| 
| Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 22 giugno 2005 |  | Modalita'  di  rimborso  e  di  copertura  di costi non recuperabili, relativi al settore dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visti gli articoli 87 e 88 del Trattato sull'Unione europea;
 Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n.  481, recante norme per la concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'. Istituzione  delle  autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
 Vista  la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del  19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia  elettrica  (di  seguito:  la  direttiva 96/92/CE) ed in particolare  l'art.  24,  che  prevede  un  regime transitorio per il riconoscimento  di  impegni  o  garanzie  di gestione, definiti dalle imprese  del  settore  dell'energia  elettrica  prima dell'entrata in vigore  della direttiva, che possono non essere onorati a causa delle disposizioni della direttiva medesima;
 Vista  la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale della Comunita' europea L 27 del 30 gennaio 1997, recante  metodo  per l'analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili;
 Visto  il  regolamento  CE  n.  659/1999  del Consiglio dell'Unione europea  e  il  regolamento  CE  n.  794/2004  della  Commissione del 21 aprile  2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento CE n. 659/1999;
 Visto  il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il decreto   legislativo  n.  79/1999)  di  attuazione  della  direttiva 96/92/CE, ed in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
 Visto  il  decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito:  il  decreto ministeriale 26 gennaio 2000), recante norme in materia  di  individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
 Visto  il  decreto  17 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito:  il  decreto ministeriale 17 aprile 2001), recante modifiche al decreto ministeriale 26 gennaio 2000;
 Visto  il  decreto-legge  18 febbraio  2003,  n. 25 (di seguito: il decreto-legge n. 25/2003), convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile  2003,  n.  83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  108  del  12 maggio  2003  (di  seguito: la legge n. 83/2003),  recante  disposizioni urgenti in materia di oneri generali del    sistema   elettrico   e   di   realizzazione,   potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;
 Visti l'art. 1 del decreto-legge n. 25/2003 coordinato con la legge n.  83/2003  che individua gli oneri generali del sistema elettrico a decorrere  dal  1° gennaio  2004,  e  l'art. 2, comma 2, dello stesso decreto-legge, secondo cui il Ministro delle attivita' produttive, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) con uno o piu' decreti, determina le partite economiche relative agli oneri  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettere a) e b), del decreto ministeriale  26 gennaio  2000,  e successive modificazioni, maturati fino  al 31 dicembre 2003, e impartisce le disposizioni necessarie ai fini  del  rimborso  di tali partite economiche e della copertura del relativo  fabbisogno,  ferme restando le modalita' di calcolo vigenti non incompatibili con le disposizioni della stessa legge n. 83/2003;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive, di concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2003,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del  24 settembre  2003,  recante  il rimborso degli importi relativi alla  compensazione  di  cui  all'art.  2,  comma  1, lettera b), del decreto  26 gennaio  2000,  per  il  periodo successivo al 1° gennaio 2002;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2004, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 189 del 13 agosto  2004  (di seguito: il decreto ministeriale 6 agosto 2004), recante   determinazione  dei  costi  non  recuperabili  del  settore dell'energia  elettrica, con riferimento alle societa' Enel Spa, Enel Produzione Spa, Enel Green Power Spa, Endesa Italia Spa, Edipower Spa e Tirreno Power Spa;
 Vista  la  decisione  della Commissione europea C(2004) 4333fin del 1° dicembre  2004  concernente la dichiarazione di compatibilita' con il Trattato CE dell'aiuto di Stato n. 490/2000 in ordine ai costi non recuperabili individuati con il decreto ministeriale 6 agosto 2004;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 marzo 2005, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 69 del 24 marzo  2005  (di  seguito: il decreto ministeriale 10 marzo 2005), recante  determinazione  degli  oneri di generazione non recuperabili del  settore  dell'energia  elettrica per gli impianti che, alla data del 19 febbraio 1997, non appartenevano all'Enel Spa;
 Vista  la  lettera  del  10 marzo  2005, concernente la notifica n. 127/2005  del  decreto  ministeriale  10 marzo  2005 alla Commissione europea, a norma dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE;
