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| Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2005, n. 113 |  | Regolamento  concernente  il reclutamento e il trasferimento ad altri  ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo  6,  comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive  modificazioni,  il  quale,  nel  dettare disposizioni per l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  e per alcune attivita' delle  Forze  di  polizia  e  delle  Forze  armate,  prevede  che con regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge  23  agosto 1988, n. 400, siano determinate le modalita' per il reclutamento  e  il  trasferimento  ad  altri  ruoli per sopravvenuta inidoneita'   alle  specifiche  mansioni  del  personale  dei  gruppi sportivi delle Forze di polizia e delle Forze armate;
 Visto  l'articolo  11, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, che fa salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di cui all'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 78 del 2000;
 Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni,  in  materia di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
 Visto   l'articolo  29  della  legge  24  dicembre  1986,  n.  958, concernente  la  partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attivita' sportive;
 Visto  il  decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1988, n. 459, riguardante  il  regolamento  che disciplina l'attivita' sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale;
 Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2005;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;
 Sulla proposta del Ministro della difesa;
 
 E m a n a
 
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 
 Compiti dei Centri sportivi
 
 1.  I  Centri  sportivi  delle Forze armate, di seguito denominati: "Centri",  curano  il  mantenimento  e  la  promozione dell'attivita' agonistica  delle Forze armate e perseguono l'obiettivo di accrescere il  prestigio  delle  stesse  e  sviluppare  il  patrimonio  sportivo nazionale.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
 regolamenti.
 -  Il  testo dell'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo
 2000,  n.  78, e successive modificazioni (pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  del  4 aprile 2000, n. 79) concernente
 delega al Governo in materia di riordinamento dell'Arma dei
 carabinieri,  del  corpo  forestale  dello Stato, del corpo
 della  Guardia  di  finanza e della Polizia di Stato, e' il
 seguente:
 «Art.   6  (Disposizioni  per  l'Amministrazione  della
 pubblica  sicurezza  e  per alcune attivita' delle Forze di
 polizia e delle Forze armate). - 1.-3. (Omissis).
 4.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  da emanare ai sensi
 dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 sono  determinate  1e  modalita'  per il reclutamento ed il
 trasferimento  ad  altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
 alle  specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
 e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
 armate,  nonche'  le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni
 individuali  e  collettive,  con  l'osservanza dei seguenti
 criteri:
 a) valutazione,  per  il  personale  da reclutare nei
 gruppi  sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
 ottenuti nell'anno, precedente;
 b) previsione  che  i  gruppi  sportivi  delle  Forze
 armate,  delle  Forze  di polizia e del Corpo nazionale dei
 vigili  del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
 Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
 nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
 ai  fini  sportivi  e  possano ottenere l'affiliazione alle
 federazioni  sportive  sulla  base delle disposizioni dello
 statuto  del  CONI,  anche  in  deroga  ai  principi e alle
 disposizioni  per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
 societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
 c) valutazione,  per  il personale da reclutare nelle
 bande  musicali,  della  specifica  professionalita'  e  di
 titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
 d) previsione  che  il personale non piu' idoneo alle
