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| Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 1 giugno 2005, n. 114 |  | Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  sulla partecipazione allo Spazio  economico  europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia,  della  Repubblica  di  Cipro, della Repubblica di Lettonia, della  Repubblica  di  Lituania,  della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia  e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 
 Autorizzazione alla ratifica
 
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo  sulla  partecipazione  allo Spazio economico europeo della Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di Estonia, della Repubblica di Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della  Repubblica  di  Ungheria,  della  Repubblica  di  Malta, della Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della Repubblica  slovacca,  con  allegati,  dichiarazioni  ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Ordine di esecuzione
 
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Entrata in vigore
 
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 1° giugno 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3012):
 
 Presentato  dal Ministro degli Affari esteri (Frattini)
 il 25 giugno 2004.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 15 luglio 2004, con pareri delle commissioni
 1ª,  2ª,  5ª,  6ª,  7ª,  8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, e
 parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato  dalla  3ª commissione il 28 settembre 2004 e
 il 13 ottobre 2004.
 Relazione  scritta  presentata il 18 ottobre 2004 (atto
 n. S. 3012 A relatore sen. Pianetta).
 Esaminato in aula e approvato il 2 febbraio 2005.
 
 Camera dei deputati (atto n. 5587):
 
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 7 febbraio 2005, con pareri delle commissioni
 I, II, V, VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.
 Esaminato  dalla  III  commissione il 24 febbraio 2005,
 1° marzo 2005, 5 maggio 2005.
 Esaminato  in aula il 17 maggio 2005 ed approvato il 18
 maggio 2005.
 |  |  |  | ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA,
 DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
 DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
 DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
 DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
 DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
 ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
 IN  FEDE  DI  CHE,  i plenipotenziari sottoscritti hanno
 apposto le loro firme in calce al presente accordo.
 Fatto   a   Lussemburgo,   addi'   quattordici   ottobre
 duemilatre.
 
 ---->   Vedere firme da pag. 11 a pag. 16  <----
 ACCORDO
 SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA,
 DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
 DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
 DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA,
 DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
 E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
 ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
 LA COMUNITA' EUROPEA,
 IL REGNO DEL BELGIO,
 IL REGNO DI DANIMARCA,
 LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
 LA REPUBBLICA ELLENICA,
 IL REGNO DI SPAGNA,
 LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA
 LA REPUBBLICA ITALIANA,
 IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
 IL REGNO DEI PAESI BASSI,
 LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
 LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
 LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
 IL REGNO DI SVEZIA,
 IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
 (in appresso denominati "Stati membri CE")
 LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
 IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
 IL REGNO DI NORVEGIA,
 (in appresso denominati "Stati AELS (EFTA)")
 (in   appresso   insieme   denominati   "attuali   Parti
 contraenti")
 e
 LA REPUBBLICA CECA,
 LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
 LA REPUBBLICA DI CIPRO,
 LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
 LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
 LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
 LA REPUBBLICA DI MALTA,
 LA REPUBBLICA DI POLONIA,
 LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
 LA REPUBBLICA SLOVACCA,
 
 CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della
 Repubblica   ceca,   della  Repubblica  di  Estonia,  della
 Repubblica  di  Cipro,  della Repubblica di Lettonia, della
 Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della
 Repubblica  di  Malta,  della  Repubblica di Polonia, della
 Repubblica   di   Slovenia   e  della  Repubblica  slovacca
 all'Unione  europea  (in  appresso  denominato "trattato di
 adesione") e' stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003;
 
 CONSIDERANDO   che,   conformemente   all'articolo   128
 dell'accordo  sullo  spazio  economico  europeo,  firmato a
 Porto  il  2  maggio  1992, qualsiasi Stato europeo chiede,
 qualora  diventi  membro  della Comunita', di diventare una
 Parte contraente all'accordo sullo spazio economico europeo
 (in appresso denominato "accordo SEE");
 
 CONSIDERANDO  che  la  Repubblica ceca, la Repubblica di
 Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia,
 la  Repubblica  di  Lituania, la Repubbliea di Ungheria, la
 Repubblica   di   Malta,   la  Repubblica  di  Polonia,  la
 Repubblica  di  Slovenia  e  la  Repubblica  slovacca hanno
 chiesto di diventare Parti contraenti all'accordo SEE;
 
 CONSIDERANDO  che  le  modalita' e le condizioni di tale
 partecipazione  devono formare oggetto di un accordo tra le
 attuali Parti contraenti e gli Stati richiedenti;
 
 HANNO DECISO di concludere il seguente accordo
 
 ARTICOLO 1
 
 1. La  Repubblica  ceca,  la  Repubblica  di Estonia, la
 Repubblica   di   Cipro,  la  Repubblica  di  Lettonia,  la
 Repubblica  di  Lituania,  la  Repubblica  di  Ungheria, la
 Repubblica   di   Malta,   la  Repubblica  di  Polonia,  la
 Repubblica  di  Slovenia e la Repubblica slovacca diventano
 Parti   contraenti  all'accordo  SEE  e  sono  in  appresso
 denominate "nuove Parti contraenti".
 2. Con  l'entrata  in  vigore  del  presente accordo, le
 disposizioni  dell'accordo  SEE, modificato dalle decisioni
 del  comitato  misto  SEE  adottate in data anteriore al 1°
 novembre  2002,  diventano  vincolanti  per  le nuove Parti
 contraenti  nei  medesimi  termini  in  cui  lo sono per le
 attuali  Parti'  contraenti e con le modalita' e condizioni
 stabilite nel presente accordo.
 3. Gli allegati del presente accordo costituiscono parte
 integrante del medesimo
 ARTICOLO 2
 
 1. ADEGUAMENTI DEL TESTO PRINCIPALE DELL'ACCORDO SEE
 a) L'elenco  delle Parti contraenti e' sostituito dal
 testo seguente:
 "LA   COMUNITA'   EUROPEA,   IL  REGNO  DEL  BELGIO,  LA
 REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA,
 LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
 LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
 LA REPUBBLICA ELLENICA,
 IL REGNO DI SPAGNA,
 LA REPUBBLICA FRANCESE,
 L'IRLANDA
 LA REPUBBLICA ITALIANA,
 LA REPUBBLICA DI CIPRO,
 LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
 LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
 IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
 LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
 LA REPUBBLICA DI MALTA,
 IL REGNO DEI PAESI BASSI,
 LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
 LA REPUBBLICA DI POLONIA,
 LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
 LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
 LA REPUBBLICA SLOVACCA,
 LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
 IL REGNO DI SVEZIA,
 IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
 E
 LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
 IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
 IL REGNO DI NORVEGIA,"
 b) Articolo 2
 
 i) La lettera b) e' sostituita dalla seguente:
 "Stati   AELS   (EFTA)":  la  Repubblica  d'Islanda,  il
 Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia;".
 ii) Alla  lettera c), sono soppressi i termini "e dal
 trattato  che istituisce la Comunita' europea del carbone e
 dell'acciaio".
 iii) E' aggiunta la seguente lettera:
 "d) "Atto  di  adesione  del  16 aprile 2003": l'atto
 relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca,
 della  Repubblica  di  Estonia,  della Repubblica di Cipro,
 della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,
 della  Repubblica  di  Ungheria, della Repubblica di Malta,
 della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e
 della   Repubblica   slovacca  all'Unione  europea  e  agli
 adattamenti  dei  trattati  sui  quali  si  fonda  l'Unione
 europea, adottato ad Atene il 16 aprile 2003."
 c) Articolo 109
 Al  paragrafo  1  e' soppresso il testo seguente: ", del
 trattato  che istituisce la Comunita' europea del carbone e
 dell'acciaio".
 d) Articolo  117  L'articolo  117  e'  sostituito dal
 seguente:
 "Le   disposizioni   che   disciplinano   i   meccanismi
 finanziari   sono   riportate   nel  protocollo  38  e  nel
 protocollo 38bis."
 e) Articolo 121 La lettera c) e' soppressa.
 f) Articolo 126
 Il paragrafo 1 e' modificato come segue:
 i) I  termini  "si  applicano" sono sostituiti da "si
 applica", mentre i termini "e il trattato che istituisce la
 Comunita'   europea   del   carbone  e  dell'acciaio"  sono
 soppressi.
 ii) I  termini "in essi indicate" sono sostituiti dai
 termini "in esso indicate".
 iii) I  termini  "della  Repubblica  d'Austria, della
 Repubblica  di  Finlandia,  della Repubblica d'Islanda, del
 Principato  del  Liechtenstein, del Regno di Norvegia e del
 Regno   di  Svezia"  sono  sostituiti  dai  termini  "della
 Repubblica  d'Islanda,  del  Principato del Liechtenstein e
 del Regno di Norvegia".
 g) Articolo 129
 i) Dopo  il  primo comma del paragrafo 1, e' inserito
 il seguente comma:
 "A  seguito  dell'allargamento  dello  spazio  economico
 europeo,  le  versioni del presente accordo in lingua ceca,
 estone,  ungherese,  lettone,  lituana,  maltese,  polacca,
 slovena e slovacca fanno ugualmente fede."
 ii) Il   nuovo   terzo   comma  del  paragrafo  1  e'
 sostituito dal seguente:
 "I  testi  degli  atti  cui  e'  fatto riferimento negli
 allegati,   redatti   in   lingua   ceca,  danese,  estone,
 finlandese,  francese,  greca,  inglese, italiana, lettone,
 lituana,   maltese,   neerlandese,   polacca,   portoghese,
 slovacca,  slovena,  spagnola, svedese, tedesca e ungherese
 pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione europea
 fanno    ugualmente    fede   e,   ai   fini   della   loro
 autentificazione,   sono  redatti  in  lingua  islandese  e
 norvegese  e  pubblicati nel supplemento SEE della Gazzetta
 ufficiale dell'Unione europea".
 2. ADEGUAMENTI    AI    PROTOCOLLI    DELL'ACCORDO   SEE
 a) Protocollo 36
 All'articolo  2,  il  primo  paragrafo e' sostituito dal
 seguente:
 "Il   Comitato   parlamentare   misto   SEE   consta  di
 ventiquattro membri.".
 b) Nuovo Protocollo 38bis
 Dopo  il  protocollo 38, e' inserito un nuovo protocollo
 38bis:
 "PROTOCOLLO 38-bis SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE
 
 ARTICOLO 1
 
 Gli  Stati  AELS  (EFTA) contribuiscono  alla  riduzione
 delle   disparita'   economiche   e  sociali  nello  spazio
 economico  europeo mediante il finanziamento di sovvenzioni
 a favore di progetti di investimento e sviluppo nei settori
 prioritari elencati all'articolo 3.
 
 ARTICOLO 2
 
 L'importo  totale  del  contributo  fmanziario  previsto
 all'articolo 1 e' di 600 milioni di euro e deve essere reso
 disponibile  per  impegni  in quote annue di 120 milioni di
 euro  nel  periodo  compreso  tra il 1° maggio 2004 e il 30
 aprile 2009.
 
 ARTICOLO 3
 
 1. Le sovvenzioni sono erogate per progetti nei seguenti
 settori prioritari:
 
 a) Tutela  dell'ambiente,  compreso l'ambiente umano,
 mediante,  tra l'altro, la riduzione dell'inquinamento e la
 promozione dell'energia rinnovabile,
 
 b) Promozione  dello sviluppo sostenibile mediante un
 migliore utilizzo e una migliore gestione delle risorse,
 
 c)  Conservazione  del  patrimonio culturale europeo,
 inclusi i trasporti pubblici e il riassetto urbano,
 
 d) Sviluppo   delle   risorse   umane  mediante,  tra
 l'altro,  la promozione dell'istruzione e della formazione,
 il   rafforzamento  delle  capacita'  amministrativa  e  di
 funzione   pubblica   dei   governi  locali  o  delle  loro
 istituzioni e, di conseguenza, dei processi democratici che
 ne sono alla base,
 
 e) Sanita' e assistenza ai minori.
 
 2. La  ricerca  universitaria puo' essere ammissibile ai
 finanziamenti  purche'  diretta  a  uno  o piu' dei settori
 prioritari.
 
 ARTICOLO 4
 
 1. Il contributo AELS (EFTA) in forma di sovvenzioni non
 supera  il 60% del costo del progetto tranne per i progetti
 la  cui  parte rimanente e' finanziata con stanziamenti dal
 bilancio del governo centrale, regionale o locale, nel qual
 caso  il  contributo  non  puo'  superare  1'85%  del costo
 totale. In  ogni caso non e' possibile superare i massimali
 comunitari per i cofinanziamenti.
 2. Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.
 3. La  Commissione  delle  Comunita' europee seleziona i
 progetti  presentati,  in base alla loro compatibilita' con
 gli obiettivi comunitari.
 4. La  responsabilita'  degli  Stati  AELS  (EFTA) per i
 progetti e' limitata all'erogazione dei fondi conformemente
 al  piano  concordato. Non sono assunte responsabilita' nei
 confronti di terzi.
 
 ARTICOLO 5
 
 I   fondi   sono   messi   a  disposizione  degli  stati
 beneficiari  (Repubblica  ceca,  Estonia,  Grecia,  Spagna,
 Cipro,   Lettonia,   Lituania,  Ungheria,  Malta,  Polonia,
 Portogallo,  Slovenia  e  Slovacchia) secondo  la  seguente
 ripartizione:
 Stato beneficiario Percentuale del contributo totale
 Repubblica ceca 8,09%
 Estonia 1,68%
 Grecia 5,71%
 Spagna 7,64%
 Cipro 0,21%
 Lettonia 3,29%
 Lituania 4,50%
 Ungheria 10,13%
 Malta 0,32%
 Polonia 46,80%
 Portogallo 5,22%
 Slovenia 1,02%
 Slovacchia 5,39%
 
 ARTICOLO 6
 
 Al  fine  di riassegnare eventuali fondi non impegnati a
 progetti  ad alta priorita' di qualunque Stato beneficiano,
 e'  effettuato  un riesame nel novembre 2006 e un altro nel
 novembre 2008.
 
 ARTICOLO 7
 
 1. Il   contributo  finanziario  previsto  dal  presente
 protocollo  e'  strettamente  coordinato  con il contributo
 bilaterale   della   Norvegia   previsto   dal   meccanismo
 finanziario norvegese.
 2. In  particolare, gli Stati AELS (EFTA) assicurano che
 le procedure di applicazione siano identiche per entrambi i
 meccanismi finanziari di cui al paragrafo precedente.
 3. Qualunque  pertinente  cambiamento nelle politiche di
 coesione della Comunita' e' tenuto in debito conto.
 
 ARTICOLO 8
 
 1. Gli  Stati  AELS (EFTA) creano un comitato incaricato
 di gestire il meccanismo finanziario del SEE.
 2. Ulteriori    disposizioni    per   l'attuazione   del
 meccanismo  finanziario del SEE saranno emanate dagli Stati
 AELS (EFTA) secondo necessita'.
 3. I  costi di gestione sono coperti dall'importo totale
 di cui all'articolo 2.
 
 ARTICOLO 9
 
 AI  termine del periodo di cinque anni e fatti salvi i
 diritti  e  gli  obblighi  derivanti dall'accordo, le Parti
 contraenti  riesaminano  alla  luce  dell'articolo  115  la
 necessita'  di  ridurre  le disparita' economiche e sociali
 esistenti all'interno dello spazio economico europeo.
 
