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| Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO-LEGGE 28 giugno 2005, n. 111 |  | Disposizioni  urgenti  per  la  partecipazione  italiana  a  missioni internazionali. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali;
 Vista  la  risoluzione n. 1590 approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU  il  24 marzo 2005, relativa alla missione denominata United Nation Mission in Sudan;
 Vista   l'azione   comune  2004/847/PESC,  adottata  dal  Consiglio dell'Unione  europea  il  9  dicembre 2004, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa, denominata EUPOL Kinshasa;
 Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare disposizioni  volte  ad  assicurare  la  partecipazione italiana alle missioni  internazionali  di  pace  e di aiuto umanitario, nonche' la prosecuzione  dei  programmi  di  cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministri  degli  affari  esteri  e  della  difesa, di concerto con il Ministro  della  giustizia  e  con  il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto-legge:
 Art. 1.
 
 Partecipazione di personale militare a missioni internazionali
 
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro 16.235.103  per la proroga della partecipazione di personale militare alla  missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour  e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
 2.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro 138.262.283 per la proroga della partecipazione di personale militare alla   missione   internazionale  International  Security  Assistance Force-ISAF,  di  cui  all'articolo  1,  comma 2, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
 3.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro 126.285.892   per   la  proroga  della  partecipazione  di  personale militare,  compreso  il  personale  appartenente  al  corpo  militare dell'Associazione  dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di  Malta,  speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali,  di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 39, di seguito elencate:
 a) Over the Horizon Force in Bosnia;
 b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
 c)  Joint  Guardian  in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
 d)   United   Nations   Mission  in  Kosovo  (UNMIK)  e  Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
 e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
 4.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro 36.332.846  per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione  dell'Unione  europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA,  di  cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 2005, n. 39, nel cui ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU.
 5.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro 614.078  per  la  proroga  della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex  Jugoslavia-EUMM,  di  cui all'articolo 1, comma 5, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
 6.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro 588.866  per  la  proroga  della partecipazione di personale militare alla  missione  internazionale  Temporary  International  Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
 7.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro 1.747.501  per  la proroga della partecipazione di personale militare alla  missione  internazionale  United  Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE), di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
 8.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro 344.870  per la proroga della partecipazione di personale militare al processo  di pace in corso per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Missione ONU in Sudan
 
 1.  E  'autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro 15.801.814  per la partecipazione di personale militare alla missione denominata United Nation Mission in Sudan, di cui alla risoluzione n. 1590 approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 24 marzo 2005.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Missione UE nella Repubblica democratica del Congo
 
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro 116.149  per la partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa, denominata EUPOL Kinshasa, di cui   all'azione   comune   2004/847/PESC,   adottata  dal  Consiglio dell'Unione europea il 9 dicembre 2004.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Consiglieri diplomatici
 
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro 51.016  per  l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico per l'espletamento   dell'incarico   di   consigliere   diplomatico   del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 2.
 2.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro 41.937  per  l'invio  in  Kosovo  di  un  funzionario diplomatico per 1'espletamento   dell'incarico   di   consigliere   diplomatico   del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c).
 3.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro 12.192 per l'invio in Bosnia-Erzegovina di un funzionario diplomatico per  l'espletamento  dell'incarico  di  consigliere  diplomatico  del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 4.
 |  |  |  | Art. 5. 
 Missione ISAF in Afghanistan
 
 1. Nell'ambito della missione ISAF, di cui all'articolo 1, comma 2, il  comandante  del  contingente militare e' autorizzato, nei casi di necessita'  e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti  e  lavori  da  eseguire  in  economia  anche in deroga alle disposizioni  di  contabilita'  generale  dello Stato, per impegni di spesa   unitari  non  superiori  a  euro  250.000,  entro  il  limite complessivo  di  euro  2.000.000,  al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi  essenziali.  Per  le  finalita'  di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.000.000.
 2.  Il  Ministero  della difesa e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2005,  a  cedere,  a titolo gratuito, alle Forze di sicurezza afghane presidi sanitari e materiali di equipaggiamento dismessi alla data di entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  escluso  il  materiale d'armamento.  Per l'invio dei materiali in Afghanistan e' autorizzata la spesa di euro 105.000.
 |  |  |  | Art. 6. 
 Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena
 
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro 1.849.123  per  il  sostegno  logistico  della  compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
 |  |  |  | Art. 7. 
 Partecipazione di personale delle   Forze   di   polizia  a  missioni
 internazionali
 
