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| Gazzetta n. 149 del 29 giugno 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | COMUNICATO |  | Regolamento  di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco |  | 
 |  |  |  | Con   delibera   n.  13  del  19  maggio  2005  il  consiglio  di amministrazione   dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  ha  approvato l'allegato schema di regolamento. Visto  il  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito nella  legge  24 novembre  2003, n. 326, che all'art. 48 ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e finanze datato 20 settembre  2004,  n.  245,  che  a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato ha dettato norme sull'organizzazione ed il funzionamento della predetta AIFA;
 Visti  in  particolare  i  commi  2, lettera b), e 3, lettera a), dell'art.  4  del  predetto  decreto,  concernenti rispettivamente la definizione  da  parte  del  Ministro  della salute degli indirizzi e delle  priorita'  dell'AIFA  e  la  stipula tra l'AIFA e il Ministero della  salute della Convenzione triennale per la regolamentazione dei rispettivi  rapporti  nonche'  i commi 2, lettera c) dell'art. 4 e 2, lettere   a),  i),  dell'art.  10,  concernenti  la  definizione  dei programmi annuali e triennali dell'AIFA;
 Visti  in  particolare gli articoli 6, comma 2, lettera b), e 10, comma 2, lettera a), ii) del predetto decreto;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
 Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 31;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108;
 Visto l'art. 2112 del codice civile;
 Visto il decreto del Ministro della salute in data 6 aprile 2004, di trasferimento all'AIFA del contingente del personale del Ministero della salute individuato nello stesso decreto;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute 30 aprile 2004 di nomina del consiglio di amministrazione dell'AIFA;
 Visto  il  decreto  del  Ministero della salute 26 maggio 2004 di nomina del collegio dei revisori dei conti;
 Visto  il  decreto  del  Ministro della salute 30 aprile 2004, di nomina del direttore generale dell'AIFA;
 Viste  le  circolari  del  dipartimento  della  funzione pubblica rispettivamente  in  data  31  luglio  2002, concernente le modalita' applicative  della  legge  15 luglio  2002,  n.  145, e 4 marzo 2004, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche;
 Visto  la  preliminare  favorevole deliberazione del consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 22 dicembre 2004, n. 8;
 Sentite  le  organizzazioni  sindacali  in data 20 gennaio 2005 e 3 febbraio 2005;
 Viste  le  note di approvazione del presente regolamento da parte del  dipartimento della funzione pubblica n. DFP/10688/85/1.2.3.1 del 16 maggio 2005 e del Ministero dell'economia e delle finanze n. 65622 del 19 maggio 2005;
 Vista  la  nota di approvazione del presente regolamento da parte del Ministero della salute n. DGFDM/P/15368/C.1.b del 19 maggio 2005;
 Vista    la    definitiva    deliberazione   del   consiglio   di amministrazione in data 19 maggio 2005;
 Su proposta del direttore generale;
 
 Art. 1.
 Principi
 
 1.  L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco,  di  seguito  denominata «Agenzia», nel rispetto dell'art. 3 del  decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, sono finalizzate alla  tutela  del  diritto  alla salute, alla unitarieta' del sistema farmaceutico,  all'accesso ai farmaci innovativi ed ai farmaci orfani per   le   malattie  rare,  all'impiego  sicuro  ed  appropriato  dei medicinali,  agli  investimenti  in  ricerca  e  sviluppo nel settore farmaceutico  e  al  rafforzamento  dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi e con l'Agenzia europea dei medicinali (EMEA).
 2.  L'Agenzia  si conforma ai principi della legge 7 agosto 1990, n.  241  e successive modificazioni ed integrazioni, adottando propri regolamenti  in materia di termini e di responsabili dei procedimenti e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.
 3.   Per  quanto  non  previsto  dal  presente  regolamento,  dal decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269,  convertito  nella legge 24 novembre  2003,  n.  326, d'ora in poi denominato decreto-legge n. 269/2003, e dal decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, si fa rinvio  al  decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e alla legge 15 luglio 2004, n. 145.
 |  |  |  | Art. 2. Struttura organizzativa
 