 Vista  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas   28 dicembre   2000,  n.  238/00,  che  definisce  la  copertura dell'importo  destinata  al  rimborso  dei costi non recuperabili nel settore  elettrico mediante una componente tariffaria che alimenta il «Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici - distributrici dei   costi  sostenuti  per  l'attivita'  di  produzione  di  energia elettrica nella transizione», istituito presso la cassa conguaglio;
 Visto il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 9 maggio  2005  con  riferimento  alle  modalita'  di  rimborso delle partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 25/2003, coordinato con la legge n. 83/2003;
 Considerata  l'esigenza  di  contenere,  anche  a  fronte  di costi elevati  delle  materie  prime  energetiche, gli oneri di sistema che gravano  su  prezzi  e tariffe dell'energia elettrica prevedendone il rimborso progressivo su archi temporali lunghi;
 Considerate  le  condizioni impartite dalla Commissione europea con riguardo  alle  modalita' di copertura dei costi non recuperabili del settore  elettrico,  richiamate  nella  citata decisione C(2004) 4333 fin,  con  riferimento all'utilizzazione delle somme gia' raccolte ed alla  riforma  del  meccanismo  di raccolta delle somme ulteriormente necessarie,  attraverso  una  componente tariffaria non piu' gravante sul  consumo  di  energia  elettrica,  ma basata su parametri tecnici rappresentativi dei punti di interconnessione alle reti;
 Considerato  che, in conformita' alla citata decisione C(2004) 4333 fin,   dovra'   essere   investita   nel   potenziamento  della  rete interconnessa  con  i  Paesi  confinanti  dell'Unione  europea  e dei servizi   ausiliari  funzionali  all'incremento  della  capacita'  di importazione  con i Paesi medesimi, la quota delle somme raccolte per la  copertura  dei  costi  non  recuperabili,  derivante dall'energia importata da Paesi del mercato interno;
 Considerato   che   la   realizzazione   dei   nuovi   investimenti infrastrutturali per lo sviluppo della rete nazionale di trasmissione di  energia  elettrica,  anche ai fini del potenziamento degli scambi nell'ambito del mercato interno, e' in capo, ai sensi dell'art. 3 del decreto  legislativo  n. 79/1999, alla societa' Gestore della rete di trasmissione  nazionale  Spa,  che  definisce  tali  investimenti nei propri  piani  di  sviluppo  e  li  sostiene  mediante  corrispettivi economici definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
 Considerato che, in base alle condizioni definite dalla Commissione europea  nella  richiamata decisione C(2004) 4333 fin, il gas oggetto del rimborso di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 6 agosto 2004 deve  essere  utilizzato  esclusivamente ai fini della generazione di energia  elettrica  e,  in  caso  contrario,  il relativo rimborso e' ridotto in modo proporzionale;
 Ritenuto  opportuno definire modalita' per la revisione del sistema di copertura e per il rimborso dei costi non recuperabili nel settore dell'energia elettrica, attraverso le apposite componenti tariffarie, tali  da  contemperare  le  esigenze  di  riduzione dell'impatto e di adeguata  modulazione  temporale dell'onere per i clienti del mercato elettrico  con quelle di certezza sui tempi del rimborso e parita' di condizioni dei creditori;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 
 1.  Il  presente  decreto  disciplina  le  disposizioni ai fini del rimborso   delle   partite   economiche   relative   agli  oneri  non recuperabili  nel  settore dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  del  decreto-legge n. 25/2003, convertito con legge n. 83/2003, e della copertura del relativo fabbisogno.
 |  |  |  | Art. 2. Copertura del fabbisogno per il rimborso dei costi non recuperabili
 
 1.  Salvo  quanto previsto dal successivo comma 3, per la copertura del  fabbisogno  sono  utilizzate le disponibilita' del «Conto per la reintegrazione  alle  imprese  produttrici  - distributrici dei costi sostenuti  per  l'attivita'  di produzione di energia elettrica nella transizione»  (di  seguito:  il  Conto A6), istituito presso la cassa conguaglio   per   il   settore   elettrico  (di  seguito:  la  cassa conguaglio).
 2.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas (di seguito: l'Autorita),  nell'ambito delle funzioni di regolazione tariffaria ad essa  attribuite  dalla  legge  14 novembre  1995, n. 481, con propri provvedimenti  riforma  il  sistema  di copertura per il rimborso dei costi non recuperabili, individuando una componente tariffaria basata su  parametri  tecnici  rappresentativi dei punti di interconnessione alle reti, anziche' sul consumo dell'energia elettrica.
 3. L'Autorita' adotta i provvedimenti necessari affinche', a valere sul  conto  A6,  importi  pari  alla  quota del gettito derivante dal prelievo  effettuato  sull'energia  elettrica  importata da Paesi del mercato interno, per il periodo antecedente all'entrata in vigore del meccanismo  di  finanziamento di cui al comma 2, non siano utilizzati per  la  reintegrazione degli oneri di cui all'art. 1. Gli importi di cui  al  presente  comma  sono  determinati  dall'Autorita',  dandone comunicazione  al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero dell'economia e delle finanze.