 ARTICOLO 10
 
 Se  il  uno  qualsiasi  degli Stati beneficiari elencati
 all'articolo 5 non diventa Parte contraente dell'accordo 1°
 maggio  2004  o  se  intervengono  cambiamenti a livello di
 composizione  del gruppo di Stati AELS (EFTA) facenti parte
 dello  spazio  economico  europeo,  il  presente protocollo
 viene opportunamente adeguato."
 c) Nuovo Protocollo 44
 E'   inserito  il  seguente  testo  che  costituisce  il
 Protocollo 44:
 "PROTOCOLLO 44
 SUI  MECCANISMI  DI  SALVAGUARDIA CONTENUTI NELL'ATTO DI
 ADESIONE DEL 16 APRILE 2003
 1. Applicazione   dell'articolo  112  dell'accordo  alla
 clausola generale di salvaguardia economica e ai meccanismi
 di salvaguardia contenuti in talune disposizioni
 transitorie  nel  campo  della libera circolazione delle
 persone e del trasporto
 stradale.
 L'articolo   112  dell'accordo  si  applica  anche  alle
 situazioni  specificate  o  alle quali e' fatto riferimento
 all'articolo  37 dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 e
 nei meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni
 transitorie alle voci "Periodo transitorio" dell'allegato V
 (Libera  circolazione  dei lavoratori) e dell'allegato VIII
 (Diritto di' stabilimento), al punto 30 (Direttiva 96/71/CE
 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII
 (Sicurezza  e  salute  sul  lavoro,  diritto  del  lavoro e
 parita'  di  trattamento fra uomini e donne) e al punto 26c
 (Regolamento  (CEE) n. 3118/93 del Consiglio) dell'allegato
 XIII   (Trasporti),   con  i  medesimi  termini,  campo  di
 applicazione ed effetti fissati in tali disposizioni.
 2. Clausola di salvaguardia relativa al mercato interno
 La procedura decisionale generale stabilita dall'accordo
 si  applica anche alle decisioni adottate dalla Commissione
 delle  Comunita'  europee  in applicazione dell'articolo 38
 dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003."
 
 ARTICOLO 3
 
 1. Tutte   le   modifiche   agli   atti  adottati  dalle
 istituzioni   comunitarie   e  integrati  nell'accordo  SEE
 derivanti  dall'atto  relativo  alle condizioni di adesione
 della  Repubblica  ceca, della Repubblica di Estonia, della
 Repubblica  di  Cipro,  della Repubblica di Lettonia, della
 Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della
 Repubblica  di  Malta,  della  Repubblica di Polonia, della
 Repubblica   di   Slovenia   e  della  Repubblica  slovacca
 all'Unione  europea  e  agli  adattamenti  dei trattati sui
 quali  si  fonda  l'Unione  europea (in appresso denominato
 "Atto  di  adesione  del  16  aprile  2003") sono  inserite
 nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.
 2. A  tal  fine, viene aggiunto il seguente trattino nei
 punti  degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE che
 contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni
 comunitarie interessate:
 [Numero   CELEX]:   Atto  relativo  alle  condizioni  di
 adesione   della   Repubblica  ceca,  della  Repubblica  di
 Estonia,  della  Repubblica  di  Cipro, della Repubblica di
 Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di
 Ungheria,  della  Repubblica  di Malta, della Repubblica di
 Polonia,  della  Repubblica  di Slovenia e della Repubblica
 slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati
 sui  quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile
 2003.".
 3. Laddove  il  trattino  di  cui  al paragrafo 2 sia il
 primo  trattino  del  punto in questione, esso e' preceduto
 dai  termini  ", modificato da:" o ", modificata da:", come
 piu' opportuno.
 4. Nell'allegato  A del presente accordo sono elencati i
 punti  degli  allegati e dei protocolli dell'accordo SEE in
 cui viene inserito il testo di cui ai paragrafi 2 e 3.
 5. Laddove  un  atto  integrato  nell'accordo  SEE prima
 dell'entrata  in  vigore  del  presente accordo richieda, a
 seguito  della partecipazione delle nuove Parti contraenti,
 adattamenti  non  previsti  dal  presente accordo, per tali
 adattamenti   vengono   applicate  le  procedure  stabilite
 nell'accordo SEE.
 
 ARTICOLO 4
 
 1. Le  disposizioni  di  cui all'allegato B del presente
 accordo sono inserite nell'accordo SEE e ne diventano parte
 integrante.
 2. Per   qualunque   disposizione   rilevante   ai  fini
 dell'accordo SEE citata nell'Atto di adesione del 16 aprile
 2003,  ma non ripresa nell'allegato B del presente accordo,
 vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.
 
 ARTICOLO 5
 
 Qualunque  Parte  del  presente  accordo puo' sottoporre
 qualunque    questione   relativa   all'interpretazione   o
 all'applicazione  dell'accordo  stesso  al  comitato  misto
 SEE. Il   comitato  misto  SEE  esamina  la  questione  con
 l'intento   di   trovare  una  soluzione  accettabile,  che
 consenta  di  preservare il buon funzionamento dell'accordo
 SEE.
 
 ARTICOLO 6
 
 1. Il  presente  accordo e' ratificato o approvato dalle
 attuali  Parti  contraenti  e  dalle nuove Parti contraenti
 conformemente  alle  rispettive procedure. Gli strumenti di
 ratifica  o  di  approvazione  sono  depositati  presso  il
 Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
 2. Esso entra in vigore lo stesso giorno del trattato di
 adesione,  purche'  tutti  gli  strumenti  di ratifica o di
 approvazione  del  presente  accordo siano stati depositati
 entro  tale  data  e purche' nello stesso giorno entrino in
 vigore i seguenti Accordi e Protocolli connessi:
 a) Accordo  tra  il  Regno di Norvegia e la Comunita'
 europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per
 il periodo 2004-2009,
 b) Protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunita'
 economica  europea  e  la  Repubblica  d'Islanda  a seguito
 dell'adesione  all'Unione  europea  della  Repubblica ceca,
 della  Repubblica  di  Estonia,  della Repubblica di Cipro,
 della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,
 della  Repubblica  di  Ungheria, della Repubblica di Malta,
 della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e
 della Repubblica slovacca;
 c) Protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunita'
 economica   europea  e  il  Regno  di  Norvegia  a  seguito
 dell'adesione  all'Unione  europea  della  Repubblica ceca,
 della  Repubblica  di  Estonia,  della Repubblica di Cipro,
 della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,
 della  Repubblica  di  Ungheria, della Repubblica di Malta,
 della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e
 della Repubblica slovacca, e
 d) Accordo  in  forma  di  scambio  di lettere tra la
 Comunita' europea e il Regno di Norvegia in merito a taluni
 prodotti agricoli.
 3. Se  gli  strumenti  di  ratifica  o  di  approvazione
 dell'accordo  non  sono  depositati da tutte le nuove Parti
 contraenti  in  tempo  utile,  il presente accordo entra in
 vigore  per gli Stati che avranno espletato tale formalita'
 entro  i  termini  previsti. In  tal caso, il Consiglio SEE
 decide  immediatamente  degli  adattamenti  da apportare al
 presente accordo ed, eventualmente, all'accordo SEE.
 
 ARTICOLO 7
 
 Il  presente  accordo,  redatto in un unico esemplare in
 lingua  ceca,  danese, estone, finlandese, francese, greca,
 inglese,  islandese,  italiana,  lettone; lituana, maltese,
 neerlandese,   norvegese,  polacca,  portoghese,  slovacca,
 slovena,  spagnola,  svedese, tedesca e ungherese, il testo
 in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, sara'
 depositato  presso  il  Segretariato generale del Consiglio
 dell'Unione  europea  che ne trasmettera' copia certificata
 conforme a ciascun governo delle Parti dell'accordo.
 
 ALLEGATO A
 
 Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo
 
 PARTE I
 
 ATTI   CUI   E'   FATTO   RIFERIMENTO  NELL'ACCORDO  SEE
 MODIFICATI DALL'ATTO DI
 ADESIONE DEL 16 APRILE 2003
 
 Il  trattino  di  cui  all'articolo  3,  paragrafo 2, e'
 inserito nei seguenti punti degli allegati e dei Protocolli
 dell'accordo SEE:
 
 Nell'Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie),
 Capitolo I (Questioni veterinarie
 
 - Parte   1.1,   Punto   4  (Direttiva  97/78/CE  del
 Consiglio),
 - Parte   1.1,  Punto  5  (Direttiva  91/496/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte  1.2,  Punto  16  (Decisione  93/13/CEE della
 Commissione),
 - Parte  1.2,  Punto  67  (Decisione  97/735/CE della
 Commissione),
 - Parte  1.2,  Punto  71 (Regolamento (CE) n. 2629/97
 della Commissione
 - Parte   3.1,  Punto  1  (Direttiva  85/511/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   3.1,   Punto  4  (Direttiva  92/35/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   3.1,   Punto  5  (Direttiva  92/40/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   3.1,   Punto  6  (Direttiva  92/66/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   3.1,   Punto  7  (Direttiva  93/53/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   3.1,   Punto   8  (Direttiva  95/70/CE  del
 Consiglio),
 - Parte   3.1,  Punto  9  (Direttiva  92/119/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte  3.1,  Punto  9a  (Direttiva  2000/75/CE  del
 Consiglio),
 - Parte   4.1,  Punto  1  (Direttiva  64/432/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   4.1,  Punto  3  (Direttiva  90/426/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   4.1,  Punto  4  (Direttiva  90/539/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   4.1,   Punto  9  (Direttiva  92/65/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   5.1,  Punto  1  (Direttiva  72/461/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   5.1,   Punto  4  (Direttiva  92/46/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   5.1,  Punto  5  (Direttiva  91/495/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   5.1,   Punto  6  (Direttiva  92/45/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   5.1,  Punto  7  (Direttiva  92/118/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   6.1,  Punto  1  (Direttiva  64/433/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   6.1,  Punto  2  (Direttiva  71/118/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   6.1,   Punto  4  (Direttiva  77/99/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   6.1,  Punto  7  (Direttiva  89/437/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   6.1,  Punto  8  (Direttiva  91/493/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   6.1,  Punto  11  (Direttiva  92/46/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte  6.1,  Punto  13  (Direttiva  91/495/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   6.1,  Punto  14  (Direttiva  92/45/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte  6.1,  Punto  15  (Direttiva  92/118/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte  6.2,  Punto  17  (Decisione  93/383/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte  6.2,  Punto  39  (Decisione  98/536/CE della
 Commissione),
 - Parte   7.1,   Punto   2  (Direttiva  96/23/CE  del
 Consiglio),
 - Parte  7.2,  Punto  14  (Decisione  98/179/CE della
 Commissione),
 - Parte   8.1,  Punto  2  (Direttiva  90/426/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   8.1,  Punto  3  (Direttiva  90/539/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   8.1,  Punto  8  (Direttiva  71/118/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte  8.1,  Punto  11  (Direttiva  91/493/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   8.1,  Punto  13  (Direttiva  92/46/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   8.1,  Punto  14  (Direttiva  92/45/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   8.1,  Punto  15  (Direttiva  92/65/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte  8.1,  Punto  16  (Direttiva  92/118/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte   8.1,  Punto  17  (Direttiva  77/96/CEE  del
 Consiglio),
 - Parte  9.1,  Punto  9  (Decisione  2000/50/CE della
 Commissione).
 
 Nell'Allegato   II  (Regolamentazioni  tecniche,  norme,
 prove   e  certificazioni) A. Nel  Capitolo  I  (Veicoli  a
 motore)
 
 - Punto 1 (Direttiva 70/156/CEE del Consiglio),
 - Punto 2 (Direttiva 70/157/CEE del Consiglio),
 - Punto 3 (Direttiva 70/220/CEE del Consiglio),
 - Punto 4 (Direttiva 70/221/CEE del Consiglio),
 - Punto 8 (Direttiva 70/388/CEE del Consiglio),
 - Punto 9 (Direttiva 71/127/CEE del Consiglio),
 - Punto 10 (Direttiva 71/320/CEE del Consiglio),
 - Punto 11 (Direttiva 72/245/CEE del Consiglio),
 - Punto 14 (Direttiva 74/61/CEE del Consiglio),
 - Punto 16 (Direttiva 74/408/CEE del Consiglio),
 - Punto 17 (Direttiva 74/483/CEE del Consiglio),
 - Punto 19 (Direttiva 76/114/CEE del Consiglio),
 - Punto 22 (Direttiva 76/757/CEE del Consiglio),
 - Punto 23 (Direttiva 76/758/CEE del Consiglio),
 - Punto 24 (Direttiva 76/759/CEE del Consiglio),
 - Punto 25 (Direttiva 76/760/CEE del Consiglio),
 - Punto 26 (Direttiva 76/761/CEE del Consiglio),
 - Punto 27 (Direttiva 76/762/CEE del Consiglio),
 - Punto 29 (Direttiva 77/538/CEE del Consiglio),
 - Punto 30 (Direttiva 77/539/CEE del Consiglio),
 - Punto 31 (Direttiva 77/540/CEE del Consiglio),
 - Punto 32 (Direttiva 77/541/CEE del Consiglio),
 - Punto 36 (Direttiva 78/318/CEE del Consiglio),
 - Punto 39 (Direttiva 78/932/CEE del Consiglio),
 - Punto 44 (Direttiva 88/77/CEE del Consiglio),
 - Punto 45a (Direttiva 91/226/CEE del Consiglio),
 - Punto   45r   (Direttiva  94/20/CE  del  Parlamento
 europeo e del Consiglio),
 - Punto   45t   (Direttiva  95/28/CE  del  Parlamento
 europeo e del Consiglio),
 - Punto  45za  (Direttiva  2002/24/CE  del Parlamento
 europeo e del Consiglio).
 
 B. Nel Capitolo II (Trattori agricoli o forestali):
 
 - Punto 1 (Direttiva 74/150/CEE del Consiglio),
 - Punto 7 (Direttiva 75/322/CEE del Consiglio),
 - Punto 11 (Direttiva 77/536/CEE del Consiglio),
 - Punto 13 (Direttiva 78/764/CEE del Consiglio),
 - Punto 17 (Direttiva 79/622/CEE del Consiglio),
 - Punto 20 (Direttiva 86/298/CEE del Consiglio),
 - Punto 22 (Direttiva 87/402/CEE del Consiglio),
 - Punto 23 (Direttiva 89/173/CEE del Consiglio).
 C. Nel Capitolo IV (Apparecchi domestici):
 
 Punto  4a  (Direttiva 94/2/CE della Commissione),. Punto
 4b   (Direttiva   95/12/CE  della  Commissione),  Punto  4c
 (Direttiva 95/13/CE della Commissione), Punto 4d (Direttiva
 96/60/CE  della  Commissione), Punto 4f (Direttiva 97/17/CE
 della Commissione).
 
 D. Nel Capitolo VIII (Apparecchi a pressione):
 
 - Punto 2 (Direttiva 76/767/CEE del Consiglio).
 
 E. Nel Capitolo IX (Strumenti di misura):
 
 - Punto 1 (Direttiva 71/316/CEE del Consiglio),
 - Punto 5 (Direttiva 71/347/CEE del Consiglio),
 - Punto 6 (Direttiva 71/348/CEE del Consiglio),
 - Punto 12 (Direttiva 75/106/CEE del Consiglio).
 
