Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2005 (vai al sommario)
LEGGE 1 giugno 2005, n. 114
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003.
 
Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° giugno 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3012):

Presentato dal Ministro degli Affari esteri (Frattini)
il 25 giugno 2004.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 15 luglio 2004, con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, e
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione il 28 settembre 2004 e
il 13 ottobre 2004.
Relazione scritta presentata il 18 ottobre 2004 (atto
n. S. 3012 A relatore sen. Pianetta).
Esaminato in aula e approvato il 2 febbraio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5587):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 7 febbraio 2005, con pareri delle commissioni
I, II, V, VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 24 febbraio 2005,
1° marzo 2005, 5 maggio 2005.
Esaminato in aula il 17 maggio 2005 ed approvato il 18
maggio 2005.
 
ACCORDO
SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA,
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno
apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Fatto a Lussemburgo, addi' quattordici ottobre
duemilatre.

----> Vedere firme da pag. 11 a pag. 16 <----
ACCORDO
SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA,
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA,
DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
LA COMUNITA' EUROPEA,
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
(in appresso denominati "Stati membri CE")
LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
IL REGNO DI NORVEGIA,
(in appresso denominati "Stati AELS (EFTA)")
(in appresso insieme denominati "attuali Parti
contraenti")
e
LA REPUBBLICA CECA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,

CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della
Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della
Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della
Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della
Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della
Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca
all'Unione europea (in appresso denominato "trattato di
adesione") e' stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003;

CONSIDERANDO che, conformemente all'articolo 128
dell'accordo sullo spazio economico europeo, firmato a
Porto il 2 maggio 1992, qualsiasi Stato europeo chiede,
qualora diventi membro della Comunita', di diventare una
Parte contraente all'accordo sullo spazio economico europeo
(in appresso denominato "accordo SEE");

CONSIDERANDO che la Repubblica ceca, la Repubblica di
Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia,
la Repubblica di Lituania, la Repubbliea di Ungheria, la
Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la
Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca hanno
chiesto di diventare Parti contraenti all'accordo SEE;

CONSIDERANDO che le modalita' e le condizioni di tale
partecipazione devono formare oggetto di un accordo tra le
attuali Parti contraenti e gli Stati richiedenti;

HANNO DECISO di concludere il seguente accordo

ARTICOLO 1

1. La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la
Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la
Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la
Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la
Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca diventano
Parti contraenti all'accordo SEE e sono in appresso
denominate "nuove Parti contraenti".
2. Con l'entrata in vigore del presente accordo, le
disposizioni dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni
del comitato misto SEE adottate in data anteriore al 1°
novembre 2002, diventano vincolanti per le nuove Parti
contraenti nei medesimi termini in cui lo sono per le
attuali Parti' contraenti e con le modalita' e condizioni
stabilite nel presente accordo.
3. Gli allegati del presente accordo costituiscono parte
integrante del medesimo
ARTICOLO 2

1. ADEGUAMENTI DEL TESTO PRINCIPALE DELL'ACCORDO SEE
a) L'elenco delle Parti contraenti e' sostituito dal
testo seguente:
"LA COMUNITA' EUROPEA, IL REGNO DEL BELGIO, LA
REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
E
LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
IL REGNO DI NORVEGIA,"
b) Articolo 2

i) La lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"Stati AELS (EFTA)": la Repubblica d'Islanda, il
Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia;".
ii) Alla lettera c), sono soppressi i termini "e dal
trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e
dell'acciaio".
iii) E' aggiunta la seguente lettera:
"d) "Atto di adesione del 16 aprile 2003": l'atto
relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca,
della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro,
della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,
della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta,
della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e
della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli
adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione
europea, adottato ad Atene il 16 aprile 2003."
c) Articolo 109
Al paragrafo 1 e' soppresso il testo seguente: ", del
trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e
dell'acciaio".
d) Articolo 117 L'articolo 117 e' sostituito dal
seguente:
"Le disposizioni che disciplinano i meccanismi
finanziari sono riportate nel protocollo 38 e nel
protocollo 38bis."
e) Articolo 121 La lettera c) e' soppressa.
f) Articolo 126
Il paragrafo 1 e' modificato come segue:
i) I termini "si applicano" sono sostituiti da "si
applica", mentre i termini "e il trattato che istituisce la
Comunita' europea del carbone e dell'acciaio" sono
soppressi.
ii) I termini "in essi indicate" sono sostituiti dai
termini "in esso indicate".
iii) I termini "della Repubblica d'Austria, della
Repubblica di Finlandia, della Repubblica d'Islanda, del
Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e del
Regno di Svezia" sono sostituiti dai termini "della
Repubblica d'Islanda, del Principato del Liechtenstein e
del Regno di Norvegia".
g) Articolo 129
i) Dopo il primo comma del paragrafo 1, e' inserito
il seguente comma:
"A seguito dell'allargamento dello spazio economico
europeo, le versioni del presente accordo in lingua ceca,
estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca,
slovena e slovacca fanno ugualmente fede."
ii) Il nuovo terzo comma del paragrafo 1 e'
sostituito dal seguente:
"I testi degli atti cui e' fatto riferimento negli
allegati, redatti in lingua ceca, danese, estone,
finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone,
lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese,
slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
fanno ugualmente fede e, ai fini della loro
autentificazione, sono redatti in lingua islandese e
norvegese e pubblicati nel supplemento SEE della Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea".
2. ADEGUAMENTI AI PROTOCOLLI DELL'ACCORDO SEE
a) Protocollo 36
All'articolo 2, il primo paragrafo e' sostituito dal
seguente:
"Il Comitato parlamentare misto SEE consta di
ventiquattro membri.".
b) Nuovo Protocollo 38bis
Dopo il protocollo 38, e' inserito un nuovo protocollo
38bis:
"PROTOCOLLO 38-bis SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE

ARTICOLO 1

Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono alla riduzione
delle disparita' economiche e sociali nello spazio
economico europeo mediante il finanziamento di sovvenzioni
a favore di progetti di investimento e sviluppo nei settori
prioritari elencati all'articolo 3.

ARTICOLO 2

L'importo totale del contributo fmanziario previsto
all'articolo 1 e' di 600 milioni di euro e deve essere reso
disponibile per impegni in quote annue di 120 milioni di
euro nel periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 30
aprile 2009.

ARTICOLO 3

1. Le sovvenzioni sono erogate per progetti nei seguenti
settori prioritari:

a) Tutela dell'ambiente, compreso l'ambiente umano,
mediante, tra l'altro, la riduzione dell'inquinamento e la
promozione dell'energia rinnovabile,

b) Promozione dello sviluppo sostenibile mediante un
migliore utilizzo e una migliore gestione delle risorse,

c) Conservazione del patrimonio culturale europeo,
inclusi i trasporti pubblici e il riassetto urbano,

d) Sviluppo delle risorse umane mediante, tra
l'altro, la promozione dell'istruzione e della formazione,
il rafforzamento delle capacita' amministrativa e di
funzione pubblica dei governi locali o delle loro
istituzioni e, di conseguenza, dei processi democratici che
ne sono alla base,

e) Sanita' e assistenza ai minori.

2. La ricerca universitaria puo' essere ammissibile ai
finanziamenti purche' diretta a uno o piu' dei settori
prioritari.

ARTICOLO 4

1. Il contributo AELS (EFTA) in forma di sovvenzioni non
supera il 60% del costo del progetto tranne per i progetti
la cui parte rimanente e' finanziata con stanziamenti dal
bilancio del governo centrale, regionale o locale, nel qual
caso il contributo non puo' superare 1'85% del costo
totale. In ogni caso non e' possibile superare i massimali
comunitari per i cofinanziamenti.
2. Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.
3. La Commissione delle Comunita' europee seleziona i
progetti presentati, in base alla loro compatibilita' con
gli obiettivi comunitari.
4. La responsabilita' degli Stati AELS (EFTA) per i
progetti e' limitata all'erogazione dei fondi conformemente
al piano concordato. Non sono assunte responsabilita' nei
confronti di terzi.

ARTICOLO 5

I fondi sono messi a disposizione degli stati
beneficiari (Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Spagna,
Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia,
Portogallo, Slovenia e Slovacchia) secondo la seguente
ripartizione:
Stato beneficiario Percentuale del contributo totale
Repubblica ceca 8,09%
Estonia 1,68%
Grecia 5,71%
Spagna 7,64%
Cipro 0,21%
Lettonia 3,29%
Lituania 4,50%
Ungheria 10,13%
Malta 0,32%
Polonia 46,80%
Portogallo 5,22%
Slovenia 1,02%
Slovacchia 5,39%

ARTICOLO 6

Al fine di riassegnare eventuali fondi non impegnati a
progetti ad alta priorita' di qualunque Stato beneficiano,
e' effettuato un riesame nel novembre 2006 e un altro nel
novembre 2008.

ARTICOLO 7

1. Il contributo finanziario previsto dal presente
protocollo e' strettamente coordinato con il contributo
bilaterale della Norvegia previsto dal meccanismo
finanziario norvegese.
2. In particolare, gli Stati AELS (EFTA) assicurano che
le procedure di applicazione siano identiche per entrambi i
meccanismi finanziari di cui al paragrafo precedente.
3. Qualunque pertinente cambiamento nelle politiche di
coesione della Comunita' e' tenuto in debito conto.

ARTICOLO 8

1. Gli Stati AELS (EFTA) creano un comitato incaricato
di gestire il meccanismo finanziario del SEE.
2. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del
meccanismo finanziario del SEE saranno emanate dagli Stati
AELS (EFTA) secondo necessita'.
3. I costi di gestione sono coperti dall'importo totale
di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 9

AI termine del periodo di cinque anni e fatti salvi i
diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo, le Parti
contraenti riesaminano alla luce dell'articolo 115 la
necessita' di ridurre le disparita' economiche e sociali
esistenti all'interno dello spazio economico europeo.

ARTICOLO 10

Se il uno qualsiasi degli Stati beneficiari elencati
all'articolo 5 non diventa Parte contraente dell'accordo 1°
maggio 2004 o se intervengono cambiamenti a livello di
composizione del gruppo di Stati AELS (EFTA) facenti parte
dello spazio economico europeo, il presente protocollo
viene opportunamente adeguato."
c) Nuovo Protocollo 44
E' inserito il seguente testo che costituisce il
Protocollo 44:
"PROTOCOLLO 44
SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA CONTENUTI NELL'ATTO DI
ADESIONE DEL 16 APRILE 2003
1. Applicazione dell'articolo 112 dell'accordo alla
clausola generale di salvaguardia economica e ai meccanismi
di salvaguardia contenuti in talune disposizioni
transitorie nel campo della libera circolazione delle
persone e del trasporto
stradale.
L'articolo 112 dell'accordo si applica anche alle
situazioni specificate o alle quali e' fatto riferimento
all'articolo 37 dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 e
nei meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni
transitorie alle voci "Periodo transitorio" dell'allegato V
(Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII
(Diritto di' stabilimento), al punto 30 (Direttiva 96/71/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII
(Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e
parita' di trattamento fra uomini e donne) e al punto 26c
(Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio) dell'allegato
XIII (Trasporti), con i medesimi termini, campo di
applicazione ed effetti fissati in tali disposizioni.
2. Clausola di salvaguardia relativa al mercato interno
La procedura decisionale generale stabilita dall'accordo
si applica anche alle decisioni adottate dalla Commissione
delle Comunita' europee in applicazione dell'articolo 38
dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003."

