Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 9 maggio 2005
Classificazione ai fini del servizio antincendi dell'aeroporto di Verona.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Verona e' inserito nella IV classe antincendio ai fini del servizio antincendio aeroportuale;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384 recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;
Visto il decreto n. 104 datato 7 gennaio 1998 di elevazione del servizio antincendio alla terza classe;
Vista la nota n. 120122 del 10 gennaio 2005 dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, dipartimento sicurezza, area infrastrutture aeroportuali, servizio operativita', con la quale e' stato individuato l'aeroporto di Verona nella II classe antincendio (8ª categoria ICAO);
Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980 n. 930, con il quale il Ministro dell'interno e' delegato ad apportare modifiche nella classificazione di cui alla tabella A, allegato alla citata legge;
Visto l'art. 1 della legge n. 351 del 3 agosto 1995 in base al quale la tabella A allegata alla legge n. 930 del 23 dicembre 1980 e' aggiornata con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Considerato che le dotazioni antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Verona sono adeguate alla seconda classe antincendio;
Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Verona e' inserito nella II classe (8ª categoria ICAO) della tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.
Roma, 9 maggio 2005

Il Ministro dell'interno
Pisanu

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
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