visto  il  decreto  del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 recante:  «Norme  di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti  sportivi»,  come  modificato  e  integrato  dal decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 2001;
 Vista  la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini   degli  spettatori  durante  le  manifestazioni  sportive, segnatamente  nelle  partite  di  calcio,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;
 Vista la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un  manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze  di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini   in  occasione  delle  partite  di  calcio  di  dimensione internazionale  alle  quali  e'  interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C22/1 del 24 gennaio 2002;
 Viste  le disposizioni indicate nel manuale per l'ottenimento della licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio;
 Rilevata  la  necessita'  di apportare modifiche ed integrazioni al predetto  decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 per la  realizzazione  nell'ambito  degli  impianti  sportivi  di spazi e servizi ad uso del pubblico non strettamente funzionali all'attivita' sportiva  e  per  la gestione della sicurezza degli impianti sportivi con   capienza  superiore  a  10.000  spettatori,  ove  si  disputano competizioni relative al gioco del calcio;
 Ravvisata l'opportunita' di emanare un testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi;
 Acquisito  il  parere  favorevole  del  Comitato  centrale  tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29 luglio  1982,  n. 577, per gli aspetti di prevenzione degli incendi;
 
 A d o t t a
 il seguente decreto:
 
 Art. 1.
 Modifiche ed integrazioni
 
 1.  Al  decreto  del  Ministro  dell'interno 18 marzo 1996, recante «Norme  di  sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi»,  sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli seguenti.
 |  |  |  | Art. 2. Modifiche dell'art. 2
 
 1. All'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
 a) tra  le  definizioni  di  «Complesso  sportivo»  e di «Area di servizio  annessa»  e'  inserita  la  seguente:  «Complesso  sportivo multifunzionale»: «Complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre  attivita',  diverse  da  quella  sportiva,  caratterizzato  da organicita' funzionale, strutturale ed impiantistica»;
 b) la  definizione  di  «Area  di servizio esterna» e' sostituita dalla  seguente: «Area pubblica o aperta al pubblico, che puo' essere annessa,  anche  temporaneamente,  all'impianto  o complesso sportivo mediante recinzione fissa o mobile.».
 |  |  |  | Art. 3. Modifica dell'art. 3
 
 1.  All'art.  3,  comma  primo,  dopo  il  punto  6) e' aggiunto il seguente: «7) relazione tecnica descrittiva del progetto, redatta con riferimento  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,  n.  37, e disposizioni collegate, nonche' alla presente regola tecnica».
 |  |  |  | Art. 4. Modifiche dell'art. 4
 