 1.  L'Agenzia  si  compone di quattordici uffici dirigenziali non generali  raggruppati  nelle  aree  funzionali,  di  cui  cinque aree tecniche ed una di coordinamento degli affari amministrativi, in modo e  al fine di assicurare e garantire la completezza, la unitarieta' e la  integrita'  dei processi decisionali e dei provvedimenti connessi alle funzioni istituzionali di competenza dell'Agenzia.
 2. L'Agenzia si compone, altresi', di:
 a) un  ufficio  di  presidenza,  di  livello  dirigenziale  non generale;
 b) un   ufficio   stampa  e  della  comunicazione,  di  livello dirigenziale non generale;
 c) tre uffici dirigenziali di livello non generale con funzioni di staff;
 d) due unita' dirigenziali con funzioni di staff, da attribuire a dirigenti con contratti di consulenza, studio e ricerca.
 3.  Nell'ambito  dell'organizzazione  dell'Agenzia,  il direttore generale  puo'  conferire  incarichi  per  il coordinamento di unita' organizzative ai sensi di quanto disposto dall'art. 22.
 |  |  |  | Art. 3. Uffici ed unita' dirigenziali con funzioni di staff
 
 Nel  rispetto  dell'art.  6,  comma  3,  lettera  c), del decreto ministeriale  20 settembre  2004,  n. 245, sono previsti, nell'ambito dell'Agenzia,  i seguenti uffici ed unita' di natura dirigenziale non generale,  con  funzioni di staff dirette ad assicurare supporto alle attivita'  delle  aree  funzionali  dell'AIFA  e  degli organismi ivi operanti:
 a) ufficio  «centro  studi»  cui affidare la realizzazione e la valutazione  di  studi  e ricerche in materia farmaceutica. Il centro studi AIFA opera, coordinandosi con gli uffici competenti in materia, sulla base degli obiettivi definiti dal CdA e dal direttore generale, ed in particolare definisce modelli e procedure per:
 1)  incentivare  gli  investimenti  in  ricerca e sviluppo in Italia nel settore farmaceutico;
 2) incentivare la politica dei generici;
 3)  prevedere gli effetti di impatto sulla spesa farmaceutica e  sanitaria  delle  innovazioni  tecnologiche,  delle variazioni dei trends di popolazione e dell'allocazione delle risorse;
 4) proporre un nuovo sistema dei prezzi e di rimborso.
 b) ufficio  per assicurare la qualita' delle procedure poste in essere dall'AIFA;
 c) ufficio  di  coordinamento  delle segreterie degli organismi collegiali operanti presso l'AIFA;
 d) unita' dirigenziale per il controllo di gestione finalizzato alla  verifica  mediante  valutazioni  comparative  dei  costi  e dei rendimenti,   al   conseguimento   degli  obiettivi  operativi,  alla efficienza  e all'economicita' della gestione delle risorse assegnate alle aree ed agli uffici dell'AIFA;
 e) unita'  dirigenziale di supporto scientifico della Direzione generale.
 |  |  |  | Art. 4. Area «coordinamento affari amministrativi»
 
 1.   L'area   coordinamento   affari  amministrativi  si  compone dell'ufficio  affari  amministrativi,  del  personale  e  legali,  di livello dirigenziale, con le funzioni di seguito indicate:
 supporto  al direttore generale nelle attivita' di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245;
 organizzazione,  pianificazione,  formazione e sviluppo risorse umane;
 gestione  del  personale: selezione e reclutamento, trattamento giuridico;  mobilita'  interna  ed  esterna;  matricola  e  ruoli del personale;   relazioni   sindacali;   contenzioso   in   materia   di controversie di lavoro;
 trattamento   economico  del  personale;  adempimenti  fiscali, previdenziali    e    contributivi;    trattamento   di   quiescenza, ricongiunzione   e   riscatti;   trattamento  di  missione,  servizio sostitutivo mensa;
 gestione  finanziaria e contabile; predisposizione del bilancio di esercizio e dei rendiconti dell'Agenzia; monitoraggio della spesa; supporto al servizio di controllo interno;
 gestione   del   patrimonio:   acquisizione,   inventariazione, gestione  e  manutenzione  dei  beni  mobili, dei beni immobili e dei relativi impianti e dei servizi; utenze dell'Agenzia;
 attivita' negoziale;
 affari legali, amministrativi, normazione;
 coordinamento del contenzioso;
 coordinamento   delle   risposte   agli  atti  parlamentari  di indirizzo e di controllo;
 autorizzazione  di  convegni,  congressi  e  riunioni  ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;
 sicurezza per la protezione dei dati personali;
 attivita' di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi della vigente  normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro;
 rapporti con il Ministero della salute;
 rapporti con il collegio dei revisori dei conti;
 coordinamento della segreteria del direttore generale.
 2.   L'area   di  coordinamento  affari  amministrativi  si  puo' articolare  in  piu'  unita'  organizzative, da affidare al personale delle aree funzionali.
 |  |  |  | Art. 5. Area 1 «registrazione e farmacovigilanza»
 
