Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 17 giugno 2005
Riconoscimento, al sig. Abdelkrim Rheydouni, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e competitivita'

Vista la domanda con la quale il sig. Abdelkrim Rheydouni, cittadino marocchino, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere conseguito nel 1993 a seguito di apposito corso professionale presso la scuola tecnico-professionale «Centre d'Education et de Formation de Coiffure» di Casablanca (Marocco), al fine dell'esercizio in Italia della attivita' di parrucchiere cosi' come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
Tenuto conto che il suddetto sig. Abdelkrim Rheydouni ha maturato nel Paese d'origine esperienza lavorativa dal 1° marzo 1993 al 12 dicembre 2001;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita o, alternativamente, con l'esercizio a tempo pieno della professione per la durata minima di due anni negli ultimi dieci anni;
Vista la dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Camera di Commercio italiana a Casablanca (Marocco);
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 25 maggio 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioe' ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attivita' di parruchiere senza alcuna misura compensativa;
Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;
Decreta:

1. Al sig. Abdelkrim Rheydouni, e' riconosciuto il certificato di abilitazione professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142 e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza del titolo di studio prodotto.
2. Lo svolgimento delle attivita' in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' del permesso o carta di soggiorno.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 giugno 2005
Il direttore generale: Goti
 
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