 1. All'art. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
 al  comma  terzo,  alla  fine,  prima del punto, sono aggiunte le seguenti  parole:  «,  avere  visibilita' sullo spazio riservato agli spettatori  e  sullo  spazio  di  attivita' sportiva, in modo che sia possibile   coordinare   gli   interventi   per  la  sicurezza  delle manifestazioni.».
 2. Dopo il comma ottavo dell'art. 4 e' aggiunto il seguente:
 «Nei   complessi   sportivi  multifunzionali  e'  consentita  anche l'ubicazione  delle attivita' di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88,  89,  90,  91,  92  e  95  del  decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio  1982,  sia  all'esterno  del  volume  degli impianti che all'interno.  In  questo  ultimo  caso  si  applicano  le  condizioni stabilite  ai  precedenti commi quarto e quinto e quelle ulteriori di seguito indicate:
 a) i  locali  commerciali  di esposizione e vendita devono essere protetti  da  impianti  di spegnimento automatico e di rivelazione di fumo,  nonche' dotati di aerazione naturale in ragione di almeno 1/30 della relativa superficie in pianta, diffusa in maniera uniforme onde evitare zone con ventilazione ridotta o impedita;
 b) il  carico  d'incendio  degli esercizi commerciali deve essere limitato a 30 kg/mq di legna standard equivalente;
 c) le  superfici di aerazione naturale delle attivita' diverse da quella  sportiva  non devono sfociare in zone con presenza di persone e,  comunque,  devono  essere  ubicate in modo da evitare che possano determinare  rischio  per  il  pubblico  e  pregiudizio  al complesso sportivo.  Qualora  detto  requisito  non  fosse perseguibile, potra' procedersi alla compensazione mediante la realizzazione di sistemi di estrazione  di  fumo  e  calore di tipo meccanico, di caratteristiche idonee a soddisfare le seguenti specifiche tecniche:
 1)  portata  ordinaria di esercizio idonea a garantire almeno 3 ricambi  orari dell'intero volume, incrementabile automaticamente a 9 ricambi  orari  in caso di emergenza, previo asservimento ad impianto di rivelazione di fumo, nonche' a dispositivo di azionamento manuale;
 2)   resistenza   al   fuoco   della  componentistica  e  delle alimentazioni elettriche almeno fino a 400 °C;
 3) separazione delle condotte aerotermiche di mandata e ripresa rispetto  ad  altri locali, di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120;
 4)  funzionamento  coordinato  con  il  pertinente  impianto di rivelazione di fumo e con quello di spegnimento automatico;
 5)  alimentazione  di  emergenza  per  almeno  60'  in  caso di mancanza dell'energia elettrica ordinaria;
 6) sfogo delle condotte aerotermiche di estrazione fumo in area esterna,  in  posizione  tale  da  non  determinare  rischio  per  il pubblico;
 d) gli  accessi,  le  uscite,  il  sistema  di  vie d'uscita ed i servizi  relativi  ad  ogni  attivita'  devono  essere,  in  caso  di concomitanza   di   esercizio   dell'impianto   sportivo,   tra  loro funzionalmente indipendenti e separati.».
 |  |  |  | Art. 5. Modifica dell'art. 5
 
 1.  L'art.  5,  comma  primo,  terzo  periodo,  e'  sostituito  dal seguente:
 «La  delimitazione  dell'area  di  servizio deve essere distanziata almeno  6,00  metri  dal perimetro dell'impianto e tale da consentire agevolmente  il  deflusso  in  sicurezza,  nonche'  avere  varchi  di larghezza  equivalente  a  quella  delle  uscite dall'impianto tenuto conto  delle  diverse  capacita'  di  deflusso  tra  le  uscite sulla delimitazione   esterna  e  quelle  dallo  stesso  impianto;  per  le caratteristiche tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI  10121  EN  o equivalenti; tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso del pubblico.».
 |  |  |  | Art. 6. Sistemi di separazione
 
 1. Dopo l'art. 6 e' inserito il seguente:
 «Art.  6-bis  (Sistemi  di  separazione  tra zona spettatori e zona attivita'  sportiva). - 1. La separazione tra la zona spettatori e la zona  attivita'  sportiva  e' realizzata dalle societa' utilizzatrici dell'impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso:
 a) l'installazione  di un parapetto di altezza pari a metri 1,10, misurata  dal  piano  di  imposta,  conforme alle norme UNI 10121-2 o equivalenti e realizzato in materiale incombustibile;
 b) la   realizzazione  di  un  fossato,  con  pareti  e  fondo  a superficie piana, di profondita' non minore di 2,50 metri rispetto al piano di calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2,50 metri. Il  fossato  deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio  di  attivita' sportiva da idonei parapetti aventi altezza non minore   di   1,10  metri  misurata  dal  piano  di  calpestio  e  di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;
 c) la realizzazione di un dislivello, di altezza pari ad 1 metro, tra  il  piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attivita' sportiva.  La  parte superiore del dislivello deve essere protetta da un  parapetto  di  altezza  pari  a 1,10 metri, misurata dal piano di riferimento  e  di  caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.
 2.  Almeno  uno dei parapetti di cui al comma 1, deve essere munito di  separatori  realizzati  in  materiale  incombustibile,  idoneo  a consentire la visione della zona di attivita' sportiva, conformi alle norme  UNI  10121-2 o equivalenti, in grado di elevare la separazione fino  ad un'altezza complessiva pari a metri 2,20, misurata dal piano di  imposta. L'elevazione dei separatori e' realizzata mediante guide o  altri  accorgimenti costruttivi, ed e' stabilita di volta in volta dal  questore, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento   della   manifestazione   sportiva,  sentito  il  Gruppo operativo sicurezza di cui al successivo art. 19-ter.
 3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, gli impianti devono essere  muniti  di almeno uno degli elementi di separazione di cui al comma  1.  In  relazione  a  specifiche  esigenze,  nell'ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive, rilevato dal questore della provincia, puo' essere disposta la realizzazione di tutti gli elementi di separazione di cui al comma 1, ovvero di ulteriori misure di sicurezza.
 4.  In  aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti puo' essere disposta  la perimetrazione della zona di attivita' sportiva mediante il presidio di personale appositamente formato e messo a disposizione dagli  organizzatori,  in  ragione  di  venti  unita'  ogni diecimila spettatori e comunque non meno di trenta unita'. Detto personale deve indossare  una  casacca di colore giallo e deve tenere sotto costante osservazione la zona riservata agli spettatori.
 5.  Per  la  distanza  delle  predette  separazioni dallo spazio di attivita'  sportiva,  si  rimanda ai regolamenti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali.».
 |  |  |  | Art. 7. Modifica dell'art. 7
 
