Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2005 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2005, n. 113 |
Regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, il quale, nel dettare disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano determinate le modalita' per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e delle Forze armate; Visto l'articolo 11, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, che fa salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di cui all'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 78 del 2000; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, in materia di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Visto l'articolo 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attivita' sportive; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1988, n. 459, riguardante il regolamento che disciplina l'attivita' sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005; Sulla proposta del Ministro della difesa;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Compiti dei Centri sportivi
1. I Centri sportivi delle Forze armate, di seguito denominati: "Centri", curano il mantenimento e la promozione dell'attivita' agonistica delle Forze armate e perseguono l'obiettivo di accrescere il prestigio delle stesse e sviluppare il patrimonio sportivo nazionale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2000, n. 79) concernente delega al Governo in materia di riordinamento dell'Arma dei carabinieri, del corpo forestale dello Stato, del corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, e' il seguente: «Art. 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1.-3. (Omissis). 4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate 1e modalita' per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno, precedente; b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche; c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalita' e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica; d) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza; d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449». - Il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2004, n. 204) concernente sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e' il seguente: «Art. 11 (Reclutamento). - 1. (Omissis). 2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1ª classe o aviere scelto. Previo giudizio di idoneita', possono conseguire il grado di caporal maggiore ovvero sottocapo o 1° aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma. Decorso un anno dal giudizio di non idoneita', il volontario viene sottoposto a nuova valutazione». - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122. - Il testo dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1987, n. 11), concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e' il seguente: «Art. 29 (Attivita' sportiva). - 1. Le Forze armate, nell'ambito delle attivita' loro assegnate, sono tenute a facilitare la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attivita' sportive. 2. I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni, le societa' e le istituzioni sportive e ricreative del luogo. 3. I militari di leva che risultano atleti riconosciuti di livello nazionale da una commissione, composta dai rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto da un apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa con proprio decreto. 4. I suddetti militari vengono assegnati ai centri sportivi di Forza armata, tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell'incorporazione e delle esigenze della Forza armata stessa. 5. I militari di cui al comma 3 che praticano discipline sportive non previste nei centri sportivi di forza armata o che non vengono destinati nei predetti centri, ai sensi del comma 4, sono assegnati a comandi, enti o reparti vicini alla societa' sportiva di appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio. 6. Le richieste per l'assegnazione dei predetti militari presso le sedi di origine vengono inoltrate dal CONI, almeno quattro mesi prima della partenza del contingente di appartenenza degli interessati». - Il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1988, n. 459, concernente approvazione del regolamento che disciplina l'attivita' sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1988, n. 257. - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' il seguente: «2. Con decreto del Presidente dalla Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina dalle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».
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| Art. 2.
Riconoscimento e affiliazione
1. I Centri sono rappresentati nel Comitato sportivo militare e sono riconosciuti, ai fini sportivi, sulla base di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). 2. I Centri ottengono l'affiliazione alle federazioni sportive, in base alle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche. |
| Art. 3.
Reclutamento degli atleti
1. Il reclutamento degli atleti ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli, nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata quadriennale previste per gli anni 2005 e 2006 dalla tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, per gli anni successivi, fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della stessa legge n. 226 del 2004, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della legge 23 agosto 2004, n. 226. 2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i giovani che, ancorche' non abbiano effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, siano in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, ed abbiano conseguito, nella disciplina prescelta, risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal Comitato sportivo militare, alla cui valutazione provvede la commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, sulla base dei parametri fissati nel bando di concorso. 3. Per il personale di cui al comma 1, con decreto del Direttore generale della Direzione generale della sanita' militare, sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonche' i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare. 4. I vincitori sono immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare e sono avviati ad uno specifico corso formativo in qualita' di volontari in ferma prefissata quadriennale, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base. 5. Il personale appartenente ai ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente puo' essere assegnato ai Centri qualora sia in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.
