Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2005 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004
Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - schemi idrici regione Puglia - Lavori di costruzione dell'impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania e del serbatoio di testata dell'acquedotto dell'Ofanto - Progetto preliminare. (Deliberazione n. 96/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 c.d. «legge obiettivo», che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita', nella stesura conseguente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per il 2003), che, agli articoli 60 e 61, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilita' di una diversa allocazione delle relative risorse;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:
il comma 128 che rifinanzia il FAS;
il comma 130 che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge n. 289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacita' di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo, stabilisce di dare priorita' nel 2004 agli interventi nei settori relativi a sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico;
i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali, la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;
Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 - supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella regione Puglia, il «Potabilizzatore di Conza»;
Viste le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le quali questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha, rispettivamente, definito il sistema per l'attribuzione del CUP ed ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati interessate ai suddetti progetti;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (Gazzetta Ufficiale n. 254/2004), con la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003 (come modificata dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191) riservando, al punto F.2.1 della «tabella impieghi», 1.130 Meuro all'accelerazione del programma delle infrastrutture strategiche e, al successivo punto F.2.2, 288 Meuro alla «sicurezza», di cui 31 Meuro a fini di tutela dell'accelerazione di detto programma;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 275/2004), con la quale questo Comitato finalizza i 1.130 Meuro di cui al menzionato punto F.2.1 della delibera n. 19/2004 - al netto di 23 Meuro destinati alla premialita' - ed ulteriori 200 Meuro, posti a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sulle risorse recate dalla legge n. 350/2003 a rifinanziamento dell'art. 13 della legge n. 166/2002, destinando detti importi al finanziamento - secondo l'ordine di graduatoria - degli interventi inclusi nell'allegato elenco A e prevedendo che l'assegnazione delle risorse ai singoli interventi venga disposta da questo Comitato stesso con delibere adottate ai sensi della legge n. 443/2001, che definiscano - tra l'altro - il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori, decorso il quale l'intervento s'intende definanziato, nonche' tempi e modalita' di erogazioni;
Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni;
Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
Vista la nota 22 luglio 2004, n. 462, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sui «Lavori di costruzione dell'impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania e del serbatoio di testata dell'acquedotto dell'Ofanto», proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto preliminare dell'opera, con prescrizioni, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle disponibilita' dei Fondi per le aree sottoutilizzate;
Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
Considerato che l'opera di cui sopra e' compresa nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Puglia, sottoscritta il 10 ottobre 2003;
Considerato che l'opera di cui sopra e' riportata al n. 11 della graduatoria di cui al citato allegato A della delibera n. 21/2004;
Ritenuto che la data per la cantierizzazione dell'opera, indicata nella relazione sulla ricognizione degli interventi suscettibili di accelerazione effettuata dall'Unita' di verifica degli investimenti pubblici (UVER) del Ministero dell'economia e delle finanze con la collaborazione dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve essere aggiornata in relazione ai tempi occorsi per il perfezionamento dell'iter procedurale e che, per il «profilo della spesa» prevista per gli anni 2004-2005, e' opportuno far riferimento al dato cumulato riportato nel citato allegato A;
Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