 L'area  1  registrazione  e  farmacovigilanza  si articola in tre uffici  di  livello  dirigenziale,  con funzioni per ciascuno di essi indicate di seguito:
 ufficio per le autorizzazioni all'immissione in commercio (AIC) di  medicinali  con  procedura  nazionale;  per le AIC dei medicinali registrati  con  procedura  di  mutuo  riconoscimento quando l'Italia agisce  da  Paese di riferimento, in collaborazione con l'ufficio per procedure comunitarie;
 ufficio  per  le  procedure comunitarie: adempimenti comunitari connessi  alle  procedure  di  registrazione  dei  farmaci  a livello europeo; importazioni ed esportazioni parallele; adempimenti relativi alle  richieste  di informazioni da parte delle autorita' regolatorie della UE;
 ufficio  di  farmacovigilanza:  espletamento  delle funzioni di farmacovigilanza e farmacoepidemiologia; promozione ed attivazione di studi  di  farmacovigilanza  attiva;  ricerche sull'utilizzazione dei farmaci;   definizione  ed  aggiornamento  della  lista  dei  farmaci sottoposti  a  farmacovigilanza attiva; gestione della rete nazionale di  farmacovigilanza;  gestione  e  aggiornamento  della  banca  dati dell'Osservatorio nazionale di farmacovigilanza.
 |  |  |  | Art. 6. Area 2 «produzione e controllo»
 
 L'area  2  produzione  e  controllo  si articola in tre uffici di livello  dirigenziale  e  di una unita', affidata ad un dirigente con funzioni ispettive, consulenza, studio e ricerca, con le funzioni per ciascuno di essi indicate di seguito:
 ufficio  autorizzazioni officine: autorizzazioni delle officine di  produzione;  controllo  sulla  produzione;  sistemi  di  allerta, sequestri; import-export, carenze dei medicinali; controlli di Stato;
 ufficio  attivita'  ispettive di buona pratica di fabbricazione (GMP)   sulla   produzione  dei  medicinali,  dei  gas  medicinali  e coordinamento  con  l'ISS  per  gli  adempimenti ispettivi sui centri ematologici, mutuo riconoscimento nel settore;
 ufficio  attivita'  ispettive  di  buona  pratica clinica (GCP) sulle  sperimentazioni  dei  medicinali,  follow  up delle ispezioni, promozione  di  norme  e  linee guida di buona pratica clinica, mutuo riconoscimento nel settore; ispezioni di farmacovigilanza;
 unita'  dirigenziale  con  funzioni  ispettive sulla produzione delle materie prime finalizzate alla produzione dei medicinali.
 |  |  |  | Art. 7. Area 3 «informazione, sperimentazione clinica e ricerca e sviluppo»
 
 L'area  3  informazione,  sperimentazione e ricerca e sviluppo si articola  in  tre uffici di livello dirigenziale, con le funzioni per ciascuno di essi indicate di seguito:
 ufficio informazione e comunicazione: attivita' di informazione sui   farmaci   agli   operatori   sanitari;   linee   guida  per  le autorizzazioni   e   il   controllo   dell'informazione  scientifica; bollettino di informazione sui farmaci ed altre attivita' editoriali, programmi di formazione a distanza (FAD);
 ufficio sperimentazione clinica: normazione e linee guida sulla sperimentazione   clinica;   promozione  della  ricerca  clinica  sui farmaci,   banca   dati  sulle  sperimentazioni  cliniche  no-profit; Osservatorio   nazionale   sulle   sperimentazioni  cliniche  (OsSC); segreteria del Comitato etico nazionale;
 ufficio  ricerca  e  sviluppo:  definizione  e coordinamento di progetti  di  ricerca  di iniziativa dell'Agenzia, di sperimentazioni cliniche  controllate  comparative,  di studi osservazionali di esito (outcome  research)  in collaborazione con il Ministero della salute, le  regioni,  l'Istituto  superiore  di  sanita',  ed altre strutture sanitarie pubbliche e private.
 |  |  |  | Art. 8. Area 4 «prezzi rimborso e mercato»
 
