Gazzetta n. 149 del 29 giugno 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 27 giugno 2005 |
Ordinanza contingibile e urgente relativa alla tutela delle persone anziane. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Considerato che le attuali, particolari condizioni meteorologiche stagionali, caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei tassi di umidita', impongono di intervenire con tempestivita' su tutto il territorio nazionale al fine di attivare ulteriori interventi, preventivi e assistenziali, necessari per prevenire gravi danni alla salute delle categorie piu' esposte e, in particolare, delle persone anziane che versano in difficolta' fisiche e socio-economiche; Considerato che a tal fine si rende indispensabile e urgente effettuare con immediatezza una iniziativa straordinaria e organica allo scopo di conoscere l'esatta entita', quantitativa e qualitativa, dei soggetti beneficiari degli interventi medesimi; Ritenuta la necessita' che le aziende unita' sanitarie locali si avvalgano in ogni caso della facolta' di acquisire ed utilizzare dalle anagrafi comunali della popolazione residente, per la predetta finalita' di pubblica utilita', elenchi di tutte le persone di eta' pari o superiore ad anni sessantacinque, senza acquisire il loro consenso ai sensi degli articoli 18, comma 4 e 19, comma 3 del sopra citato codice in materia di protezione dei dati personali; Rilevato che le ulteriori iniziative di sostegno e assistenza prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto sono individuate dal predetto codice come attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 73, comma 1 lettera b) del sopra citato codice in materia di protezione dei dati personali; Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilita' ed urgenza per provvedere nei termini indicati; Ordina:
Art. 1.
1. Le amministrazioni comunali trasmettono alle aziende unita' sanitarie locali, senza ritardo appositi elenchi di tutte le persone di eta' pari o superiore ad anni sessantacinque, iscritte nelle anagrafi della popolazione residente. 2. Le aziende unita' sanitarie locali, avvalendosi dei dati di cui al comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare le persone interessate, intraprendono in collaborazione con la Protezione civile ogni e piu' opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni gravi e irreversibili a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva specie in favore di soggetti bisognosi, non autosufficienti o incapaci. 3. Le amministrazioni comunali provvedono analogamente, anche attraverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto. |
| Art. 2.
1. La presente ordinanza ha validita' fino alla data del 30 settembre 2005. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 2005 Il Ministro: Storace |
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