 F. Nel Capitolo XI (Tessili):
 
 - Punto 4b (Direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo
 e del Consiglio),
 
 G. Nel Capitolo XII (Prodotti alimentari):
 
 - Punto   18  (Direttiva  2000/13/CE  del  Parlamento
 europeo e del Consiglio),
 - Punto 24 (Direttiva 80/590/CEE della Commissione),
 - Punto 47 (Direttiva 89/I08/CEE del Consiglio),
 - Punto 54a (Direttiva 91/321/CEE della Commissione),
 - Punto   54b   (Regolamento   (CEE) n. 2092/91   del
 Consiglio),
 - Punto 54w (Direttiva 1999/2I/CE della Commissione),
 - Punto  54zh  (Direttiva  2000/36/CE  del Parlamento
 europeo e del Consiglio),
 - Punto   542n  (Regolamento  (CE) n. 466/2001  della
 Commissione),
 - Punto 54zs (Direttiva 2001/114/CE del Consiglio).
 
 H. Nel Capitolo XIV (Concimi):
 
 - Punto 1 (Direttiva 76/116/CEE del Consiglio).
 
 I. Nel Capitolo XV (Sostanze pericolose):
 
 - Punto 1 (Direttiva 67/548/CEE del Consiglio).
 
 J. Nel Capitolo XVI (Cosmetici):
 
 - Punto 9 (Direttiva 95/I7/CE della Commissione).
 
 K. Nel  Capitolo  XIX (Disposizioni generali nel settore
 degli ostacoli tecnici agli scambi):
 
 - Punto  1 (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo
 e  del  Consiglio),  Punto  3b  (Regolamento 339/93/CEE del
 Consiglio),
 - Punto 3e (Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo
 e  del  Consiglio),  Punto  3g  (Direttiva  69/493/CEE  del
 Consiglio).
 
 L. Nel Capitolo XXIV (Macchine):
 
 - Punto 1d (Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo
 e del Consiglio).
 
 M. Nel Capitolo XXVII (Bevande spiritose):
 
 - Punto    1    (Regolamento   (CEE) n. 1576/89   del
 Consiglio).
 
 Nell'allegato IV (Energia):
 
 - Punto 7 (Direttiva 90/377/CEE del Consiglio),
 - Punto 8 (Direttiva 90/547/CEE del Consiglio),
 - Punto 9 (Direttiva 91/296/CEE del Consiglio),
 - Punto 11b (Direttiva 95/12/CE della Commissione),
 - Punto 11c (Direttiva 95/13/CE della Commissione),
 - Punto 11d (Direttiva 96/60/CE della Commissione),
 - Punto 11f (Direttiva 97/17/CE della Commissione).
 Nell'Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori):
 
 - Punto      3      (Direttiva     68/360/CEE     del
 Consiglio). Nell'Allegato VI (Sicurezza sociale):
 
 - Punto    1    (Regolamento    (CE) n. 1408/71   del
 Consiglio),
 - Punto 2 (Regolamento (CE) n. 574/72 del Consiglio),
 - Punto 3.18 (Decisione n. 117),
 - Punto 3.19 (Decisione n. 118),
 - Punto 3.27 (Decisione n. 136),
 - Punto 3.37 (Decisione n. 150).
 
 Nell'Allegato   VII   (Reciproco   riconoscimento  delle
 qualifiche professionali):
 
 Punto 1 a (Direttiva 92/51/CEE del Consiglio),
 - Punto 2 (Direttiva 77/249/CEE del Consiglio),
 - Punto 2a (Direttiva 98/5/CE del Consiglio),
 - Punto 4 (Direttiva 93/16/CEE del Consiglio),
 - Punto 8 (Direttiva 77/452/CEE del Consiglio),
 - Punto 10 (Direttiva 78/686/CEE del Consiglio),
 - Punto 11 (Direttiva 78/687/CEE del Consiglio),
 - Punto 12 (Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio),
 - Punto 14 (Direttiva 80/154/CEE del Consiglio),
 - Punto 17 (Direttiva 85/433/CEE del Consiglio),
 - Punto 18 (Direttiva 85/384/CEE del Consiglio),
 Nell'Allegato IX (Servizi finanziari):
 
 - Punto 2 (Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio),
 - Punto    11   (Prima   direttiva   79/267/CEE   del
 Consiglio),
 - Punto 13 (Direttiva 77/92/CEE del Consiglio),
 - Punto   14  (Direttiva  2000/12/CE  del  Parlamento
 europeo e del Consiglio).
 
 Nell'Allegato XI (Servizi di telecomunicazione):
 
 - Punto 5i (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo
 e del Consiglio). Nell'Allegato XIII (Trasporti):
 
 - Punto    1    (Regolamento   (CEE) n. 1108/70   del
 Consiglio),
 - Punto    3    (Regolamento    (CEE) n. 281/71   del
 Consiglio),
 - Punto   5   (Decisione  1692/96/CE  del  Parlamento
 europeo e del Consiglio),
 - Punto    7    (Regolamento   (CEE) n. 1017/68   del
 Consiglio),
 - Punto 13 (Direttiva 92/106/CEE del Consiglio),
 - Punto  18a  (Direttiva  1999/62/CE  del  Parlamento
 europeo e del Consiglio),
 - Punto 19 (Direttiva 96/26/CE del Consiglio),
 - Punto    21   (Regolamento   (CEE) n. 3821/85   del
 Consiglio),
 - Punto 24a (Direttiva 91/439/CEE del Consiglio),
 - Punto 24c (Direttiva 1999/37/CE del Consiglio),
 - Punto    26a   (Regolamento   (CEE) n. 881/92   del
 Consiglio),
 - Punto    32    (Regolamento   (CEE) n. 684/92   del
 Consiglio),
 - Punto   33c   (Regolamento  (CEE) n. 2121/98  della
 Commissione),
 - Punto 37 (Direttiva 91/440/CEE del Consiglio),
 - Punto    39   (Regolamento   (CEE) n. 1192/69   del
 Consiglio),
 - Punto 46a (Direttiva 91/672/CEE del Consiglio),
 - Punto 47 (Direttiva 82/714/CEE del Consiglio),
 - Punto 49 (Decisione 77/527/CEE della Commissione),
 - Punto    50   (Regolamento   (CEE) n. 4056/86   del
 Consiglio),
 - Punto   64a   (Regolamento   (CEE) n. 2408/92   del
 Consiglio),
 - Punto 66c (Direttiva 93/65/CEE del Consiglio),
 - Punto  66f  (Direttiva  2002/30/CE  del  Parlamento
 europeo e del Consiglio).
 
 Nell'Allegato XIV (Concorrenza):
 
 - Punto    2   (Regolamento   (CE) n. 2790/99   della
 Commissione),
 - Punto   4b   (Regolamento  (CE) n. 1400/2002  della
 Commissione),
 - Punto    5    (Regolamento   (CE) n. 240/96   della
 Commissione),
 - Punto   6   (Regolamento   (CE) n. 2658/2000  della
 Commissione),
 - Punto   7   (Regolamento   (CE) n. 2659/2000  della
 Commissione),
 - Punto    10   (Regolamento   (CEE) n. 1017/68   del
 Consiglio),
 - Punto    11   (Regolamento   (CEE) n. 4056/86   del
 Consiglio),
 - Punto   11b   (Regolamento  (CEE) n. 1617/93  della
 Commissione),
 - Punto   11c   (Regolamento  (CE) n. 823/2000  della
 Commissione).
 Nell'Allegato XVI (Appalti):
 
 - Punto 2 (Direttiva 93/37/CEE del Consiglio),
 - Punto 3 (Direttiva 93/36/CEE del Consiglio),
 - Punto 4 (Direttiva 93/38/CEE del Consiglio),
 - Punto 5a (Direttiva 92/13/CEE del Consiglio),
 - Punto 5b (Direttiva 92/50/CEE del Consiglio).
 
 Nell'Allegato XVII (Proprieta' intellettuale):
 
 - Punto    6    (Regolamento   (CEE) n. 1768/92   del
 Consiglio),
 - Punto    6a    (Regolamento   (CE) n. 1610/96   del
 Parlamento europeo e del Consiglio).
 
 Nell'Allegato XX (Ambiente):
 
 - Punto   2fa   (Regolamento   (CE) n. 761/2001   del
 Parlamento europeo e del Consiglio),
 - Punto  19a  (Direttiva  2001/80/CE  del  Parlamento
 europeo e del Consiglio),
 - Punto   21aa   (Regolamento  (CE) n. 2037/2000  del
 Parlamento europeo e del Consiglio).
 
 Nell'Allegato XXI (Statistiche):
 
 - Punto   l   c  (Regolamento  (CE) n. 2702/98  della
 Commissione),
 - Punto   1f   (Regolamento  (CE) n. 1227/1999  della
 Commissione),
 - Punto   1g   (Regolamento  (CE) n. 1228/1999  della
 Commissione),
 - Punto 6 (Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio),
 - Punto 7 (Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio),
 - Punto 7c (Direttiva 95/57/CE del Consiglio),
 - Punto    71    (Regolamento   (CE) n. 1172/98   del
 Consiglio),
 - Punto    24    (Regolamento   (CEE) n. 837/90   del
 Consiglio),
 - Punto    24a   (Regolamento   (CEE) n. 959/93   del
 Consiglio),
 - Punto   25b   (Regolamento   (CEE) n. 2018/93   del
 Consiglio),
 - Punto 26 (Direttiva 90/377/CEE del Consiglio).
 
 Nell'Allegato XXII (Diritto societario):
 
 - Punto 1 (Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio),
 - Punto    2   (Seconda   direttiva   77/91/CEE   del
 Consiglio),
 - Punto 3 (Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio),
 - Punto    4   (Quarta   direttiva   78/660/CEE   del
 Consiglio),
 - Punto   6   (Settima   direttiva   83/349/CEE   del
 Consiglio),
 - Punto   9   (Dodicesima  direttiva  89/667/CEE  del
 Consiglio in materia di diritto delle societa).
 
 Nel   Protocollo  21  sull'attuazione  delle  regole  di
 concorrenza applicabili alle imprese:
 
 - Articolo  3,  paragrafo  1,  punto  2  (Regolamento
 (CE) n. 447/98 della Commissione
 - Articolo  3,  paragrafo  l,  punto  7  (Regolamento
 (CEE) n. 1017/68 del Consiglio),
 - Articolo  3,  paragrafo  1,  punto  11 (Regolamento
 (CEE) n. 4056/86 del Consiglio).
 
 Nel   Protocollo   26   sui   poteri   e   le   funzioni
 dell'Autorita' di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti
 di Stato:
 
 - Articolo   2   (Regolamento   (CE) n. 659/1999  del
 Consiglio).
 
 Nel   Protocollo   31   sulla  cooperazione  in  settori
 specifici al di fuori delle quattro liberta':
 
 - Nota (Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio) al
 paragrafo  6  dell'articolo  4  (Istruzione,  formazione  e
 gioventu),
 
 - Nota      (Regolamento     (CEE) n. 1365/75     del
 Consiglio) al   paragrafo   10  dell'articolo  5  (Politica
 sociale).
 
 - Settimo   trattino   (Decisione   2000/819/CE   del
 Consiglio) del   paragrafo   5  dell'articolo  7  (Impresa,
 imprenditorialita' e piccole e medie imprese),
 
 PARTE II
 
 ALTRE MODIFICHE AGLI ALLEGATI DELL'ACCORDO SEE
 Agli   allegati   dell'Accordo  SEE  sono  apportate  le
 seguenti modifiche:
 
 Nell'Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie),
 Capitolo I (Questioni veterinarie)
 
 Nel   punto  4  della  parte  1.1  del  sottocapitolo  1
 (Direttiva   97/78/CE   del   Consiglio),  i  punti  (16) e
 (17) dell'adattamento (b) diventano i punti (26) e (27).
 
 Nell'Allegato   II  (Regolamentazioni  tecniche,  norme,
 prove   e   certificazioni) Nel   Capitolo   XII  (Prodotti
 alimentari)
 
 Al  punto 54zs (Direttiva 2001/114/CE del Consiglio), il
 testo "(k)" da aggiungere all'Allegato II diventa "(za)".
 
 Nell'Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori
 
 1) Al  punto  3  (Direttiva  68/360/CE  del  Consiglio),
 l'adattamento (e)(ii) e' sostituito dal testo seguente:
 "ii) La nota in calce e' sostituita dalla nota seguente:
 Belgi/belga,          cechi/ceco,         danesi/danese,
 tedeschi/tedesco,        estoni/estone,        greci/greco,
 islandesi/islandese,  spagnoli/spagnolo, francesi/francese,
 irlandesi/irlandese,  italiani/italiano, ciprioti/cipriota,
 lettoni/lettone,    del   Liechtenstein,   lituani/lituano,
 lussemburghesi/lussemburghese,         ungheresi/ungherese,
 maltesi/maltese,   olandesi/olandese,  norvegesi/norvegese,
 austriaci/austriaco,                      polacchi/polacco,
 portoghesi/portoghese, sloveni/sloveno, slovacchi/slovacco,
 finlandesi/finlandese,                     svedesi/svedese,
 britannici/britannico,  secondo  il  paese  che rilascia la
 carta."
 
 2) Al  punto 7 (Decisione 93/569/CEE della Commissione),
 i  termini "Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia"
 sono sostituiti dai termini "Islanda e Norvegia".
 
 Nell'Allegato VI (Sicurezza sociale): -
 
 1) Gli    adattamenti    del    punto   I   (Regolamento
 (CE) n. 1408/71 del Consiglio) sono modificati come segue:
 a) Negli  adattamenti  h), i), j), k), I), ), p), q),
 r),   t) e   v),   i   punti   "P",  "Q"  e  "R"  diventano
 rispettivamente i punti "ZA", "ZB" e "ZC".
 b) L'elenco  nell'adattamento  n) e'  sostituito  dal
 testo seguente:
 "301. ISLANDA - BELGIO
 Senza oggetto.
 302. ISLANDA - REPUBBLICA CECA
 Senza oggetto.
 303. ISLANDA - DANIMARCA
 Articolo  O  della  Convenzione  nordica sulla sicurezza
 sociale del 15 giugno 1992.
 304. ISLANDA - GERMANIA Senza oggetto.
 305. ISLANDA - ESTONIA Senza oggetto.
 306. ISLANDA - GRECIA Senza oggetto.
 307. ISLANDA - SPAGNA Senza oggetto.
 308. ISLANDA - FRANCIA Senza oggetto.
 309. ISLANDA - IRLANDA Senza oggetto.
 310. ISLANDA - ITALIA Senza oggetto.
 311. ISLANDA - CIPRO Senza oggetto.
 312. ISLANDA - LETTONIA Senza oggetto.
 313. ISLANDA - LITUANIA Senza oggetto.
 314. ISLANDA - LUSSEMBURGO Senza oggetto.
 315. ISLANDA - UNGHERIA Senza oggetto.
 316. ISLANDA - MALTA Senza oggetto.
 317. ISLANDA - PAESI BASSI Senza oggetto.
 318. ISLANDA - AUSTRIA Nulla.
 319. ISLANDA - POLONIA Senza oggetto.
 320. ISLANDA - PORTOGALLO Senza oggetto.
 321. ISLANDA - SLOVENIA Senza oggetto.
 322. ISLANDA - SLOVACCHIA Senza oggetto.
 323. ISLANDA - FINLANDIA
 Articolo  10  della  Convenzione nordica sulla sicurezza
 sociale del 15 giugno 1992.
 324. ISLANDA - SVEZIA
 Articolo  10  della  Convenzione nordica sulla sicurezza
 sociale del 15 giugno 1992.
 325. ISLANDA - REGNO UNITO Nulla.
 326. ISLANDA - LIECHTENSTEIN Senza oggetto.
 327. ISLANDA - NORVEGIA
 Articolo  10  della  Convenzione nordica sulla sicurezza
 sociale del 15 giugno 1992.
 