 attivita'  dei  gruppi  sportivi e delle bande musicali, ma
 idoneo  ai  servizi  d'istituto,  possa essere impiegato in
 altre  attivita'  istituzionali o trasferito in altri ruoli
 delle Amministrazioni di appartenenza;
 d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
 l'autorizzazione  delle  sponsorizzazioni e di destinazione
 dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
 comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
 - Il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 23 agosto
 2004,  n.  226  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale del
 31 agosto  2004, n. 204) concernente sospensione anticipata
 del servizio obbligatorio di leva e' il seguente:
 «Art. 11 (Reclutamento). - 1. (Omissis).
 2.  I  volontari  sono  ammessi  alla  ferma prefissata
 quadriennale  con  il grado di caporale ovvero comune di 1ª
 classe  o  aviere  scelto.  Previo  giudizio  di idoneita',
 possono  conseguire  il  grado  di  caporal maggiore ovvero
 sottocapo  o  1°  aviere,  non  prima  del  compimento  del
 diciottesimo  mese  dall'ammissione  alla ferma. Decorso un
 anno  dal  giudizio  di  non idoneita', il volontario viene
 sottoposto a nuova valutazione».
 -  Il  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 196, in
 materia  di  riordino  dei  ruoli  e modifica alle norme di
 reclutamento,   stato  ed  avanzamento  del  personale  non
 direttivo  delle  Forze armate e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122.
 -  Il  testo dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1986,
 n.  958 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio
 1987,  n.  11),  concernente norme sul servizio militare di
 leva e sulla ferma di leva prolungata, e' il seguente:
 «Art.  29  (Attivita'  sportiva). - 1. Le Forze armate,
 nell'ambito  delle  attivita' loro assegnate, sono tenute a
 facilitare  la  partecipazione  dei  militari  di leva allo
 svolgimento di attivita' sportive.
 2.  I  comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di
 base   della   rappresentanza   militare,  nell'ambito  del
 territorio   del   presidio,   concordano   le   necessarie
 iniziative  con  le istituzioni pubbliche, le associazioni,
 le  societa'  e  le  istituzioni  sportive e ricreative del
 luogo.
 3. I militari di leva che risultano atleti riconosciuti
 di  livello  nazionale  da  una  commissione,  composta dai
 rappresentanti  del  Comitato olimpico nazionale italiano e
 delle  Forze  armate,  sono  autorizzati  ad  esercitare la
 pratica  delle  discipline sportive compatibilmente con gli
 obblighi  di  servizio  e  secondo  quanto  previsto  da un
 apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa con
 proprio decreto.
 4.  I  suddetti  militari  vengono  assegnati ai centri
 sportivi  di  Forza  armata, tenendo conto della disciplina
 sportiva  praticata dai singoli prima dell'incorporazione e
 delle esigenze della Forza armata stessa.
 5.   I  militari  di  cui  al  comma  3  che  praticano
 discipline  sportive  non  previste  nei centri sportivi di
 forza  armata  o  che  non  vengono  destinati nei predetti
 centri,  ai  sensi  del  comma 4, sono assegnati a comandi,
 enti   o   reparti   vicini   alla   societa'  sportiva  di
 appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche o di
 servizio.
 6.   Le   richieste  per  l'assegnazione  dei  predetti
 militari  presso  le  sedi di origine vengono inoltrate dal
 CONI,   almeno   quattro  mesi  prima  della  partenza  del
 contingente di appartenenza degli interessati».
 -  Il  decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1988,
 n.   459,  concernente  approvazione  del  regolamento  che
 disciplina   l'attivita'  sportiva  dei  militari  di  leva
 riconosciuti  atleti  di  livello  nazionale, e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1988, n. 257.
 - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale del
 12 settembre    1988,    n.    214,    recante   disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri, e' il seguente:
 «2. Con decreto del Presidente dalla Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  dalle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 Riconoscimento e affiliazione
 
