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| Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 9 giugno 2005 |  | Procedura  e  schemi-tipo  per  la  redazione  e la pubblicazione del programma  triennale,  dei  suoi  aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale  dei  lavori  pubblici,  ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto il Titolo V della Costituzione;
 Visto  l'art.  14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  il  titolo  III  capo  I del regolamento di esecuzione della legge - quadro in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
 Visto che il comma 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109  e  successive modifiche ed integrazioni, demanda al Ministro dei lavori pubblici ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito  di  definire,  con  proprio decreto, gli «schemi-tipo» sulla base  dei  quali  i  soggetti  di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della  legge,  redigono  ed  adottano  il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori;
 Considerato  che  i suddetti «schemi-tipo» debbono conformarsi alle disposizioni   procedurali  ed  ai  criteri  di  redazione  contenuti nell'art.  14  della  legge  11 febbraio  1994,  n. 109, e successive modifiche  ed integrazioni, nonche' agli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato regolamento;
 Visto  il  testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali   n.   267  del  18 agosto  2000  e  successive  modifiche  ed integrazioni;
 Visto  altresi'  che,  ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio  1994,  n.  109  e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.  14,  comma  1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1999,  n.  554, i programmi triennali, gli aggiornamenti annuali  e  gli  elenchi  annuali dei lavori debbono essere trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici;
 Visto  il  decreto ministeriale Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, n. 898/IV;
 Visto  il  decreto  n.  172/CD del 16 febbraio 2004 con il quale e' stato   costituito   un   tavolo   tecnico  tra  il  Ministero  delle infrastrutture   e   dei  trasporti,  Regioni  e  Province  autonome, allargato  alla  partecipazione di ANCI, UPI e UNCEM finalizzato alla razionalizzazione,    rielaborazione    e    semplificazione    delle disposizioni  di  cui al D.M. Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000 e delle schede allegate;
 Visto  che  lo  stesso  tavolo  tecnico  ha proceduto all'esame del decreto ministeriale 898/IV del 22 giugno 2004;
 Ritenuta  la  necessita'  di  adeguamento  delle schede allegate al citato  decreto  ministeriale  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti  22 giugno 2004, n. 898/IV a seguito di adeguamenti tecnici del   software   per  la  redazione  e  pubblicazione  del  programma triennale,  i  suoi  aggiornamenti  annuali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici;
 Ritenuto  che  i siti internet individuati dal decreto ministeriale Ministero  dei  lavori pubblici n. 20 del 6 aprile 2001 relativi alla pubblicazione  dei  bandi,  degli  avvisi  di  gara e degli avvisi di interventi  realizzabili  con  capitali privati di cui al comma 2-bis dell'art.  37-bis  della  legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni,  hanno assunto, nell'ottica di un sistema informativo e informatico  di  tipo  federato,  rilevanza  nazionale  di  libero  e puntuale accesso;
 Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti n. 1618/IV del 16 dicembre 2004;
 Vista  la  legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'art. 4 la  cui  rubrica  reca  «studi  di fattibilita' delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali»;
 Ritenuta   la  necessita'  della  pubblicazione  informatica  della programmazione triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;
 Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  6  del decreto ministeriale Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti 22 giugno 2004, n. 898/IV,  a  seguito  di  proposte  di  modifica al citato decreto, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ove  ne  ravvisi l'esigenza,  provvede,  entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le  opportune  modifiche  procedendo alla integrale pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale;
 Decreta:
 
 Art. 1. Redazione   ed   approvazione   del  Programma  triennale,  dei  suoi
 aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori.
 