ARTICOLO 3

1. Tutte le modifiche agli atti adottati dalle
istituzioni comunitarie e integrati nell'accordo SEE
derivanti dall'atto relativo alle condizioni di adesione
della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della
Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della
Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della
Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della
Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca
all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui
quali si fonda l'Unione europea (in appresso denominato
"Atto di adesione del 16 aprile 2003") sono inserite
nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.
2. A tal fine, viene aggiunto il seguente trattino nei
punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE che
contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni
comunitarie interessate:
[Numero CELEX]: Atto relativo alle condizioni di
adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di
Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di
Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di
Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di
Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica
slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati
sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile
2003.".
3. Laddove il trattino di cui al paragrafo 2 sia il
primo trattino del punto in questione, esso e' preceduto
dai termini ", modificato da:" o ", modificata da:", come
piu' opportuno.
4. Nell'allegato A del presente accordo sono elencati i
punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE in
cui viene inserito il testo di cui ai paragrafi 2 e 3.
5. Laddove un atto integrato nell'accordo SEE prima
dell'entrata in vigore del presente accordo richieda, a
seguito della partecipazione delle nuove Parti contraenti,
adattamenti non previsti dal presente accordo, per tali
adattamenti vengono applicate le procedure stabilite
nell'accordo SEE.

ARTICOLO 4

1. Le disposizioni di cui all'allegato B del presente
accordo sono inserite nell'accordo SEE e ne diventano parte
integrante.
2. Per qualunque disposizione rilevante ai fini
dell'accordo SEE citata nell'Atto di adesione del 16 aprile
2003, ma non ripresa nell'allegato B del presente accordo,
vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.

ARTICOLO 5

Qualunque Parte del presente accordo puo' sottoporre
qualunque questione relativa all'interpretazione o
all'applicazione dell'accordo stesso al comitato misto
SEE. Il comitato misto SEE esamina la questione con
l'intento di trovare una soluzione accettabile, che
consenta di preservare il buon funzionamento dell'accordo
SEE.

ARTICOLO 6

1. Il presente accordo e' ratificato o approvato dalle
attuali Parti contraenti e dalle nuove Parti contraenti
conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di
ratifica o di approvazione sono depositati presso il
Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. Esso entra in vigore lo stesso giorno del trattato di
adesione, purche' tutti gli strumenti di ratifica o di
approvazione del presente accordo siano stati depositati
entro tale data e purche' nello stesso giorno entrino in
vigore i seguenti Accordi e Protocolli connessi:
a) Accordo tra il Regno di Norvegia e la Comunita'
europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per
il periodo 2004-2009,
b) Protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunita'
economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito
dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca,
della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro,
della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,
della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta,
della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e
della Repubblica slovacca;
c) Protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunita'
economica europea e il Regno di Norvegia a seguito
dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca,
della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro,
della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,
della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta,
della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e
della Repubblica slovacca, e
d) Accordo in forma di scambio di lettere tra la
Comunita' europea e il Regno di Norvegia in merito a taluni
prodotti agricoli.
3. Se gli strumenti di ratifica o di approvazione
dell'accordo non sono depositati da tutte le nuove Parti
contraenti in tempo utile, il presente accordo entra in
vigore per gli Stati che avranno espletato tale formalita'
entro i termini previsti. In tal caso, il Consiglio SEE
decide immediatamente degli adattamenti da apportare al
presente accordo ed, eventualmente, all'accordo SEE.

ARTICOLO 7

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in
lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca,
inglese, islandese, italiana, lettone; lituana, maltese,
neerlandese, norvegese, polacca, portoghese, slovacca,
slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo
in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, sara'
depositato presso il Segretariato generale del Consiglio
dell'Unione europea che ne trasmettera' copia certificata
conforme a ciascun governo delle Parti dell'accordo.

ALLEGATO A

Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo

PARTE I

ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO NELL'ACCORDO SEE
MODIFICATI DALL'ATTO DI
ADESIONE DEL 16 APRILE 2003

Il trattino di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e'
inserito nei seguenti punti degli allegati e dei Protocolli
dell'accordo SEE:

Nell'Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie),
Capitolo I (Questioni veterinarie

- Parte 1.1, Punto 4 (Direttiva 97/78/CE del
Consiglio),
- Parte 1.1, Punto 5 (Direttiva 91/496/CEE del
Consiglio),
- Parte 1.2, Punto 16 (Decisione 93/13/CEE della
Commissione),
- Parte 1.2, Punto 67 (Decisione 97/735/CE della
Commissione),
- Parte 1.2, Punto 71 (Regolamento (CE) n. 2629/97
della Commissione
- Parte 3.1, Punto 1 (Direttiva 85/511/CEE del
Consiglio),
- Parte 3.1, Punto 4 (Direttiva 92/35/CEE del
Consiglio),
- Parte 3.1, Punto 5 (Direttiva 92/40/CEE del
Consiglio),
- Parte 3.1, Punto 6 (Direttiva 92/66/CEE del
Consiglio),
- Parte 3.1, Punto 7 (Direttiva 93/53/CEE del
Consiglio),
- Parte 3.1, Punto 8 (Direttiva 95/70/CE del
Consiglio),
- Parte 3.1, Punto 9 (Direttiva 92/119/CEE del
Consiglio),
- Parte 3.1, Punto 9a (Direttiva 2000/75/CE del
Consiglio),
- Parte 4.1, Punto 1 (Direttiva 64/432/CEE del
Consiglio),
- Parte 4.1, Punto 3 (Direttiva 90/426/CEE del
Consiglio),
- Parte 4.1, Punto 4 (Direttiva 90/539/CEE del
Consiglio),
- Parte 4.1, Punto 9 (Direttiva 92/65/CEE del
Consiglio),
- Parte 5.1, Punto 1 (Direttiva 72/461/CEE del
Consiglio),
- Parte 5.1, Punto 4 (Direttiva 92/46/CEE del
Consiglio),
- Parte 5.1, Punto 5 (Direttiva 91/495/CEE del
Consiglio),
- Parte 5.1, Punto 6 (Direttiva 92/45/CEE del
Consiglio),
- Parte 5.1, Punto 7 (Direttiva 92/118/CEE del
Consiglio),
- Parte 6.1, Punto 1 (Direttiva 64/433/CEE del
Consiglio),
- Parte 6.1, Punto 2 (Direttiva 71/118/CEE del
Consiglio),
- Parte 6.1, Punto 4 (Direttiva 77/99/CEE del
Consiglio),
- Parte 6.1, Punto 7 (Direttiva 89/437/CEE del
Consiglio),
- Parte 6.1, Punto 8 (Direttiva 91/493/CEE del
Consiglio),
- Parte 6.1, Punto 11 (Direttiva 92/46/CEE del
Consiglio),
- Parte 6.1, Punto 13 (Direttiva 91/495/CEE del
Consiglio),
- Parte 6.1, Punto 14 (Direttiva 92/45/CEE del
Consiglio),
- Parte 6.1, Punto 15 (Direttiva 92/118/CEE del
Consiglio),
- Parte 6.2, Punto 17 (Decisione 93/383/CEE del
Consiglio),
- Parte 6.2, Punto 39 (Decisione 98/536/CE della
Commissione),
- Parte 7.1, Punto 2 (Direttiva 96/23/CE del
Consiglio),
- Parte 7.2, Punto 14 (Decisione 98/179/CE della
Commissione),
- Parte 8.1, Punto 2 (Direttiva 90/426/CEE del
Consiglio),
- Parte 8.1, Punto 3 (Direttiva 90/539/CEE del
Consiglio),
- Parte 8.1, Punto 8 (Direttiva 71/118/CEE del
Consiglio),
- Parte 8.1, Punto 11 (Direttiva 91/493/CEE del
Consiglio),
- Parte 8.1, Punto 13 (Direttiva 92/46/CEE del
Consiglio),
- Parte 8.1, Punto 14 (Direttiva 92/45/CEE del
Consiglio),
- Parte 8.1, Punto 15 (Direttiva 92/65/CEE del
Consiglio),
- Parte 8.1, Punto 16 (Direttiva 92/118/CEE del
Consiglio),
- Parte 8.1, Punto 17 (Direttiva 77/96/CEE del
Consiglio),
- Parte 9.1, Punto 9 (Decisione 2000/50/CE della
Commissione).

Nell'Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme,
prove e certificazioni) A. Nel Capitolo I (Veicoli a
motore)

- Punto 1 (Direttiva 70/156/CEE del Consiglio),
- Punto 2 (Direttiva 70/157/CEE del Consiglio),
- Punto 3 (Direttiva 70/220/CEE del Consiglio),
- Punto 4 (Direttiva 70/221/CEE del Consiglio),
- Punto 8 (Direttiva 70/388/CEE del Consiglio),
- Punto 9 (Direttiva 71/127/CEE del Consiglio),
- Punto 10 (Direttiva 71/320/CEE del Consiglio),
- Punto 11 (Direttiva 72/245/CEE del Consiglio),
- Punto 14 (Direttiva 74/61/CEE del Consiglio),
- Punto 16 (Direttiva 74/408/CEE del Consiglio),
- Punto 17 (Direttiva 74/483/CEE del Consiglio),
- Punto 19 (Direttiva 76/114/CEE del Consiglio),
- Punto 22 (Direttiva 76/757/CEE del Consiglio),
- Punto 23 (Direttiva 76/758/CEE del Consiglio),
- Punto 24 (Direttiva 76/759/CEE del Consiglio),
- Punto 25 (Direttiva 76/760/CEE del Consiglio),
- Punto 26 (Direttiva 76/761/CEE del Consiglio),
- Punto 27 (Direttiva 76/762/CEE del Consiglio),
- Punto 29 (Direttiva 77/538/CEE del Consiglio),
- Punto 30 (Direttiva 77/539/CEE del Consiglio),
- Punto 31 (Direttiva 77/540/CEE del Consiglio),
- Punto 32 (Direttiva 77/541/CEE del Consiglio),
- Punto 36 (Direttiva 78/318/CEE del Consiglio),
- Punto 39 (Direttiva 78/932/CEE del Consiglio),
- Punto 44 (Direttiva 88/77/CEE del Consiglio),
- Punto 45a (Direttiva 91/226/CEE del Consiglio),
- Punto 45r (Direttiva 94/20/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio),
- Punto 45t (Direttiva 95/28/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio),
- Punto 45za (Direttiva 2002/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio).

B. Nel Capitolo II (Trattori agricoli o forestali):

- Punto 1 (Direttiva 74/150/CEE del Consiglio),
- Punto 7 (Direttiva 75/322/CEE del Consiglio),
- Punto 11 (Direttiva 77/536/CEE del Consiglio),
- Punto 13 (Direttiva 78/764/CEE del Consiglio),
- Punto 17 (Direttiva 79/622/CEE del Consiglio),
- Punto 20 (Direttiva 86/298/CEE del Consiglio),
- Punto 22 (Direttiva 87/402/CEE del Consiglio),
- Punto 23 (Direttiva 89/173/CEE del Consiglio).
C. Nel Capitolo IV (Apparecchi domestici):

Punto 4a (Direttiva 94/2/CE della Commissione),. Punto
4b (Direttiva 95/12/CE della Commissione), Punto 4c
(Direttiva 95/13/CE della Commissione), Punto 4d (Direttiva
96/60/CE della Commissione), Punto 4f (Direttiva 97/17/CE
della Commissione).

D. Nel Capitolo VIII (Apparecchi a pressione):

- Punto 2 (Direttiva 76/767/CEE del Consiglio).

E. Nel Capitolo IX (Strumenti di misura):

- Punto 1 (Direttiva 71/316/CEE del Consiglio),
- Punto 5 (Direttiva 71/347/CEE del Consiglio),
- Punto 6 (Direttiva 71/348/CEE del Consiglio),
- Punto 12 (Direttiva 75/106/CEE del Consiglio).

F. Nel Capitolo XI (Tessili):

- Punto 4b (Direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio),

G. Nel Capitolo XII (Prodotti alimentari):

- Punto 18 (Direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio),
- Punto 24 (Direttiva 80/590/CEE della Commissione),
- Punto 47 (Direttiva 89/I08/CEE del Consiglio),
- Punto 54a (Direttiva 91/321/CEE della Commissione),
- Punto 54b (Regolamento (CEE) n. 2092/91 del
Consiglio),
- Punto 54w (Direttiva 1999/2I/CE della Commissione),
- Punto 54zh (Direttiva 2000/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio),
- Punto 542n (Regolamento (CE) n. 466/2001 della
Commissione),
- Punto 54zs (Direttiva 2001/114/CE del Consiglio).