 1.  I  Centri  sono  rappresentati nel Comitato sportivo militare e sono   riconosciuti,   ai  fini  sportivi,  sulla  base  di  apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
 2.  I Centri ottengono l'affiliazione alle federazioni sportive, in base  alle  disposizioni  dello  statuto del CONI, anche in deroga ai principi  e  alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Reclutamento degli atleti
 
 1.  Il  reclutamento  degli  atleti  ha  luogo,  per ciascuna Forza armata,  mediante  pubblico  concorso  per  titoli,  nei limiti delle consistenze  del  personale  volontario di truppa in ferma prefissata quadriennale  previste  per  gli  anni  2005  e  2006 dalla tabella A allegata  alla legge 23 agosto 2004, n. 226, per gli anni successivi, fino  al  2020,  dal  decreto  di cui all'articolo 23, comma 2, della stessa  legge  n.  226  del 2004, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla  tabella  A  allegata  al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,  come  modificata dall'articolo 2 della legge 23 agosto 2004, n. 226.
 2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i giovani che, ancorche' non abbiano effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata  di  un anno, siano in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento  quali  volontari  in ferma prefissata quadriennale di cui  all'articolo 11 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22 luglio 1987, n. 411, ed abbiano  conseguito, nella disciplina prescelta, risultati agonistici almeno  di livello nazionale certificati dal CONI o dalle federazioni sportive  nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate   al   CONI,  dal  Comitato  sportivo  militare,  alla  cui valutazione  provvede la commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, sulla base dei parametri fissati nel bando di concorso.
 3.  Per  il  personale di cui al comma 1, con decreto del Direttore generale  della  Direzione  generale  della  sanita'  militare,  sono adottate  le  direttive  tecniche  riguardanti  l'accertamento  delle imperfezioni  e  delle infermita' di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto  del  Ministro  della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonche' i criteri  per  delineare  il  profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.
 4.  I  vincitori  sono  immessi  in servizio secondo l'ordine della graduatoria  finale  con  determinazione del Direttore generale della Direzione  generale  per  il personale militare e sono avviati ad uno specifico   corso   formativo  in  qualita'  di  volontari  in  ferma prefissata   quadriennale,   volto  a  far  acquisire  le  conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base.
 5.  Il  personale  appartenente  ai  ruoli  marescialli, sergenti e volontari  in  servizio  permanente  puo'  essere assegnato ai Centri qualora  sia  in  possesso  degli  stessi  requisiti  previsti per il pubblico concorso.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 -  La  tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n.
 226, e' la seguente:
 Tabella A (vedi art. 5, comma 1)
 Ripartizi0ne  delle consistenze del personale non direttivo
 delle Forze armate negli anni 2005 e 2006 ===================================================================== Forze armate                                     |anno 2005|anno 2006 ===================================================================== Primi marescialli....                            |14.578   |14.023 --------------------------------------------------------------------- Marescialli....                                  |50.784   |50.311 --------------------------------------------------------------------- Sergenti....                                     |11.353   |12.633 --------------------------------------------------------------------- Volontari in servizio permanente....             |33.176   |35.853 --------------------------------------------------------------------- Volontari in ferma breve/prefissata di quattro   |         | anni                                             |34.550   |32.571 --------------------------------------------------------------------- Volontari in ferma prefissata di un anno....     |23.659   |19.686}
 
 - Il testo dell'art. 23, comma 2, della citata legge n.
 226 del 2004 e' il seguente:
 «Art.  23  (Consistenze  del  personale  dell'Esercito,
 della Marina e dell'Aeronautica). - 1. (Omissis).
 2.  A  decorrere  dall'anno  2007 e fino al 31 dicembre
 2020  le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in
 rafferma   di   ciascuna   Forza  armata  sono  annualmente
 determinate  con  il  decreto  del  Ministro  della difesa,
 adottato  di  concerto con i Ministri dell'economia e delle
 finanze  e  per la funzione pubblica, previsto dall'art. 2,
 comma  3,  del  decreto  legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
 secondo  un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri
 complessivamente  previsti  per l'anno di riferimento dalla
 tabella  A  allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e
 dalla tabella C allegata alla presente legge».
 - Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
 disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva
 dello  strumento  militare  in professionale, e' pubblicato
 nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 133
 dell'11 giugno   2001.   Si  riporta  la  tabella  A,  come
 notificata dalla citata legge n. 226 del 2004:
 
 Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 2)
 
 Ripartizione dei volumi organici del pesonale delle f.a. da
 conseguire alla data del 1° gennaio 2001
 
 Forza armata =====================================================================
 Categorie        |  Esercito   |   Marina   |  Aeronautica ===================================================================== Ufficiali                |   12.050    |   4.500    |     5.700 Sottufficiali            |             |            |
 Aiutanti               |   2.400     |   2.178    |    3.000
 Marescialli            |   5.583     |   5.774    |    6.480
 Sergenti               |   16.108    |   5.624    |    16.800 Totale                   |   24.091    |  13.576    |    26.280 Volontari di truppa      |             |            |
 VSP                    |   56.281    |  10.000    |    7.049
 VFP                    |   19.578    |   5.924    |    4.971 Totale                   |   75.859    |  15.924    |    12.020 Totale generale          |  112.000    |  34.000    |    44.000}.
 