 1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici di cui all'art. 2, comma 2, lettera  a)  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  fatte salve le competenze legislative e regolamentari  delle regioni e delle province autonome in materia, e, quando  esplicitamente  previsto, di concerto con altri soggetti, per lo  svolgimento  di  attivita'  di  realizzazione di lavori pubblici, adottano  il  programma  triennale  e  gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto.
 2.  Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre  di  ogni  anno, e, prima della loro pubblicazione, sono adottati  entro  il  15 ottobre  di  ogni anno dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
 3.  Entro  novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del  Programma  triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno ai sensi dell'art. 13, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Gli altri soggetti di cui al precedente  comma  1,  approvano  i  medesimi documenti unitamente al bilancio  preventivo,  di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell'art.  14,  comma 9,  legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni  e  dell'art.  13, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
 4.  Per  la  redazione  e  pubblicazione  delle  informazioni sulla programmazione  triennale  e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni  individuano  un referente da accreditarsi presso gli appositi  siti  internet  predisposti  rispettivamente  dal Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e dalle Province autonome, competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione da  parte  delle  Regioni  e delle Province autonome del sito di loro rispettiva  competenza  l'accreditamento  avviene  per il tramite del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 5. Presso gli stessi siti internet di cui al comma 4 e' disponibile il  supporto  informatico  per  la  compilazione  delle  schede  tipo allegate al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. Attivita' preliminari alla redazione del programma
 
 1.  In  relazione  alle  disponibilita'  finanziarie  previste  nei documenti   di   programmazione,   dei  bisogni  che  possono  essere soddisfatti  tramite  la  realizzazione  di  lavori  finanziabili con capitale  privato,  in  quanto  suscettibili di gestione economica ai sensi  dell'art.  14, comma 2, legge n. 109/1994, e dei beni immobili che  possono essere oggetto di diretta alienazione ai sensi dell'art. 19,  comma  5-ter,  legge n. 109/1994, il quadro delle disponibilita' finanziarie  e'  riportato  secondo  lo  schema della scheda 1, nella quale  sono  indicati,  secondo  le  diverse  provenienze,  le  somme complessivamente destinate all'attuazione del programma. Nella scheda 2,   sezione B,   sono   invece  riportate  le  indicazioni  relative all'applicazione dell'art. 14, comma 4, della legge n. 109/1994.
 2. Per l'inserimento nel Programma di ciascun intervento di importo inferiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui al precedente art. 1 provvedono a redigere sintetici studi ai sensi dell'art. 11, comma 2, decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 554/1999 nei quali sono indicati  le  caratteristiche  funzionali,  tecniche,  gestionali  ed economico-finanziarie  dell'intervento stesso, corredati dall'analisi dello  stato  di  fatto  per  quanto riguarda le eventuali componenti storico-artistiche,     architettoniche,    paesaggistiche    e    di sostenibilita'   ambientale,   socio-economiche,   amministrative   e tecniche ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 109/1994. Gli studi approfondiscono  gli  aspetti  considerati in rapporto alla effettiva natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.
 3.  Per  gli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro i soggetti  di  cui  all'art.  1, comma 1, provvedono alla redazione di studi  di  fattibilita',  secondo  quanto  previsto dall'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
 4.  Per i lavori di manutenzione e' sufficiente l'indicazione degli interventi  accompagnata  dalla  stima  sommaria  dei costi, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
 |  |  |  | Art. 3. Contenuti  del  Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
 
 1.  Nel  programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti vengono indicati  gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati la localizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e la  categoria  recate  nelle  tabelle  1 e 2, gli apporti di capitale privato indicati nella tabella 3, allegate al presente decreto.
 2.   Nella  scheda  3  e'  contenuta  la  distinta  dei  lavori  da realizzarsi nell'anno cui l'elenco si riferisce oltre al responsabile del  procedimento,  lo  stato  della  progettazione come da tabella 4 allegata,  le finalita' secondo la tabella 5 allegata, la conformita' ambientale  e  urbanistica,  l'ordine  di  priorita'  in  conformita' all'art.  14,  comma  3,  legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, secondo una scala di priorita' espressa in tre livelli.
 |  |  |  | Art. 4. Redazione   dell'elenco   dei   lavori   da  realizzare  nell'anno  e adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa
 