 1. L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
 «1.  Al  fine  di realizzare la separazione tra i sostenitori delle due  squadre,  gli  impianti  all'aperto  con un numero di spettatori superiore  a  10.000  e  quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore  a  4.000  devono avere lo spazio riservato agli spettatori suddiviso  in settori, di cui uno appositamente dedicato agli ospiti, con  ingressi,  vie  di  uscita  ed aree di parcheggio indipendenti e separate.  La capienza di ciascun settore non puo' essere superiore a 10.000  spettatori  per  impianti  all'aperto e a 4.000 per quelli al chiuso.
 2.  Per  ciascun  settore  devono essere permanentemente realizzati sistemi di separazione idonei a:
 a) impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in  contatto  tra loro e che gli spettatori si spostino da un settore all'altro;
 b) permettere,  ove necessario, la realizzazione di una divisione all'interno  di  uno  stesso settore, tra gruppi di spettatori, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative al sistema delle vie d'uscita.
 3.  La  finalita'  di  cui  alla  lettera a) deve essere perseguita mediante  l'istallazione  permanente  di  elementi  di separazione in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.
 La finalita' di cui alla lettera b) deve essere perseguita mediante sistemi  di  separazione modulabili in funzione delle caratteristiche degli  spettatori  presenti nei settori ed individuabili in una delle misure di seguito riportate o in una loro combinazione:
 a) istallazione   di   elementi   di   separazione  in  materiale incombustibile  aventi  altezza e caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;
 b) creazione  di  zone  temporaneamente  sottoposte  a divieto di stazionamento  e  movimento,  occupate  esclusivamente  da  personale addetto  all'accoglienza,  all'indirizzamento  ed  alla  osservazione degli  spettatori, posto a disposizione dalle societa' organizzatrici della manifestazione sportiva.
 4.  La  suddivisione in settori deve essere conforme ai regolamenti del  C.O.N.I.  e  delle  Federazioni sportive nazionali. Ogni settore deve  avere  almeno  due  uscite,  servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti  chiaramente identificabili con segnaletica di sicurezza conforme  alla  vigente  normativa  e  alle  prescrizioni di cui alla direttiva  92/58/CEE  del  24 giugno  1992.  I settori per i posti in piedi devono avere una capienza non superiore a 500 spettatori.
 5.  Negli  impianti  all'aperto  indicati nell'allegato al presente decreto,   per   quelli  contrassegnati  con  un  asterisco,  non  e' necessario  realizzare  la  suddivisione  in  settori;  qualora  tale suddivisione  si  renda  necessaria  per  aspetti  organizzativi e di pubblica sicurezza, i rispettivi settori devono essere realizzati con l'osservanza  delle prescrizioni di cui al comma secondo del presente articolo».
 |  |  |  | Art. 8. Aree di sicurezza e varchi
 