 -  Il  testo dell'art. 11 della citata legge n. 226 del
 2004 e' il seguente:
 «Art.  11  (Reclutamento).  - 1. Possono partecipare ai
 concorsi   per  il  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
 quadriennale  i  volontari  in ferma prefissata di un anno,
 ovvero  in  rafferma  annuale, in servizio o in congedo, in
 possesso  dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere
 a),  c),  d),  e),  g)  e  h),  e  degli ulteriori seguenti
 requisiti:
 a) idoneita'  fisio-psico-attitudinale  per l'impiego
 nelle  Forze  armate  in qualita' di volontario in servizio
 permanente;
 b) eta' non superiore, ai trent'anni compiuti.
 2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  in materia di
 reclutamento  del  personale  di  cui  all'art. 6, comma 4,
 della   legge   31 marzo   2000,   n.   78,   e  successive
 modificazioni.
 3.  Il  periodo  di ferma del militare, che presenta la
 domanda  di  partecipazione  ai concorsi di cui al comma 1,
 puo'  essere  prolungato, con il consenso dell'interessato,
 oltre  il  periodo di ferma o di rafferma contratto, per il
 tempo  strettamente  necessario  al completamento dell'iter
 concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli
 anni  2005  e  2006, dalla tabella A allegata alla presente
 legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di
 cui  all'art.  23,  comma  2, e, a decorrere dal 1° gennaio
 2021,  dalla  tabella  A  allegata al decreto legislativo 8
 maggio  2001,  n.  215,  come  modificata dall'art. 2 della
 presente legge.
 4.  Se  il  numero  delle  domande  presentate  per  la
 partecipazione  ai  concorsi  di  cui  al  comma  1 risulta
 inferiore  al  quintuplo  dei posti messi a concorso, per i
 posti  eventualmente  non  coperti  possono  essere banditi
 concorsi  ai  quali  partecipano  cittadini in possesso dei
 prescritti requisiti».
 -  Il  testo  dell'art.  2,  comma  1,  lettera a), del
 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio
 1987,  n.  411  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del
 9 ottobre 1987, n. 236) recante specifici limiti di altezza
 per la partecipazione ai concorsi pubblici, e' il seguente:
 «Art.  2  (Ministero  della difesa: Forze armate). - 1.
 Per  l'ammissione  ai  concorsi  per  il  reclutamento  del
 personale  dell'Esercito,  della Marina, dell'Aeronautica e
 dell'Arma dei carabinieri sono richieste le seguenti misure
 di altezza:
 a) per  gli  ufficiali,  sottufficiali e volontari di
 truppa,  salvo  quanto  previsto dalle lettere b) e c): non
 inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le
 donne  e,  limitatamente  al  personale  della  Marina, non
 superiore a metri 1.95».
 -  Il  testo  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto del
 Ministro  della  difesa  4 aprile  2000, n. 114 (pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  del  10 maggio  2000,  n.  107)
 recante   il   regolamento   in   materia  di  accertamento
 dell'idoneita' al servizio militare e' il seguente:
 «Art.  2  (Idoneita'  al  servizio militare). - 1. - 2.
 (Omissis).
 3.  Non  sono  comunque  idonei  al servizio militare i
 soggetti  affetti dalle imperfezioni ed infermita' previste
 dall'elenco  allegato  al presente regolamento. Il giudizio
 di  inidoneita'  permanente e' emesso immediatamente per le
 imperfezioni  gravi  e  le  infermita'  croniche  ovvero al
 termine  del  periodo  massimo  di  inidoneita'  temporanea
 concedibile   per   quelle  che,  ritenute  presumibilmente
 sanabili,  permangono oltre tale periodo ed altresi' per le
 infermita'  suscettibili  di  aggravamento o di successioni
 morbose  a causa dei disagi connessi con l'espletamento del
 servizio».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. 
 Reclutamento degli istruttori
 