 1.  L'inclusione  di  un  lavoro nell'elenco annuale e' subordinata alla  previa  approvazione  di  uno  studio  di  fattibilita' o della progettazione  almeno  preliminare  secondo quanto disposto dall'art. 14,  comma  6,  della  legge  n.  109/1994  e successive modifiche ed integrazioni.
 2.  La  formulazione dell'elenco annuale, corredato dell'elenco dei lavori  da  eseguire  in  economia, e' riepilogata nella scheda 3. Ai sensi  dell'art.  14,  comma  9  della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo'   essere  realizzato  solo  sulla  base  di  un  autonomo  piano finanziario  che non utilizzi risorse gia' previste disponibili tra i mezzi   finanziari   dell'amministrazione  stessa  al  momento  della formazione   dell'elenco,  fatta  eccezione  per  le  risorse  resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.
 3.   Ove  necessario,  l'elenco  annuale  viene  adeguato  in  fasi intermedie,     attraverso    procedure    definite    da    ciascuna amministrazione,  per  garantire,  in  relazione  al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.
 4.  Al  fine  di  limitare  la  formazione  dei  residui passivi le amministrazioni  operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi  interventi  e  in  caso  di  impossibilita'  sopravvenuta  a realizzare   un   lavoro   inserito   nell'elenco  annuale  procedono all'adeguamento  dello  stesso  elenco,  o,  ove  indispensabile, del Programma Triennale.
 5.  Le  operazioni  di  cui  ai  commi  1, 2, 3 e 4 sono effettuate nell'osservanza   delle   norme   di  bilancio  proprie  delle  varie Amministrazioni.
 |  |  |  | Art. 5. Pubblicita'   e  pubblicazione  del  Programma  triennale,  dei  suoi aggiornamenti  annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
 
 1.   Ai   fini   della   loro   pubblicita'   e  della  trasparenza amministrativa  gli  schemi  adottati  dei  programmi  triennali ed i relativi  elenchi  annuali, sono affissi, prima dell'approvazione dei programmi  triennali  ed  i  relativi  elenchi  annuali,  per  almeno sessanta   giorni   consecutivi,   nella   sede  dell'Amministrazione procedente,  che  puo'  adottare  ulteriori forme di informazione nei confronti  dei  soggetti  comunque  interessati al programma, purche' queste  siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui all'art. 1, comma 3.
 2.  Quando  il programma dell'Amministrazione e' redatto sulla base di  un  insieme  di  proposte  provenienti  da  uffici periferici, la pubblicita' va effettuata anche presso le sedi dei medesimi uffici.
 3.  La  pubblicita'  degli  adeguamenti dei programmi triennali nel corso  del primo anno di validita' degli stessi e' assolta attraverso la  pubblicazione  dell'atto che li approva, fermo restando l'obbligo di  aggiornamento delle schede gia' pubblicate sul sito di competenza di cui all'art. 1, comma 4.
 4. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi  aggiornamenti  sono pubblicati sugli appositi siti internet predisposti  rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  dalle  Regioni  e dalle Province autonome, fermo restando gli  adempimenti  di cui all'art. 14, comma 11 della legge e all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
 |  |  |  | Art. 6. Applicazione e aggiornamento
 
 1.  Sulla  base della concreta esperienza applicativa i soggetti di cui  all'art.  1  inviano,  entro  il  30 marzo  di  ciascun anno, al Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per  la  regolazione  dei  lavori  pubblici,  eventuali  proposte  di integrazione  e  modifica  al  presente  decreto.  Il  Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche, procedendo   alla  integrale  nuova  pubblicazione  del  testo  nella Gazzetta Ufficiale.
 2.  Ai  fini della semplificazione amministrativa dei procedimenti, per  l'attribuzione  automatica  del  CUP, il gestore del servizio di pubblicazione della programmazione triennale trasmette al Cipe i dati relativi  ai  singoli interventi degli elenchi annuali pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalita' di  trasmissione e di condivisione informativa saranno concordate con il Cipe.
 3.  Il  presente decreto con le relative schede allegate modifica e sostituisce  il  D.M.  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, n. 898/IV.
 Il  presente  decreto si applica dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per la registrazione.
 Roma, 9 giugno 2005
 p. Il Vice-Ministro: Martinat
 
 Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2005 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 111
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