 L'area  4 - prezzi, rimborso e mercato, si articola di due uffici di  livello  dirigenziale,  con  le  funzioni  per  ciascuno  di essi indicate di seguito:
 ufficio  prezzi e rimborso: indagini di mercato; contrattazioni con  le  aziende farmaceutiche, attivita' istruttoria per il Comitato prezzi  e  rimborso (CPR) per la negoziazione del prezzo dei farmaci, analisi  dei  prezzi  di  rimborso e del mercato dei medicinali e dei farmaci   generici   negli   altri   Paesi   europei   e   a  livello internazionale;
 ufficio  di  coordinamento  dell'OSMED - Osservatorio nazionale sull'impiego  dei medicinali; gestione, manutenzione ed aggiornamento della  banca  dati  dei  medicinali;  implementazione, mantenimento e integrazione delle basi dei dati dell'OsMED; elaborazioni statistiche ed epidemiologiche anche con riferimento ai differenti Paesi europei, con  riguardo anche ai dati dell'Osservatorio europeo sulle politiche dei prezzi, sulle politiche di rimborso e sulle attivita' di ricerca.
 |  |  |  | Art. 9. Area  5  «procedure di assessment europeo e rapporti con l'EMEA e con le altre Agenzie dell'UE»
 
 L'area  5 - procedure di assessment europeo e ricerca e sviluppo, si  compone di due uffici di livello dirigenziale, con le funzioni di seguito indicate:
 ufficio assessment europeo per la valutazione dei dossier nella fase  preregistrativa  del  CHMP;  attivita'  istruttoria  e supporto nell'ambito   delle   procedure   registrative  in  cui  l'Italia  e' rapporteur  o co-rapporteur; supporto alle attivita' presso il CHMP e dell'EMEA;
 ufficio  rapporti  con  l'EMEA  e con le altre Agenzie dell'UE: rafforzamento  dei  rapporti  e coordinamento delle attivita' con gli organismi dell'EMEA e degli altri Paesi dell'UE; presenza qualificata di  funzionari  dell'AIFA  agli  organismi  dell'EMEA  e  delle altre Agenzie europee.
 |  |  |  | Art. 10. Conferenza dei coordinatori e dei preposti agli uffici
 
 1.  Ciascuna  area  funzionale  tecnica  e' coordinata da uno dei dirigenti  preposti  ad  un ufficio dirigenziale costituito presso la medesima area, che si alternano con cadenza annuale, il coordinamento dell'area  affari amministrativi, legali del personale e' affidato al dirigente  preposto  all'ufficio  affari amministrativi, legali e del personale.
 2.  Le  funzioni di coordinamento di cui al comma precedente sono finalizzate  ad assicurare completezza, unitarieta' ed integrita' dei procedimenti di competenza delle aree.
 3.  La  conferenza dei coordinatori e dei dirigenti preposti agli Uffici  e'  presieduta  dal  direttore  generale  ed  e' composta dai coordinatori   di   area,   dai   dirigenti   preposti   agli  uffici dell'Agenzia,  dai  dirigenti preposti alle unita' dirigenziali. Alle riunioni  della  conferenza  possono  essere invitati a partecipare i dirigenti  con incarichi ispettivi, di consulenza studio e ricerca e, ove   ricorra   la  necessita',  i  funzionari  cui  e'  affidato  il coordinamento delle unita' organizzative.
 4.  La  conferenza  si  riunisce  con  cadenza  almeno mensile su convocazione del direttore, che definisce l'ordine del giorno.
 |  |  |  | Art. 11. Ufficio di presidenza
 