H. Nel Capitolo XIV (Concimi):

- Punto 1 (Direttiva 76/116/CEE del Consiglio).

I. Nel Capitolo XV (Sostanze pericolose):

- Punto 1 (Direttiva 67/548/CEE del Consiglio).

J. Nel Capitolo XVI (Cosmetici):

- Punto 9 (Direttiva 95/I7/CE della Commissione).

K. Nel Capitolo XIX (Disposizioni generali nel settore
degli ostacoli tecnici agli scambi):

- Punto 1 (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio), Punto 3b (Regolamento 339/93/CEE del
Consiglio),
- Punto 3e (Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio), Punto 3g (Direttiva 69/493/CEE del
Consiglio).

L. Nel Capitolo XXIV (Macchine):

- Punto 1d (Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio).

M. Nel Capitolo XXVII (Bevande spiritose):

- Punto 1 (Regolamento (CEE) n. 1576/89 del
Consiglio).

Nell'allegato IV (Energia):

- Punto 7 (Direttiva 90/377/CEE del Consiglio),
- Punto 8 (Direttiva 90/547/CEE del Consiglio),
- Punto 9 (Direttiva 91/296/CEE del Consiglio),
- Punto 11b (Direttiva 95/12/CE della Commissione),
- Punto 11c (Direttiva 95/13/CE della Commissione),
- Punto 11d (Direttiva 96/60/CE della Commissione),
- Punto 11f (Direttiva 97/17/CE della Commissione).
Nell'Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori):

- Punto 3 (Direttiva 68/360/CEE del
Consiglio). Nell'Allegato VI (Sicurezza sociale):

- Punto 1 (Regolamento (CE) n. 1408/71 del
Consiglio),
- Punto 2 (Regolamento (CE) n. 574/72 del Consiglio),
- Punto 3.18 (Decisione n. 117),
- Punto 3.19 (Decisione n. 118),
- Punto 3.27 (Decisione n. 136),
- Punto 3.37 (Decisione n. 150).

Nell'Allegato VII (Reciproco riconoscimento delle
qualifiche professionali):

Punto 1 a (Direttiva 92/51/CEE del Consiglio),
- Punto 2 (Direttiva 77/249/CEE del Consiglio),
- Punto 2a (Direttiva 98/5/CE del Consiglio),
- Punto 4 (Direttiva 93/16/CEE del Consiglio),
- Punto 8 (Direttiva 77/452/CEE del Consiglio),
- Punto 10 (Direttiva 78/686/CEE del Consiglio),
- Punto 11 (Direttiva 78/687/CEE del Consiglio),
- Punto 12 (Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio),
- Punto 14 (Direttiva 80/154/CEE del Consiglio),
- Punto 17 (Direttiva 85/433/CEE del Consiglio),
- Punto 18 (Direttiva 85/384/CEE del Consiglio),
Nell'Allegato IX (Servizi finanziari):

- Punto 2 (Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio),
- Punto 11 (Prima direttiva 79/267/CEE del
Consiglio),
- Punto 13 (Direttiva 77/92/CEE del Consiglio),
- Punto 14 (Direttiva 2000/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio).

Nell'Allegato XI (Servizi di telecomunicazione):

- Punto 5i (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio). Nell'Allegato XIII (Trasporti):

- Punto 1 (Regolamento (CEE) n. 1108/70 del
Consiglio),
- Punto 3 (Regolamento (CEE) n. 281/71 del
Consiglio),
- Punto 5 (Decisione 1692/96/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio),
- Punto 7 (Regolamento (CEE) n. 1017/68 del
Consiglio),
- Punto 13 (Direttiva 92/106/CEE del Consiglio),
- Punto 18a (Direttiva 1999/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio),
- Punto 19 (Direttiva 96/26/CE del Consiglio),
- Punto 21 (Regolamento (CEE) n. 3821/85 del
Consiglio),
- Punto 24a (Direttiva 91/439/CEE del Consiglio),
- Punto 24c (Direttiva 1999/37/CE del Consiglio),
- Punto 26a (Regolamento (CEE) n. 881/92 del
Consiglio),
- Punto 32 (Regolamento (CEE) n. 684/92 del
Consiglio),
- Punto 33c (Regolamento (CEE) n. 2121/98 della
Commissione),
- Punto 37 (Direttiva 91/440/CEE del Consiglio),
- Punto 39 (Regolamento (CEE) n. 1192/69 del
Consiglio),
- Punto 46a (Direttiva 91/672/CEE del Consiglio),
- Punto 47 (Direttiva 82/714/CEE del Consiglio),
- Punto 49 (Decisione 77/527/CEE della Commissione),
- Punto 50 (Regolamento (CEE) n. 4056/86 del
Consiglio),
- Punto 64a (Regolamento (CEE) n. 2408/92 del
Consiglio),
- Punto 66c (Direttiva 93/65/CEE del Consiglio),
- Punto 66f (Direttiva 2002/30/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio).

Nell'Allegato XIV (Concorrenza):

- Punto 2 (Regolamento (CE) n. 2790/99 della
Commissione),
- Punto 4b (Regolamento (CE) n. 1400/2002 della
Commissione),
- Punto 5 (Regolamento (CE) n. 240/96 della
Commissione),
- Punto 6 (Regolamento (CE) n. 2658/2000 della
Commissione),
- Punto 7 (Regolamento (CE) n. 2659/2000 della
Commissione),
- Punto 10 (Regolamento (CEE) n. 1017/68 del
Consiglio),
- Punto 11 (Regolamento (CEE) n. 4056/86 del
Consiglio),
- Punto 11b (Regolamento (CEE) n. 1617/93 della
Commissione),
- Punto 11c (Regolamento (CE) n. 823/2000 della
Commissione).
Nell'Allegato XVI (Appalti):

- Punto 2 (Direttiva 93/37/CEE del Consiglio),
- Punto 3 (Direttiva 93/36/CEE del Consiglio),
- Punto 4 (Direttiva 93/38/CEE del Consiglio),
- Punto 5a (Direttiva 92/13/CEE del Consiglio),
- Punto 5b (Direttiva 92/50/CEE del Consiglio).

Nell'Allegato XVII (Proprieta' intellettuale):

- Punto 6 (Regolamento (CEE) n. 1768/92 del
Consiglio),
- Punto 6a (Regolamento (CE) n. 1610/96 del
Parlamento europeo e del Consiglio).

Nell'Allegato XX (Ambiente):

- Punto 2fa (Regolamento (CE) n. 761/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio),
- Punto 19a (Direttiva 2001/80/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio),
- Punto 21aa (Regolamento (CE) n. 2037/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio).

Nell'Allegato XXI (Statistiche):

- Punto l c (Regolamento (CE) n. 2702/98 della
Commissione),
- Punto 1f (Regolamento (CE) n. 1227/1999 della
Commissione),
- Punto 1g (Regolamento (CE) n. 1228/1999 della
Commissione),
- Punto 6 (Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio),
- Punto 7 (Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio),
- Punto 7c (Direttiva 95/57/CE del Consiglio),
- Punto 71 (Regolamento (CE) n. 1172/98 del
Consiglio),
- Punto 24 (Regolamento (CEE) n. 837/90 del
Consiglio),
- Punto 24a (Regolamento (CEE) n. 959/93 del
Consiglio),
- Punto 25b (Regolamento (CEE) n. 2018/93 del
Consiglio),
- Punto 26 (Direttiva 90/377/CEE del Consiglio).

Nell'Allegato XXII (Diritto societario):

- Punto 1 (Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio),
- Punto 2 (Seconda direttiva 77/91/CEE del
Consiglio),
- Punto 3 (Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio),
- Punto 4 (Quarta direttiva 78/660/CEE del
Consiglio),
- Punto 6 (Settima direttiva 83/349/CEE del
Consiglio),
- Punto 9 (Dodicesima direttiva 89/667/CEE del
Consiglio in materia di diritto delle societa).

Nel Protocollo 21 sull'attuazione delle regole di
concorrenza applicabili alle imprese:

- Articolo 3, paragrafo 1, punto 2 (Regolamento
(CE) n. 447/98 della Commissione
- Articolo 3, paragrafo l, punto 7 (Regolamento
(CEE) n. 1017/68 del Consiglio),
- Articolo 3, paragrafo 1, punto 11 (Regolamento
(CEE) n. 4056/86 del Consiglio).

Nel Protocollo 26 sui poteri e le funzioni
dell'Autorita' di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti
di Stato:

- Articolo 2 (Regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio).

Nel Protocollo 31 sulla cooperazione in settori
specifici al di fuori delle quattro liberta':

- Nota (Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio) al
paragrafo 6 dell'articolo 4 (Istruzione, formazione e
gioventu),

- Nota (Regolamento (CEE) n. 1365/75 del
Consiglio) al paragrafo 10 dell'articolo 5 (Politica
sociale).

- Settimo trattino (Decisione 2000/819/CE del
Consiglio) del paragrafo 5 dell'articolo 7 (Impresa,
imprenditorialita' e piccole e medie imprese),

PARTE II

ALTRE MODIFICHE AGLI ALLEGATI DELL'ACCORDO SEE
Agli allegati dell'Accordo SEE sono apportate le
seguenti modifiche:

Nell'Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie),
Capitolo I (Questioni veterinarie)

Nel punto 4 della parte 1.1 del sottocapitolo 1
(Direttiva 97/78/CE del Consiglio), i punti (16) e
(17) dell'adattamento (b) diventano i punti (26) e (27).

Nell'Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme,
prove e certificazioni) Nel Capitolo XII (Prodotti
alimentari)

Al punto 54zs (Direttiva 2001/114/CE del Consiglio), il
testo "(k)" da aggiungere all'Allegato II diventa "(za)".

Nell'Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori

1) Al punto 3 (Direttiva 68/360/CE del Consiglio),
l'adattamento (e)(ii) e' sostituito dal testo seguente:
"ii) La nota in calce e' sostituita dalla nota seguente:
Belgi/belga, cechi/ceco, danesi/danese,
tedeschi/tedesco, estoni/estone, greci/greco,
islandesi/islandese, spagnoli/spagnolo, francesi/francese,
irlandesi/irlandese, italiani/italiano, ciprioti/cipriota,
lettoni/lettone, del Liechtenstein, lituani/lituano,
lussemburghesi/lussemburghese, ungheresi/ungherese,
maltesi/maltese, olandesi/olandese, norvegesi/norvegese,
austriaci/austriaco, polacchi/polacco,
portoghesi/portoghese, sloveni/sloveno, slovacchi/slovacco,
finlandesi/finlandese, svedesi/svedese,
britannici/britannico, secondo il paese che rilascia la
carta."

2) Al punto 7 (Decisione 93/569/CEE della Commissione),
i termini "Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia"
sono sostituiti dai termini "Islanda e Norvegia".

Nell'Allegato VI (Sicurezza sociale): -

1) Gli adattamenti del punto I (Regolamento
(CE) n. 1408/71 del Consiglio) sono modificati come segue:
a) Negli adattamenti h), i), j), k), I), ), p), q),
r), t) e v), i punti "P", "Q" e "R" diventano
rispettivamente i punti "ZA", "ZB" e "ZC".
b) L'elenco nell'adattamento n) e' sostituito dal
testo seguente:
"301. ISLANDA - BELGIO
Senza oggetto.
302. ISLANDA - REPUBBLICA CECA
Senza oggetto.
303. ISLANDA - DANIMARCA
Articolo O della Convenzione nordica sulla sicurezza
sociale del 15 giugno 1992.
304. ISLANDA - GERMANIA Senza oggetto.
305. ISLANDA - ESTONIA Senza oggetto.
306. ISLANDA - GRECIA Senza oggetto.
307. ISLANDA - SPAGNA Senza oggetto.
308. ISLANDA - FRANCIA Senza oggetto.
309. ISLANDA - IRLANDA Senza oggetto.
310. ISLANDA - ITALIA Senza oggetto.
311. ISLANDA - CIPRO Senza oggetto.
312. ISLANDA - LETTONIA Senza oggetto.
313. ISLANDA - LITUANIA Senza oggetto.
314. ISLANDA - LUSSEMBURGO Senza oggetto.
315. ISLANDA - UNGHERIA Senza oggetto.
316. ISLANDA - MALTA Senza oggetto.
317. ISLANDA - PAESI BASSI Senza oggetto.
318. ISLANDA - AUSTRIA Nulla.
319. ISLANDA - POLONIA Senza oggetto.
320. ISLANDA - PORTOGALLO Senza oggetto.
321. ISLANDA - SLOVENIA Senza oggetto.
322. ISLANDA - SLOVACCHIA Senza oggetto.
323. ISLANDA - FINLANDIA
Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza
sociale del 15 giugno 1992.
324. ISLANDA - SVEZIA
Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza
sociale del 15 giugno 1992.
325. ISLANDA - REGNO UNITO Nulla.
326. ISLANDA - LIECHTENSTEIN Senza oggetto.
327. ISLANDA - NORVEGIA
Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza
sociale del 15 giugno 1992.