 1. Dopo l'art. 8 e' aggiunto il seguente:
 «Art.  8-bis  (Aree  di  sicurezza e varchi). - 1. Nel rispetto del dimensionamento e della finalita' delle vie di uscita, oltre a quanto previsto dall'art. 8, devono essere realizzate, a cura della societa' utilizzatrice  dell'impianto,  in  accordo  con il proprietario dello stesso,  aree  di  sicurezza  in  cui  devono  essere  ammessi solo i titolari   di   regolare   titolo   di  accesso  all'impianto,  cosi' strutturate:
 a) «area  di  massima sicurezza», comprende l'impianto sportivo e l'area  di  servizio  annessa, ove sono collocati i varchi di accesso all'impianto. Tale area deve essere delimitata a mezzo di elementi di separazione,  in  materiale  incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;
 b) «area riservata», realizzata nell'ambito dell'area di servizio esterna,  di  cui  all'art. 2 del presente decreto, ed opportunamente recintata,   all'interno   della   quale   e'   consentito  l'accesso esclusivamente   agli   aventi   diritto.  Tale  area  dovra'  essere delimitata  attraverso  elementi  di  separazione  fissi in materiale incombustibile  e  conformi  alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; e' ammessa   la   separazione  mediante  elementi  mobili  in  materiale incombustibile.   Per   consentire  la  separazione  delle  tifoserie all'interno  dell'area  riservata,  la  stessa  deve essere divisa in settori,  dei quali almeno uno riservato ai sostenitori della squadra ospite,   di   capienza  non  inferiore  a  quella  minima  stabilita dall'organizzazione   sportiva   per   il   settore   corrispondente, delimitati   a   mezzo   di  elementi  di  separazione  in  materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.
 2. Il numero dei varchi di ingresso presenti lungo la delimitazione dell'area   di  massima  sicurezza  deve  essere  proporzionato  alla capienza  del  settore  a  cui danno accesso e comunque in ragione di almeno  un  varco  ogni  750  spettatori,  in  modo  da consentire il completamento  delle  operazioni  di  afflusso degli spettatori in un arco  temporale  non  superiore  ad  un'ora e mezza prima dell'inizio della   manifestazione   sportiva,   compresi   i   tempi   necessari all'effettuazione  dei  controlli  di  sicurezza  e di verifica della regolarita'  del  titolo  di  accesso. Tali varchi di ingresso devono essere  contrassegnati  con lettere o numeri progressivi ben visibili dall'esterno ed analoghi a quelli che saranno riportati sul titolo di accesso all'impianto.
 3. I varchi di ingresso all'area di massima sicurezza devono essere dotati  di  preselettori  di  incanalamento tali da evitare pressioni nella  fase  di  obliterazione  del  titolo  di accesso con corsia di ritorno  per  gli  spettatori  non abilitati all'ingresso, nonche' di tornelli  "a  tutta  altezza"  che  permettono  l'accesso ad una sola persona  per volta, tramite lo sblocco del meccanismo di rotazione da attivarsi successivamente all'avvenuta verifica della regolarita' del titolo di accesso.
 4.  I  tornelli  devono  essere  realizzati secondo regole di buona tecnica,  devono  essere  invalicabili se bloccati alla rotazione, in modo   da   non   rendere   possibili  fenomeni  di  violenza,  anche organizzata,  da  parte  di  soggetti che non siano in possesso di un titolo valido.
 5. I varchi di ingresso dotati di preselettori e di tornelli devono essere  separati  e  indipendenti  dal sistema di vie d'uscita di cui all'art.  8  e le biglietterie, quando ammesse, devono essere ubicate fuori dell'area riservata.
 6. Il sistema di afflusso degli spettatori, come delineato ai commi 2,  3,  4 e 5 e' comunque sottoposto alla preventiva approvazione del questore della provincia.».
 |  |  |  | Art. 9. Modifiche dell'art. 12
 
 1. L'art. 12, comma secondo, e' modificato come segue:
 «Nel  caso  in  cui  le  zone  spettatori siano estese alla zona di attivita'  sportiva  o  comunque  siano  ampliate  rispetto  a quelle normalmente  utilizzate  per  l'impianto  sportivo,  la  capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita devono rispondere  alle  prescrizioni  di cui ai precedenti articoli per gli impianti  all'aperto,  mentre per gli impianti al chiuso la capacita' di  deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata ai  parametri  stabiliti  dalle  disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo.».
 |  |  |  | Art. 10. Modifiche dell'art. 18
 
