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| Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 30 marzo 2005 |  | Inclusione delle sostanze attive Ampelomyces quisqualis e Gliocladium catenulatum nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  in  attuazione  della direttiva 2005/2/CE della Commissione del 19 gennaio 2005. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;
 Vista la direttiva della Commissione 2005/2/CE del 19 gennaio 2005, concernente l'iscrizione delle sostanze attive Ampelomyces quisqualis e Gliocladium catenulatum nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
 Tenuto  conto  che  Francia  e  Finlandia,  Stati  membri  relatori designati  per lo studio delle sostanze attive Ampelomyces quisqualis e  Gliocladium catenulatum, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi  2  e  4,  della  direttiva  91/414/CEE,  presentando  alla Commissione le relative relazioni di valutazione;
 Considerato  che le relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli  Stati  membri  e  dalla  Commissione  nell'ambito del Comitato permanente  per  la  catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione  dei  riesami l'8 ottobre 2004 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione;
 Considerato   che   il   comitato  scientifico  per  le  piante  ha raccomandato  di  monitorare  la salute dei produttori e degli utenti quale  misura prudenziale post-autorizzazione in merito alla sostanza attiva Ampelomyces quisqualis e che tali raccomandazioni del Comitato scientifico  per  le  piante  sono  state prese in considerazione nel successivo rapporto di riesame della sostanza stessa;
 Considerato  che  dal  riesame  della  sostanza  attiva Gliocladium catenulatum   non  sono  emersi  problemi  o  questioni  che  abbiano richiesto il parere del Comitato scientifico per le piante;
 Ritenuto  che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive Ampelomyces  quisqualis  e  Gliocladium  catenulatum,  soddisfano  in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e  all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei relativi rapporti di riesame della Commissione;
 Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva 2005/2/CE  della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive Ampelomyces  quisqualis e Gliocladium catenulatum nell'allegato I del decreto  legislativo  del  17 marzo  1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
 Considerato  inoltre  che  l'attuazione  della  direttiva 2005/2/CE della  Commissione, deve tener conto delle prescrizioni riportate per ciascuna  sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati;
 Considerato  che  deve  essere  concesso  un  adeguato  periodo per l'utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1.   Le   sostanze  attive  Ampelomyces  quisqualis  e  Gliocladium catenulatum sono iscritte fino al 31 marzo 2015, nell'allegato I, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  Il Ministero della salute adotta, entro il 30 settembre 2005, i provvedimenti  amministrativi  necessari a adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti   fitosanitari   contenenti   le  sostanze  attive  indicate nell'art. 1.
 2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  i  titolari di autorizzazioni provvisorie  di  prodotti  fitosanitari contenenti le sostanze attive Ampelomyces  quisqualis  e  Gliocladium  catenulatum,  presentano  al Ministero della salute, entro il 30 giugno 2005 in alternativa:
 a) un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
 3.   In   assenza   dei   provvedimenti  di  cui  al  comma  1,  le autorizzazioni  all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti  le  sostanze  attive Ampelomyces quisqualis e Gliocladium catenulatum  non  aventi  i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma  2,  del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2005.
 4.  Ogni  prodotto fitosanitario autorizzato contenente Ampelomyces quisqualis  e  Gliocladium  catenulatum, come unica sostanza attiva o associata  ad  altre  sostanze attive iscritte entro il 31 marzo 2005 nell'allegato  I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla  luce  dei  principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  sulla  base  di  un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto. A tal  fine  i  titolari  di  autorizzazioni  dei prodotti fitosanitari contenenti  Ampelomyces  quisqualis  e  Gliocladium catenulatum, come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze attive che alla  data  del 31 marzo 2005 risultano gia' inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute, per ogni  prodotto  fitosanitario,  un fascicolo conforme ai requisiti di cui  all'allegato  III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro  il  31 dicembre  2005.  Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate  entro il 30 settembre 2006 a conclusione del previsto esame effettuato in applicazione dei principi uniformi.
 5.  Le  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  per i quali le imprese  interessate non presenteranno il fascicolo di cui al comma 4 entro  il  31 dicembre  2005,  si  intendono revocate a decorrere dal 1° gennaio 2006.
 6.  Per i prodotti fitosanitari contenenti altre sostanze attive in combinazione  con  Ampelomyces  quisqualis e Gliocladium catenulatum, resta  comunque salva l'applicazione dei termini piu' ampi sia per la presentazione  dei  fascicoli  che  per  la  conseguente  valutazione secondo  i  principi  uniformi,  qualora  le  relative  direttive  di iscrizione  prevedano  per la conclusione dell'esame dei fascicoli di cui  trattasi  un  termine successivo a quello del 30 settembre 2006, indicato al comma 4.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1.   Il  rapporto  di  revisione  e'  messo  a  disposizione  degli interessati  a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni  riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 |  |  |  | Art. 4. 
 1.  La  commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in   commercio   dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  Ampelomyces quisqualis  e Gliocladium catenulatum, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto e' consentita fino al 31 marzo 2006.
 2.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei prodotti  revocati,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 4,  del presente decreto, e' consentita fino al 30 settembre 2007.
 3.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  scorte  dei prodotti  revocati,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 5,  del presente decreto, e' consentita fino al 30 giugno 2006.
 4.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari contenenti  Ampelomyces  quisqualis  e  Gliocladium  catenulatum sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli  utilizzatori  dei  prodotti  medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto   dei  tempi  fissati  per  lo  smaltimento  delle  relative giacenze.
 Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Roma, 30 marzo 2005
 Il Ministro: Sirchia
 
 Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 322
 |  |  |  | Allegato I 
 ---->   Vedere allegato a pag. 29  <----
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