328. LIECHTENSTEIN - BELGIO Senza oggetto.

329. LIECHTENSTEIN - REPUBBLICA CECA Senza oggetto.

330. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA Senza oggetto.

331. LIECHTENSTEIN - GERMANIA

Articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione sulla
sicurezza sociale del 7 aprile 1977 modificata dalla
Convenzione complementare n. 1 dell'11 agosto 1989 per
quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle
persone che risiedono in un paese terzo.

332. LIECHTENSTEIN - ESTONIA Senza oggetto.

333. LIECHTENSTEIN - GRECIA Senza oggetto.

334. LIECHTENSTEIN - SPAGNA Senza oggetto.

335. LIECHTENSTEIN - FRANCIA Senza oggetto.

336. LIECHTENSTEIN IRLANDA Senza oggetto.

337. LIECHTENSTEIN - ITALIA

Articolo 5, seconda frase, della Convenzione sulla
sicurezza sociale dell'11 novembre 1976 per quanto concerne
il pagamento di' prestazioni in denaro alle persone che
risiedono in un paese terzo.

338. LIECHTENSTEIN - CIPRO Senza oggetto.

339. LIECHTENSTEIN - LETTONIA Senza•oggetto.
340. LIECHTENSTEIN - LITUANIA Senza oggetto.
341. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO Senza oggetto.
342. LIECHTENSTEIN - UNGHERIA Senza oggetto.
343. LIECHTENSTEIN - MALTA Senza oggetto.
344. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI Senza oggetto.
345. LIECHTENSTEIN - AUSTRIA
Articolo 4 della Convenzione sulla sicurezza sociale del
23 settembre 1998.
346. LIECHTENSTEIN - POLONIA
Senza oggetto.

347. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO Senza oggetto.
348. LIECHTENSTEIN - SLOVENIA Senza oggetto.
349. LIECHTENSTEIN - SLOVACCHIA Senza oggetto.
350. LIECHTENSTEIN - FINLANDIA Senza oggetto.
351. LIECHTENSTEIN - SVEZIA
Senza oggetto
352. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO Senza oggetto.
353. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA Senza oggetto.
354. NORVEGIA - BELGIO Senza oggetto.
355. NORVEGIA - REPUBBLICA CECA Senza oggetto.
356. NORVEGIA - DANIMARCA
Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza
sociale del 15 giugno 1992.
357. NORVEGIA - GERMANIA Senza oggetto.
358. NORVEGIA - ESTONIA Senza oggetto.
359. NORVEGIA - GRECIA
Articolo 16, paragrafo 5, della Convenzione sulla
sicurezza sociale del 12 giugno 1980.
360. NORVEGIA - SPAGNA Senza oggetto.
361. NORVEGIA - FRANCIA Nulla.
362. NORVEGIA - IRLANDA Senza oggetto.
363. NORVEGIA - ITALIA Nulla.
364. NORVEGIA - CIPRO Senza oggetto.
365. NORVEGIA - LETTONIA Senza oggetto.
366. NORVEGIA - LITUANIA Senza oggetto.
367. NORVEGIA - LUSSEMBURGO Nulla.
368. NORVEGIA - UNGHERIA Nulla.

369. NORVEGIA - MALTA Senza oggetto.

370. NORVEGIA - PAESI BASSI

Articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione sulla
sicurezza sociale del 13 aprile 1989.

371. NORVEGIA - AUSTRIA

a) Articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione sulla
sicurezza sociale del 27 agosto 1985.

b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne
le persone che risiedono in un paese terzo.

c) Punto II del protocollo finale di detta convenzione
per quanto concerne le persone che risiedono in un paese
terzo.