 1.  L'ufficio di presidenza e' un ufficio di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze del consiglio di amministrazione cui   competono   le   funzioni   di   coadiuvare   il  consiglio  di amministrazione  nell'espletamento  dei compiti allo stesso assegnati dall'art.  6  del  decreto ministeriale 30 settembre 2004, n. 245. Il medesimo   ufficio   assicura   la   collaborazione   al   presidente nell'assolvimento   delle  funzioni  relative  ai  rapporti  con  gli Istituti  di ricerca pubblici e privati, le societa' scientifiche, le associazioni  industriali  e  le  associazione  dei consumatori e dei pazienti  e  con  le organizzazioni internazionali, ferme restando le competenze del direttore generale.
 |  |  |  | Art. 12. Ufficio stampa e della comunicazione
 
 2.  L'ufficio  stampa  e  della  comunicazione  e'  un ufficio di livello  dirigenziale  non generale, il cui responsabile e' nominato, ai  sensi dell'art. 17 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245,  con  delibera  del  consiglio  di  amministrazione,  sentito il Direttore generale, con le funzioni di seguito indicate:
 curare  i  rapporti  con  le  altre  strutture  di informazione pubbliche  e  private  e con i mass-media nazionali e internazionali; effettuare  il  monitoraggio  dell'informazione  italiana  ed  estera curandone  la  rassegna,  con  particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali dell'Agenzia; promuovere programmi ed  iniziative  editoriali  di  informazione istituzionale; curare la comunicazione  esterna  rivolta  alle  collettivita'  e ad altri enti sulla   attivita'   dell'Agenzia  ed  il  suo  funzionamento;  curare l'attivita'  di informazione sui farmaci ai cittadini e di educazione sanitaria    in   collaborazione   con   l'ufficio   informazione   e comunicazione di cui all'art. 7; curare le relazioni con il pubblico.
 |  |  |  | Art. 13. Disposizioni transitorie e finali
 
 1.  I  dirigenti  con incarico di direzione di ufficio trasferiti all'Agenzia   con  decreto  ministeriale  6  aprile  2004  nonche'  i dirigenti  nei  cui contratti di lavoro stipulati dal Ministero della salute  ai  sensi  dell'art.  19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 sia subentrata l'Agenzia per effetto dell'art. 2 del decreto ministeriale  sopra citato, continuano ad esercitare le funzioni e le competenze  loro  affidate,  fino  alla  stipula  del nuovo contratto individuale di lavoro.
 2.  L'Agenzia puo' affidare a terzi, nel rispetto della normativa comunitaria  e  nazionale  e della contrattazione collettiva vigenti, l'esecuzione   di   attivita'   strumentali  allo  svolgimento  delle attivita'  istituzionali,  qualora  sia  necessario  far  ricorso  ad apposite   e   specifiche   competenze  non  rinvenibili  all'interno dell'Agenzia.
 3.  Fino  alla data di entrata in vigore del presente regolamento il  numero  e  la  competenza degli uffici dell'Agenzia corrisponde a quello dei preesistenti uffici della direzione generale dei farmaci e dei  dispositivi  medici  i  cui  compiti  e funzioni sono transitati all'Agenzia  ai  sensi  dell'art.  48,  comma 5, del decreto-legge n. 269/2003.
 4.  Fino  all'adozione dei regolamenti di al comma 2 dell'art. 1, si  applicano le disposizioni contenute nei regolamenti di attuazione della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  in  materia  di  trasparenza amministrativa nelle strutture del Ministero della salute.
 |  |  |  | Art. 14. Rapporti di lavoro
 
 Ai  sensi  dell'art.  2112 del codice civile i rapporti di lavoro del  personale  trasferito all'Agenzia dal Ministero della salute con decreto   ministeriale   6 aprile   2004   continuano  nei  confronti dell'Agenzia medesima.
 |  |  |  | Art. 15. Contrattazione integrativa dell'Agenzia e relazioni sindacali
 