 1. All'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche:
 il  comma  primo  e' sostituito dal seguente: «Negli impianti con capienza  superiore a 10.000 spettatori all'aperto e 4.000 al chiuso, in  occasione  di  manifestazioni  sportive,  deve essere previsto un impianto  televisivo  a  circuito  chiuso  che consenta, da un locale appositamente  predisposto  e  presidiato,  l'osservazione della zona spettatori  e  dell'area  di  servizio  annessa  all'impianto  e  dei relativi  accessi,  con  registrazione delle relative immagini. Detto locale  deve essere posizionato in una zona dell'impianto sportivo da cui  sia  possibile  avere  una visione complessiva, totale e diretta della zona di attivita' sportiva e della zona spettatori.».
 2. Dopo il comma secondo e' aggiunto il seguente:
 «L'impianto  di videosorveglianza di cui al comma primo deve essere conforme  alle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  i  Ministri  per  i  beni  e  le attivita' culturali e dell'innovazione  e  tecnologie,  adottato  in  data 6 giugno 2005 in attuazione dell'art. 1-quater, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.».
 |  |  |  | Art. 11. Modifica dell'art. 19
 
 1. L'art. 19 e' sostituito dal seguente:
 «Art.  19  (Gestione  della sicurezza antincendio). 1. I criteri in base  ai  quali  deve  essere  organizzata  e  gestita  la  sicurezza antincendio  sono  enunciati  negli  specifici  punti del decreto del Ministro  dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  in data 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di  sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro».
 2.  Il  titolare  dell'impianto  o  complesso  sportivo, ovvero, la societa'  utilizzatrice,  per  gli  impianti di capienza superiore ai 10.000   posti   ove   si   disputino   incontri   di   calcio,  sono rispettivamente  responsabili  del  mantenimento  delle condizioni di sicurezza.  Il  titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di  una  persona  appositamente  incaricata, che deve essere presente durante  l'esercizio dell'attivita' sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori.
 3.  I  soggetti  di  cui al comma secondo, per la corretta gestione della  sicurezza,  devono  curare  la  predisposizione  di  un  piano finalizzato   al  mantenimento  delle  condizioni  di  sicurezza,  al rispetto  dei  divieti,  delle  limitazioni  e  delle  condizioni  di esercizio  ed  a  garantire  la  sicurezza  delle  persone in caso di emergenza.
 4. Il piano di cui al comma terzo deve tener conto delle specifiche prescrizioni  imposte  dalla  Commissione  di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e deve:
 a) disciplinare  le  attivita'  di  controllo  per  prevenire gli incendi;
 b) prevedere  l'istruzione  e la formazione del personale addetto alla   struttura,   comprese  le  esercitazioni  sull'uso  dei  mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
 c) contemplare  le  informazioni  agli  spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
 d) garantire  il  funzionamento,  durante  le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art. 18;
 e) garantire la perfetta fruibilita' e funzionalita' delle vie di esodo;
 f) garantire  la  manutenzione  e  l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
 g) garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilita' delle strutture  fisse  o  mobili  della zona di attivita' sportiva e della zona spettatori;
 h) garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
 i) contenere l'indicazione delle modalita' per fornire assistenza e  collaborazione  ai  Vigili  del  fuoco  ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
 l) prevedere l'istituzione di un registro dei controlli periodici ove  annotare  gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza   degli   impianti  elettrici,  dell'illuminazione  di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo,  delle  aree  a  rischio specifico e dell'osservanza della limitazione  dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attivita' ove  tale  limitazione  e'  imposta.  In  tale registro devono essere annotati  anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla  struttura.  Il  registro  deve  essere  mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