372. NORVEGIA - POLONIA Senza oggetto.

373. NORVEGIA - PORTOGALLO Articolo 6 della Convenzione
sulla sicurezza sociale del 5 giugno 1980.
374. NORVEGIA - SLOVENIA Nulla.
375. NORVEGIA - SLOVACCHIA Senza oggetto.
376. NORVEGIA - FINLANDIA Articolo 10 della Convenzione
nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.
377. NORVEGIA - SVEZIA
Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza
sociale del 15 giugno 1992.
378. NORVEGIA - REGNO UNITO Nulla."
c) L'elenco nell'adattamento o) e' sostituito dal testo
seguente:
"301. ISLANDA - BELGIO Senza oggetto.
302. ISLANDA - REPUBBLICA CECA Senza oggetto.
303. ISLANDA - DANIMARCA Nulla.
304. ISLANDA - GERMANIA Senza oggetto.
305. ISLANDA - ESTONIA Senza oggetto.
306. ISLANDA - GRECIA Senza oggetto.
307. ISLANDA - SPAGNA Senza oggetto.
308. ISLANDA - FRANCIA Senza oggetto.
309. ISLANDA - IRLANDA Senza oggetto.
310. ISLANDA - ITALIA Senza oggetto.
311. ISLANDA - CIPRO Senza oggetto.
312. ISLANDA - LETTONIA Senza oggetto.
313. ISLANDA - LITUANIA Senza oggetto.
314. ISLANDA - LUSSEMBURGO Senza oggetto.
315. ISLANDA - UNGHERIA Senza oggetto.
316. ISLANDA - MALTA Senza oggetto.
317. ISLANDA - PAESI BASSI Senza oggetto.
318. ISLANDA - AUSTRIA
Articolo 4 della Convenzione sulla sicurezza sociale del
18 novembre 1993.
319. ISLANDA - POLONIA Senza oggetto.
320. ISLANDA - PORTOGALLO Senza oggetto.
321. ISLANDA - SLOVENIA Senza oggetto.
322. ISLANDA - SLOVACCHIA Senza oggetto.
323. ISLANDA - FINLANDIA Nulla.
324. ISLANDA - SVEZIA Nulla.
325. ISLANDA - REGNO UNITO Nulla.
326. ISLANDA - LIECHTENSTEIN Senza oggetto.
327. ISLANDA - NORVEGIA Nulla.
328. LIECHTENSTEIN - BELGIO Senza oggetto.
329, LIECHTENSTEIN - REPUBBLICA CECA Senza oggetto.
330. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA Senza oggetto.
331. LIECHTENSTEIN - GERMANIA
Articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione sulla
sicurezza sociale del 7 aprile 1977 modificata dalla
Convenzione complementare n. i dell'U agosto 1989 per
quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle
persone che risiedono in un paese terzo.
332. LIECHTENSTEIN - ESTONIA Senza oggetto.
333. LIECHTENSTEIN - GRECIA Senza oggetto.
334. LIECHTENSTEIN - SPAGNA Senza oggetto.
335. LIECHTENSTEIN - FRANCIA Senza oggetto.
336. LIECHTENSTEIN - IRLANDA Senza oggetto.
337. LLEGITENSTEL\T - ITALIA
Articolo 5, seconda frase, della Convenzione sulla
sicurezza sociale dell'U I novembre 1976 per quanto
concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone
che risiedono in un paese terzo.
338. LIECHTENSTEIN - CIPRO Senza oggetto.
339. LIECHTENSTEIN - LETTONIA Senza oggetto.
340. LIECHTENSTEIN - LITUANIA Senza oggetto.
341. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO Senza oggetto.
342. LIECHTENSTEIN - UNGHERIA Senza oggetto.
343. LIECHTENSTEIN - MALTA Senza oggetto.
344. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI Senza oggetto.
345. LIECHTENSTEIN - AUSTRIA
Articolo 4 della Convenzione sulla sicurezza sociale del
23 settembre 1998.
346. LIECHTENSTEIN - POLONIA Senza oggetto.
347. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO Senza oggetto.
348. LIECHTENSTEIN - SLOVENIA Senza oggetto.
349. LIECHTENSTEIN - SLOVACCHIA Senza oggetto.
350. LIECHTENSTEIN - FINLANDIA Senza oggetto.
351. LIECHTENSTEIN - SVEZIA Senza oggetto.
352. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO Senza oggetto.
353. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA Senza oggetto.
354. NORVEGIA - BELGIO Senza oggetto.
355. NORVEGIA - REPUBBLICA CECA Senza oggetto.
356. NORVEGIA - DANIMARCA Nulla.
357. NORVEGIA - GERMANIA Senza oggetto.
358. NORVEGIA - ESTONIA Senza oggetto.
359. NORVEGIA - GRECIA Nulla.
360. NORVEGIA - SPAGNA Senza oggetto.
361. NORVEGIA - FRANCIA Nulla.
362. NORVEGIA - IRLANDA Senza oggetto.
363. NORVEGIA - ITALIA Nulla.
364. NORVEGIA - CIPRO Senza oggetto.
365. NORVEGIA - LETTONIA Senza oggetto.
366. NORVEGIA - LITUANIA Senza oggetto.
367. NORVEGIA - LUSSEMBURGO Nulla.
368. NORVEGIA - UNGHERIA Nulla.
369. NORVEGIA - MALTA Senza oggetto.
370. NORVEGIA - PAESI BASSI
Articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione sulla
sicurezza sociale del 13 aprile 1989.
371. NORVEGIA - AUSTRIA
a) Articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione sulla
sicurezza sociale del 27 agosto 1985.
b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto
concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
c) Punto 11 del protocollo finale di detta
convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in
un paese terzo.
372. NORVEGIA - POLONIA Senza oggetto.
373. NORVEGIA - PORTOGALLO Nulla.
374. NORVEGIA - SLOVENIA Nulla.
375. NORVEGIA - SLOVACCHIA Senza oggetto.
376. NORVEGIA - FINLANDIA Nulla.
377. NORVEGIA - SVEZIA Nulla.
378. NORVEGIA - REGNO UNITO ' Nulla."
d) Nell'adattamento s), il punto "g)" diventa il
punto "j)".
e) Nell'adattamento u), i punti "13", "14", e "15"
diventano rispettivamente i punti "17", "18" e "19".
2) Gli adattamenti del punto 2 (Regolamento
(CE) n. 574/72 del Consiglio) sono modificati come segue:
a) Negli adattamenti a), b), c), f), h), i), 1), m) e
n), i punti "P", "Q" e "R" diventano rispettivamente i
punti "ZA", "ZB" e "ZC".
b) Negli adattamenti d) e e), i termini "K. AUSTRIA"
sono sostituiti dai termini "R. AUSTRIA".
c) L'elenco nell'adattamento g) e' sostituito dal
testo seguente:
"301. ISLANDA - BELGIO Senza oggetto.
302. ISLANDA - REPUBBLICA CECA Senza oggetto.
303. ISLANDA - DANIMARCA
Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza
sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia
reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36,
paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo
70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni
in natura riguardo a malattia e maternita', infortuni sul
lavoro e malattie professionali, e prestazioni di
disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo
2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli
amministrativi e degli esami medici).
304. ISLANDA - GERMANIA Senza oggetto.
305. ISLANDA - ESTONIA Senza oggetto.
306. ISLANDA - GRECIA Senza oggetto.
307. ISLANDA - SPAGNA Senza oggetto.
308. ISLANDA - FRANCIA Senza oggetto.
309. ISLANDA - IRLANDA Senza oggetto.
310. ISLANDA - ITALIA Senza oggetto.
311. ISLANDA - CIPRO Senza oggetto.
312. ISLANDA - LETTONIA Senza oggetto.
313. ISLANDA - LITUANIA Senza oggetto.
314. ISLANDA - LUSSEMBURGO Nulla.
315. ISLANDA - UNGHERIA Senza oggetto.
316. ISLANDA - MALTA Senza oggetto.
317. ISLANDA - PAESI BASSI
Scambio di lettere del 25 aprile e del 26 maggio 1995
relativo all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63,
paragrafo 3, del regolamento, concernente la rinuncia al
rimborso dei costi delle prestazioni in natura riguardo a
malattia, maternita', infortuni sul lavoro e malattie
professionali, come prescritto nei capitoli 1 e 4 del
titolo M del regolamento (CEE) n. 1408/71 ad eccezione
dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo
55, paragrafo 1, lettera c).
318. ISLANDA - AUSTRIA
Accordo del 21 giugno 1995 sul rimborso delle spese nel
settore della sicurezza sociale.
319. ISLANDA - POLONIA Senza oggetto.
320. ISLANDA - PORTOGALLO Senza oggetto.
321. ISLANDA - SLOVENIA Senza oggetto.
322. ISLANDA - SLOVACCHIA Senza oggetto.
323. ISLANDA - FINLANDIA
Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza
sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia
reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36,
paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo
70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni
in natura riguardo a malattia e maternita', infortuni sul
lavoro e malattie professionali, e prestazioni di
disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo
2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli
amministrativi e degli esami medici).
324. ISLANDA - SVEZIA
Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza
sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia
reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36,
paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo
70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni
in natura riguardo a malattia e maternita', infortuni sul
lavoro e malattie professionali, e prestazioni di
disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo
2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli
amministrativi e degli esami medici).
325, ISLANDA - REGNO UNITO Nulla.
326. ISLANDA - LIECHTENSTEIN Senza oggetto.
327. ISLANDA - NORVEGIA
Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza
sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia
reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36,
paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo
70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni
in natura riguardo a malattia e maternita', infortuni sul
lavoro e malattie professionali, e prestazioni di
disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo
2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli
amministrativi e degli esami medici).
328. LIECHTENSTEIN - BELGIO Senza oggetto.
329. LIECHTENSTEIN - REPUBBLICA CECA Senza oggetto.
330. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA Senza oggetto.
331. LIECHTENSTEIN - GERMANIA Nulla.
332. LIECHTENSTEIN - ESTONIA Senza oggetto.
333. LIECHTENSTEIN - GRECIA Senza oggetto.
334. LIECHTENSTEIN - SPAGNA Senza oggetto.
335. LIECHTENSTEIN - FRANCIA Senza oggetto.
336. LIECHTENSTEIN - IRLANDA Senza oggetto.
337. LIECHTENSTEIN - ITALIA Nulla.
338. LIECHTENSTEIN - CIPRO Senza oggetto.
339. LIECHTENSTEIN - LETTONIA Senza oggetto.
340. LIECHTENSTEIN - LITUANIA Senza oggetto.
341. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO Senza oggetto.
342. LIECHTENSTEIN - UNGHERIA Senza oggetto.
343. LIECHTENSTEIN - MALTA Senza oggetto.
344. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI
Articoli 2-6 dell'accordo del 27 novembre 2000 sul
rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.
345. LIECHTENSTEIN - AUSTRIA
Accordo del 14 dicembre 1995 sul rimborso delle spese
nel settore della sicurezza sociale
346. LIECHTENSTEIN - POLONIA Senza oggetto.
347. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO Senza oggetto.
348. LIECHTENSTEIN - SLOVENIA Senza oggetto.
349. LIECHTENSTEIN - SLOVACCHIA Senza oggetto.
350. LIECHTENSTEIN - FINLANDIA Senza oggetto.
351. LIECHTENSTEIN - SVEZIA Senza oggetto.
352. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO Senza oggetto.
353. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA Senza oggetto.
354. NORVEGIA - BELGIO Senza oggetto.
355. NORVEGIA - REPUBBLICA CECA Senza oggetto.
356. NORVEGIA - DANIMARCA
Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza
sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia
reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36,
paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo
70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni
in natura riguardo a malattia e maternita', infortuni sul
lavoro e malattie professionali, e prestazioni di
disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo
2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli
amministrativi e degli esami medici).
357. NORVEGIA - GERMANIA
Articolo 1 della Convenzione del 28 maggio 1999 sulla
rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura
in caso di malattia, maternita', infortunio sul lavoro e
malattie professionali nonche' spese di controllo
medico-amministrative.
358. NORVEGIA - ESTONIA Senza oggetto.
359. NORVEGIA - GRECIA Nulla.
360. NORVEGIA - SPAGNA Senza oggetto.
361. NORVEGIA - FRANCIA Nulla.
362. NORVEGIA - IRLANDA Senza oggetto.
363. NORVEGIA - ITALIA Nulla.
364. NORVEGIA - CIPRO Senza oggetto.
365. NORVEGIA - LETTONIA Senza oggetto.
366. NORVEGIA - LITUANIA Senza oggetto.
367. NORVEGIA - LUSSEMBURGO
Articoli 2-4 dell'accordo del 19 marzo 1998 sul rimborso
delle spese in materia di sicurezza sociale.
368. NORVEGIA - UNGHERIA Nulla.
369. NORVEGIA - MALTA Senza oggetto.
370. NORVEGIA - PAESI BASSI
Scambio di lettere del 13 gennaio 1994 e del 10 giugno
1994 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo
63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rinuncia
al rimborso dei costi delle prestazioni in natura come
prescritto nei capitoli 1 e 4 del titolo III del
regolamento (CEE) n. 1408/71 ad eccezione dell'articolo 22,
paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 55, paragrafo 1,
lettera c), ed anche dei costi relativi ai controlli
amministrativi e agli esami medici, di cui all'articolo 105
del regolamento (CEE) 574/72).
371. NORVEGIA - AUSTRIA
Convenzione del 17 dicembre 1996 concernente il rimborso
dei costi delle prestazioni nel settore della sicurezza
sociale.
372. NORVEGIA - POLONIA Senza oggetto.
373. NORVEGIA - PORTOGALLO Nulla.
374. NORVEGIA - SLOVENIA Nulla.
375. NORVEGIA - SLOVACCHIA Senza oggetto.
376. NORVEGIA - FINLANDIA
Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza
sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia
reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36,
paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo
70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni
in natura riguardo a malattia e maternita', infortuni sul
lavoro e malattie professionali, e prestazioni di
disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo
2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli
amministrativi e degli esami medici).
377. NORVEGIA - SVEZIA
Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza
sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia
reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36,
paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo
70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni
in natura riguardo a malattia e maternita', infortuni sul
lavoro e malattie professionali, e prestazioni di
disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo
2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli
amministrativi e degli esami medici).
378. NORVEGIA - REGNO UNITO
Scambio di lettere del 20 marzo 1997 e del 3 aprile 1997
riguardanti l'articolo 36, paragrafo 3, e l'articolo 63,
paragrafo 3, del regolamento (rimborso o rinuncia al
rimborso delle spese per prestazioni in natura) e
l'articolo 105 del regolamento di applicazione (rinuncia al
rimborso delle spese dei controlli amministrativi e degli
esami medici)."
d) L'elenco nell'adattamento j) e' sostituito dal
testo seguente:
"Islanda e Belgio
Islanda e Repubblica ceca
Islanda e Germania
Islanda ed Estonia
Islanda e Spagna
Islanda e Francia
Islanda e Cipro
Islanda e Lettonia
Islanda e Lituania
Islanda e Lussemburgo
Islanda e Ungheria
Islanda e Malta
Islanda e Paesi Bassi
Islanda e Austria
Islanda e Polonia
Islanda e Slovenia
Islanda e Slovacchia
Islanda e Finlandia
Islanda e Svezia
Islanda e Regno Unito
Islanda e Liechtenstein
Islanda e Norvegia
Liechtenstein e Belgio
Liechtenstein e Repubblica ceca
Liechtenstein e Germania
Liechtenstein ed Estonia
Liechtenstein e Spagna
Liechtenstein e Francia
Liechtenstein e Cipro
Liechtenstein e Lettonia
Liechtenstein e Lituania
Liechtenstein e Irlanda
Liechtenstein e Lussemburgo
Liechtenstein e Paesi Bassi
Liechtenstein e Ungheria
Liechtenstein e Malta
Liechtenstein e Austria
Liechtenstein e Polonia
Liechtenstein e Slovenia
Liechtenstein e Slovacchia
Liechtenstein e Finlandia
Liechtenstein e Svezia
Liechtenstein e Regno Unito
Liechtenstein e Norvegia
Norvegia e Belgio
Norvegia e Repubblica ceca
Norvegia e Germania
Norvegia ed Estonia
Norvegia e Spagna
Norvegia e Francia
Norvegia e Irlanda
Norvegia e Cipro
Norvegia e Lettonia
Norvegia e Lituania
Norvegia e Lussemburgo
Norvegia e Ungheria
Norvegia e Malta
Norvegia e Paesi Bassi
Norvegia e Austria
Norvegia e Polonia
Norvegia e Portogallo
Norvegia e Slovenia
Norvegia e Slovacchia
Norvegia e Finlandia
Norvegia e Svezia
Norvegia e Regno Unito"
3) I punti "P", "Q" e "R" nell'adattamento del punto
3.27 (Decisione n. 136) diventano rispettivamente i punti
"ZA", "ZB" e "ZC".
4) I punti "P", "Q" e "R" nell'adattamento del punto
3.37 (Decisione n. 150) diventano rispettivamente i punti
"ZA", "ZB" e "ZC".
Nell'Allegato VII (Reciproco riconoscimento delle
qualifiche professionali):
1) I punti n), o) e p) dell'adattamento a) del punto 18
(Direttiva 85/384/CEE del Consiglio) diventano
rispettivamente i punti za), zb) e zc), mentre i punti
"l)", "m)" e "q)" sono soppressi.
2) Al paragrafo 1 degli adattamenti del punto 11
(Direttiva 78/687/CEE del Consiglio), i termini "articoli
19, 19 bis e 19 ter" sono sostituiti dai termini "articoli
19, 19 bis, 19 ter, 19 quater e 19 quinquies".
Nell'Allegato XIII (Trasporti):
1) Il punto 5 (Decisione 1692/96 del Parlamento europeo
e del Consiglio) e' modificato come segue:
a) Nell'adattamento j), i punti 2.15 e 2.16
diventano rispettivamente i punti 2.26 e 2.27.
b) Nell'adattamento j), il punto 3.16 diventa il
punto 3.24.
c) Nell'adattamento ja), i' punti 5.6 e 5.7 diventano
rispettivamente i punti 5.8 e 5.9.
d) Nell'adattamento k), i punti 6.8 e 6.9 diventano
rispettivamente i punti 6.18 e 6.19.
2) L'allegato VI (MODELLO DI COMUNICAZIONE) che figura
nell'appendice 6 e' sostituito dal testo che figura
nell'appendice del presente allegato.
Nell'Allegato XXI (Statistiche):
1) L'adattamento b) del punto 6 (Direttiva 80/1119/CEE
del Consiglio) e' sostituito dal testo seguente:
"L'allegato III e' modificato come segue:
1) Tra il titolo "ELENCO DEI PAESI E DEI GRUPPI DI
PAESI" e la parte I della tabella, e' inserito il testo
seguente:
"A. Stati SEE".
2) Le parti dalla II alla VII sono sostituite dal testo
seguente: "II Stati AELS (EFTA) SEE
26. Islanda
27. Norvegia
B. Paesi extra SEE
III. Paesi europei extra SEE
28. Svizzera
29. CSI
30. Romania
31. Bulgaria
32. Repubblica federale di Iugoslavia
33. Turchia
34. Altri paesi europei extra SEE
IV
35. Stati Uniti d'America
V
36. Altri paesi"
2. L'adattamento c) del punto 7 (Direttiva 80/1177/CEE
del Consiglio) e' sostituito dal testo seguente:
"L'allegato III e' modificato come segue:
1) Tra il titolo "ELENCO DEI PAESI E DEI GRUPPI DI
PAESI" e la parte I della tabella, e' inserito il testo
seguente:
"A. Stati SEE".
2) Le parti dalla II alla VII sono sostituite dal testo
seguente:
"Il. Stati AELS (EFTA) SEE
26. Islanda
27. Norvegia
B. Paesi extra SEE
28. Svizzera
29. Repubblica federale di Iugoslavia
30. Turchia
31. CSI
32. Romania
33. Bulgaria
34. Paesi del Vicino e Medio Oriente
35. Altri paesi"
Nell'Allegato XXII (Diritto societario):
1) I punti p), q) e r) dell'adattamento b) del punto 4
(Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio) diventano
rispettivamente i punti za), zb) e zc).
2) I punti p), q) e r) del punto 6 (Settima direttiva
83/349/CEE del Consiglio) diventano rispettivamente i punti
za), zb) e zc).