P R E N D E A T T O

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
che l'intervento in esame consiste nella realizzazione dei «Lavori di costruzione dell'impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania e del serbatoio di testata dell'acquedotto dell'Ofanto» ed e' inserito nel citato elenco A;
che le caratteristiche tecniche delle principali opere da realizzare sono in sintesi le seguenti:
condotta di adduzione in acciaio del diametro di 1.200 mm;
sezioni di trattamento dell'acqua grezza e dei fanghi, costituenti l'impianto dimensionato per trattare la portata nominale di 1mc/sec;
sistema di telecontrollo automatico per la gestione centralizzata dell'impianto;
serbatoio di accumulo di acqua potabilizzata di 85.000 mc. con relative apparecchiature di controllo;
che la regione Puglia, con nota 28 ottobre 2002, n. 2888/FC, ha individuato l'Acquedotto Pugliese S.p.a. (A.Q.P. S.p.a.) quale soggetto aggiudicatore ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002; indicazione confermata nell'Intesa Generale Quadro tra Governo e regione Puglia del 10 ottobre 2003;
che la Conferenza di Servizi si e' svolta nei giorni 13 aprile e 25 giugno 1999, per l'accertamento della conformita' urbanistica, ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994 ed alla stessa hanno partecipato i soggetti interessati e tra l'altro il comune di Conza della Campania, la regione Campania e il Ministero per i beni e le attivita' culturali, esprimendo parere favorevole, con osservazioni e prescrizioni che, riportate nell'allegato 1 della presente delibera, dovranno essere recepite nelle successive fasi della progettazione;
che l'opera e' stata esclusa dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale, tenendo conto di quanto dichiarato dal soggetto aggiudicatore, con nota 27 gennaio 2004, n. 83/GC/rs;
che il soggetto aggiudicatore, con nota 18 giugno 2003, n. 241/GG, ha precisato che «il progetto preliminare e' stralcio del progetto esecutivo relativo alla costruzione di un impianto di potabilizzazione delle acque rinvenienti dall'invaso di Conza per una portata di 3 mc/s. Pertanto, sotto il profilo ambientale ed urbanistico, le opere previste dal progetto preliminare sono parte di quelle gia' valutate ed autorizzate in sede di Conferenza di Servizi, ratificata con l'emissione del decreto ministeriale 10 giugno 2002, n. 287 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale ultimo atto sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle Amministrazioni ed Enti partecipanti o comunque, invitati a partecipare alla conferenza sempre in relazione alla conformita' urbanistica delle opere»;
che il soggetto aggiudicatore, con nota 23 giugno 2004, n. 719/NVL/et, ha altresi' precisato che «le opere previste hanno l'identica ubicazione di quelle del progetto approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il citato decreto n. 287/2002, salvo la riduzione delle dimensioni di alcune»;
che il comune di Conza della Campania, con delibera del Consiglio comunale 7 maggio 1999, n. 16, ha adottato la variante del Piano regolatore generale nella quale e' stata localizzata l'opera in progetto;
che l'Ente irrigazione Puglia, Lucania ed Irpinia, soggetto gestore della diga di Conza, con nota 4 febbraio 1996, n. 274/5, ha concesso il nulla osta all'esecuzione delle opere ubicate nella galleria di derivazione;
che il Servizio dighe di Napoli, con nota 4 marzo 1999, n. 8772, ha concesso l'autorizzazione (con prescrizioni) all'esecuzione di opere all'interno della galleria di scarico di fondo;
sotto l'aspetto attuativo:
che il soggetto aggiudicatore e' individuato nell'Acquedotto Pugliese S.p.a.;
che, ai sensi della delibera n. 143/2002, al progetto in argomento e' stato assegnato il CUP B74E01000030001;
che sono state predisposte dal Ministero delle infrastrutture e trasporti le prescrizioni di cui all'allegato 1;
che i lavori verranno affidati mediante appalto integrato, sulla base del progetto definitivo di prossima presentazione e che per la loro esecuzione sono previsti trentasei mesi;
sotto l'aspetto finanziario:
che il costo complessivo dell'intervento proposto e' di 49.035.705 euro al netto di IVA, peraltro, dato che il soggetto aggiudicatore ha evidenziato la possibilita' di contribuire con un importo di 12.484.000 euro, il finanziamento pubblico resta di 36.551.705 euro, che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone a valere sulla disponibilita' dei Fondi aree sottoutilizzate;
che la scheda di sintesi del piano economico-finanziario, allegata alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pur evidenziando per l'opera in argomento un «potenziale ritorno economico», rileva una scarsa redditivita' derivante dalla gestione, anche in considerazione delle caratteristiche del settore;
Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002, nonche' ai sensi del disposto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, e' approvato - con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini del riconoscimento della compatibilita' ambientale dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare dei «Lavori di costruzione dell'impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania e del serbatoio di testata dell'acquedotto dell'Ofanto» per un importo di 49.035.705 euro al netto di IVA, di cui 12.484.000 euro a carico dei soggetto aggiudicatore e 36.551.705 euro quale finanziamento pubblico.
E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera stessa.
1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 49.035.705 euro sopra indicato costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare.
1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1., cui e' condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato n. 1, che forma parte integrante della presente delibera. 2. Concessione contributo.