 5.  La  segnaletica  di  sicurezza  deve essere conforme al decreto legislativo  14 agosto 1996, n. 493, e consentire, in particolare, la individuazione  delle  vie  di  uscita,  dei servizi di supporto, dei posti  di  pronto soccorso, nonche' dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso. All'ingresso   dell'impianto   o  complesso  sportivo  devono  essere esposte,  bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del  personale  e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:
 a) delle scale e delle vie di esodo;
 b) dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
 c) dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricita';
 d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
 e) del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
 f) degli   impianti  e  dei  locali  che  presentano  un  rischio speciale;
 g) degli spazi calmi.
 6.   A   ciascun   piano   deve   essere  esposta  una  planimetria d'orientamento,  in prossimita' delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.
 In  prossimita' dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise  istruzioni,  esposte  bene  in  vista,  devono  indicare  il comportamento   da  tenere  in  caso  di  incendio  e  devono  essere accompagnate  da  una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente  la  posizione  in  cui  sono  esposte  le istruzioni rispetto   alle   vie   di   esodo.  Le  istruzioni  devono  attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.
 7.  Oltre  alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte  condizioni  di  sicurezza,  stabilite  secondo  i criteri innanzi  indicati,  deve  essere  predisposto  e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare, tra l'altro:
 a) l'organigramma   del   servizio  di  sicurezza  preposto  alla gestione  dell'emergenza,  con  indicazione  dei  nominativi  e delle relative funzioni;
 b) le  modalita' delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale   addetto  alla  gestione  dell'emergenza,  nonche'  quelle previste   per   il   responsabile   interno  della  sicurezza  ed  i rappresentanti  delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
 c) le  azioni  che  il  personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;
 d) le procedure per l'esodo del pubblico.
 Il  piano  di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo  dell'impianto  per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.
 8.  Per  il necessario coordinamento delle operazioni da effettuare in  situazioni  di  emergenza,  deve  essere  predisposto un apposito centro  di  gestione  delle  emergenze  istituito rispettivamente nei locali  di  cui  all'art.  4,  comma terzo, ed all'art. 19-ter, comma terzo, lettera a).
 Negli  impianti  sportivi  con  oltre  4.000 spettatori al chiuso e 10.000  spettatori  all'aperto  il centro di gestione delle emergenze deve  essere  previsto  in  apposito locale costituente compartimento antincendio  e dotato di accesso diretto dall'esterno a cielo libero. Il  centro  deve  essere  dotato  di  strumenti idonei per ricevere e trasmettere  comunicazioni  agli  addetti  al servizio antincendio su tutte  le  aree  dell'impianto ed all'esterno, nonche' di impianto di diffusione  sonora  mediante  altoparlanti  in  modo da consentire la possibilita' di diffondere comunicati per il pubblico.
 Lo stesso centro di gestione deve essere inoltre dotato di apparati ricetrasmittenti   in   numero   congruo   per   le   dotazioni   dei rappresentanti  delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario.
 All'interno  dei locali destinati al centro di gestione e controllo devono  essere  installate  le  centrali  di controllo e segnalazione degli  impianti  di  videosorveglianza  e  di  sicurezza antincendio, nonche'   quant'altro   ritenuto   necessario   alla  gestione  delle emergenze.
 All'interno  del  centro  di gestione delle emergenze devono essere custodite    le    planimetrie   dell'intera   struttura   riportanti l'ubicazione  delle  vie  di  uscita,  dei  mezzi e degli impianti di estinzione  e  dei  locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli  impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il  piano  di  emergenza,  l'elenco  completo del personale, i numeri telefonici  necessari in caso di emergenza, ed ogni altra indicazione necessaria.
 Il  centro  di  gestione  delle  emergenze  deve  essere presidiato durante   l'esercizio  delle  manifestazioni  sportive  da  personale all'uopo  incaricato,  e  possono  accedere il personale responsabile della   gestione   dell'emergenza,   gli   appartenenti   alle  Forze dell'ordine ed ai Vigili del fuoco.
 |  |  |  | Art. 12. Gestione   della   sicurezza   antincendio   di   complessi  sportivi multifunzionali
 