Appendice

"ALLEGATO VI

MODELLO DI COMUNICAZIONE

previsto all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 12/98 del Consiglio, dell' 11 dicembre 1997, che
stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non
residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in
uno Stato membro, adattato ai fini dell'accordo sullo
Spazio economico europeo.
Trasporti di cabotaggio effettuati nel ..........
(trimestre)...............(anno)
da vettori stabiliti in
............................................(nome dello
Stato AELS EFTA)

----> Vedere modello da pag. 102 a pag. 103 <----
 
ALLEGATO B

Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo
Gli allegati dell'accordo SEE sono modificati come
segue:
Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie):
1) Nel Capitolo I, parte 5.1, punto 4 (Direttiva
92/46/CEE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A,
punto 1), la Lettonia (allegato VIE, capitolo 4, sezione B,
parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5,
sezione B, parte I), Malta (allegato XI, capitolo 4,
sezione B, parte I, punto 1) e la Polonia (allegato XII,
capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1)."
2) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 1 (Direttiva
64/433/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento
e' inserito il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A,
parte I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4,
sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX,
capitolo 5, sezione B, parte I), l'Ungheria (allegato X,
capitolo 5, sezione B, punto 1), la Polonia (allegato XII,
capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1) e la Slovacchia
(allegato XIV, capitolo 5, sezione B)."
3) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 2 (Direttiva
71/118/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento
e' inserito il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A,
parte I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4,
sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX,
capitolo 5, sezione B, parte I) e la Polonia (allegato XII,
capitolo 6, sezione B, parte I, punto
4) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 4 (Direttiva
77/99/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento e'
inserito il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A,
parte I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4,
sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX,
capitolo 5, sezione B, parte I), la Polonia (allegato XII,
capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1) e la Slovacchia
(allegato XIV, capitolo 5, sezione B)."
5) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 6 (Direttiva
94/65/CE del Consiglio), prima del testo di adattamento e'
inserito il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I,
punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B,
parte I) e la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B,
parte I, punto 1)."
6) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 7 (Direttiva
89/437/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento
e' inserito il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A,
parte I, punto 1)."
7) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 8 (Direttiva
91/493/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento
e' inserito il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I,
punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B,
parte I), la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B,
parte I, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo
5, sezione B).
8) Nel Capitolo I, parte 6.1, punto 11 (Direttiva
92146/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento e'
inserito il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A,
parte I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4,
sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX,
capitolo 5, sezione B, parte I), Malta (allegato XI,
capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1) e la Polonia
(allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1)."
9) Nel Capitolo I, parte 8.1, punto 10 (Direttiva
94/65/CE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I,
punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B,
parte I) e la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B,
parte I, punto 1)."
10) Nel Capitolo I, parte 8.1, punto 11 (Direttiva
91/493/CEE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati delIAtto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I,
punto 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B,
parte I), la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B,
parte I, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo
5, sezione B)."
11) Nel Capitolo I, parte 8.1, punto 13 (Direttiva 92/46
del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A,
parte I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4,
sezione B, parte I, punto 1), la Lituania (allegato IX,
capitolo 5, sezione B, parte I), Malta (allegato XI,
capitolo 4, sezione B, parte I, punto 1) e la Polonia
(allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1)."
12) Nel Capitolo I, parte 9.1, punto 8 (Direttiva
1999/74/CE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione A,
parte I, punto 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo 5,
sezione B, punto 2), Malta (allegato XI, capitolo 4,
sezione B, parte I, punto 2), la Polonia (allegato XII,
capitolo 6, sezione B, parte I, punto 2) e la Slovenia
(allegato XIII, capitolo 5, sezione B, parte I, punto l)."
13) Nel Capitolo II, punto 15 (Direttiva 82/471/CEE del
Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il
testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione B)."
14) Nel Capitolo III, punto 3 (Direttiva 66/402/CEE del
Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il
testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
Cipro (allegato VII, capitolo 5, sezione B, punto 1)."

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e
certificazioni):

1) Nel Capitolo IX, punto 27a (Direttiva 93/42/CEE del
Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 2)."
2) Nel Capitolo X, punto 5 (Direttiva 93/42/CEE del
Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 2)."
3) Nel Capitolo X, punto 7 (Direttiva 90/385/CEE del
Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 1)."
4) Nel Capitolo XII, punto 54b (Regolamento
(CEE) n. 2092/91 del Consiglio), prima del testo di
adattamento e' inserito il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
l'Estonia (allegato VI, capitolo 4, punto 1), la Lettonia
(allegato VIII, capitolo 4, sezione A, punto 1) e la
Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione A, punto 1)."
5) Nel Capitolo XIII, punto 15p (Direttiva 2001/82/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio) e' aggiunto il
testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Lituania (allegato IX, capitolo 1, punto 1) e la Polonia
(allegato XII, capitolo 1, punto 4)."
6) Nel Capitolo XIII, punto 15q (Direttiva 2001/83/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio) e' aggiunto il
testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
Cipro (allegato VII, capitolo 1), la Lituania (allegato IX,
capitolo 1, punto 2), Malta (allegato XI, capitolo 1, punto
2), la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 5) e la
Slovenia (allegato XIII, capitolo 1)."
7) Nel Capitolo XV, punto 12a (Direttiva 91/414/CEE del
Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte II,
punto 2)."
8) Nel Capitolo XVII, punto 7 (Direttiva 94/62/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio) e' aggiunto il testo
seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 7, sezione A),
Cipro (allegato VII, capitolo 9, sezione B), la Lettonia
(allegato VIII, capitolo 10, sezione B, punto 2), la
Lituania (allegato IX, capitolo 10, sezione B), l'Ungheria
(allegato X, capitolo 8, sezione A, punto 2), Malta
(allegato XI, capitolo 10, sezione B, punto 2), la Polonia
(allegato XII, capitolo 13, sezione B, punto 2), la
Slovenia (allegato X111, capitolo 9, sezione A) e la
Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione B, punto 2)."
9) Nel Capitolo XVII, punto 8 (Direttiva 94/63/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di
adattamento e' inserito il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
l'Estonia (allegato VI, capitolo 9, sezione A), la Lettonia
(allegato VIII, capitolo 10, sezione A), la Lituania
(allegato IX, capitolo IO, sezione A), Malta (allegato XI,
capitolo 10, sezione A), la Polonia (allegato XII, capitolo
13, sezione A, punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV,
capitolo 9, sezione A)."
10) Nel Capitolo XXX, punto 2 (Direttiva 98/79/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio) e' aggiunto il testo
seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 3)."

Allegato IV (Energia):

1) Al punto 14 (Direttiva 96/92/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento e'
inserito il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
l'Estonia (allegato VI, capitolo 8, punto 2)."
2) Al punto 16 (Direttiva 98/30/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio), nel Capitolo XIV, prima del testo
di adattamento e' inserito il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 6, punto 2)."

Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori):

Prima del titolo "ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO", e'
inserito il testo seguente: "PERIODO DI TRANSIZIONE
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di' adesione del 16 aprile 2003
per la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 1), l'Estonia
(allegato VI, capitolo 1), la Lettonia (allegato VIII,
capitolo 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 2),
l'Ungheria (allegato X, capitolo 1), Malta (allegato XI,
capitolo 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 2), la
Slovenia (allegato XIII, capitolo 2) e la Repubblica
slovacca (allegato XIV, capitolo 1).
In riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti
nelle disposizioni transitorie di cui al paragrafo
precedente, ad eccezione delle disposizioni per Malta, si
applica IL PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA
CONTENUTO NELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003."

Allegato VIII (Diritto di stabilimento):

1) Prima del titolo "ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO", e'
inserito il testo seguente:
"PERIODO DI TRANSIZIONE
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 1), l'Estonia
(allegato VI, capitolo 1), la Lettonia (allegato VIII,
capitolo 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 2),
l'Ungheria (allegato X, capitolo 1), Malta (allegato XI,
capitolo 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 2), la
Slovenia (allegato XIII, capitolo 2) e la Repubblica
slovacca (allegato XIV, capitolo 1).
In riferimento ai meccanismi di salvaguardia
contenuti nelle disposizioni transitorie di cui al
paragrafo precedente, ad eccezione delle disposizioni per
Malta, si applica IL PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI
SALVAGUARDIA CONTENUTO NELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE
2003."
2) Alla voce "ADATTAMENTI SETTORIALI", il paragrafo
introduttivo dell'adattamento relativo al Liechtenstein,
introdotto dalla decisione del comitato misto SEE
n. 191/1999 del 17 dicembre 1999, e' sostituito dal testo
seguente:
"Al Liechtenstein si applica quanto segue. Tenendo
debitamente conto della specifica situazione geografica del
Liechtenstein, tale adattamento e' rivisto ogni cinque
anni, con una prima revisione da effettuarsi entro maggio
2009."
Nell'Allegato IX (Servizi finanziari):
1) Al punto 14 (Direttiva 2000/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento e'
inserito il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
Cipro (allegato VII, capitolo 2), l'Ungheria (allegato X,
capitolo 2, punto 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 3,
punto 2) e la Slovenia (allegato XIII, capitolo 3, punto
4)."
2) Al punto 19a (Direttiva 94/19/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
l'Estonia (allegato VI, capitolo 2, punto 1), la Lettonia
(allegato VIII, capitolo 2, punto 1), la Lituania (allegato
IX, capitolo 3, punto 1) e la Slovenia (allegato XIII,
capitolo 3, punto 2)."
3) Al punto 21 (Direttiva 86/635/CEE del Consiglio),
prima del testo di adattamento e' inserito il testo
seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Slovenia (allegato XIII, capitolo 3, punto 1)."
4) Al punto 30c (Direttiva 97/9/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
l'Estonia (allegato VI, capitolo 2, punto 2), la Lettonia
(allegato VIII, capitolo 2, punto 2), la Lituania (allegato
IX, capitolo 3, punto 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo
2, punto 1), la Polonia (allegato XII, capitolo 3, punto
1), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 3, punto 3) e la
Slovacchia (allegato XIV, capitolo 2)."
Allegato XI (Servizi di telecomunicazione):
Al punto 5d (Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito
il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Polonia (allegato XII, capitolo 12)."

Allegato XII (Libera circolazione dei capitali):

Prima del titolo "ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO", e'
inserito il testo seguente:
"PERIODO DI TRANSIZIONE
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 2), l'Estonia
(allegato VI, capitolo 3), Cipro (allegato VII, capitolo
3), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 3), la Lituania
(allegato IX, capitolo 4), l'Ungheria (allegato X, capitolo
3), la Polonia (allegato XII, capitolo 4), la Slovenia
(allegato XIII, capitolo 4) e la Slovacchia (allegato XIV,
capitolo 3).
ADATTAMENTI SETTORIALI
Si applicano le disposizioni contenute nel protocollo
6 dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 in materia di
acquisto di residenze secondarie a Malta."