 1.  Il  reclutamento  degli istruttori ha luogo, per ciascuna Forza armata,  mediante  pubblico  concorso  per  titoli,  nei limiti delle consistenze  del  personale  volontario di truppa in ferma prefissata quadriennale  previste  per  gli  anni  2005  e  2006 dalla tabella A allegata  alla  legge 23 agosto 2004, n. 226, per gli anni successivi fino  al  2020,  dal  decreto  di cui all'articolo 23, comma 2, della stessa  legge  n.  226  del 2004, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla  tabella  A  allegata  al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,  come  modificata  dall'articolo 2 della citata legge n. 226 del 2004.
 2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i giovani che, ancorche' non abbiano effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, siano in possesso:
 a)  dei requisiti necessari per l'arruolamento quali volontari in ferma  prefissata  quadriennale di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto  2004,  n.  226, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  a),  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  22 luglio 1987, n. 411; l'idoneita' al servizio militare e' accertata con le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 3;
 b)  della  laurea di secondo livello in scienze motorie, o titolo universitario equipollente;
 c)  della qualifica di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente,  rilasciato  dal  CONI  o  da  una federazione sportiva nazionale;   per  le  discipline  sportive  per  cui  il  CONI  o  le federazioni  sportive  non rilascino la certificazione di allenatore, istruttore  o maestro, o titolo equipollente, l'esame delle eventuali certificazioni  presentate dal candidato e' devoluto alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 6;
 d)  di  apposita  documentazione attestante l'attivita' svolta in qualita'  di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, a  livello  nazionale  nella  disciplina  riguardante il concorso per almeno due anni antecedenti la data del bando.
 3.  I  vincitori  sono  immessi  in servizio secondo l'ordine della graduatoria  finale  con  determinazione del Direttore generale della Direzione  generale  per  il personale militare e sono avviati ad uno specifico   corso   formativo  in  qualita'  di  volontari  in  ferma prefissata   quadriennale,  volto  a  fare  acquisire  le  conoscenze necessarie per 1'assolvimento dei compiti militari.
 4.  Il  personale  appartenente  ai  ruoli  marescialli, sergenti e volontari  in  servizio  permanente  puo'  essere assegnato ai Centri qualora  sia  in  possesso  degli  stessi  requisiti  previsti per il pubblico concorso.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 -  Per la tabella A allegata alla legge n. 226 del 2003
 e  per  la tabella A allegata al decreto legislativo n. 215
 del 2001, si veda nelle note all'art. 3.
 - Per il testo dell'art. 11 della legge n. 226 del 2004
 si veda nelle note all'art. 3.
 - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Minsistri
 22  luglio 1987, n. 411 (Specifici limiti di altezza per la
 partecipazione  ai  concorsi  pubblici) e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 1987, n. 236.
 - Per i riferimenti della legge n. 226 del 2004 si veda
 nelle note all'art. 3.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. 
 Bandi di concorso
 
 1.  I  concorsi  di  cui  agli  articoli  3  e  4  sono indetti con provvedimenti   adottati   dal  Direttore  generale  della  Direzione generale   per  il  personale  militare,  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nei quali sono indicati:
 a) il numero complessivo dei posti messi a concorso suddivisi per disciplina sportiva e relativa specialita';
 b)  il  termine e le modalita' per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
 c)  i  titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi ad essi attribuibili;
 d) le modalita' di accertamento del possesso dei requisiti;
 e)  la  durata  e  le  modalita'  di svolgimento dei corsi di cui all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, comma 3;
 f) ogni altra prescrizione o notizia utile.
 2. Costituiscono comunque titolo di merito i titoli riportati nella tabella A allegata al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 6. 
 Commissione esaminatrice
 
 1.   Alla   valutazione   dei   titoli   provvede  una  commissione esaminatrice nominata, per ognuno dei concorsi di cui agli articoli 3
 e 4,  dalla  Direzione generale per il personale militare, composta
 da: a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente,  nominato su proposta della Forza armata interessata, presidente;
 b)  un  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  tenente  o grado corrispondente,  nominato su proposta della Forza armata interessata, membro;
 c)  un  funzionario  designato  dalla  Direzione  generale per il personale militare, membro.
 2.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli della Forza armata interessata.
 |  |  |  | Art. 7. 
 Trasferimento del personale non piu' idoneo
 