 4.  Gli  importi  di  cui  al comma 3 sono destinati, con modalita' stabilite  dall'Autorita',  al potenziamento della rete interconnessa con  i  Paesi  confinanti dell'Unione europea e dei servizi ausiliari funzionali all'incremento della capacita' di importazione con i Paesi medesimi.  Gli  interventi  di potenziamento di cui al presente comma sono  definiti  ed  evidenziati  dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, nell'ambito dei propri piani di sviluppo, con  illustrazione  dei  relativi  costi  e  con  periodici  stati di avanzamento.
 5.  Il  volume  di  gas  naturale oggetto di rimborso per costi non recuperabili di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 6 agosto 2004 non  puo'  essere  superiore al volume di gas naturale della societa' titolare  del  contratto di importazione dalla Nigeria destinato alla generazione  di  energia elettrica e, in caso contrario, l'importo da rimborsare    e'   ridotto   proporzionalmente.   Con   provvedimenti dell'Autorita' sono definiti i criteri e le modalita' di verifica.
 |  |  |  | Art. 3. Modalita' di rimborso dei costi non recuperabili
 
 1.  Secondo  le  indicazioni  dell'Autorita',  la  Cassa conguaglio provvede  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente  decreto,  limitatamente  alla  disponibilita'  di cassa nel Conto  A6, in misura non superiore a 300 milioni di euro, e pro quota rispetto  agli  importi  vantati  dalle  diverse imprese, al rimborso delle  partite  economiche  indicate negli allegati A e B del decreto ministeriale  6 agosto  2004, nonche' delle partite economiche di cui all'allegato  C del decreto ministeriale 6 agosto 2004, relativamente all'importo  di  competenza  dell'anno  2004,  a favore delle imprese indicate nei decreti stessi.
 2.  Successivamente  alla  scadenza  di cui al comma 1, il rimborso della   rimanente  quota  delle  partite  economiche  ivi  citate  e' effettuato  con  cadenza trimestrale e con le stesse modalita' di cui al medesimo comma 1.
 3.  Per  le  partite  economiche  di cui all'allegato C del decreto ministeriale  6 agosto 2004 relative agli anni successivi al 2004, la cassa  conguaglio provvede, secondo le indicazioni dell'Autorita', al pagamento con cadenza trimestrale delle competenze maturate nell'anno precedente a favore della societa' Enel Spa.
 4.  L'Autorita' assicura con propri provvedimenti la disponibilita' presso la Cassa conguaglio dei fondi necessari affinche' il pagamento integrale  delle  partite economiche di cui al comma 1, nonche' delle partite  economiche  di  cui  all'allegato C del decreto ministeriale 6 agosto  2004  e dei relativi interessi maturati sia effettuato, con cadenza  trimestrale, entro il 31 dicembre 2009. L'Autorita' assicura con   propri   provvedimenti   che  l'entita'  di  ciascun  pagamento trimestrale  nel periodo 1° luglio 2005-30 giugno 2006 non superi gli 80 milioni di euro.
 5.  Alla  somma delle partite economiche di cui agli allegati A e B del  decreto  ministeriale  6 agosto  2004,  al  netto delle relative quantita'  rimborsate,  si applica, a decorrere dall'1° gennaio 2006, un tasso di interesse pari all'euribor a 3 mesi, calcolato come media delle  quotazioni  giornaliere del trimestre precedente, incrementato di  25  punti base in ragione d'anno con capitalizzazione trimestrale degli  interessi. Lo stesso tasso di interesse si applica a decorrere dall'1° gennaio  2006  alle  partite economiche di cui al comma 3 del presente    articolo,    ivi    inclusi   gli   eventuali   interessi successivamente maturati, qualora non rimborsate nell'anno successivo a quello di competenza.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni finali
 
 1.  Il  Ministero  delle  attivita' produttive comunica il presente provvedimento   alla   Commissione   europea,   in  attuazione  delle prescrizioni  contenute nella decisione della medesima Commissione in ordine  alla  notifica  aiuti  di  Stato  n.  490/00-Italia,  in modo conforme alle disposizioni comunitarie in materia.
 2. La Cassa conguaglio da' comunicazione dei pagamenti effettuati e della liquidazione definitiva delle somme dovute agli aventi diritto, all'Autorita', al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero dell'economia e delle finanze.
 3.  Il  presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.
 Roma, 22 giugno 2005
 
 Il Ministro
 delle attivita' produttive
 Scajola
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Siniscalco
 |  |  |  |  |