 1.    Per    la   disciplina   degli   istituti   normo-economici dell'ordinamento  del  personale  si  rinvia alle norme legislative e regolamentari  vigenti  in  materia,  agli  accordi di contrattazione collettiva   del   personale  dipendente  del  comparto  Ministeri  e dell'area  negoziale  I  della  dirigenza,  nonche'  a  quanto  sara' definito  in  sede  di  contrattazione  integrativa dell'Agenzia, nei limiti stabiliti dal CCNL.
 2.  L'Agenzia,  nell'ambito della gestione dei personale, pone in essere relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le  organizzazioni  sindacali  nel  rispetto del sistema di relazioni delineato   dai  contratti  collettivi  di  lavoro  e  dal  contratto integrativo dell'Agenzia.
 |  |  |  | Art. 16. Inquadramento professionale e inquadramento nei ruoli dell'Agenzia
 
 1. Per l'inquadramento professionale del personale dirigenziale e non  dirigenziale  dell'Agenzia  si  applica  quanto  previsto per il personale  dipendente  del  comparto  Ministeri, nonche' quanto sara' concordato  in  sede  di contrattazione integrativa dell'Agenzia, nei limiti stabiliti dal CCNL.
 2.  Presso  l'Agenzia  sara'  istituito,  ai sensi della legge n. 145/2002  e  del decreto del Presidente della Repubblica n. 108/2004, il  ruolo dei dirigenti che si articolera' in due fasce, nei rispetto delle  disposizioni normative e degli accordi contrattuali vigenti in materia, nell'ambito dell'Area negoziale I della dirigenza.
 |  |  |  | Art. 17. Personale dirigente
 
 1.  I  dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed  assicurano  il  rispetto  degli  indirizzi  e  l'attuazione delle direttive  del  direttore  generale  dell'Agenzia.  Sono  preposti al coordinamento  delle aree ai sensi dell'art. 10, ad uffici di livello dirigenziale, ovvero incaricati di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.
 2.  I  dirigenti  con  incarico di direzione di Ufficio nonche' i dirigenti  preposti  al  coordinamento  delle  aree sono responsabili della   gestione   delle   risorse  umane,  finanziarie  e  materiali finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e di controllo.
 3.  Le  funzioni  ispettive,  di  consulenza,  studio  e  ricerca dell'Agenzia  sono  determinate  nei  numero  di  12,  conferibili  a dirigenti di II fascia.
 |  |  |  | Art. 18. Accesso alla dirigenza
 
 1.  L'accesso  al  ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti  disponibili  e  vacanti, con procedure selettive pubbliche nel rispetto della normativa vigente in materia.
 |  |  |  | Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali
 
 1.  Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e  dei  programmi da realizzare e nel rispetto di quanto previsto dal vigente  Contratto  collettivo  nazionale dell'Area negoziale I della dirigenza.  i  soggetti  in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati  sulla  base  delle  conoscenze, delle attitudini e delle capacita'  professionali  possedute,  anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
 2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, con facolta'  di rinnovo, ai dirigenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia ovvero  ai  sensi  dell'art.  19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
 |  |  |  | Art. 20. Conferimento  di funzioni a personale tecnico o altamente qualificato esterno
 
 L'Agenzia,   nel   rispetto   della   normativa  vigente  ed,  in particolare, del combinato normativo di cui al comma 7 dell'art. 48 e dell'art.  26 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per particolari  esigenze  connesse  al  raggiungimento  degli  obiettivi determinati  dalla Direttiva del Ministro della salute, dai programmi annuali  e  triennali  di  attivita' dell'Agenzia e dalla convenzione triennale,  previsti  dal  predetto  decreto, puo' assumere personale tecnico  o  altamente  qualificato con contratto a tempo determinato, anche  con  funzioni  dirigenziali,  la  cui durata non puo' superare cinque anni.
 |  |  |  | Art. 21. Personale non dirigente
 
 1. L'Agenzia provvede al reclutamento del personale non dirigente nel  rispetto  della  normativa  vigente in materia ed anche ai sensi dell'art.  48,  comma  7,  del decreto-legge n. 269/2003, assicurando trasparenza,  economicita' e celerita' di svolgimento delle attivita' di reclutamento.
 2.  L'Agenzia,  in conformita' a quanto previsto dall'art. 36 del decreto   legislativo   n.   165/2001   puo'  avvalersi  delle  forme contrattuali  flessibili  di  assunzione  e  di impiego del personale previste  dal  codice  civile,  dalle  leggi  sui  rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro.
 3.  Le  determinazioni  relative  all'avvio  delle  procedure  di reclutamento  sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di personale, nei limiti delle risorse disponibili.
 |  |  |  | Art. 22. Incarichi di coordinamento delle unita' organizzative
 