 328. LIECHTENSTEIN - BELGIO Senza oggetto.
 
 329. LIECHTENSTEIN - REPUBBLICA CECA Senza oggetto.
 
 330. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA Senza oggetto.
 
 331. LIECHTENSTEIN - GERMANIA
 
 Articolo   4,   paragrafo  2,  della  Convenzione  sulla
 sicurezza  sociale  del  7  aprile  1977  modificata  dalla
 Convenzione  complementare  n. 1  dell'11  agosto  1989 per
 quanto  concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle
 persone che risiedono in un paese terzo.
 
 332. LIECHTENSTEIN - ESTONIA Senza oggetto.
 
 333. LIECHTENSTEIN - GRECIA Senza oggetto.
 
 334. LIECHTENSTEIN - SPAGNA Senza oggetto.
 
 335. LIECHTENSTEIN - FRANCIA Senza oggetto.
 
 336. LIECHTENSTEIN IRLANDA Senza oggetto.
 
 337. LIECHTENSTEIN - ITALIA
 
 Articolo  5,  seconda  frase,  della  Convenzione  sulla
 sicurezza sociale dell'11 novembre 1976 per quanto concerne
 il  pagamento  di'  prestazioni  in denaro alle persone che
 risiedono in un paese terzo.
 
 338. LIECHTENSTEIN - CIPRO Senza oggetto.
 
 339. LIECHTENSTEIN - LETTONIA Senza•oggetto.
 340. LIECHTENSTEIN - LITUANIA Senza oggetto.
 341. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO Senza oggetto.
 342. LIECHTENSTEIN - UNGHERIA Senza oggetto.
 343. LIECHTENSTEIN - MALTA Senza oggetto.
 344. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI Senza oggetto.
 345. LIECHTENSTEIN - AUSTRIA
 Articolo 4 della Convenzione sulla sicurezza sociale del
 23 settembre 1998.
 346. LIECHTENSTEIN - POLONIA
 Senza oggetto.
 
 347. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO Senza oggetto.
 348. LIECHTENSTEIN - SLOVENIA Senza oggetto.
 349. LIECHTENSTEIN - SLOVACCHIA Senza oggetto.
 350. LIECHTENSTEIN - FINLANDIA Senza oggetto.
 351. LIECHTENSTEIN - SVEZIA
 Senza oggetto
 352. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO Senza oggetto.
 353. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA Senza oggetto.
 354. NORVEGIA - BELGIO Senza oggetto.
 355. NORVEGIA - REPUBBLICA CECA Senza oggetto.
 356. NORVEGIA - DANIMARCA
 Articolo  10  della  Convenzione nordica sulla sicurezza
 sociale del 15 giugno 1992.
 357. NORVEGIA - GERMANIA Senza oggetto.
 358. NORVEGIA - ESTONIA Senza oggetto.
 359. NORVEGIA - GRECIA
 Articolo   16,  paragrafo  5,  della  Convenzione  sulla
 sicurezza sociale del 12 giugno 1980.
 360. NORVEGIA - SPAGNA Senza oggetto.
 361. NORVEGIA - FRANCIA Nulla.
 362. NORVEGIA - IRLANDA Senza oggetto.
 363. NORVEGIA - ITALIA Nulla.
 364. NORVEGIA - CIPRO Senza oggetto.
 365. NORVEGIA - LETTONIA Senza oggetto.
 366. NORVEGIA - LITUANIA Senza oggetto.
 367. NORVEGIA - LUSSEMBURGO Nulla.
 368. NORVEGIA - UNGHERIA Nulla.
 
 369. NORVEGIA - MALTA Senza oggetto.
 
 370. NORVEGIA - PAESI BASSI
 
 Articolo   5,   paragrafo  2,  della  Convenzione  sulla
 sicurezza sociale del 13 aprile 1989.
 
 371. NORVEGIA - AUSTRIA
 
 a) Articolo  5,  paragrafo  2,  della  Convenzione sulla
 sicurezza sociale del 27 agosto 1985.
 
 b) Articolo  4  di detta convenzione per quanto concerne
 le persone che risiedono in un paese terzo.
 
 c) Punto  II  del protocollo finale di detta convenzione
 per  quanto  concerne  le persone che risiedono in un paese
 terzo.
 