Note all'art. 3: - La tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, e' la seguente: Tabella A (vedi art. 5, comma 1) Ripartizi0ne delle consistenze del personale non direttivo delle Forze armate negli anni 2005 e 2006 ===================================================================== Forze armate |anno 2005|anno 2006 ===================================================================== Primi marescialli.... |14.578 |14.023 --------------------------------------------------------------------- Marescialli.... |50.784 |50.311 --------------------------------------------------------------------- Sergenti.... |11.353 |12.633 --------------------------------------------------------------------- Volontari in servizio permanente.... |33.176 |35.853 --------------------------------------------------------------------- Volontari in ferma breve/prefissata di quattro | | anni |34.550 |32.571 --------------------------------------------------------------------- Volontari in ferma prefissata di un anno.... |23.659 |19.686}
- Il testo dell'art. 23, comma 2, della citata legge n. 226 del 2004 e' il seguente: «Art. 23 (Consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica). - 1. (Omissis). 2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C allegata alla presente legge». - Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001. Si riporta la tabella A, come notificata dalla citata legge n. 226 del 2004:
Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 2)
Ripartizione dei volumi organici del pesonale delle f.a. da conseguire alla data del 1° gennaio 2001
Forza armata ===================================================================== Categorie | Esercito | Marina | Aeronautica ===================================================================== Ufficiali | 12.050 | 4.500 | 5.700 Sottufficiali | | | Aiutanti | 2.400 | 2.178 | 3.000 Marescialli | 5.583 | 5.774 | 6.480 Sergenti | 16.108 | 5.624 | 16.800 Totale | 24.091 | 13.576 | 26.280 Volontari di truppa | | | VSP | 56.281 | 10.000 | 7.049 VFP | 19.578 | 5.924 | 4.971 Totale | 75.859 | 15.924 | 12.020 Totale generale | 112.000 | 34.000 | 44.000}.
- Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 226 del 2004 e' il seguente: «Art. 11 (Reclutamento). - 1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), e degli ulteriori seguenti requisiti: a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente; b) eta' non superiore, ai trent'anni compiuti. 2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di cui all'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni. 3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, puo' essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'art. 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'art. 2 della presente legge. 4. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei prescritti requisiti». - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 1987, n. 236) recante specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici, e' il seguente: «Art. 2 (Ministero della difesa: Forze armate). - 1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri sono richieste le seguenti misure di altezza: a) per gli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c): non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al personale della Marina, non superiore a metri 1.95». - Il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2000, n. 107) recante il regolamento in materia di accertamento dell'idoneita' al servizio militare e' il seguente: «Art. 2 (Idoneita' al servizio militare). - 1. - 2. (Omissis). 3. Non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni ed infermita' previste dall'elenco allegato al presente regolamento. Il giudizio di inidoneita' permanente e' emesso immediatamente per le imperfezioni gravi e le infermita' croniche ovvero al termine del periodo massimo di inidoneita' temporanea concedibile per quelle che, ritenute presumibilmente sanabili, permangono oltre tale periodo ed altresi' per le infermita' suscettibili di aggravamento o di successioni morbose a causa dei disagi connessi con l'espletamento del servizio».
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| Art. 4.
Reclutamento degli istruttori
1. Il reclutamento degli istruttori ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli, nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata quadriennale previste per gli anni 2005 e 2006 dalla tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della stessa legge n. 226 del 2004, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della citata legge n. 226 del 2004. 2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i giovani che, ancorche' non abbiano effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, siano in possesso: a) dei requisiti necessari per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411; l'idoneita' al servizio militare e' accertata con le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 3; b) della laurea di secondo livello in scienze motorie, o titolo universitario equipollente; c) della qualifica di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, rilasciato dal CONI o da una federazione sportiva nazionale; per le discipline sportive per cui il CONI o le federazioni sportive non rilascino la certificazione di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, l'esame delle eventuali certificazioni presentate dal candidato e' devoluto alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 6; d) di apposita documentazione attestante l'attivita' svolta in qualita' di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, a livello nazionale nella disciplina riguardante il concorso per almeno due anni antecedenti la data del bando. 3. I vincitori sono immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare e sono avviati ad uno specifico corso formativo in qualita' di volontari in ferma prefissata quadriennale, volto a fare acquisire le conoscenze necessarie per 1'assolvimento dei compiti militari. 4. Il personale appartenente ai ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente puo' essere assegnato ai Centri qualora sia in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.
Note all'art. 4: - Per la tabella A allegata alla legge n. 226 del 2003 e per la tabella A allegata al decreto legislativo n. 215 del 2001, si veda nelle note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 11 della legge n. 226 del 2004 si veda nelle note all'art. 3. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Minsistri 22 luglio 1987, n. 411 (Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 1987, n. 236. - Per i riferimenti della legge n. 226 del 2004 si veda nelle note all'art. 3.
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| Art. 5.