Allegato XIII (Trasporti):

1) Al punto 15a (Direttiva 96153/CE del Consiglio) e'
aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
l'Ungheria (allegato X, capitolo 6, punto 4) e la Polonia
(allegato XII, capitolo 8, punto 3)."
2) Al punto 16a (Direttiva 96/96/CE del Consiglio ) e'
aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
Malta (allegato XI, capitolo 6, punto 2)."
3) Al punto 17b (Direttiva 92/6/CEE del Consiglio) e'
aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
Malta (allegato XI, capitolo 6, punto 1)."
4) Al punto 18a (Direttiva 1999/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento e'
inserito il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
Malta (allegato XI, capitolo 6, punto 3)."
5) Al punto 19 (Direttiva 96/26/CE del Consiglio), prima
del testo di adattamento e' inserito il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Lettonia (allegato VIII, capitolo 6, punto 3) e la
Lituania (allegato IX, capitolo 7, punto 4)."
6) AI punto 21 (Regolamento (CEE) n. 3821/85 del
Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il
testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
Cipro (allegato VII, capitolo 6), la Lettonia (allegato
VIII, capitolo 6, punto 1) e la Lituania (allegato IX,
capitolo 7 , punto 1)."
7) Al punto 26c (Regolamento (CEE) n. 3118/93 del
Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il
testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 4), l'Estonia
(allegato VI, capitolo 6), la Lettonia (allegato VIII,
capitolo 6, punto 2), la Lituania (allegato IX, capitolo 7,
punto 3), 1Ungheria (allegato X, capitolo 6, punto 3), la
Polonia (allegato XII, capitolo 8, punto 2) e la Slovacchia
(allegato XIV, capitolo 6)."
In riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti
nelle disposizioni transitorie di cui al paragrafo
precedente, si applica IL PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI
SALVAGUARDIA CONTENUTO NELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE
2003."
8) AI punto 37 (Direttiva 91/440/CEE del Consiglio),
prima del testo di adattamento e' inserito il testo
seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
l'Ungheria (allegato X, capitolo 6, punto 1) e la Polonia
(allegato XII, capitolo 8, punto 1)."
9) Al punto 66e (Direttiva 92/14/CEE del Consiglio) e'
aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Lituania (allegato IX, capitolo 7, punto 2) e l'Ungheria
(allegato X, capitolo 6, punto 2)."

Allegato XIV (Concorrenza):

Prima del titolo "ADATTAMENTI SETTORIALI", e' inserito
il testo seguente:
"PERIODI DI TRANSIZIONE
1) "Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
Cipro (allegato VII, capitolo 4), l'Ungheria (allegato X,
capitolo 4), Malta (allegato XI, capitolo 3, punti 1, 2 e
3), la Polonia (allegato XII, capitolo 5, punti 1 e 2) e la
Slovacchia (allegato XIV, capitolo 4, punti 1 e 2).
2) "Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
Malta (allegato XI, capitolo 1, punto 1).

Allegato XV (Aiuti di Stato):

Prima del titolo "ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO", e'
inserito il testo seguente:
"ADATTAMENTI SETTORIALI
Tra le Parti contraenti si applicano le disposizioni
relative ai regimi di aiuto esistenti contenute nel
capitolo 3 (Politica di concorrenza) dell'allegato IV
dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003."

Allegato XVII (Proprieta' intellettuale):

Prima del titolo "ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO", e'
inserito il testo seguente: "ADATTAMENTI SETTORIALI
Tra le Parti contraenti si applica il meccanismo
specifico contenuto nel capitolo 2 (Diritto
societario) dell'allegato IV dell'Atto di adesione del 16
aprile 2003."

Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del
lavoro e parita' di trattamento fra uomini e donne):

1) Al punto 3a (Direttiva 91/322/CEE della
Commissione) e' aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 2)."
2) Al punto 6 (Direttiva 86/188/CEE del Consiglio) e'
aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 1)."
3) Al punto 9 (Direttiva 89/654/CEE del Consiglio),
prima del testo di adattamento e' inserito il testo
seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Lettonia (allegato VIII, capitolo 8, punto 1)."
4) Al punto 10 (Direttiva 89/655/CEE del Consiglio),
prima del testo di adattamento e' inserito il testo
seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Lettonia (allegato VIII, capitolo 8, punto 2), Malta
(allegato XI, capitolo 8, punto 1) e la Polonia (allegato
XII, capitolo 10)."
5) Al punto 13 (Direttiva 90/270/CEE del Consiglio),
prima del testo di adattamento e' inserito il testo
seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Lettonia (allegato VIII, capitolo 8, punto 3)."
6) Al punto 15 (Direttiva 2000/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 5)."
7) Al punto 16h (Direttiva 98/24/CE del Consiglio) e'
aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 3)."
8) Al punto 16j (Direttiva 2000/39/CE della
Commissione) e' aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 4)."
9) Al punto 28 (Direttiva 93/104/CE del Consiglio) e'
aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
Malta (allegato XI, capitolo 8, punto 2)."
10) Al punto 30 (Direttiva 96/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento e'
inserito il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 1), l'Estonia
(allegato VI, capitolo 1), la Lettonia (allegato VIII,
capitolo 1), la Lituania (allegato IX, capitolo 2),
l'Ungheria (allegato X, capitolo 1), la Polonia (allegato
XII, capitolo 2), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 2) e
la Repubblica slovacca (allegato XIV, capitolo 1).
In riferimento al meccanismo di salvaguardia contenuto
nelle disposizioni transitorie di cui al paragrafo
precedente, si applica IL PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI
SALVAGUARDIA CONTENUTO NELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE
2003."

Allegato XX (Ambiente):

1) Al punto 2g (Direttiva 96/61/CE del Consiglio) e'
aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione D, punto
2), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione D, punto
1), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 9, sezione C) e la
Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione D, punto 2)."
2) Al punto 7a (Direttiva 98/83/CE del Consiglio) e'
aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
l'Estonia (allegato VI, capitolo 9, sezione C, punto 2), la
Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione C, punto 2),
l'Ungheria (allegato X, capitolo 8, sezione B, punto 2) e
Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione C, punto 4)."
3) Al punto 8 (Direttiva 82/176/CEE del Consiglio),
prima del testo di adattamento e' inserito il testo
seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione C, punto
1)."
4) Al punto 9 (Direttiva 83/513/CEE del Consiglio),
prima del testo di adattamento e' inserito il testo
seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione C, punto 1) e la
Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione C, punto 1)."
5) Al punto 10 (Direttiva 84/156/CEE del Consiglio),
prima del testo di adattamento e' inserito il testo
seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione C, punto
1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione C,
punto 1)."
6) Al punto 12 (Direttiva 86/280/CEE del Consiglio),
prima del testo di adattamento e' inserito il testo
seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione C, punto 2), la
Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione C, punto 1) e
la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione C, punto
2)."
7) Al punto 13 (Direttiva 91/271/CEE del Consiglio),
prima del testo di adattamento e' inserito il testo
seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 7, sezione B),
l'Estonia (allegato VI, capitolo 9, sezione C, punto 1),
Cipro (allegato VII, capitolo 9, sezione C), la Lettonia
(allegato V11, capitolo 10, sezione C, punto 1), la
Lituania (allegato IX, capitolo 10, sezione C), l'Ungheria
(allegato X, capitolo 8, sezione B, punto 1), Malta
(allegato XI, capitolo 10, sezione C, punto 3), la Polonia
(allegato XII, capitolo 13, sezione C, punto 2), la
Slovenia (allegato XIII, capitolo 9, sezione B) e la
Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione C, punto 3)."
8) Al punto 18 (Direttiva 87/217/CE del Consiglio),
prima del testo di adattamento e' inserito il testo
seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione D, punto
1)."
9) Al punto 19a (Direttiva 2001/80/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento e'
inserito il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 7, sezione C),
l'Estonia (allegato VI, capitolo 9, sezione D), Cipro
(allegato VII, capitolo 9, sezione D), la Lituania
(allegato IX, capitolo 10, sezione D), l'Ungheria (allegato
X, capitolo 8, sezione C, punto 2), Malta (allegato XI,
capitolo 10, sezione E), la Polonia (allegato XII, capitolo
13, sezione D, punto 2) e la Slovacchia (allegato XIV,
capitolo 9, sezione D, punto 3)."
10) Al punto 21ad (Direttiva 99/32/CE del Consiglio),
prima del testo di adattamento e' inserito il testo
seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
Cipro (allegato VII, capitolo 9, sezione A) e la Polonia
(allegato XII, capitolo 13, sezione A, punto 2)."
11) Al punto 21b (Direttiva 94/67/CE del Consiglio) e'
aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
l'Ungheria (allegato X, capitolo 8, sezione C, punto 1) e
la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione D, punto
1)."
12) Al punto 32c (Regolamento (CEE) n. 259/93 del
Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito il
testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
la Lettonia (allegato VIII, capitolo 10, sezione B, punto
1), l'Ungheria (allegato X, capitolo 8, sezione A, punto
1), Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione B, punto 1),
la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione B, punto
1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione B,
punto 1)."
13) Al punto 32d (Direttiva 1999/31/CE del Consiglio) e'
aggiunto il testo seguente:
"Si applicano le disposizioni transitorie contenute
negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
l'Estonia (allegato VI, capitolo 9, sezione B), la Lettonia
(allegato VIII, capitolo 10, sezione B, punto 3) e la
Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione B, punto 3)."

DICHIARAZIONI COMUNI
DELLE PARTI CONTRAENTI
DELL'ACCORDO

DICHIARAZIONE COMUNE
SUL CONTEMPORANEO ALLARGAMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA E
DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Le Parti contraenti sottolineano l'importanza di una
tempestiva ratifica o approvazione da parte delle attuali
Parti contraenti e delle nuove Parti contraenti,
conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali, al
fine di assicurare il contemporaneo allargamento
dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo il 1°
maggio 2004.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE
DELLE NORME D'ORIGINE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE
DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA,
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA,
DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Una prova dell'origine debitamente rilasciata da uno
Stato AELS (EFTA) o da una nuova Parte contraente nel
quadro di un accordo preferenziale concluso tra gli Stati
AELS (EFTA) e la nuova Parte contraente o nel quadro della
legislazione nazionale unilaterale di uno Stato AELS
(EFTA) o di una nuova Parte contraente e' considerata prova
dell'origine preferenziale SEE, a condizione che:
a) la prova dell'origine e i documenti di trasporto
siano stati rilasciati entro il giorno precedente a quello
dell'entrata in vigore dell'accordo;
b) la prova dell'origine sia presentata alle
autorita' doganali entro un termine di quattro mesi
dall'entrata in vigore dell'accordo.
Laddove la merce sia stata dichiarata all'importazione
da uno Stato AELS (EFTA) o da una nuova Parte contraente
verso, rispettivamente, una nuova Parte contraente o uno
Stato AELS (EFTA) prima della data di entrata in vigore
dell'accordo, nel quadro di un regime preferenziale in
vigore in quel momento tra uno Stato AELS (EFTA) e una
nuova Parte contraente, la prova dell'origine rilasciata a
posteriori nel quadro di tale regime puo' anche essere
accettata negli Stati AELS (EFTA) o nelle nuove Parti
contraenti purche' tale documento sia presentato alle
autorita' doganali entro un termine di quattro mesi dalla
data di entrata in vigore dell'accordo.
Gli Stati AELS (EFTA), da una parte, e la Repubblica
ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la
Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, dall'altra, sono
autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante cui e'
stato conferito lo status di "esportatore autorizzato" nel
quadro di accordi conclusi tra gli Stati AELS (EFTA), da
una parte, e la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la
Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la
Slovacchia, dall'altra, a condizione che gli esportatori
autorizzati applichino le norme di origine del SEE.
Entro il termine di un anno dalla data dell'adesione,
gli Stati AELS (EFTA) e la Repubblica ceca, l'Estonia, la
Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia
e la Slovacchia devono sostituire queste autorizzazioni con
nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni di cui al
protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
Richieste per successive verifiche di una prova
dell'origine rilasciata nel quadro dei regimi e degli
accordi preferenziali di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2
saranno accettate dalle autorita' competenti degli Stati
AELS (EFTA) e delle nuove Parti contraenti per un periodo
di tre anni dal rilascio della prova dell'origine in
questione e possono essere effettuate da tali autorita' per
un periodo di tre anni dall'accettazione della prova
dell'origine.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'ARTICOLO 126 DELL'ACCORDO SEE

Le Parti contraenti confermano che i riferimenti, di cui
all'articolo 126 dell'accordo SEE, al "trattato che
istituisce la Comunita' economica europea" e alle
"condizioni ivi stabilite" si applicano al protocollo 10 su
Cipro allegato all'atto di adesione di Cipro del 16 aprile
2003.