 372. NORVEGIA - POLONIA Senza oggetto.
 
 373. NORVEGIA  - PORTOGALLO Articolo 6 della Convenzione
 sulla sicurezza sociale del 5 giugno 1980.
 374. NORVEGIA - SLOVENIA Nulla.
 375. NORVEGIA - SLOVACCHIA Senza oggetto.
 376. NORVEGIA  - FINLANDIA Articolo 10 della Convenzione
 nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.
 377. NORVEGIA - SVEZIA
 Articolo  10  della  Convenzione nordica sulla sicurezza
 sociale del 15 giugno 1992.
 378. NORVEGIA - REGNO UNITO Nulla."
 c) L'elenco  nell'adattamento o) e' sostituito dal testo
 seguente:
 "301. ISLANDA - BELGIO Senza oggetto.
 302. ISLANDA - REPUBBLICA CECA Senza oggetto.
 303. ISLANDA - DANIMARCA Nulla.
 304. ISLANDA - GERMANIA Senza oggetto.
 305. ISLANDA - ESTONIA Senza oggetto.
 306. ISLANDA - GRECIA Senza oggetto.
 307. ISLANDA - SPAGNA Senza oggetto.
 308. ISLANDA - FRANCIA Senza oggetto.
 309. ISLANDA - IRLANDA Senza oggetto.
 310. ISLANDA - ITALIA Senza oggetto.
 311. ISLANDA - CIPRO Senza oggetto.
 312. ISLANDA - LETTONIA Senza oggetto.
 313. ISLANDA - LITUANIA Senza oggetto.
 314. ISLANDA - LUSSEMBURGO Senza oggetto.
 315. ISLANDA - UNGHERIA Senza oggetto.
 316. ISLANDA - MALTA Senza oggetto.
 317. ISLANDA - PAESI BASSI Senza oggetto.
 318. ISLANDA - AUSTRIA
 Articolo 4 della Convenzione sulla sicurezza sociale del
 18 novembre 1993.
 319. ISLANDA - POLONIA Senza oggetto.
 320. ISLANDA - PORTOGALLO Senza oggetto.
 321. ISLANDA - SLOVENIA Senza oggetto.
 322. ISLANDA - SLOVACCHIA Senza oggetto.
 323. ISLANDA - FINLANDIA Nulla.
 324. ISLANDA - SVEZIA Nulla.
 325. ISLANDA - REGNO UNITO Nulla.
 326. ISLANDA - LIECHTENSTEIN Senza oggetto.
 327. ISLANDA - NORVEGIA Nulla.
 328. LIECHTENSTEIN - BELGIO Senza oggetto.
 329, LIECHTENSTEIN - REPUBBLICA CECA Senza oggetto.
 330. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA Senza oggetto.
 331. LIECHTENSTEIN - GERMANIA
 Articolo   4,   paragrafo  2,  della  Convenzione  sulla
 sicurezza  sociale  del  7  aprile  1977  modificata  dalla
 Convenzione  complementare  n. i  dell'U  agosto  1989  per
 quanto  concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle
 persone che risiedono in un paese terzo.
 332. LIECHTENSTEIN - ESTONIA Senza oggetto.
 333. LIECHTENSTEIN - GRECIA Senza oggetto.
 334. LIECHTENSTEIN - SPAGNA Senza oggetto.
 335. LIECHTENSTEIN - FRANCIA Senza oggetto.
 336. LIECHTENSTEIN - IRLANDA Senza oggetto.
 337. LLEGITENSTEL\T - ITALIA
 Articolo  5,  seconda  frase,  della  Convenzione  sulla
 sicurezza   sociale  dell'U  I  novembre  1976  per  quanto
 concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone
 che risiedono in un paese terzo.
 338. LIECHTENSTEIN - CIPRO Senza oggetto.
 339. LIECHTENSTEIN - LETTONIA Senza oggetto.
 340. LIECHTENSTEIN - LITUANIA Senza oggetto.
 341. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO Senza oggetto.
 342. LIECHTENSTEIN - UNGHERIA Senza oggetto.
 343. LIECHTENSTEIN - MALTA Senza oggetto.
 344. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI Senza oggetto.
 345. LIECHTENSTEIN - AUSTRIA
 Articolo 4 della Convenzione sulla sicurezza sociale del
 23 settembre 1998.
 346. LIECHTENSTEIN - POLONIA Senza oggetto.
 347. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO Senza oggetto.
 348. LIECHTENSTEIN - SLOVENIA Senza oggetto.
 349. LIECHTENSTEIN - SLOVACCHIA Senza oggetto.
 350. LIECHTENSTEIN - FINLANDIA Senza oggetto.
 351. LIECHTENSTEIN - SVEZIA Senza oggetto.
 352. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO Senza oggetto.
 353. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA Senza oggetto.
 354. NORVEGIA - BELGIO Senza oggetto.
 355. NORVEGIA - REPUBBLICA CECA Senza oggetto.
 356. NORVEGIA - DANIMARCA Nulla.
 357. NORVEGIA - GERMANIA Senza oggetto.
 358. NORVEGIA - ESTONIA Senza oggetto.
 359. NORVEGIA - GRECIA Nulla.
 360. NORVEGIA - SPAGNA Senza oggetto.
 361. NORVEGIA - FRANCIA Nulla.
 362. NORVEGIA - IRLANDA Senza oggetto.
 363. NORVEGIA - ITALIA Nulla.
 364. NORVEGIA - CIPRO Senza oggetto.
 365. NORVEGIA - LETTONIA Senza oggetto.
 366. NORVEGIA - LITUANIA Senza oggetto.
 367. NORVEGIA - LUSSEMBURGO Nulla.
 368. NORVEGIA - UNGHERIA Nulla.
 369. NORVEGIA - MALTA Senza oggetto.
 370. NORVEGIA - PAESI BASSI
 Articolo   5,   paragrafo  2,  della  Convenzione  sulla
 sicurezza sociale del 13 aprile 1989.
 371. NORVEGIA - AUSTRIA
 a)  Articolo  5, paragrafo 2, della Convenzione sulla
 sicurezza sociale del 27 agosto 1985.
 b) Articolo   4   di  detta  convenzione  per  quanto
 concerne le persone che risiedono in un paese terzo.
 c) Punto   11   del   protocollo   finale   di  detta
 convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in
 un paese terzo.
 372. NORVEGIA - POLONIA Senza oggetto.
 373. NORVEGIA - PORTOGALLO Nulla.
 374. NORVEGIA - SLOVENIA Nulla.
 375. NORVEGIA - SLOVACCHIA Senza oggetto.
 376. NORVEGIA - FINLANDIA Nulla.
 377. NORVEGIA - SVEZIA Nulla.
 378. NORVEGIA - REGNO UNITO ' Nulla."
 d) Nell'adattamento  s),  il  punto  "g)"  diventa il
 punto "j)".
 e) Nell'adattamento  u),  i  punti "13", "14", e "15"
 diventano rispettivamente i punti "17", "18" e "19".
 2) Gli    adattamenti    del    punto   2   (Regolamento
 (CE) n. 574/72 del Consiglio) sono modificati come segue:
 a) Negli adattamenti a), b), c), f), h), i), 1), m) e
 n),  i  punti  "P",  "Q"  e "R" diventano rispettivamente i
 punti "ZA", "ZB" e "ZC".
 b) Negli  adattamenti d) e e), i termini "K. AUSTRIA"
 sono sostituiti dai termini "R. AUSTRIA".
 c) L'elenco  nell'adattamento  g) e'  sostituito  dal
 testo seguente:
 "301. ISLANDA - BELGIO Senza oggetto.
 302. ISLANDA - REPUBBLICA CECA Senza oggetto.
 303. ISLANDA - DANIMARCA
 Articolo  23  della  Convenzione nordica sulla sicurezza
 sociale   del   15  giugno  1992:  accordo  sulla  rinuncia
 reciproca   ai   rimborsi  conformemente  all'articolo  36,
 paragrafo  3,  all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo
 70,  paragrafo  3, del regolamento (costi delle prestazioni
 in  natura  riguardo a malattia e maternita', infortuni sul
 lavoro   e   malattie   professionali,   e  prestazioni  di
 disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo
 2,  del  regolamento  di  attuazione  (costi  dei controlli
 amministrativi e degli esami medici).
 304. ISLANDA - GERMANIA Senza oggetto.
 305. ISLANDA - ESTONIA Senza oggetto.
 306. ISLANDA - GRECIA Senza oggetto.
 307. ISLANDA - SPAGNA Senza oggetto.
 308. ISLANDA - FRANCIA Senza oggetto.
 309. ISLANDA - IRLANDA Senza oggetto.
 310. ISLANDA - ITALIA Senza oggetto.
 311. ISLANDA - CIPRO Senza oggetto.
 312. ISLANDA - LETTONIA Senza oggetto.
 313. ISLANDA - LITUANIA Senza oggetto.
 314. ISLANDA - LUSSEMBURGO Nulla.
 315. ISLANDA - UNGHERIA Senza oggetto.
 316. ISLANDA - MALTA Senza oggetto.
 317. ISLANDA - PAESI BASSI
 Scambio  di  lettere  del 25 aprile e del 26 maggio 1995
 relativo  all'articolo  36, paragrafo 3, e all'articolo 63,
 paragrafo  3,  del  regolamento, concernente la rinuncia al
 rimborso  dei  costi delle prestazioni in natura riguardo a
 malattia,  maternita',  infortuni  sul  lavoro  e  malattie
 professionali,  come  prescritto  nei  capitoli  1  e 4 del
 titolo  M  del  regolamento  (CEE) n. 1408/71  ad eccezione
 dell'articolo  22, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo
 55, paragrafo 1, lettera c).
 318. ISLANDA - AUSTRIA
 Accordo  del 21 giugno 1995 sul rimborso delle spese nel
 settore della sicurezza sociale.
 319. ISLANDA - POLONIA Senza oggetto.
 320. ISLANDA - PORTOGALLO Senza oggetto.
 321. ISLANDA - SLOVENIA Senza oggetto.
 322. ISLANDA - SLOVACCHIA Senza oggetto.
 323. ISLANDA - FINLANDIA
 Articolo  23  della  Convenzione nordica sulla sicurezza
 sociale   del   15  giugno  1992:  accordo  sulla  rinuncia
 reciproca   ai   rimborsi  conformemente  all'articolo  36,
 paragrafo  3,  all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo
 70,  paragrafo  3, del regolamento (costi delle prestazioni
 in  natura  riguardo a malattia e maternita', infortuni sul
 lavoro   e   malattie   professionali,   e  prestazioni  di
 disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo
 2,  del  regolamento  di  attuazione  (costi  dei controlli
 amministrativi e degli esami medici).
 324. ISLANDA - SVEZIA
 Articolo  23  della  Convenzione nordica sulla sicurezza
 sociale   del   15  giugno  1992:  accordo  sulla  rinuncia
 reciproca   ai   rimborsi  conformemente  all'articolo  36,
 paragrafo  3,  all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo
 70,  paragrafo  3, del regolamento (costi delle prestazioni
 in  natura  riguardo a malattia e maternita', infortuni sul
 lavoro   e   malattie   professionali,   e  prestazioni  di
 disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo
 2,  del  regolamento  di  attuazione  (costi  dei controlli
 amministrativi e degli esami medici).
 325, ISLANDA - REGNO UNITO Nulla.
 326. ISLANDA - LIECHTENSTEIN Senza oggetto.
 327. ISLANDA - NORVEGIA
 Articolo  23  della  Convenzione nordica sulla sicurezza
 sociale   del   15  giugno  1992:  accordo  sulla  rinuncia
 reciproca   ai   rimborsi  conformemente  all'articolo  36,
 paragrafo  3,  all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo
 70,  paragrafo  3, del regolamento (costi delle prestazioni
 in  natura  riguardo a malattia e maternita', infortuni sul
 lavoro   e   malattie   professionali,   e  prestazioni  di
 disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo
 2,  del  regolamento  di  attuazione  (costi  dei controlli
 amministrativi e degli esami medici).
 328. LIECHTENSTEIN - BELGIO Senza oggetto.
 329. LIECHTENSTEIN - REPUBBLICA CECA Senza oggetto.
 330. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA Senza oggetto.
 331. LIECHTENSTEIN - GERMANIA Nulla.
 332. LIECHTENSTEIN - ESTONIA Senza oggetto.
 333. LIECHTENSTEIN - GRECIA Senza oggetto.
 334. LIECHTENSTEIN - SPAGNA Senza oggetto.
 335. LIECHTENSTEIN - FRANCIA Senza oggetto.
 336. LIECHTENSTEIN - IRLANDA Senza oggetto.
 337. LIECHTENSTEIN - ITALIA Nulla.
 338. LIECHTENSTEIN - CIPRO Senza oggetto.
 339. LIECHTENSTEIN - LETTONIA Senza oggetto.
 340. LIECHTENSTEIN - LITUANIA Senza oggetto.
 341. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO Senza oggetto.
 342. LIECHTENSTEIN - UNGHERIA Senza oggetto.
 343. LIECHTENSTEIN - MALTA Senza oggetto.
 344. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI
 Articoli  2-6  dell'accordo  del  27  novembre  2000 sul
 rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.
 345. LIECHTENSTEIN - AUSTRIA
 Accordo  del  14  dicembre 1995 sul rimborso delle spese
 nel settore della sicurezza sociale
 346. LIECHTENSTEIN - POLONIA Senza oggetto.
 347. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO Senza oggetto.
 348. LIECHTENSTEIN - SLOVENIA Senza oggetto.
 349. LIECHTENSTEIN - SLOVACCHIA Senza oggetto.
 350. LIECHTENSTEIN - FINLANDIA Senza oggetto.
 351. LIECHTENSTEIN - SVEZIA Senza oggetto.
 352. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO Senza oggetto.
 353. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA Senza oggetto.
 354. NORVEGIA - BELGIO Senza oggetto.
 355. NORVEGIA - REPUBBLICA CECA Senza oggetto.
 356. NORVEGIA - DANIMARCA
 Articolo  23  della  Convenzione nordica sulla sicurezza
 sociale   del   15  giugno  1992:  accordo  sulla  rinuncia
 reciproca   ai   rimborsi  conformemente  all'articolo  36,
 paragrafo  3,  all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo
 70,  paragrafo  3, del regolamento (costi delle prestazioni
 in  natura  riguardo a malattia e maternita', infortuni sul
 lavoro   e   malattie   professionali,   e  prestazioni  di
 disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo
 2,  del  regolamento  di  attuazione  (costi  dei controlli
 amministrativi e degli esami medici).
 357. NORVEGIA - GERMANIA
 Articolo  1  della  Convenzione del 28 maggio 1999 sulla
 rinuncia  al rimborso delle spese per prestazioni in natura
 in  caso  di  malattia, maternita', infortunio sul lavoro e
 malattie   professionali   nonche'   spese   di   controllo
 medico-amministrative.
 358. NORVEGIA - ESTONIA Senza oggetto.
 359. NORVEGIA - GRECIA Nulla.
 360. NORVEGIA - SPAGNA Senza oggetto.
 361. NORVEGIA - FRANCIA Nulla.
 362. NORVEGIA - IRLANDA Senza oggetto.
 363. NORVEGIA - ITALIA Nulla.
 364. NORVEGIA - CIPRO Senza oggetto.
 365. NORVEGIA - LETTONIA Senza oggetto.
 366. NORVEGIA - LITUANIA Senza oggetto.
 367. NORVEGIA - LUSSEMBURGO
 Articoli 2-4 dell'accordo del 19 marzo 1998 sul rimborso
 delle spese in materia di sicurezza sociale.
 368. NORVEGIA - UNGHERIA Nulla.
 369. NORVEGIA - MALTA Senza oggetto.
 370. NORVEGIA - PAESI BASSI
 Scambio  di  lettere del 13 gennaio 1994 e del 10 giugno
 1994  relativo all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo
 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rinuncia
 al  rimborso  dei  costi  delle  prestazioni in natura come
 prescritto   nei   capitoli  1  e  4  del  titolo  III  del
 regolamento (CEE) n. 1408/71 ad eccezione dell'articolo 22,
 paragrafo  1,  lettera c), e dell'articolo 55, paragrafo 1,
 lettera  c),  ed  anche  dei  costi  relativi  ai controlli
 amministrativi e agli esami medici, di cui all'articolo 105
 del regolamento (CEE) 574/72).
 371. NORVEGIA - AUSTRIA
 Convenzione del 17 dicembre 1996 concernente il rimborso
 dei  costi  delle  prestazioni  nel settore della sicurezza
 sociale.
 372. NORVEGIA - POLONIA Senza oggetto.
 373. NORVEGIA - PORTOGALLO Nulla.
 374. NORVEGIA - SLOVENIA Nulla.
 375. NORVEGIA - SLOVACCHIA Senza oggetto.
 376. NORVEGIA - FINLANDIA
 Articolo  23  della  Convenzione nordica sulla sicurezza
 sociale   del   15  giugno  1992:  accordo  sulla  rinuncia
 reciproca   ai   rimborsi  conformemente  all'articolo  36,
 paragrafo  3,  all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo
 70,  paragrafo  3, del regolamento (costi delle prestazioni
 in  natura  riguardo a malattia e maternita', infortuni sul
 lavoro   e   malattie   professionali,   e  prestazioni  di
 disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo
 2,  del  regolamento  di  attuazione  (costi  dei controlli
 amministrativi e degli esami medici).
 377. NORVEGIA - SVEZIA
 Articolo  23  della  Convenzione nordica sulla sicurezza
 sociale   del   15  giugno  1992:  accordo  sulla  rinuncia
 reciproca   ai   rimborsi  conformemente  all'articolo  36,
 paragrafo  3,  all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo
 70,  paragrafo  3, del regolamento (costi delle prestazioni
 in  natura  riguardo a malattia e maternita', infortuni sul
 lavoro   e   malattie   professionali,   e  prestazioni  di
 disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo
 2,  del  regolamento  di  attuazione  (costi  dei controlli
 amministrativi e degli esami medici).
 378. NORVEGIA - REGNO UNITO
 Scambio di lettere del 20 marzo 1997 e del 3 aprile 1997
 riguardanti  l'articolo  36,  paragrafo 3, e l'articolo 63,
 paragrafo  3,  del  regolamento  (rimborso  o  rinuncia  al
 rimborso   delle   spese   per   prestazioni  in  natura) e
 l'articolo 105 del regolamento di applicazione (rinuncia al
 rimborso  delle  spese dei controlli amministrativi e degli
 esami medici)."
 d) L'elenco  nell'adattamento  j) e'  sostituito  dal
 testo seguente:
 "Islanda e Belgio
 Islanda e Repubblica ceca
 Islanda e Germania
 Islanda ed Estonia
 Islanda e Spagna
 Islanda e Francia
 Islanda e Cipro
 Islanda e Lettonia
 Islanda e Lituania
 Islanda e Lussemburgo
 Islanda e Ungheria
 Islanda e Malta
 Islanda e Paesi Bassi
 Islanda e Austria
 Islanda e Polonia
 Islanda e Slovenia
 Islanda e Slovacchia
 Islanda e Finlandia
 Islanda e Svezia
 Islanda e Regno Unito
 Islanda e Liechtenstein
 Islanda e Norvegia
 Liechtenstein e Belgio
 Liechtenstein e Repubblica ceca
 Liechtenstein e Germania
 Liechtenstein ed Estonia
 Liechtenstein e Spagna
 Liechtenstein e Francia
 Liechtenstein e Cipro
 Liechtenstein e Lettonia
 Liechtenstein e Lituania
 Liechtenstein e Irlanda
 Liechtenstein e Lussemburgo
 Liechtenstein e Paesi Bassi
 Liechtenstein e Ungheria
 Liechtenstein e Malta
 Liechtenstein e Austria
 Liechtenstein e Polonia
 Liechtenstein e Slovenia
 Liechtenstein e Slovacchia
 Liechtenstein e Finlandia
 Liechtenstein e Svezia
 Liechtenstein e Regno Unito
 Liechtenstein e Norvegia
 Norvegia e Belgio
 Norvegia e Repubblica ceca
 Norvegia e Germania
 Norvegia ed Estonia
 Norvegia e Spagna
 Norvegia e Francia
 Norvegia e Irlanda
 Norvegia e Cipro
 Norvegia e Lettonia
 Norvegia e Lituania
 Norvegia e Lussemburgo
 Norvegia e Ungheria
 Norvegia e Malta
 Norvegia e Paesi Bassi
 Norvegia e Austria
 Norvegia e Polonia
 Norvegia e Portogallo
 Norvegia e Slovenia
 Norvegia e Slovacchia
 Norvegia e Finlandia
 Norvegia e Svezia
 Norvegia e Regno Unito"
 3) I  punti  "P",  "Q"  e "R" nell'adattamento del punto
 3.27  (Decisione  n. 136) diventano rispettivamente i punti
 "ZA", "ZB" e "ZC".
 4) I  punti  "P",  "Q"  e "R" nell'adattamento del punto
 3.37  (Decisione  n. 150) diventano rispettivamente i punti
 "ZA", "ZB" e "ZC".
 Nell'Allegato   VII   (Reciproco   riconoscimento  delle
 qualifiche professionali):
 1) I  punti n), o) e p) dell'adattamento a) del punto 18
 (Direttiva      85/384/CEE     del     Consiglio) diventano
 rispettivamente  i  punti  za),  zb) e  zc), mentre i punti
 "l)", "m)" e "q)" sono soppressi.
 2) Al   paragrafo  1  degli  adattamenti  del  punto  11
 (Direttiva  78/687/CEE  del Consiglio), i termini "articoli
 19,  19 bis e 19 ter" sono sostituiti dai termini "articoli
 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater e 19 quinquies".
 Nell'Allegato XIII (Trasporti):
 1) Il  punto 5 (Decisione 1692/96 del Parlamento europeo
 e del Consiglio) e' modificato come segue:
 a)    Nell'adattamento   j),  i  punti  2.15  e  2.16
 diventano    rispettivamente   i   punti   2.26   e   2.27.
 b) Nell'adattamento  j),  il  punto  3.16  diventa il
 punto 3.24.
 c) Nell'adattamento ja), i' punti 5.6 e 5.7 diventano
 rispettivamente i punti 5.8 e 5.9.
 d) Nell'adattamento  k),  i punti 6.8 e 6.9 diventano
 rispettivamente i punti 6.18 e 6.19.
 2) L'allegato  VI  (MODELLO DI COMUNICAZIONE) che figura
 nell'appendice   6  e'  sostituito  dal  testo  che  figura
 nell'appendice del presente allegato.
 Nell'Allegato XXI (Statistiche):
 1) L'adattamento  b) del  punto 6 (Direttiva 80/1119/CEE
 del Consiglio) e' sostituito dal testo seguente:
 "L'allegato III e' modificato come segue:
 1) Tra  il  titolo  "ELENCO  DEI  PAESI  E DEI GRUPPI DI
 PAESI"  e  la  parte  I della tabella, e' inserito il testo
 seguente:
 "A. Stati SEE".
 2) Le  parti dalla II alla VII sono sostituite dal testo
 seguente: "II Stati AELS (EFTA) SEE
 26. Islanda
 27. Norvegia
 B. Paesi extra SEE
 III. Paesi europei extra SEE
 28. Svizzera
 29. CSI
 30. Romania
 31. Bulgaria
 32. Repubblica federale di Iugoslavia
 33. Turchia
 34. Altri paesi europei extra SEE
 IV
 35. Stati Uniti d'America
 V
 36. Altri paesi"
 2. L'adattamento  c) del  punto 7 (Direttiva 80/1177/CEE
 del Consiglio) e' sostituito dal testo seguente:
 "L'allegato III e' modificato come segue:
 1) Tra  il  titolo  "ELENCO  DEI  PAESI  E DEI GRUPPI DI
 PAESI"  e  la  parte  I della tabella, e' inserito il testo
 seguente:
 "A. Stati SEE".
 2) Le  parti dalla II alla VII sono sostituite dal testo
 seguente:
 "Il. Stati AELS (EFTA) SEE
 26. Islanda
 27. Norvegia
 B. Paesi extra SEE
 28. Svizzera
 29. Repubblica federale di Iugoslavia
 30. Turchia
 31. CSI
 32. Romania
 33. Bulgaria
 34. Paesi del Vicino e Medio Oriente
 35. Altri paesi"
 Nell'Allegato XXII (Diritto societario):
 1) I  punti  p), q) e r) dell'adattamento b) del punto 4
 (Quarta   direttiva   78/660/CEE  del  Consiglio) diventano
 rispettivamente i punti za), zb) e zc).
 2) I  punti  p),  q) e r) del punto 6 (Settima direttiva
 83/349/CEE del Consiglio) diventano rispettivamente i punti
 za), zb) e zc).
 