Bandi di concorso
1. I concorsi di cui agli articoli 3 e 4 sono indetti con provvedimenti adottati dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nei quali sono indicati: a) il numero complessivo dei posti messi a concorso suddivisi per disciplina sportiva e relativa specialita'; b) il termine e le modalita' per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; c) i titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi ad essi attribuibili; d) le modalita' di accertamento del possesso dei requisiti; e) la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, comma 3; f) ogni altra prescrizione o notizia utile. 2. Costituiscono comunque titolo di merito i titoli riportati nella tabella A allegata al presente decreto. |
| Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione esaminatrice nominata, per ognuno dei concorsi di cui agli articoli 3 e 4, dalla Direzione generale per il personale militare, composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente, nominato su proposta della Forza armata interessata, presidente; b) un ufficiale di grado non inferiore a tenente o grado corrispondente, nominato su proposta della Forza armata interessata, membro; c) un funzionario designato dalla Direzione generale per il personale militare, membro. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli della Forza armata interessata. |
| Art. 7.
Trasferimento del personale non piu' idoneo
1. I militari atleti o istruttori ritenuti non piu' idonei sono dimessi dall'attivita' agonistica con provvedimento del Capo di stato maggiore della forza armata di appartenenza o da un'autorita' da questi delegata, sulla base di motivata proposta dei superiori gerarchici dell'atleta o dell'istruttore. 2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneita' all'attivita' agonistica sono le seguenti: a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalita' stabilite con decreto del Capo di Stato maggiore di Forza armata per la rispettiva Forza armata; b) perdita dei requisiti di idoneita' fisica necessari per esercitare la disciplina sportiva praticata nell'ambito dei Centri; c) mancato riconoscimento della qualita' di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi; d) provvedimento definitivo di sospensione adottato dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi. 3. Il personale non piu' idoneo all'attivita' agonistica presso i Centri puo' essere: a) reimpiegato, compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio della Forza armata: 1) in incarico o mansione attinente allo sport presso il Centro o presso altro reparto della Forza armata; 2) in qualsiasi altro incarico, purche' idoneo al servizio militare nella categoria di appartenenza e previa frequenza, ove previsto, di uno specifico corso; b) prosciolto anticipatamente, a domanda, dagli eventuali vincoli di ferma. 4. Il periodo di servizio presso i Centri in qualita' di atleta o istruttore e' valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comando o delle attribuzioni eventualmente previste per l'avanzamento. |
| Art. 8.
Trattamento giuridico ed economico
1. Gli atleti di cui all'articolo 3 e gli istruttori di cui all'articolo 4 ammessi alla ferma prefissata quadriennale sono destinatari delle disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico previste per i volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226. |
| Art. 9.
Invarianza degli oneri
1. L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non puo' comportare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 397 |
| Tabella A (prevista dall'art. 5, comma 2) A) Categoria I Titoli sportivi certificati dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare. Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto: 1. medaglia ai giochi olimpici: fino a punti 30; 2. record olimpico: punti 30; 3. medaglia ai campionati mondiali: fino a punti 25; 4. record mondiale: punti 25; 5. vincitore coppa del mondo: punti 20; 6. medaglia ai campionati europei: fino a punti 15; 7. record europeo: punti 15; 8. vincitore coppa europea: punti 12; 9. medaglia alle universiadi, ai giochi del mediterraneo o in competizioni di livello similare: fino a punti 10; 10. medaglia ai campionati italiani: fino a punti 12; 11. record italiano: punti 12; 12. vincitore di coppa italiana assoluto: punti 10; 13. vincitore di campionato di categoria: fino a punti 7; 14. campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: fino a punti 3; 15. campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: fino a punti 1,5; 16. vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 3; 17. vincitore campionato regionale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 1,5. B) Categoria II. Titoli di studio e abilitazioni professionali rilasciate da istituto statale o universita' ovvero dal CONI ovvero dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare. 1. laurea breve con corso di studi di 3 anni: punti 3; 2. laurea specialistica con corso di studi di 5 anni: punti 5; 3. master universitario o parificato riconosciuto di II livello: punti 4; 4. master universitario o parificato riconosciuto di I livello: punti 3; 5. abilitazione all'esercizio della professione di tecnico sportivo o di fisioterapista: punti 2; 6. corso di specializzazione post laurea: punti 2; 7. diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado: punti 2; 8. attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. I punteggi previsti ai punti 1, 2 e 7 non sono cumulabili. |
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