ALTRE DICHIARAZIONI DI UNA O PIU'
DELLE PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO
DICHIARAZIONE GENERALE COMUNE DEGLI STATI AELS (EFTA)

Gli Stati AELS (EFTA) prendono atto delle dichiarazioni,
rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto
finale del trattato relativo all'adesione della Repubblica
ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di
Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di
Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di
Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di
Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.
Gli Stati AELS (EFTA) sottolineano che le dichiarazioni,
rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto
finale del trattato di cui al precedente paragrafo non
possono essere interpretate o applicate in contrasto con
gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal presente
accordo o dall'accordo SEE.

DICHIARAZIONE COMUNE DEGLI STATI AELS (EFTA)
RELATIVA ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

Gli Stati AELS (EFTA) sottolineano i forti elementi di
differenziazione e di flessibilita' contenuti nelle
disposizioni relative alla libera circolazione dei
lavoratori. Essi si impegnano ad agevolare l'accesso al
mercato del lavoro per i cittadini della Repubblica ceca,
dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania,
dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della
Slovacchia nell'ambito della legislazione nazionale onde
accelerare il ravvicinamento con l'acquis. E' pertanto
prevedibile che le opportunita' di lavoro negli Stati AELS
(EFTA) per i cittadini della Repubblica ceca, dell'Estonia,
della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della
Polonia, della Slovenia e della Slovacchia aumentino
notevolmente con l'adesione di questi Stati. Inoltre, gli
Stati AELS (EFTA) faranno il migliore uso possibile delle
disposizioni proposte per giungere al piu' presto alla
piena applicazione dell'acquis nell'area di libera
circolazione dei lavoratori. Per il Liechtenstein cio'
verra' fatto conformemente alle specifiche disposizioni
come previsto negli adattamenti settoriali dell'allegato V
(Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII
(Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE.

DICHIARAZIONE COMUNE DEGLI STATI AELS (EFTA)
RELATIVA AL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA

In riferimento al regime transitorio per l'Estonia
definito al punto 2 del capitolo 8 dell'allegato 6
dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 e alla
dichiarazione 8 sull'argillite petrolifera, il mercato
interno dell'energia elettrica e la direttiva 96/92/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996,
concernente norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica (direttiva sull'energia elettrica):
Estonia, gli Stati AELS (EFTA) notano che, al fine di
limitare la potenziale distorsione della concorrenza nel
mercato interno dell'energia elettrica, potrebbero essere
applicati meccanismi di salvaguardia quali la clausola di
reciprocita' della direttiva 96/92/CE.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL LIECHTENSTEIN
RELATIVA ALLE RELAZIONI BILATERALI
CON LA REPUBBLICA CECA E CON LA REPUBBLICA SLOVACCA

Il Governo del Liechtenstein presume che tutte le Parti
contraenti rispettino il Principato del Liechtenstein in
quanto Stato da lungo tempo sovrano e riconosciuto e in
posizione di neutralita' durante tutta la prima e la
seconda guerra mondiale.

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA RELATIVA
ALLA DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL PRINCIPATO DEL
LIECHTENSTEIN

La Repubblica ceca accoglie con soddisfazione la
conclusione dell'accordo tra i paesi candidati e i membri
dello Spazio economico europeo, che considera un passo
significativo verso il superamento delle passate divisioni
all'interno dell'Europa e verso un ulteriore sviluppo
politico ed economico. La Repubblica ceca e' pronta a
collaborare, nell'ambito dello Spazio economico europeo,
con tutti gli Stati membri, compreso il Principato del
Liechtenstein.
Per quanto concerne il Principato del Liechtenstein, la
Repubblica ceca ha dimostrato fin dalla sua creazione un
evidente interesse a stabilire con esso relazioni
diplomatiche. Gia' nel 1992 essa ha inviato ai governi di
tutti i paesi, compreso il Principato del Liechtenstein, la
richiesta di riconoscimento in quanto nuovo soggetto nel
quadro del diritto internazionale a decorrere dal 1°
gennaio 1993. Mentre la risposta di praticamente tutti i
governi e' stata affermativa, il Principato del
Liechtenstein continua a rappresentare un'eccezione.
La Repubblica ceca non attribuisce alcun effetto
giuridico a dichiarazioni non collegate con l'obiettivo e
lo scopo del presente accordo.

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA RELATIVA
ALLA DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL PRINCIPATO DEL
LIECHTENSTEIN

La Repubblica slovacca accoglie con soddisfazione la
conclusione dell'accordo tra i paesi candidati e i membri
dello Spazio economico europeo, che considera un passo
significativo verso un ulteriore sviluppo economico e
politico in Europa.
Fin dalla sua fondazione, la Repubblica slovacca ha
riconosciuto il Principato del Liechtenstein come Stato
sovrano e indipendente ed e' pronta a stabilire con il
Principato relazioni diplomatiche.
La Repubblica slovacca non attribuisce alcun effetto
giuridico a dichiarazioni non collegate con l'obiettivo e
lo scopo del presente accordo.

DICHIARAZIONE DI ESTONIA, CIPRO, LETTONIA, MALTA E SLOVENIA
SULL'ARTICOLO 5 DEL PROTOCOLLO 38-BIS
SUL MECCANISMO FINANZIARIO DELLO SEE

"L'Estonia, Cipro, la Lettonia, Malta e la Slovenia
sottolineano che la ripartizione utilizzata all'articolo 5
e' stata concepita esclusivamente ai fini del meccanismo
finanziario dello SEE. Esse ne desumono quindi che detta
ripartizione non pregiudica future proposte relative alle
ripartizioni nell'ambito della coesione comunitaria e degli
strumenti strutturali."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
RELATIVA ALLE NORME DI ORIGINE PER PESCI
E PRODOTTI DEL MARE E DELLA PESCA

La Commissione delle Comunita' europee esaminera' la
fattibilita' dell'armonizzazione delle norme di origine
entro il l° maggio 2004.


ATTO FINALE


I plenipotenziari
della COMUNITA' EUROPEA,
in appresso denominata "la Comunita'",
e del REGNO DEL BELGIO,
del REGNO DI DANIMARCA,
della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
della REPUBBLICA ELLENICA,
del REGNO DI SPAGNA,
della REPUBBLICA FRANCESE, dell'IRLANDA,
della REPUBBLICA ITALIANA,
del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
del REGNO DEI PAESI BASSI,
della REPUBBLICA D'AUSTRIA,
della REPUBBLICA PORTOGHESE,
della REPUBBLICA DI FINLANDIA,
del REGNO DI SVEZIA,
del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la
COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominati "Stati membri
CE",
i plenipotenziari
della REPUBBLICA D'ISLANDA,
del PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
del REGNO DI NORVEGIA,
in appresso denominati "Stati AELS (EFTA)",
tutti insieme Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio
economico europeo, fatto a Porto il 2 maggio 1992, in
appresso denominato "accordo SEE", in appresso insieme
denominati "attuali Parti contraenti",
i plenipotenziari
della REPUBBLICA CECA,
della REPUBBLICA DI ESTONIA,
della REPUBBLICA DI CIPRO,
della REPUBBLICA DI LETTONIA,
della REPUBBLICA DI LITUANIA,
della REPUBBLICA DI UNGHERIA,
della REPUBBLICA DI MALTA,
della REPUBBLICA DI POLONIA,
della REPUBBLICA DI SLOVENIA
della REPUBBLICA SLOVACCA,
in appresso denominate "nuove Parti contraenti", riuniti a
Lussemburgo, addi' quattordici ottobre duemilatre per la
firma dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica
ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di
Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di
Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di
Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di
Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico
europeo, hanno adottato i testi seguenti:
Accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca,
della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro,
della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,
della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta,
della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e
della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo (in
appresso denominato "l'accordo");
1. I testi elencati in appresso, allegati all'accordo:
Allegato A: Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo;
Allegato B: Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo.
I plenipotenziari delle attuali Parti contraenti e i
plenipotenziari delle nuove Parti contraenti hanno adottato
le dichiarazioni comuni sottoelencate ed allegate al
presente atto finale:
1. dichiarazione comune sul contemporaneo allargamento
dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo;
2. dichiarazione comune relativa all'applicazione delle
norme d'origine dopo l'entrata in vigore dell'accordo sulla
partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di
Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di
Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di
Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di
Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica
slovacca allo Spazio economico europeo;
3. dichiarazione comune relativa all'articolo 126
dell'accordo SEE.
I plenipotenziari della Comunita', degli Stati membri
CE, degli Stati AELS (EFTA) e delle nuove Parti contraenti
hanno preso atto delle dichiarazioni sottoelencate ed
allegate al presente atto finale:
1. dichiarazione generale comune degli Stati AELS
(EFTA);
2. dichiarazione comune degli Stati AELS (EFTA) relativa
alla libera circolazione dei lavoratori;
3. dichiarazione comune degli Stati AELS (EFTA) relativa
al mercato interno dell'energia elettrica;
4. dichiarazione del governo del Liechtenstein;
5. dichiarazione della Repubblica ceca relativa alla
dichiarazione unilaterale del Principato del Liechtenstein;
6. dichiarazione della Repubblica slovacca relativa alla
dichiarazione unilaterale del Principato del Liechtenstein;
7. dichiarazione di Estonia, Cipro, Lettonia, Malta e
Slovenia sull'articolo 5 del Protocollo 38bis sul
meccanismo finanziario del SEE;
8. dichiarazione della Commissione delle Comunita'
europee relativa alle norme di origine per pesci e prodotti
del mare e della pesca.
I plenipotenziari delle attuali Parti contraenti e i
plenipotenziari delle nuove Parti contraenti hanno anche
concordato che le nuove Parti contraenti saranno
adeguatamente informate e consultate in merito a qualunque
questione pertinente che debba essere trattata in seno al
consiglio SEE e al comitato misto SEE nel periodo
precedente alla partecipazione delle nuove Parti contraenti
allo Spazio economico europeo.
Essi hanno inoltre concordato che, al piu' tardi entro
l'entrata in vigore dell'accordo, l'accordo SEE, modificato
dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico
europeo, e i testi integrali di tutte le decisioni del
comitato misto SEE siano stilati nelle lingue ceca, estone,
lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e
ungherese e autenticati dai rappresentanti delle Parti
contraenti.
Essi prendono atto dell'accordo tra il Regno di Norvegia
e la Comunita' europea relativo ad un meccanismo
finanziario norvegese per il periodo 2004 - 2009, allegato
anch'esso al presente atto finale.
Essi prendono anche atto del protocollo aggiuntivo
all'accordo tra la Comunita' economica europea e la
Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione all'Unione
europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia,
della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia,
della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria,
della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia,
della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca,
allegato al presente atto finale.
Essi prendono altresi' atto del protocollo aggiuntivo
all'accordo tra la Comunita' economica europea e il Regno
di Norvegia a seguito dell'adesione all'Unione europea
della Repubblica ceca' della Repubblica di Estonia, della
Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della
Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della
Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della
Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca,
allegato al presente atto finale.
Essi prendono inoltre atto dell'accordo in forma di
scambio di lettere tra la Comunita' europea e il Regno di
Norvegia in merito a taluni prodotti agricoli, allegato
anch'esso al presente atto finale.
Essi sottolineano che i suddetti e protocolli sono parte
integrante di una soluzione globale per le diverse
questioni affrontate in relazione alla partecipazione delle
nuove Parti contraenti allo Spazio economico europeo e che
e' necessario che l'accordo principale e i quattro accordi
connessi entrino in vigore contemporaneamente.
 
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