 Appendice
 
 "ALLEGATO VI
 
 MODELLO DI COMUNICAZIONE
 
 previsto  all'articolo  7,  paragrafo  1,  del  regolamento
 (CE) n. 12/98  del  Consiglio,  dell' 11 dicembre 1997, che
 stabilisce  le  condizioni per l'ammissione dei vettori non
 residenti  ai  trasporti  nazionali su strada di persone in
 uno  Stato  membro,  adattato  ai  fini  dell'accordo sullo
 Spazio economico europeo.
 Trasporti   di   cabotaggio   effettuati   nel   ..........
 (trimestre)...............(anno)
 da             vettori             stabiliti             in
 ............................................(nome     dello
 Stato AELS EFTA)
 
 ---->   Vedere modello da pag. 102 a pag. 103   <----
 |  |  |  | ALLEGATO B 
 Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo
 Gli  allegati  dell'accordo  SEE  sono  modificati  come
 segue:
 Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie):
 1) Nel   Capitolo  I,  parte  5.1,  punto  4  (Direttiva
 92/46/CEE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la  Repubblica  ceca  (allegato  V,  capitolo 3, sezione A,
 punto 1), la Lettonia (allegato VIE, capitolo 4, sezione B,
 parte  I,  punto  1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5,
 sezione  B,  parte  I),  Malta  (allegato  XI,  capitolo 4,
 sezione  B,  parte  I, punto 1) e la Polonia (allegato XII,
 capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1)."
 2) Nel   Capitolo  I,  parte  6.1,  punto  1  (Direttiva
 64/433/CEE  del  Consiglio), prima del testo di adattamento
 e' inserito il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la  Repubblica  ceca  (allegato  V,  capitolo 3, sezione A,
 parte  I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4,
 sezione  B,  parte  I,  punto 1), la Lituania (allegato IX,
 capitolo  5,  sezione  B, parte I), l'Ungheria (allegato X,
 capitolo  5, sezione B, punto 1), la Polonia (allegato XII,
 capitolo  6,  sezione  B, parte I, punto 1) e la Slovacchia
 (allegato XIV, capitolo 5, sezione B)."
 3) Nel   Capitolo  I,  parte  6.1,  punto  2  (Direttiva
 71/118/CEE  del  Consiglio), prima del testo di adattamento
 e' inserito il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la  Repubblica  ceca  (allegato  V,  capitolo 3, sezione A,
 parte  I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4,
 sezione  B,  parte  I,  punto 1), la Lituania (allegato IX,
 capitolo 5, sezione B, parte I) e la Polonia (allegato XII,
 capitolo 6, sezione B, parte I, punto
 4) Nel   Capitolo  I,  parte  6.1,  punto  4  (Direttiva
 77/99/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento e'
 inserito il testo seguente:
 "Si applicano le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la  Repubblica  ceca  (allegato  V,  capitolo 3, sezione A,
 parte  I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4,
 sezione  B,  parte  I,  punto 1), la Lituania (allegato IX,
 capitolo  5, sezione B, parte I), la Polonia (allegato XII,
 capitolo  6,  sezione  B, parte I, punto 1) e la Slovacchia
 (allegato XIV, capitolo 5, sezione B)."
 5) Nel   Capitolo  I,  parte  6.1,  punto  6  (Direttiva
 94/65/CE  del Consiglio), prima del testo di adattamento e'
 inserito il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I,
 punto  1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B,
 parte I) e la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B,
 parte I, punto 1)."
 6) Nel   Capitolo  I,  parte  6.1,  punto  7  (Direttiva
 89/437/CEE  del  Consiglio), prima del testo di adattamento
 e' inserito il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la  Repubblica  ceca  (allegato  V,  capitolo 3, sezione A,
 parte I, punto 1)."
 7) Nel   Capitolo  I,  parte  6.1,  punto  8  (Direttiva
 91/493/CEE  del  Consiglio), prima del testo di adattamento
 e' inserito il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I,
 punto  1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B,
 parte  I), la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B,
 parte  I,  punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo
 5, sezione B).
 8) Nel  Capitolo  I,  parte  6.1,  punto  11  (Direttiva
 92146/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento e'
 inserito il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la  Repubblica  ceca  (allegato  V,  capitolo 3, sezione A,
 parte  I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4,
 sezione  B,  parte  I,  punto 1), la Lituania (allegato IX,
 capitolo  5,  sezione  B,  parte  I),  Malta  (allegato XI,
 capitolo  4,  sezione  B,  parte  I,  punto 1) e la Polonia
 (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1)."
 9) Nel  Capitolo  I,  parte  8.1,  punto  10  (Direttiva
 94/65/CE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I,
 punto  1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B,
 parte I) e la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B,
 parte I, punto 1)."
 10) Nel  Capitolo  I,  parte  8.1,  punto  11 (Direttiva
 91/493/CEE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli  allegati delIAtto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4, sezione B, parte I,
 punto  1), la Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione B,
 parte  I), la Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B,
 parte  I,  punto 1) e la Slovacchia (allegato XIV, capitolo
 5, sezione B)."
 11) Nel Capitolo I, parte 8.1, punto 13 (Direttiva 92/46
 del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la  Repubblica  ceca  (allegato  V,  capitolo 3, sezione A,
 parte  I, punto 1), la Lettonia (allegato VIII, capitolo 4,
 sezione  B,  parte  I,  punto 1), la Lituania (allegato IX,
 capitolo  5,  sezione  B,  parte  I),  Malta  (allegato XI,
 capitolo  4,  sezione  B,  parte  I,  punto 1) e la Polonia
 (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte I, punto 1)."
 12) Nel  Capitolo  I,  parte  9.1,  punto  8  (Direttiva
 1999/74/CE del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la  Repubblica  ceca  (allegato  V,  capitolo 3, sezione A,
 parte  I,  punto  2),  l'Ungheria  (allegato X, capitolo 5,
 sezione  B,  punto  2),  Malta  (allegato  XI,  capitolo 4,
 sezione  B,  parte  I,  punto 2), la Polonia (allegato XII,
 capitolo  6,  sezione  B,  parte  I, punto 2) e la Slovenia
 (allegato XIII, capitolo 5, sezione B, parte I, punto l)."
 13) Nel  Capitolo II, punto 15 (Direttiva 82/471/CEE del
 Consiglio),  prima  del testo di adattamento e' inserito il
 testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 3, sezione B)."
 14) Nel  Capitolo III, punto 3 (Direttiva 66/402/CEE del
 Consiglio),  prima  del testo di adattamento e' inserito il
 testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 Cipro (allegato VII, capitolo 5, sezione B, punto 1)."
 
 Allegato  II  (Regolamentazioni  tecniche,  norme,  prove e
 certificazioni):
 
 1) Nel  Capitolo  IX, punto 27a (Direttiva 93/42/CEE del
 Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 2)."
 2) Nel  Capitolo  X,  punto  5  (Direttiva 93/42/CEE del
 Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 2)."
 3) Nel  Capitolo  X,  punto  7 (Direttiva 90/385/CEE del
 Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 1)."
 4) Nel    Capitolo    XII,    punto   54b   (Regolamento
 (CEE) n. 2092/91   del   Consiglio),  prima  del  testo  di
 adattamento e' inserito il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 l'Estonia  (allegato  VI, capitolo 4, punto 1), la Lettonia
 (allegato  VIII,  capitolo  4,  sezione  A,  punto  1) e la
 Lituania (allegato IX, capitolo 5, sezione A, punto 1)."
 5) Nel  Capitolo  XIII,  punto 15p (Direttiva 2001/82/CE
 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio) e' aggiunto il
 testo seguente:
 "Si applicano le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la Lituania (allegato IX, capitolo 1, punto 1) e la Polonia
 (allegato XII, capitolo 1, punto 4)."
 6) Nel  Capitolo  XIII,  punto 15q (Direttiva 2001/83/CE
 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio) e' aggiunto il
 testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 Cipro (allegato VII, capitolo 1), la Lituania (allegato IX,
 capitolo 1, punto 2), Malta (allegato XI, capitolo 1, punto
 2),  la  Polonia  (allegato  XII, capitolo 1, punto 5) e la
 Slovenia (allegato XIII, capitolo 1)."
 7) Nel  Capitolo XV, punto 12a (Direttiva 91/414/CEE del
 Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la  Polonia (allegato XII, capitolo 6, sezione B, parte II,
 punto 2)."
 8) Nel  Capitolo  XVII,  punto 7 (Direttiva 94/62/CE del
 Parlamento  europeo  e  del Consiglio) e' aggiunto il testo
 seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la  Repubblica  ceca  (allegato  V, capitolo 7, sezione A),
 Cipro  (allegato  VII,  capitolo 9, sezione B), la Lettonia
 (allegato  VIII,  capitolo  10,  sezione  B,  punto  2), la
 Lituania  (allegato IX, capitolo 10, sezione B), l'Ungheria
 (allegato  X,  capitolo  8,  sezione  A,  punto  2),  Malta
 (allegato  XI, capitolo 10, sezione B, punto 2), la Polonia
 (allegato  XII,  capitolo  13,  sezione  B,  punto  2),  la
 Slovenia  (allegato  X111,  capitolo  9,  sezione  A) e  la
 Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione B, punto 2)."
 9) Nel  Capitolo  XVII,  punto 8 (Direttiva 94/63/CE del
 Parlamento  europeo  e  del  Consiglio), prima del testo di
 adattamento e' inserito il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 l'Estonia (allegato VI, capitolo 9, sezione A), la Lettonia
 (allegato  VIII,  capitolo  10,  sezione  A),  la  Lituania
 (allegato  IX, capitolo IO, sezione A), Malta (allegato XI,
 capitolo 10, sezione A), la Polonia (allegato XII, capitolo
 13,  sezione  A,  punto  1) e  la Slovacchia (allegato XIV,
 capitolo 9, sezione A)."
 10) Nel  Capitolo  XXX,  punto 2 (Direttiva 98/79/CE del
 Parlamento  europeo  e  del Consiglio) e' aggiunto il testo
 seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la Polonia (allegato XII, capitolo 1, punto 3)."
 
 Allegato IV (Energia):
 
 1) Al   punto  14  (Direttiva  96/92/CE  del  Parlamento
 europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento e'
 inserito il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 l'Estonia (allegato VI, capitolo 8, punto 2)."
 2) Al   punto  16  (Direttiva  98/30/CE  del  Parlamento
 europeo e del Consiglio), nel Capitolo XIV, prima del testo
 di adattamento e' inserito il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 6, punto 2)."
 
 Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori):
 
 Prima  del  titolo  "ATTI  CUI E' FATTO RIFERIMENTO", e'
 inserito il testo seguente: "PERIODO DI TRANSIZIONE
 "Si  applicano  le  disposizioni  transitorie  contenute
 negli  allegati  dell'Atto  di' adesione del 16 aprile 2003
 per  la Repubblica ceca (allegato V, capitolo 1), l'Estonia
 (allegato  VI,  capitolo  1),  la  Lettonia (allegato VIII,
 capitolo   1),  la  Lituania  (allegato  IX,  capitolo  2),
 l'Ungheria  (allegato  X,  capitolo 1), Malta (allegato XI,
 capitolo  2),  la  Polonia  (allegato  XII, capitolo 2), la
 Slovenia   (allegato  XIII,  capitolo  2) e  la  Repubblica
 slovacca (allegato XIV, capitolo 1).
 In  riferimento  ai meccanismi di salvaguardia contenuti
 nelle   disposizioni   transitorie   di  cui  al  paragrafo
 precedente,  ad  eccezione delle disposizioni per Malta, si
 applica  IL  PROTOCOLLO  44  SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA
 CONTENUTO NELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003."
 
 Allegato VIII (Diritto di stabilimento):
 
 1) Prima  del titolo "ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO", e'
 inserito il testo seguente:
 "PERIODO DI TRANSIZIONE
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la  Repubblica  ceca  (allegato  V,  capitolo 1), l'Estonia
 (allegato  VI,  capitolo  1),  la  Lettonia (allegato VIII,
 capitolo   1),  la  Lituania  (allegato  IX,  capitolo  2),
 l'Ungheria  (allegato  X,  capitolo 1), Malta (allegato XI,
 capitolo  2),  la  Polonia  (allegato  XII, capitolo 2), la
 Slovenia   (allegato  XIII,  capitolo  2) e  la  Repubblica
 slovacca (allegato XIV, capitolo 1).
 In   riferimento  ai  meccanismi  di  salvaguardia
 contenuti   nelle   disposizioni   transitorie  di  cui  al
 paragrafo  precedente,  ad eccezione delle disposizioni per
 Malta,  si  applica  IL  PROTOCOLLO  44  SUI  MECCANISMI DI
 SALVAGUARDIA  CONTENUTO NELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE
 2003."
 2) Alla  voce  "ADATTAMENTI  SETTORIALI",  il  paragrafo
 introduttivo  dell'adattamento  relativo  al Liechtenstein,
 introdotto   dalla   decisione   del   comitato  misto  SEE
 n. 191/1999  del  17 dicembre 1999, e' sostituito dal testo
 seguente:
 "Al  Liechtenstein  si  applica quanto segue. Tenendo
 debitamente conto della specifica situazione geografica del
 Liechtenstein,  tale  adattamento  e'  rivisto  ogni cinque
 anni,  con  una prima revisione da effettuarsi entro maggio
 2009."
 Nell'Allegato IX (Servizi finanziari):
 1) Al  punto  14  (Direttiva  2000/12/CE  del Parlamento
 europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento e'
 inserito il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 Cipro  (allegato  VII, capitolo 2), l'Ungheria (allegato X,
 capitolo 2, punto 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 3,
 punto  2) e  la  Slovenia (allegato XIII, capitolo 3, punto
 4)."
 2) Al  punto  19a  (Direttiva  94/19/CE  del  Parlamento
 europeo e del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 l'Estonia  (allegato  VI, capitolo 2, punto 1), la Lettonia
 (allegato VIII, capitolo 2, punto 1), la Lituania (allegato
 IX,  capitolo  3,  punto  1) e  la Slovenia (allegato XIII,
 capitolo 3, punto 2)."
 3) Al  punto  21  (Direttiva  86/635/CEE del Consiglio),
 prima  del  testo  di  adattamento  e'  inserito  il  testo
 seguente:
 "Si applicano le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la Slovenia (allegato XIII, capitolo 3, punto 1)."
 4) Al   punto  30c  (Direttiva  97/9/CE  del  Parlamento
 europeo e del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 l'Estonia  (allegato  VI, capitolo 2, punto 2), la Lettonia
 (allegato VIII, capitolo 2, punto 2), la Lituania (allegato
 IX,  capitolo 3, punto 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo
 2,  punto  1),  la Polonia (allegato XII, capitolo 3, punto
 1),  la  Slovenia (allegato XIII, capitolo 3, punto 3) e la
 Slovacchia (allegato XIV, capitolo 2)."
 Allegato XI (Servizi di telecomunicazione):
 Al punto 5d (Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e
 del  Consiglio), prima del testo di adattamento e' inserito
 il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la Polonia (allegato XII, capitolo 12)."
 
 Allegato XII (Libera circolazione dei capitali):
 
 Prima  del  titolo  "ATTI  CUI E' FATTO RIFERIMENTO", e'
 inserito il testo seguente:
 "PERIODO DI TRANSIZIONE
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la  Repubblica  ceca  (allegato  V,  capitolo 2), l'Estonia
 (allegato  VI,  capitolo  3), Cipro (allegato VII, capitolo
 3),  la  Lettonia  (allegato VIII, capitolo 3), la Lituania
 (allegato IX, capitolo 4), l'Ungheria (allegato X, capitolo
 3),  la  Polonia  (allegato  XII,  capitolo 4), la Slovenia
 (allegato  XIII, capitolo 4) e la Slovacchia (allegato XIV,
 capitolo 3).
 ADATTAMENTI SETTORIALI
 Si applicano le disposizioni contenute nel protocollo
 6  dell'Atto  di  adesione del 16 aprile 2003 in materia di
 acquisto di residenze secondarie a Malta."
 