 1. Dopo l'art. 19 e' aggiunto il seguente:
 «Art.  19-bis  (Gestione  della  sicurezza antincendio di complessi sportivi  multifunzionali). - 1. I complessi sportivi multifunzionali hanno  l'obbligo  di  istituire  l'unita'  gestionale, cui compete il coordinamento  di  tutti  gli adempimenti attinenti la gestione della sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
 2.   Per  tali  complessi  deve  essere  individuato  il  titolare, responsabile  della  gestione della sicurezza antincendio dell'intero complesso,  ai  fini  dell'attuazione  degli  adempimenti  di  cui al presente decreto e di ogni altra disposizione vigente in materia.
 3.  Il  titolare  esercita  anche  attivita'  di  coordinamento dei responsabili  di  altre specifiche attivita' all'interno dello stesso complesso,   a  carico  dei  quali  restano  comunque  le  incombenze gestionali ed organizzative specifiche delle singole attivita'.
 4.  Specifici  adempimenti  gestionali  possono  essere delegati ai titolari   di   attivita'   diverse.  In  tal  caso  dovranno  essere formalizzate le dichiarazioni congiunte di delega ed accettazione, da prodursi ai competenti organi di vigilanza.
 5.   Il   titolare,   ai  fini  dell'attuazione  degli  adempimenti gestionali  previsti  dal  presente  articolo,  puo' avvalersi di una persona   appositamente   incaricata,   o   di   un   suo   sostituto preventivamente  designato,  che  deve essere sempre presente durante l'esercizio  del  complesso,  ivi  comprese  le  fasi  di  afflusso e deflusso degli spettatori, con funzioni di responsabile interno della sicurezza.
 6. Il piano di emergenza generale di cui all'art. 19, comma 7, deve essere  coordinato con quelli specifici riguardanti singole attivita' del   piano   stesso,   in  modo  da  garantire  l'organicita'  degli adempimenti e delle procedure.
 7.  In  caso  di  esercizio  parziale  del  complesso devono essere predisposte  pianificazioni  di emergenza corrispondenti alle singole configurazioni di effettivo utilizzo e congruenti con queste.».
 |  |  |  | Art. 13. Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica
 
 1. Dopo l'art. 19-bis e' aggiunto il seguente:
 «Art.  19-ter  (Gestione  dell'ordine  e  della  sicurezza pubblica all'interno  degli  impianti dove si disputano incontri di calcio). - 1.  Per ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino  incontri  di  calcio,  e'  istituito  il  Gruppo operativo sicurezza, di seguito denominato G.O.S., coordinato da un funzionario di Polizia designato dal questore e composto:
 a) da un rappresentante dei Vigili del fuoco;
 b) dal   responsabile   del   mantenimento  delle  condizioni  di sicurezza dell'impianto della societa' sportiva;
 c) da un rappresentante del Servizio sanitario;
 d) da un rappresentante dei Vigili urbani;
 e) dal   responsabile   del   pronto  intervento  strutturale  ed impiantistico all'interno dello stadio;
 f) da un rappresentante della squadra ospite (eventuale);
 g) da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza e' ritenuta necessaria.
 2.  Il  G.O.S.,  che  si riunira' periodicamente per gli aspetti di carattere  generale  e,  in  ogni  caso, alla vigilia degli incontri, avra' cura di:
 a) verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte;
 b) vigilare  sulla  corretta  attuazione del piano finalizzato al mantenimento  delle  condizioni  di sicurezza, redatto dalla societa' utilizzatrice;
 c) adottare  le  iniziative  necessarie  a  superare  contingenti situazioni  di  criticita',  fatte  salve  le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal questore della provincia.
 3. Al fine di creare condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento  dell'evento  e  la  tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,  in  ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove   si   disputino  incontri  di  calcio,  a  cura  della  societa' utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il titolare dello stesso, devono essere previsti:
 a) un   locale   con  visibilita'  sullo  spazio  riservato  agli spettatori  e sullo spazio di attivita' sportiva, che dovra' ospitare il  centro  per  la  gestione  della  sicurezza  delle manifestazioni calcistiche,   coordinato   dall'ufficiale   di  P.S.  designato  con ordinanza  di  servizio  del questore, d'intesa con il rappresentante dei  Vigili  del  fuoco  per  l'emergenza  antincendio e composto dai rappresentanti di tutte le componenti del G.O.S.;
 b) ambienti  per attivare, in occasione degli eventi sportivi, un posto   di  polizia  con  annessi  locali  idonei  a  consentire  gli adempimenti  di  polizia  giudiziaria  relativi  ad eventuali persone fermate o arrestate;
 c) spazi    idonei    per    l'informazione    agli    spettatori (cartellonistica  -  schermi ecc.) al fine di garantire la conoscenza del  "regolamento  d'uso"  dell'impianto  che  dovra'  riguardare  le modalita'  di utilizzo dello stadio, con particolare riferimento alla disciplina  degli  accessi  ai servizi interni destinati al pubblico, nonche'  gli  obblighi ed i divieti che devono essere osservati dagli spettatori, con l'avvertenza che la loro inosservanza comportera':
 1)  l'immediata  risoluzione  del contratto di prestazione e la conseguente espulsione del contravventore;
 2)  l'applicazione delle previste sanzioni da parte dell'organo competente   ad   irrogarle,   se   si  tratta  di  violazione  delle prescrizioni  imposte  dalla  legge  o  dai regolamenti vigenti. Tali avvertenze   dovranno  essere  riportate  sia  sulla  cartellonistica esposta  all'interno  dell'impianto,  sia  sul titolo di accesso alla manifestazione.».
 |  |  |  | Art. 14. Gestione dell'impianto sportivo
 
