Gazzetta n. 149 del 29 giugno 2005 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI CAGLIARI |
DECRETO RETTORALE 14 giugno 2005 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto il decreto rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito di diverse componenti; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995 e successive modificazioni; Vista la delibera del senato accademico in composizione allargata del 13 aprile 2005 che ha approvato la modifica dell'art. 20, comma 5, dello statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 aprile 2005 che ha espresso parere favorevole relativamente alla predetta modifica; Vista la nota rettorale n. 7096 del 10 maggio 2005 con la quale e' stata trasmessa al M.I.U.R., per il prescritto controllo di legittimita' e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, la modifica dello statuto di Ateneo; Vista la nota ministeriale n. 1999 del 26 maggio 2005, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, esercitato il succitato controllo di legittimita' e di merito, ha comunicato che in relazione al testo di modifiche proposto non vi sono osservazioni da formulare; Decreta:
Art. 1.
Il sottoelencato articolo dello statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari e' modificato cosi' come indicato nel prospetto sottoriportato. E' approvata la modifica dell'art. 20, comma 5, che, pertanto, viene riformulato come segue: «Art. 20 (Consiglio degli studenti). - 5. Il consiglio e' composto dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel senato accademico in composizione allargata, nel consiglio di amministrazione, nel comitato per lo sport universitario, nell'ente regionale per il diritto allo studio e da uno studente per ogni consiglio di facolta' eletto tra i rappresentanti presenti in ogni consiglio di facolta'. Almeno due volte all'anno, e comunque quando un terzo dei componenti lo richieda, il consiglio si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo statuto e dai regolamenti.». |
| Art. 2.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cagliari, 14 giugno 2005 Il rettore: Mistretta |
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