 Allegato XIII (Trasporti):
 
 1) Al  punto  15a  (Direttiva 96153/CE del Consiglio) e'
 aggiunto il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 l'Ungheria  (allegato  X, capitolo 6, punto 4) e la Polonia
 (allegato XII, capitolo 8, punto 3)."
 2)  Al  punto 16a (Direttiva 96/96/CE del Consiglio ) e'
 aggiunto il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 Malta (allegato XI, capitolo 6, punto 2)."
 3) Al  punto  17b  (Direttiva 92/6/CEE del Consiglio) e'
 aggiunto il testo seguente:
 "Si applicano le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 Malta (allegato XI, capitolo 6, punto 1)."
 4) Al  punto  18a  (Direttiva  1999/62/CE del Parlamento
 europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento e'
 inserito il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 Malta (allegato XI, capitolo 6, punto 3)."
 5) Al punto 19 (Direttiva 96/26/CE del Consiglio), prima
 del testo di adattamento e' inserito il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la  Lettonia  (allegato  VIII,  capitolo  6,  punto 3) e la
 Lituania (allegato IX, capitolo 7, punto 4)."
 6) AI   punto   21   (Regolamento  (CEE) n. 3821/85  del
 Consiglio),  prima  del testo di adattamento e' inserito il
 testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 Cipro  (allegato  VII,  capitolo  6), la Lettonia (allegato
 VIII,  capitolo  6,  punto  1) e  la Lituania (allegato IX,
 capitolo 7 , punto 1)."
 7) Al   punto   26c  (Regolamento  (CEE) n. 3118/93  del
 Consiglio),  prima  del testo di adattamento e' inserito il
 testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la  Repubblica  ceca  (allegato  V,  capitolo 4), l'Estonia
 (allegato  VI,  capitolo  6),  la  Lettonia (allegato VIII,
 capitolo 6, punto 2), la Lituania (allegato IX, capitolo 7,
 punto  3),  1Ungheria (allegato X, capitolo 6, punto 3), la
 Polonia (allegato XII, capitolo 8, punto 2) e la Slovacchia
 (allegato XIV, capitolo 6)."
 In  riferimento  ai meccanismi di salvaguardia contenuti
 nelle   disposizioni   transitorie   di  cui  al  paragrafo
 precedente,  si  applica IL PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI
 SALVAGUARDIA  CONTENUTO NELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE
 2003."
 8) AI  punto  37  (Direttiva  91/440/CEE del Consiglio),
 prima  del  testo  di  adattamento  e'  inserito  il  testo
 seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 l'Ungheria  (allegato  X, capitolo 6, punto 1) e la Polonia
 (allegato XII, capitolo 8, punto 1)."
 9) Al  punto  66e (Direttiva 92/14/CEE del Consiglio) e'
 aggiunto il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la Lituania (allegato IX, capitolo 7, punto 2) e l'Ungheria
 (allegato X, capitolo 6, punto 2)."
 
 Allegato XIV (Concorrenza):
 
 Prima  del  titolo "ADATTAMENTI SETTORIALI", e' inserito
 il testo seguente:
 "PERIODI DI TRANSIZIONE
 1) "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 Cipro  (allegato  VII, capitolo 4), l'Ungheria (allegato X,
 capitolo  4),  Malta (allegato XI, capitolo 3, punti 1, 2 e
 3), la Polonia (allegato XII, capitolo 5, punti 1 e 2) e la
 Slovacchia (allegato XIV, capitolo 4, punti 1 e 2).
 2) "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 Malta (allegato XI, capitolo 1, punto 1).
 
 Allegato XV (Aiuti di Stato):
 
 Prima  del  titolo  "ATTI  CUI E' FATTO RIFERIMENTO", e'
 inserito il testo seguente:
 "ADATTAMENTI SETTORIALI
 Tra  le  Parti  contraenti  si applicano le disposizioni
 relative   ai  regimi  di  aiuto  esistenti  contenute  nel
 capitolo   3  (Politica  di  concorrenza) dell'allegato  IV
 dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003."
 
 Allegato XVII (Proprieta' intellettuale):
 
 Prima  del  titolo  "ATTI  CUI E' FATTO RIFERIMENTO", e'
 inserito il testo seguente: "ADATTAMENTI SETTORIALI
 Tra   le  Parti  contraenti  si  applica  il  meccanismo
 specifico     contenuto    nel    capitolo    2    (Diritto
 societario) dell'allegato  IV  dell'Atto di adesione del 16
 aprile 2003."
 
 Allegato  XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del
 lavoro e parita' di trattamento fra uomini e donne):
 
 1) Al    punto    3a    (Direttiva    91/322/CEE   della
 Commissione) e' aggiunto il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 2)."
 2) Al  punto  6  (Direttiva 86/188/CEE del Consiglio) e'
 aggiunto il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 1)."
 3) Al  punto  9  (Direttiva  89/654/CEE  del Consiglio),
 prima  del  testo  di  adattamento  e'  inserito  il  testo
 seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la Lettonia (allegato VIII, capitolo 8, punto 1)."
 4) Al  punto  10  (Direttiva  89/655/CEE del Consiglio),
 prima  del  testo  di  adattamento  e'  inserito  il  testo
 seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la  Lettonia  (allegato  VIII,  capitolo 8, punto 2), Malta
 (allegato  XI,  capitolo 8, punto 1) e la Polonia (allegato
 XII, capitolo 10)."
 5) Al  punto  13  (Direttiva  90/270/CEE del Consiglio),
 prima  del  testo  di  adattamento  e'  inserito  il  testo
 seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la Lettonia (allegato VIII, capitolo 8, punto 3)."
 6) Al  punto  15  (Direttiva  2000/54/CE  del Parlamento
 europeo e del Consiglio) e' aggiunto il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 5)."
 7) Al  punto  16h  (Direttiva 98/24/CE del Consiglio) e'
 aggiunto il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 3)."
 8) Al    punto    16j    (Direttiva   2000/39/CE   della
 Commissione) e' aggiunto il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la Slovenia (allegato XIII, capitolo 7, punto 4)."
 9) Al  punto  28  (Direttiva 93/104/CE del Consiglio) e'
 aggiunto il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 Malta (allegato XI, capitolo 8, punto 2)."
 10) Al  punto  30  (Direttiva  96/71/CE  del  Parlamento
 europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento e'
 inserito il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la  Repubblica  ceca  (allegato  V,  capitolo 1), l'Estonia
 (allegato  VI,  capitolo  1),  la  Lettonia (allegato VIII,
 capitolo   1),  la  Lituania  (allegato  IX,  capitolo  2),
 l'Ungheria  (allegato  X, capitolo 1), la Polonia (allegato
 XII, capitolo 2), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 2) e
 la Repubblica slovacca (allegato XIV, capitolo 1).
 In riferimento al meccanismo di salvaguardia contenuto
 nelle   disposizioni   transitorie   di  cui  al  paragrafo
 precedente,  si  applica IL PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI
 SALVAGUARDIA  CONTENUTO NELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE
 2003."
 
 Allegato XX (Ambiente):
 
 1) Al  punto  2g  (Direttiva  96/61/CE del Consiglio) e'
 aggiunto il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la  Lettonia  (allegato VIII, capitolo 10, sezione D, punto
 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione D, punto
 1), la Slovenia (allegato XIII, capitolo 9, sezione C) e la
 Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione D, punto 2)."
 2) Al  punto  7a  (Direttiva  98/83/CE del Consiglio) e'
 aggiunto il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 l'Estonia (allegato VI, capitolo 9, sezione C, punto 2), la
 Lettonia  (allegato VIII, capitolo 10, sezione C, punto 2),
 l'Ungheria  (allegato  X, capitolo 8, sezione B, punto 2) e
 Malta (allegato XI, capitolo 10, sezione C, punto 4)."
 3) Al  punto  8  (Direttiva  82/176/CEE  del Consiglio),
 prima  del  testo  di  adattamento  e'  inserito  il  testo
 seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la  Polonia  (allegato  XII,  capitolo 13, sezione C, punto
 1)."
 4) Al  punto  9  (Direttiva  83/513/CEE  del Consiglio),
 prima  del  testo  di  adattamento  e'  inserito  il  testo
 seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 Malta  (allegato  XI, capitolo 10, sezione C, punto 1) e la
 Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione C, punto 1)."
 5) Al  punto  10  (Direttiva  84/156/CEE del Consiglio),
 prima  del  testo  di  adattamento  e'  inserito  il  testo
 seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la  Polonia  (allegato  XII,  capitolo 13, sezione C, punto
 1) e  la  Slovacchia  (allegato XIV, capitolo 9, sezione C,
 punto 1)."
 6) Al  punto  12  (Direttiva  86/280/CEE del Consiglio),
 prima  del  testo  di  adattamento  e'  inserito  il  testo
 seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 Malta  (allegato  XI,  capitolo 10, sezione C, punto 2), la
 Polonia  (allegato  XII, capitolo 13, sezione C, punto 1) e
 la  Slovacchia  (allegato XIV, capitolo 9, sezione C, punto
 2)."
 7) Al  punto  13  (Direttiva  91/271/CEE del Consiglio),
 prima  del  testo  di  adattamento  e'  inserito  il  testo
 seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la  Repubblica  ceca  (allegato  V, capitolo 7, sezione B),
 l'Estonia  (allegato  VI,  capitolo 9, sezione C, punto 1),
 Cipro  (allegato  VII,  capitolo 9, sezione C), la Lettonia
 (allegato  V11,  capitolo  10,  sezione  C,  punto  1),  la
 Lituania  (allegato IX, capitolo 10, sezione C), l'Ungheria
 (allegato  X,  capitolo  8,  sezione  B,  punto  1),  Malta
 (allegato  XI, capitolo 10, sezione C, punto 3), la Polonia
 (allegato  XII,  capitolo  13,  sezione  C,  punto  2),  la
 Slovenia  (allegato  XIII,  capitolo  9,  sezione  B) e  la
 Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione C, punto 3)."
 8) Al  punto  18  (Direttiva  87/217/CE  del Consiglio),
 prima  del  testo  di  adattamento  e'  inserito  il  testo
 seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la  Lettonia  (allegato VIII, capitolo 10, sezione D, punto
 1)."
 9) Al  punto  19a  (Direttiva  2001/80/CE del Parlamento
 europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento e'
 inserito il testo seguente:
 "Si applicano le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la  Repubblica  ceca  (allegato  V, capitolo 7, sezione C),
 l'Estonia  (allegato  VI,  capitolo  9,  sezione  D), Cipro
 (allegato   VII,   capitolo  9,  sezione  D),  la  Lituania
 (allegato IX, capitolo 10, sezione D), l'Ungheria (allegato
 X,  capitolo  8,  sezione  C, punto 2), Malta (allegato XI,
 capitolo 10, sezione E), la Polonia (allegato XII, capitolo
 13,  sezione  D,  punto  2) e  la Slovacchia (allegato XIV,
 capitolo 9, sezione D, punto 3)."
 10) Al  punto  21ad  (Direttiva 99/32/CE del Consiglio),
 prima  del  testo  di  adattamento  e'  inserito  il  testo
 seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 Cipro  (allegato  VII,  capitolo 9, sezione A) e la Polonia
 (allegato XII, capitolo 13, sezione A, punto 2)."
 11) Al  punto  21b (Direttiva 94/67/CE del Consiglio) e'
 aggiunto il testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 l'Ungheria  (allegato  X, capitolo 8, sezione C, punto 1) e
 la  Slovacchia  (allegato XIV, capitolo 9, sezione D, punto
 1)."
 12) Al   punto   32c  (Regolamento  (CEE) n. 259/93  del
 Consiglio),  prima  del testo di adattamento e' inserito il
 testo seguente:
 "Si  applicano  le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 la  Lettonia  (allegato VIII, capitolo 10, sezione B, punto
 1),  l'Ungheria  (allegato  X, capitolo 8, sezione A, punto
 1),  Malta  (allegato XI, capitolo 10, sezione B, punto 1),
 la  Polonia  (allegato  XII,  capitolo 13, sezione B, punto
 1) e  la  Slovacchia  (allegato XIV, capitolo 9, sezione B,
 punto 1)."
 13) Al punto 32d (Direttiva 1999/31/CE del Consiglio) e'
 aggiunto il testo seguente:
 "Si applicano le disposizioni transitorie contenute
 negli allegati dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 per
 l'Estonia (allegato VI, capitolo 9, sezione B), la Lettonia
 (allegato  VIII,  capitolo  10,  sezione  B,  punto 3) e la
 Polonia (allegato XII, capitolo 13, sezione B, punto 3)."
 
 DICHIARAZIONI COMUNI
 DELLE PARTI CONTRAENTI
 DELL'ACCORDO
 
 DICHIARAZIONE COMUNE
 SUL CONTEMPORANEO ALLARGAMENTO
 DELL'UNIONE EUROPEA E
 DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
 
 Le  Parti  contraenti  sottolineano  l'importanza di una
 tempestiva  ratifica  o approvazione da parte delle attuali
 Parti   contraenti   e   delle   nuove   Parti  contraenti,
 conformemente  ai  rispettivi  requisiti costituzionali, al
 fine    di   assicurare   il   contemporaneo   allargamento
 dell'Unione  europea e dello Spazio economico europeo il 1°
 maggio 2004.
 
 DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE
 DELLE NORME D'ORIGINE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE
 DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA,
 DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
 DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
 DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA,
 DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
 E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
 
 Una  prova  dell'origine  debitamente  rilasciata da uno
 Stato  AELS  (EFTA) o  da  una  nuova  Parte contraente nel
 quadro  di  un accordo preferenziale concluso tra gli Stati
 AELS  (EFTA) e la nuova Parte contraente o nel quadro della
 legislazione   nazionale  unilaterale  di  uno  Stato  AELS
 (EFTA) o di una nuova Parte contraente e' considerata prova
 dell'origine preferenziale SEE, a condizione che:
 a) la  prova  dell'origine e i documenti di trasporto
 siano  stati rilasciati entro il giorno precedente a quello
 dell'entrata in vigore dell'accordo;
 b) la   prova   dell'origine   sia   presentata  alle
 autorita'   doganali  entro  un  termine  di  quattro  mesi
 dall'entrata in vigore dell'accordo.
 Laddove  la  merce sia stata dichiarata all'importazione
 da  uno  Stato  AELS (EFTA) o da una nuova Parte contraente
 verso,  rispettivamente,  una  nuova Parte contraente o uno
 Stato  AELS  (EFTA) prima  della  data di entrata in vigore
 dell'accordo,  nel  quadro  di  un  regime preferenziale in
 vigore  in  quel  momento  tra  uno Stato AELS (EFTA) e una
 nuova  Parte contraente, la prova dell'origine rilasciata a
 posteriori  nel  quadro  di  tale  regime puo' anche essere
 accettata  negli  Stati  AELS  (EFTA) o  nelle  nuove Parti
 contraenti  purche'  tale  documento  sia  presentato  alle
 autorita'  doganali  entro un termine di quattro mesi dalla
 data di entrata in vigore dell'accordo.
 Gli  Stati  AELS  (EFTA),  da una parte, e la Repubblica
 ceca,  l'Estonia,  la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la
 Polonia,  la  Slovenia  e  la  Slovacchia, dall'altra, sono
 autorizzati  a  mantenere le autorizzazioni mediante cui e'
 stato  conferito lo status di "esportatore autorizzato" nel
 quadro  di  accordi  conclusi tra gli Stati AELS (EFTA), da
 una parte, e la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la
 Lituania,   l'Ungheria,   la  Polonia,  la  Slovenia  e  la
 Slovacchia,  dall'altra,  a  condizione che gli esportatori
 autorizzati applichino le norme di origine del SEE.
 Entro  il  termine  di un anno dalla data dell'adesione,
 gli  Stati  AELS (EFTA) e la Repubblica ceca, l'Estonia, la
 Lettonia,  la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia
 e la Slovacchia devono sostituire queste autorizzazioni con
 nuove  autorizzazioni  rilasciate alle condizioni di cui al
 protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
 Richieste   per   successive   verifiche  di  una  prova
 dell'origine  rilasciata  nel  quadro  dei  regimi  e degli
 accordi  preferenziali di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2
 saranno  accettate  dalle  autorita' competenti degli Stati
 AELS  (EFTA) e  delle nuove Parti contraenti per un periodo
 di  tre  anni  dal  rilascio  della  prova  dell'origine in
 questione e possono essere effettuate da tali autorita' per
 un  periodo  di  tre  anni  dall'accettazione  della  prova
 dell'origine.
 