 1. Dopo l'art. 19-ter e' aggiunto il seguente:
 «Art.  19-quater (Gestione dell'impianto sportivo). - 1. Al fine di garantire  il  rispetto  della  disciplina di utilizzo dell'impianto, degli  obblighi  e  dei  divieti  previsti, le societa' utilizzatrici degli impianti, avranno cura di:
 a) predisporre    l'organigramma    dei    soggetti    incaricati dell'accoglienza    e    dell'instradamento    degli   spettatori   e dell'eventuale  attivazione  delle  procedure  inerenti alla pubblica incolumita',  nonche'  dei  soggetti  addetti  ai  servizi connessi e provvedere al loro reclutamento;
 b) predisporre  un  piano  per  l'informazione,  la  formazione e l'addestramento  di  tutti  gli  addetti  alla  pubblica  incolumita' prevedendo  sia figure di coordinamento che operatori, specificandone i compiti anche in base alle caratteristiche dell'impianto.
 2.  Il  numero  minimo  degli  addetti  alla  pubblica  incolumita' impiegati  in  occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva   non  potra'  essere  inferiore  comunque  ad  1  ogni  250 spettatori  e  quello  dei  coordinatori  non  inferiore  a 1 ogni 20 addetti.
 3.  Le  attivita'  di  tali  addetti  dovranno svolgersi in stretto raccordo con il personale delle Forze dell'ordine che dovranno essere tempestivamente   informate  di  ogni  problematica  che  puo'  avere riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica.
 4.  Il  piano  di  emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni   utilizzo   dell'impianto   per  manifestazioni  temporanee  ed occasionali   diverse   da  quelle  ordinariamente  previste  al  suo interno.».
 |  |  |  | Art. 15. Disposizioni transitorie e finali
 
 1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006.
 2.  Per comprovate esigenze di completamento dei lavori il prefetto puo'  autorizzare  proroghe  del  termine  di  cui  al comma 1 per un periodo non superiore a sei mesi.
 3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  unitamente  al  testo  del  decreto del Ministro  dell'interno  in  data  18 marzo  1996,  coordinato  con le modifiche e le integrazioni.
 Roma, 6 giugno 2005
 Il Ministro: Pisanu
 
 Avvertenza:
 Il  testo  del  decreto  del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, concernente  «Norme  di  sicurezza  per  la costruzione e l'esercizio degli   impianti   sportivi»,   coordinato  con  le  modifiche  e  le integrazioni  introdotte  dal  decreto  ministeriale  6  giugno 2005, pubblicato  nella  presente  Gazzetta  Ufficiale, sara' riportato sul Bollettino  ufficiale  del  Ministero  dell'interno  e sulle riviste: «Rivista  di  Polizia»,  «Polizia  Moderna»  e «Obiettivo Sicurezza», nonche'      sui     seguenti     siti     web:     «www.interno.it», «www.Poliziadistato.it» e «www.vigilfuoco.it».
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