 1.  I  militari  atleti  o istruttori ritenuti non piu' idonei sono dimessi dall'attivita' agonistica con provvedimento del Capo di stato maggiore  della  forza  armata  di  appartenenza o da un'autorita' da questi  delegata,  sulla  base  di  motivata  proposta  dei superiori gerarchici dell'atleta o dell'istruttore.
 2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneita' all'attivita' agonistica sono le seguenti:
 a)  aggiornamento  qualitativo dell'organico secondo le modalita' stabilite  con decreto del Capo di Stato maggiore di Forza armata per la rispettiva Forza armata;
 b)  perdita  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica  necessari per esercitare la disciplina sportiva praticata nell'ambito dei Centri;
 c)  mancato  riconoscimento della qualita' di atleta di interesse nazionale  da  parte  della  competente  federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi;
 d)   provvedimento   definitivo  di  sospensione  adottato  dalla competente  federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi.
 3.  Il  personale non piu' idoneo all'attivita' agonistica presso i Centri puo' essere:
 a)  reimpiegato,  compatibilmente  con le esigenze organiche o di servizio della Forza armata:
 1) in incarico o mansione attinente allo sport presso il Centro o presso altro reparto della Forza armata;
 2)  in  qualsiasi  altro  incarico,  purche' idoneo al servizio militare  nella  categoria  di  appartenenza  e previa frequenza, ove previsto, di uno specifico corso;
 b) prosciolto anticipatamente, a domanda, dagli eventuali vincoli di ferma.
 4.  Il  periodo di servizio presso i Centri in qualita' di atleta o istruttore  e'  valido  ai  fini  dell'assolvimento degli obblighi di comando    o    delle   attribuzioni   eventualmente   previste   per l'avanzamento.
 |  |  |  | Art. 8. 
 Trattamento giuridico ed economico
 
 1.  Gli  atleti  di  cui  all'articolo  3  e  gli istruttori di cui all'articolo  4  ammessi  alla  ferma  prefissata  quadriennale  sono destinatari  delle  disposizioni  in  materia  di  stato  giuridico e trattamento  economico  previste  per i volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226.
 |  |  |  | Art. 9. 
 Invarianza degli oneri
 
 1.  L'attuazione  delle  disposizioni  del presente regolamento non puo'  comportare,  in  ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 19 aprile 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Martino, Ministro della difesa
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 397
 |  |  |  | Tabella A (prevista dall'art. 5, comma 2) A) Categoria I
 Titoli  sportivi  certificati  dal  CONI ovvero dalle federazioni sportive  nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare.
 Sono  valutate  le  prestazioni  sportive  con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto:
 1. medaglia ai giochi olimpici: fino a punti 30;
 2. record olimpico: punti 30;
 3. medaglia ai campionati mondiali: fino a punti 25;
 4. record mondiale: punti 25;
 5. vincitore coppa del mondo: punti 20;
 6. medaglia ai campionati europei: fino a punti 15;
 7. record europeo: punti 15;
 8. vincitore coppa europea: punti 12;
 9.  medaglia  alle universiadi, ai giochi del mediterraneo o in competizioni di livello similare: fino a punti 10;
 10. medaglia ai campionati italiani: fino a punti 12;
 11. record italiano: punti 12;
 12. vincitore di coppa italiana assoluto: punti 10;
 13. vincitore di campionato di categoria: fino a punti 7;
 14.  campionati/trofei/manifestazioni  di particolare rilevanza internazionale: fino a punti 3;
 15.  campionati/trofei/manifestazioni  di particolare rilevanza nazionale: fino a punti 1,5;
 16.   vincitore   campionato   mondiale   C.I.S.M.   (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 3;
 17.   vincitore   campionato   regionale   C.I.S.M.  (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 1,5.
 B) Categoria II.
 Titoli  di  studio  e  abilitazioni  professionali  rilasciate da istituto   statale   o  universita'  ovvero  dal  CONI  ovvero  dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare.
 1. laurea breve con corso di studi di 3 anni: punti 3;
 2. laurea specialistica con corso di studi di 5 anni: punti 5;
 3.  master universitario o parificato riconosciuto di II livello: punti 4;
 4.  master  universitario o parificato riconosciuto di I livello: punti 3;
 5.   abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  tecnico sportivo o di fisioterapista: punti 2;
 6. corso di specializzazione post laurea: punti 2;
 7.  diploma  di  maturita'  di  scuola media superiore di secondo grado: punti 2;
 8. attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
 I punteggi previsti ai punti 1, 2 e 7 non sono cumulabili.
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