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| Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 28 giugno 2005, n. 112 |  | Disposizioni  urgenti  per  la  partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Visto  il  decreto-legge  19 gennaio  2005,  n.  3, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18 marzo  2005,  n. 37, recante proroga della  partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure  di  incentivazione  della  produttivita'  del  personale  dei Ministeri della difesa e degli affari esteri;
 Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla  crisi  irachena  e,  in  particolare,  la  risoluzione n. 1546 dell'8 giugno 2004;
 Vista   la   dichiarazione   finale   approvata   dalla  Conferenza internazionale sull'Iraq il 23 novembre 2004;
 Vista  la  dichiarazione  del  Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1° giugno 2005;
 Vista   l'azione   comune  2005/190/PESC,  adottata  dal  Consiglio dell'Unione europea il 7 marzo 2005, relativa alla missione integrata dell'Unione  europea  sullo  stato  di diritto per l'Iraq, denominata EUJUST LEX;
 Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare disposizioni    volte    ad   assicurare   la   continuazione   della partecipazione  italiana al processo di stabilizzazione democratica e di ricostruzione dell'Iraq, nonche' la prosecuzione, in condizioni di sicurezza, degli interventi umanitari a sostegno della popolazione;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministri  degli  affari  esteri,  della  difesa e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto-legge:
 Art. 1.
 
 Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq
 
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro 19.222.168   per   la  prosecuzione  della  missione  umanitaria,  di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge  19 gennaio  2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18 marzo  2005,  n.  37, al fine di fornire sostegno al Governo   iracheno   nella   ricostruzione   e  nell'assistenza  alla popolazione.
 2.  Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella risoluzione  delle  Nazioni  Unite  n.  1546  dell'8 giugno  2004, le attivita'  operative  della  missione  sono finalizzate, oltre che ai settori  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003,  n.  165,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,  n.  219,  e,  in  particolare,  alla prosecuzione dei relativi interventi,  anche alla realizzazione di iniziative concordate con il governo iracheno e destinate, tra l'altro:
 a) al  sostegno  dello  sviluppo  socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione;
 b) al sostegno istituzionale e tecnico;
 c) alla  formazione  nel  settore della pubblica amministrazione, delle  infrastrutture,  dell'informatizzazione,  della  gestione  dei servizi pubblici;
 d) al sostegno dello sviluppo socio-economico.
 3.  Per  le  finalita' e nei limiti temporali previsti dal presente articolo,  il  Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in  economia  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di  contabilita' generale dello Stato.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Organizzazione della missione
 
 1.  Al  capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e' affidata la direzione in loco della missione di cui all'articolo 1.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Rinvii normativi
 
 1.  Per  quanto  non  diversamente  previsto,  alla missione di cui all'articolo  1  si  applicano  l'articolo  2, comma 2, l'articolo 3, commi  1,  2,  3,  5  e  6,  e  l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge  10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
 2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di  cui  all'articolo  4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  219  del 2003, si applicano  altresi'  le  disposizioni  di  cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni
 
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro 150.000  per  lo  svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati   e  funzionari  iracheni,  a  cura  del  Ministero  della giustizia,  nell'ambito  della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX.
 2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti la misura delle indennita' orarie e dei rimborsi  forfetari  delle  spese  di  viaggio  per  i  docenti e gli interpreti,  la  misura delle indennita' giornaliere e delle spese di vitto  per  i  partecipanti  ai  corsi,  la  misura delle spese per i sussidi didattici.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Partecipazione di personale militare  alla missione internazionale in
 Iraq
 
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro 212.972.175 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 1, del   decreto-legge   19   gennaio   2005,   n.  3,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37.
 2.  Nell'ambito della missione di cui al comma 1, il comandante del contingente  militare  e'  autorizzato,  nei  casi  di  necessita'  e urgenza,  a  disporre  interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori  da  eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilita'  generale  dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori  a  euro  250.000,  entro  il  limite  complessivo  di euro 4.000.000,  al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione  locale,  compreso  il ripristino dei servizi essenziali. Per  le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.000.000.
 3.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro 961.356  per  la  partecipazione  di  esperti  militari italiani alla riorganizzazione  dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonche'  alle  attivita'  di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.
 4.  Il  Ministero  della difesa e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2005,  a  cedere, a titolo gratuito, alle Forze di sicurezza irachene materiali   di   protezione   individuale,   armamento   leggero   ed equipaggiamento  dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'invio dei materiali in Iraq e' autorizzata la spesa di euro 100.000.
 |  |  |  | Art. 6. 
 Trattamento assicurativo
 
 1.  Al  personale  dell'Arma  dei  carabinieri  impiegato  in Iraq, nell'ambito  della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione  e  sicurezza  dell'Ambasciata  d'Italia  e  del Consolato generale   e'   attribuito   il   trattamento  assicurativo  previsto dall'articolo   3   del  decreto-legge  28  dicembre  2001,  n.  451, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per  la  finalita'  di  cui  al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 8.747.
 |  |  |  | Art. 7. 
 Indennita' di missione
 
 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali  e  nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data  di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente al contingente di cui all'articolo 5, comma 1,  e'  corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio  o  alla  paga  e  agli  altri  assegni a carattere fisso e continuativo,  l'indennita'  di  missione  di  cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del novantotto per cento, detraendo eventuali   indennita'  e  contributi  corrisposti  agli  interessati direttamente dagli organismi internazionali.
 2.  La  misura  dell'indennita'  di cui al comma 1 e' calcolata sul trattamento  economico  all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
 3.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1,  calcolata sul trattamento economico  all'estero  previsto  con  riferimento  ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, e' corrisposta al personale di cui all'articolo 5, comma 3, nella misura intera, incrementata del trenta per cento se il  personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
 |  |  |  | Art. 8. 
 Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali
 
 1.  I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di  imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri  presso  i  comandi,  le  unita',  i  reparti  e gli enti costituiti  per  lo  svolgimento  delle  missioni  di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle  tabelle  1,  2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 9. 
 Disposizioni in materia penale
 
 1.   Al   personale   militare  impiegato  nella  missione  di  cui all'articolo  5  si  applicano  il codice penale militare di guerra e l'articolo  9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
 2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1 e 5 sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia  e  sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
 3.  Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma.
 |  |  |  | Art. 10. 
 Disposizioni in materia contabile
 
 1.  Le  disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma  2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni   di   materiali   d'armamento   e   di  equipaggiamenti individuali  e  si  applicano  entro  il  limite  complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 12.
 |  |  |  | Art. 11. 
 Rinvii normativi
 
 1.  Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, alla missione  internazionale  di  cui  all'articolo  5  si  applicano gli articoli  2,  commi  2  e  3,  3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   451,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
 |  |  |  | Art. 12. 
 Copertura finanziaria
 
 1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari complessivamente  a  euro  237.414.446  per  l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 13. 
 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 28 giugno 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Martino, Ministro della difesa
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
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