Gazzetta n. 149 del 29 giugno 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 26 maggio 2005 |
Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Ponza. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che, ai sensi del predetto articolo, compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta municipale di Ponza (Latina) in data 14 aprile 2005, n. 50; Vista la nota n. 5954/Gab in data 6 maggio 2005 con la quale la prefettura di Latina esprime il proprio nulla osta; Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lazio con nota n. 075397/rd/12 del 12 maggio 2005; Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta:
Art. 1. Divieto
Dal 1° luglio al 30 settembre 2005 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza (Latina): a) ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 15 t; b) alle caravan e autocaravan intestati a persone residenti e non residenti sull'isola; c) dalle ore 00.00 del venerdi' alle ore 24 della domenica, ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t che trasportano merce non alimentare, ad eccezione di quelli intestati a soggetti residenti sull'isola. |
| Art. 2. Deroghe
Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola: a) veicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e religiose, previa autorizzazione rilasciata dal comune; b) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera. |
| Art. 3. Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis, del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. |
| Art. 4. Autorizzazioni in deroga
Al comune di Ponza e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco. |
| Art. 5. Vigilanza
Il prefetto di Latina e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato. Roma, 26 maggio 2005 Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 30 |
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