 DICHIARAZIONE COMUNE
 RELATIVA ALL'ARTICOLO 126 DELL'ACCORDO SEE
 
 Le Parti contraenti confermano che i riferimenti, di cui
 all'articolo   126   dell'accordo  SEE,  al  "trattato  che
 istituisce   la   Comunita'   economica   europea"  e  alle
 "condizioni ivi stabilite" si applicano al protocollo 10 su
 Cipro  allegato all'atto di adesione di Cipro del 16 aprile
 2003.
 
 ALTRE DICHIARAZIONI DI UNA O PIU'
 DELLE PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO
 DICHIARAZIONE GENERALE COMUNE DEGLI STATI AELS (EFTA)
 
 Gli Stati AELS (EFTA) prendono atto delle dichiarazioni,
 rilevanti  ai  fini  dell'accordo  SEE,  allegate  all'atto
 finale  del trattato relativo all'adesione della Repubblica
 ceca,  della  Repubblica  di  Estonia,  della Repubblica di
 Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di
 Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di
 Malta,  della  Repubblica  di  Polonia, della Repubblica di
 Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.
 Gli Stati AELS (EFTA) sottolineano che le dichiarazioni,
 rilevanti  ai  fini  dell'accordo  SEE,  allegate  all'atto
 finale  del  trattato  di  cui  al precedente paragrafo non
 possono  essere  interpretate  o applicate in contrasto con
 gli  obblighi delle Parti contraenti derivanti dal presente
 accordo o dall'accordo SEE.
 
 DICHIARAZIONE COMUNE DEGLI STATI AELS (EFTA)
 RELATIVA ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
 
 Gli  Stati  AELS (EFTA) sottolineano i forti elementi di
 differenziazione   e   di   flessibilita'  contenuti  nelle
 disposizioni   relative   alla   libera   circolazione  dei
 lavoratori. Essi  si  impegnano  ad  agevolare l'accesso al
 mercato  del  lavoro per i cittadini della Repubblica ceca,
 dell'Estonia,     della     Lettonia,    della    Lituania,
 dell'Ungheria,   della  Polonia,  della  Slovenia  e  della
 Slovacchia  nell'ambito  della  legislazione nazionale onde
 accelerare  il  ravvicinamento  con  l'acquis. E'  pertanto
 prevedibile  che le opportunita' di lavoro negli Stati AELS
 (EFTA) per i cittadini della Repubblica ceca, dell'Estonia,
 della   Lettonia,   della  Lituania,  dell'Ungheria,  della
 Polonia,   della  Slovenia  e  della  Slovacchia  aumentino
 notevolmente  con  l'adesione di questi Stati. Inoltre, gli
 Stati  AELS  (EFTA) faranno il migliore uso possibile delle
 disposizioni  proposte  per  giungere  al  piu' presto alla
 piena   applicazione   dell'acquis   nell'area   di  libera
 circolazione  dei  lavoratori. Per  il  Liechtenstein  cio'
 verra'  fatto  conformemente  alle  specifiche disposizioni
 come  previsto negli adattamenti settoriali dell'allegato V
 (Libera  circolazione  dei lavoratori) e dell'allegato VIII
 (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE.
 
 DICHIARAZIONE COMUNE DEGLI STATI AELS (EFTA)
 RELATIVA AL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA
 
 In  riferimento  al  regime  transitorio  per  l'Estonia
 definito   al  punto  2  del  capitolo  8  dell'allegato  6
 dell'Atto   di   adesione   del   16  aprile  2003  e  alla
 dichiarazione  8  sull'argillite  petrolifera,  il  mercato
 interno  dell'energia elettrica e la direttiva 96/92/CE del
 Parlamento  Europeo  e del Consiglio, del 19 dicembre 1996,
 concernente   norme   comuni   per   il   mercato   interno
 dell'energia  elettrica (direttiva sull'energia elettrica):
 Estonia,  gli  Stati  AELS  (EFTA) notano  che,  al fine di
 limitare  la  potenziale  distorsione della concorrenza nel
 mercato  interno  dell'energia elettrica, potrebbero essere
 applicati  meccanismi  di salvaguardia quali la clausola di
 reciprocita' della direttiva 96/92/CE.
 
 DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL LIECHTENSTEIN
 RELATIVA ALLE RELAZIONI BILATERALI
 CON LA REPUBBLICA CECA E CON LA REPUBBLICA SLOVACCA
 
 Il  Governo del Liechtenstein presume che tutte le Parti
 contraenti  rispettino  il  Principato del Liechtenstein in
 quanto  Stato  da  lungo  tempo sovrano e riconosciuto e in
 posizione  di  neutralita'  durante  tutta  la  prima  e la
 seconda guerra mondiale.
 
 DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA RELATIVA
 ALLA   DICHIARAZIONE   UNILATERALE   DEL   PRINCIPATO   DEL
 LIECHTENSTEIN
 
 La   Repubblica   ceca  accoglie  con  soddisfazione  la
 conclusione  dell'accordo  tra i paesi candidati e i membri
 dello  Spazio  economico  europeo,  che  considera un passo
 significativo  verso il superamento delle passate divisioni
 all'interno  dell'Europa  e  verso  un  ulteriore  sviluppo
 politico  ed  economico. La  Repubblica  ceca  e'  pronta a
 collaborare,  nell'ambito  dello  Spazio economico europeo,
 con  tutti  gli  Stati  membri,  compreso il Principato del
 Liechtenstein.
 Per  quanto concerne il Principato del Liechtenstein, la
 Repubblica  ceca  ha  dimostrato fin dalla sua creazione un
 evidente   interesse   a   stabilire   con  esso  relazioni
 diplomatiche. Gia'  nel  1992 essa ha inviato ai governi di
 tutti i paesi, compreso il Principato del Liechtenstein, la
 richiesta  di  riconoscimento  in quanto nuovo soggetto nel
 quadro  del  diritto  internazionale  a  decorrere  dal  1°
 gennaio  1993. Mentre  la  risposta di praticamente tutti i
 governi   e'   stata   affermativa,   il   Principato   del
 Liechtenstein continua a rappresentare un'eccezione.
 La   Repubblica   ceca  non  attribuisce  alcun  effetto
 giuridico  a  dichiarazioni non collegate con l'obiettivo e
 lo scopo del presente accordo.
 
 DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA RELATIVA
 ALLA   DICHIARAZIONE   UNILATERALE   DEL   PRINCIPATO   DEL
 LIECHTENSTEIN
 
 La  Repubblica  slovacca  accoglie  con soddisfazione la
 conclusione  dell'accordo  tra i paesi candidati e i membri
 dello  Spazio  economico  europeo,  che  considera un passo
 significativo  verso  un  ulteriore  sviluppo  economico  e
 politico in Europa.
 Fin  dalla  sua  fondazione,  la  Repubblica slovacca ha
 riconosciuto  il  Principato  del  Liechtenstein come Stato
 sovrano  e  indipendente  ed  e'  pronta a stabilire con il
 Principato relazioni diplomatiche.
 La  Repubblica  slovacca  non  attribuisce alcun effetto
 giuridico  a  dichiarazioni non collegate con l'obiettivo e
 lo scopo del presente accordo.
 
 DICHIARAZIONE DI ESTONIA, CIPRO, LETTONIA, MALTA E SLOVENIA
 SULL'ARTICOLO 5 DEL PROTOCOLLO 38-BIS
 SUL MECCANISMO FINANZIARIO DELLO SEE
 
 "L'Estonia,  Cipro,  la  Lettonia,  Malta  e la Slovenia
 sottolineano  che la ripartizione utilizzata all'articolo 5
 e'  stata  concepita  esclusivamente ai fini del meccanismo
 finanziario  dello  SEE. Esse  ne desumono quindi che detta
 ripartizione  non  pregiudica future proposte relative alle
 ripartizioni nell'ambito della coesione comunitaria e degli
 strumenti strutturali."
 
 DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
 RELATIVA ALLE NORME DI ORIGINE PER PESCI
 E PRODOTTI DEL MARE E DELLA PESCA
 
 La  Commissione  delle  Comunita'  europee esaminera' la
 fattibilita'  dell'armonizzazione  delle  norme  di origine
 entro il l° maggio 2004.
 
 
 ATTO FINALE
 
 
 I plenipotenziari
 della COMUNITA' EUROPEA,
 in appresso denominata "la Comunita'",
 e del REGNO DEL BELGIO,
 del REGNO DI DANIMARCA,
 della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
 della REPUBBLICA ELLENICA,
 del REGNO DI SPAGNA,
 della REPUBBLICA FRANCESE, dell'IRLANDA,
 della REPUBBLICA ITALIANA,
 del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
 del REGNO DEI PAESI BASSI,
 della REPUBBLICA D'AUSTRIA,
 della REPUBBLICA PORTOGHESE,
 della REPUBBLICA DI FINLANDIA,
 del REGNO DI SVEZIA,
 del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
 Parti   contraenti   del   trattato  che  istituisce  la
 COMUNITA'  EUROPEA,  in  appresso  denominati "Stati membri
 CE",
 i plenipotenziari
 della REPUBBLICA D'ISLANDA,
 del PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
 del REGNO DI NORVEGIA,
 in appresso denominati "Stati AELS (EFTA)",
 tutti insieme Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio
 economico  europeo,  fatto  a  Porto  il  2 maggio 1992, in
 appresso  denominato  "accordo  SEE",  in  appresso insieme
 denominati "attuali Parti contraenti",
 i plenipotenziari
 della REPUBBLICA CECA,
 della REPUBBLICA DI ESTONIA,
 della REPUBBLICA DI CIPRO,
 della REPUBBLICA DI LETTONIA,
 della REPUBBLICA DI LITUANIA,
 della REPUBBLICA DI UNGHERIA,
 della REPUBBLICA DI MALTA,
 della REPUBBLICA DI POLONIA,
 della REPUBBLICA DI SLOVENIA
 della REPUBBLICA SLOVACCA,
 in  appresso denominate "nuove Parti contraenti", riuniti a
 Lussemburgo,  addi'  quattordici  ottobre duemilatre per la
 firma  dell'accordo  sulla  partecipazione della Repubblica
 ceca,  della  Repubblica  di  Estonia,  della Repubblica di
 Cipro,  della  Repubblica  di Lettonia, della Repubblica di
 Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di
 Malta,  della  Repubblica  di  Polonia, della Repubblica di
 Slovenia  e della Repubblica slovacca allo Spazio economico
 europeo, hanno adottato i testi seguenti:
 Accordo  sulla  partecipazione  della  Repubblica  ceca,
 della  Repubblica  di  Estonia,  della Repubblica di Cipro,
 della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,
 della  Repubblica  di  Ungheria, della Repubblica di Malta,
 della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e
 della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo (in
 appresso denominato "l'accordo");
 1. I testi elencati in appresso, allegati all'accordo:
 Allegato A: Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo;
 Allegato B: Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo.
 I  plenipotenziari  delle  attuali  Parti contraenti e i
 plenipotenziari delle nuove Parti contraenti hanno adottato
 le   dichiarazioni  comuni  sottoelencate  ed  allegate  al
 presente atto finale:
 1. dichiarazione  comune  sul contemporaneo allargamento
 dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo;
 2. dichiarazione  comune relativa all'applicazione delle
 norme d'origine dopo l'entrata in vigore dell'accordo sulla
 partecipazione  della  Repubblica ceca, della Repubblica di
 Estonia,  della  Repubblica  di  Cipro, della Repubblica di
 Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di
 Ungheria,  della  Repubblica  di Malta, della Repubblica di
 Polonia,  della  Repubblica  di Slovenia e della Repubblica
 slovacca allo Spazio economico europeo;
 3. dichiarazione   comune   relativa   all'articolo  126
 dell'accordo SEE.
 I  plenipotenziari  della  Comunita', degli Stati membri
 CE,  degli Stati AELS (EFTA) e delle nuove Parti contraenti
 hanno  preso  atto  delle  dichiarazioni  sottoelencate  ed
 allegate al presente atto finale:
 1. dichiarazione   generale   comune  degli  Stati  AELS
 (EFTA);
 2. dichiarazione comune degli Stati AELS (EFTA) relativa
 alla libera circolazione dei lavoratori;
 3. dichiarazione comune degli Stati AELS (EFTA) relativa
 al mercato interno dell'energia elettrica;
 4. dichiarazione del governo del Liechtenstein;
 5. dichiarazione  della  Repubblica  ceca  relativa alla
 dichiarazione unilaterale del Principato del Liechtenstein;
 6. dichiarazione della Repubblica slovacca relativa alla
 dichiarazione unilaterale del Principato del Liechtenstein;
 7. dichiarazione  di  Estonia,  Cipro, Lettonia, Malta e
 Slovenia   sull'articolo   5   del   Protocollo  38bis  sul
 meccanismo finanziario del SEE;
 8. dichiarazione   della   Commissione  delle  Comunita'
 europee relativa alle norme di origine per pesci e prodotti
 del mare e della pesca.
 I  plenipotenziari  delle  attuali  Parti contraenti e i
 plenipotenziari  delle  nuove  Parti contraenti hanno anche
 concordato   che   le   nuove   Parti   contraenti  saranno
 adeguatamente  informate e consultate in merito a qualunque
 questione  pertinente  che debba essere trattata in seno al
 consiglio   SEE   e  al  comitato  misto  SEE  nel  periodo
 precedente alla partecipazione delle nuove Parti contraenti
 allo Spazio economico europeo.
 Essi  hanno  inoltre concordato che, al piu' tardi entro
 l'entrata in vigore dell'accordo, l'accordo SEE, modificato
 dal  protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico
 europeo,  e  i  testi  integrali  di tutte le decisioni del
 comitato misto SEE siano stilati nelle lingue ceca, estone,
 lettone,  lituana,  maltese,  polacca,  slovacca, slovena e
 ungherese  e  autenticati  dai  rappresentanti  delle Parti
 contraenti.
 Essi prendono atto dell'accordo tra il Regno di Norvegia
 e   la   Comunita'   europea   relativo  ad  un  meccanismo
 finanziario  norvegese per il periodo 2004 - 2009, allegato
 anch'esso al presente atto finale.
 Essi  prendono  anche  atto  del  protocollo  aggiuntivo
 all'accordo   tra  la  Comunita'  economica  europea  e  la
 Repubblica  d'Islanda  a  seguito  dell'adesione all'Unione
 europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia,
 della  Repubblica  di  Cipro, della Repubblica di Lettonia,
 della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria,
 della  Repubblica  di  Malta,  della Repubblica di Polonia,
 della  Repubblica  di Slovenia e della Repubblica slovacca,
 allegato al presente atto finale.
 Essi  prendono  altresi'  atto del protocollo aggiuntivo
 all'accordo  tra  la Comunita' economica europea e il Regno
 di  Norvegia  a  seguito  dell'adesione  all'Unione europea
 della  Repubblica  ceca' della Repubblica di Estonia, della
 Repubblica  di  Cipro,  della Repubblica di Lettonia, della
 Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della
 Repubblica  di  Malta,  della  Repubblica di Polonia, della
 Repubblica   di   Slovenia  e  della  Repubblica  slovacca,
 allegato al presente atto finale.
 Essi  prendono  inoltre  atto  dell'accordo  in forma di
 scambio  di  lettere tra la Comunita' europea e il Regno di
 Norvegia  in  merito  a  taluni prodotti agricoli, allegato
 anch'esso al presente atto finale.
 Essi sottolineano che i suddetti e protocolli sono parte
 integrante   di   una  soluzione  globale  per  le  diverse
 questioni affrontate in relazione alla partecipazione delle
 nuove  Parti contraenti allo Spazio economico europeo e che
 e'  necessario che l'accordo principale e i quattro accordi
 connessi entrino in vigore contemporaneamente.
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