2.1. Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1 viene assegnato all'Acquedotto Pugliese S.p.a. un contributo massimo di 36.551.705 euro, al netto dell'IVA, a valere sulle disponibilita' del Fondo per le aree sottoutilizzate come segue:
7.376.000 euro a valere sulle disponibilita' relative al 2005;
24.517.705 euro a valere sulle disponibilita' relative al 2006;
4.658.000 euro sulle disponibilita' relative ai 2007.
2.2. Il contributo definitivo verra' determinato, entro l'importo massimo indicato al punto 2.1., dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione agli esiti della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi. Al tal fine il soggetto aggiudicatore provvedera' a trasmettere al suddetto Ministero, entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori, il nuovo quadro economico: i ribassi d'asta vengono attribuiti alle diverse fonti di copertura in misura percentualmente corrispondente alla quota di concorso al finanziamento dell'opera.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a comunicare a questo Comitato l'entita' del contributo come sopra quantificato.
Le economie realizzate sul contributo a carico del FAS e, piu' in generale, le economie relative agli interventi finanziati ai sensi della delibera n. 21/2004, unitamente alle ulteriori risorse che provengano dalla riallocazione di cui all'art. 60 della legge n. 350/2003, verranno destinate da questo Comitato al finanziamento di altri interventi inclusi nel citato elenco A, con le modalita' indicate al punto 1.1.5. della richiamata delibera.
2.3. Il termine massimo per l'aggiudicazione definitiva dei lavori, tenendo conto del tempo intercorso dalla presentazione della relazione dell'UVER citata in premessa, e' fissato in sei mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente delibera. Entro quindici giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, il soggetto aggiudicatore procedera' alla consegna dei lavori. In caso di mancato rispetto di tali termini l'intervento s'intende definanziato.
2.4. Il contributo di cui al precedente punto 2.1. sara' corrisposto al soggetto aggiudicatore, compatibilmente con le disponibilita' di cassa e nei limiti degli importi annui specificati al punto richiamato, secondo le seguenti modalita':
20% quale anticipazione all'atto dell'affidamento dei lavori, punto 1.1.4. della citata delibera n. 21/2004;
25% su dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato;
25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato con le precedenti due rate;
25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato con le precedenti tre rate;
5% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta ultimazione dei lavori ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera. 3. Clausole finali.

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «Lavori di costruzione dell'impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania e del serbatoio di testata dell'acquedotto dell'Ofanto» approvato con la presente delibera.
3.2. Il predetto Ministero provvedera' ad accertare che il progetto definitivo recepisca le prescrizioni che, secondo quanto indicato nell'allegato, debbono essere recepite in tale fase progettuale. Il soggetto aggiudicatore verifichera' che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato allegato, dandone assicurazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3.3. Il citato Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
3.4. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi.
3.5. Eventuali ritardi e criticita' nella realizzazione dell'opera saranno evidenziati nella relazione periodica che l'UVER, sulla base delle informazioni fornite dalla menzionata Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di altre informazioni acquisite autonomamente, trasmette trimestralmente al Comitato tecnico per l'accelerazione istituito all'art. 2 della delibera n. 21/2004.
3.6. Il CUP B74E01000030001 assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.
Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato
Siniscalco

Il segretario del CIPE
Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2005

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 317
 
Allegato 1

Lavori di costruzione dell'impianto potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di Conza della Campania e del serbatoio di testata dell'Acquedotto dell'Ofanto - Progetto preliminare.

PRESCRIZIONI

A. per memoria da iter autorizzativo gia' disponibile

In fase di redazione del progetto definitivo.