 1.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro 692.907  per  la  proroga  della  partecipazione  del personale della Polizia  di  Stato  alla  missione  United  Nations Mission in Kosovo (UNMIK),  di  cui all'articolo 5, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
 2.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro 4.319.622 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia  italiane  in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
 3.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro 646.968  per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale della Polizia  di  Stato  e  dell'Arma  dei  carabinieri  alla  missione in Bosnia-Erzegovina  denominata  EUPM,  di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
 4.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro 166.693  per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione  europea  in  Macedonia, denominata EUPOL Proxima, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
 |  |  |  | Art. 8. 
 Trattamento assicurativo
 
 1.  Al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur  nell'ambito  della  missione  di  monitoraggio del cessate il fuoco  dell'Unione Africana e' attribuito il trattamento assicurativo previsto  dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per  la  finalita'  di  cui  al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 875.
 |  |  |  | Art. 9. 
 Indennita' di missione
 
 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali  e  nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data  di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al  personale  appartenente  ai  contingenti  di cui agli articoli 1, commi  1, 2, 3, 4, 6 e 7, 2 e 7, comma 1, e' corrisposta per tutta la durata  del  periodo,  in  aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri  assegni  a  carattere  fisso  e  continuativo, l'indennita' di missione  di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del novantotto per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti    agli    interessati   direttamente   dagli   organismi internazionali.
 2.  La  misura  dell'indennita' di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,  nonche' per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza  presso  la  sede  diplomatica  di Kabul in Afghanistan, e' calcolata   sul   trattamento   economico   all'estero  previsto  con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
 3.  L'indennita'  di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che partecipa  alle  missioni di cui agli articoli 1, commi 5 e 8, 3 e 7, commi  3  e 4, nella misura intera, incrementata del trenta per cento se  il  personale  non  usufruisce,  a  qualsiasi  titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
 4.  L'indennita'  di  cui  al  comma 1 e' corrisposta ai funzionari diplomatici  di  cui  all'articolo 4 nella misura intera incrementata del   trenta  per  cento.  Per  il  funzionario  diplomatico  di  cui all'articolo  4,  comma  1, l'indennita' e' calcolata sul trattamento economico  all'estero  previsto  con  riferimento  ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
 5.  Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 7, comma  2,  si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio  1961,  n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della   medesima   legge,   nella  misura  del  cinquanta  per  cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
 |  |  |  | Art. 10. 
 Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali
 
 1.  I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di  imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri  presso  i  comandi,  le  unita',  i  reparti  e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti  dalle  tabelle  1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre  1997,  n.  490,  e  5  ottobre  2000,  n. 298, e successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 11. 
 Disposizioni in materia penale
 
 1.   Al   personale   militare  impiegato  nelle  missioni  di  cui all'articolo  1,  commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di  guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
 2.  I reati commessi dallo straniero in territorio afghano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo  1,  commi  1  e  2,  sono puniti sempre a richiesta del Ministro  della  giustizia  e  sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
 3.  Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma.
 4.  Al  personale  militare  impiegato  nelle  missioni di cui agli articoli  1,  commi  3,  4, 5, 6, 7 e 8, 2, 3 e 7, commi 2, 3 e 4, si applicano  il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
 |  |  |  | Art. 12. 
 Disposizioni in materia contabile
 
 1.  Le  disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma  2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni   di   materiali   d'armamento   e   di  equipaggiamenti individuali  e  si  applicano  entro  il  limite  complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15.
 |  |  |  | Art. 13. 
 Rinvii normativi
 
 1.   Per   quanto   non   diversamente   previsto,   alle  missioni internazionali  di  cui al presente decreto si applicano gli articoli 2,  commi  2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
 |  |  |  | Art. 14. 
 Attivita' di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria
 
 1. E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 100.000 per la prosecuzione  dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato  all'accertamento  dei  livelli  di  uranio  e  di  altri elementi  potenzialmente  tossici  presenti  in campioni biologici di militari   impiegati   nelle  missioni  internazionali,  al  fine  di individuare  eventuali  situazioni  espositive  idonee  a  costituire fattore  di  rischio  per  la  salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge  20  gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
 |  |  |  | Art. 15. 
 Copertura finanziaria
 
 1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari complessivamente  a  euro  346.315.735  per  l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 16. 
 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 28 giugno 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Martino, Ministro della difesa
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
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