 Il  direttore  generale  puo'  conferire,  in  applicazione degli articoli 18  e  19  del  Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto   ministeri   personale  non  dirigente  -  parte  normativa 1998/2001   e   parte   economica  1998/1999,  sottoscritto  in  data 16 febbraio  1999, incarichi di coordinamento di unita' organizzative non dirigenziali.
 |  |  |  | Art. 23. Missioni
 
 Ai  fini dello svolgimento di particolari compiti dell'Agenzia il personale  in  servizio  puo' essere inviato in missione in localita' italiane  ed  estere,  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti in materia.
 |  |  |  | Art. 24. Formazione
 
 L'Agenzia,  nel  rispetto  delle vigenti disposizioni normative e contrattuali,  promuove ed attua interventi e programmi di formazione permanente  e di aggiornamento continuo del personale per migliorarne il  livello  di  prestazione  nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne  le  capacita' potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi  diversi,  anche  ai  fini  dello  sviluppo  di  competenze polivalenti e della progressione di carriera.
 |  |  |  | Art. 25. Mobilita' e trasferimenti d'ufficio
 
 1.  L'Agenzia  assicura  la  mobilita' del personale in linea con quanto  stabilito dal decreto legislativo n. 165/2001 e nei contratti collettivi.
 |  |  |  | Art. 26. Comando presso amministrazioni pubbliche
 
 1.  Nell'interesse  dell'Agenzia  e  su  richiesta  di  pubbliche amministrazioni,   istituzioni   ed   organismi   internazionali,  il personale  che  esprime  il  proprio  assenso puo' essere comandato a prestare  servizio  per  periodi  determinati presso i predetti enti, fermo  restando  il  relativo onere a carico dell'Amministrazione che beneficia del predetto personale.
 2.  Il periodo trascorso in posizione di comando e' utile a tutti gli effetti giuridici ed economici.
 |  |  |  | Art. 27. Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale
 
 1.  L'Agenzia,  nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile, penale  o  amministrativo-contabile nei confronti del dipendente, per fatti    o   atti   compiuti   nell'espletamento   del   servizio   e all'adempimento  dei compiti d'ufficio eroga al dipendente stesso, su sua  richiesta,  il  rimborso  e,  tenuto  conto della sua situazione economica,  eventuali  anticipazioni  per  gli  oneri  di  difesa,  a condizione che non sussista conflitto di interesse.
 2.  In  caso  di  condanna  con sentenza passata in giudicato, di prescrizione  del reato, di amnistia o di beneficio dell'applicazione della  pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 e seguenti del codice di  procedura  penale,  l'Agenzia  puo'  chiedere  ai  dipendente  il rimborso  delle  eventuali  anticipazioni  ricevute  per gli oneri di difesa.
 3.   L'Agenzia  provvede  a  tutelare  il  personale  che  svolge attivita'  ad  alto rischio professionale mediante la stipulazione di appositi   contratti   assicurativi  per  la  responsabilita'  civile derivante  da  danni patrimoniali cagionati involontariamente a terzi nello   svolgimento  delle  proprie  funzioni,  nonche'  mediante  la stipulazione  di  appositi  contratti  assicurativi  per la copertura delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi.
 |  |  |  | Art. 28. Norme transitorie
 
 1. Il trattamento giuridico ed economico del personale trasferito dai  Ministero  della  salute  all'Agenzia  con  decreto ministeriale 6 aprile  2004 e' assicurato dall'Agenzia medesima con decorrenza dal 1° gennaio 2005.
 2.   La   dotazione   organica  dell'Agenzia  in  sede  di  prima applicazione  e'  determinata,  ai  sensi  dell'art.  25  del decreto ministeriale  20 settembre 2004 n. 245, con decorrenza dal 1° gennaio 2004  dai  numero  di  unita' di personale e dalle qualifiche e dalle aree  trasferite  dal  Ministero  in  virtu' del decreto ministeriale 6 aprile  2004  ed  ai sensi del comma 7 art. 48 del decreto-legge n. 269/2003.
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