1. Le opere di imbrigliamento in conglomerato cementizio da realizzare nell'alveo del fiume Ofanto inglobanti le tubazioni dovranno essere dimensionate idraulicamente rispetto alle interazioni con l'alveo di piena, per garantire il deflusso della portata di massima e minima piena e non costituire ostacolo alla portata ordinaria e alla subalvea. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura dell'Ufficio del genio civile di Avellino.
2. Le opere a farsi non dovranno danneggiare o indebolire le sponde, l'alveo e non alterare il normale deflusso delle acque, valutando, all'occorrenza, la necessita' di realizzare, secondo criteri di compatibilita' e integrazione con le opere idrauliche esistenti, idonee opere a difesa delle sponde e del fondo alveo al fine di evitare fenomeni di erosione localizzati, specialmente nei tratti dove verranno realizzati l'innesto del canale di scarico delle acque dell'impianto di potabilizzazione e il condotto di scarico previsto a valle del viadotto a servizio della S.S. 91. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura dell'Ufficio del genio civile di Avellino.
3. La stabilita' delle opere dovra' essere verificata in presenza di sisma, nonche' a seguito di rapido svuotamento della diga. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura dell'Ufficio del genio civile di Avellino.
4. Gli sbocchi del canale di scarico delle acque di impianto di potabilizzazione e del condotto della linea di trattamento, saranno realizzati con andamento concordante secondo il verso del deflusso delle acque del fiume e secondo criteri idraulici che limitano fenomeni di rigurgito. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura dell'Ufficio del genio civile di Avellino.
5. Qualora gli interventi determinino variazioni della proprieta' demaniale, si provvedera' alla demanializzazione o sdemanializzazione delle aree interessate. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura dell'Ufficio del genio civile di Avellino.
6. Non dovranno realizzarsi restringimenti delle sezioni idrauliche dell'alveo catastale demaniale, anche se dal calcolo idraulico dovesse scaturire una sezione idraulica di dimensioni inferiori all'attuale capace di smaltire la massima piena. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura dell'Ufficio del genio civile di Avellino.
7. Le opere di sistemazione idraulica, intese come correzione dell'andamento del corso d'acqua, dovranno rispondere ai criteri di conformita' della normativa vigente, alle regole del buon regime idraulico e alla capienza della portata di massima piena. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura dell'Ufficio del genio civile di Avellino.
8. Occorre verificare le sezioni idrauliche del fiume Ofanto, a valle delle opere di immissioni previste, in funzione della portata di massima piena e degli apporti degli scarichi. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura dell'Ufficio del genio civile di Avellino.
9. Il progetto sara' inviato anche alla competente Autorita' di bacino interregionale dell'Ofanto.
10. La sistemazione superficiale dell'area oggetto d'intervento e delle sue immediate adiacenze dovranno considerare l'impiego di moderne tecniche di ingegneria naturalistica. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della Soprintendenza per i beni ambientali archittettonici artistici e storici di Salerno e Avellino.
11. Saranno espressamente «regolamentate» le fluenze idriche del fiume in uscita dall'invaso (e dall'impianto) con costante monitoraggio sugli effetti prodotti, in maniera da razionalizzare l'intero regime idrico del fiume e migliorare la qualita' chimica delle acque di deflusso. Tali accorgimenti dovranno essere finalizzati ad evitare, a valle dell'invaso, modifiche ed alterazioni del profilo e dell'asta principale del corso d'acqua causate dalla riduzione delle fluenze idriche che potrebbero avviare fenomeni di desertificazione dell'alveo fluviale e delle sue sponde con conseguenti irreversibili trasformazioni del paesaggio e del contesto naturalistico. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della Soprintendenza per i beni ambientali archittettonici artistici e storici di Salerno e Avellino.
12. Dovranno essere sufficientemente chiarite in fase progettuale, tenuto conto dei documenti programmatici di settore alla luce della normativa vigente, le implicazioni relative allo smaltimento dei terreni di risulta per la realizzazione della discarica e alle opere propedeutiche al miglioramento della qualita' delle acque da realizzare a monte, tra le sorgenti dell'Ofanto e l'invaso di Conza (impianti di depurazione dei centri abitati e dei nuclei artigianali ed industriali, collettori fognari, ecc.). La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Salerno e Avellino.
13. Per i lavori all'interno della galleria dello scarico di fondo, l'angolo di incidenza tra la direzione della corrente scaricata e l'asse del canale di scarico sara' ridotto realizzando la tubazione di scarico, per il tratto in avvicinamento al canale in prossimita' dello sbocco, con andamento planimetrico curvilineo. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del Registro italiano dighe.
14. Sara' prevista la demolizione del canale in calcestruzzo realizzato in fregio alla vasca di calma a valle dello scarico di fondo previsto per il convogliamento del prelievo idrico potabile. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia.

In fase esecutiva.

15. I lavori che investono il sottosuolo (movimenti di terra, sottoservizi, ecc.) e che prevedono scavi saranno eseguiti sotto sorveglianza archeologica. Nel caso durante i controlli emergano presenze archeologiche, dovranno essere eseguiti saggi preventivi per stabilire l'entita' dei manufatti antichi. L'inizio dei lavori dovra' essere comunicato con congruo anticipo alla Soprintendenza archeologica per le province di Salerno, Avellino e Benevento. B. Prescrizioni ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 da adottare nello sviluppo della progettazione definitiva

In fase di redazione del progetto definitivo.

16. Le opere di presa dall'invaso di Conza dovranno essere proporzionate in modo che sia assicurata anche la derivazione delle acque destinate all'uso irriguo con la portata di 9 mc/s, gia' prevista dal progetto originario sottoposto alla Conferenza di Servizi citata nelle premesse. Dovranno altresi' essere realizzate anche le opere di regolazione e misurazione per la ripartizione delle portate tra l'uso potabile e quello irriguo.
17. Sara' necessario che l'impianto venga proporzionato per la portata di punta pari almeno a 1,5 mc/s, in modo che i previsti 32 Mmc annui (corrispondenti alla portata media di 1 mc/s) da destinare all'uso potabile, vengano trattati con la necessaria elasticita' di esercizio per adeguare la produzione di acqua potabile alle richieste dell'utenza.
18. Sara' necessario che a valle dei filtri a sabbia venga inserito anche un adeguato numero di filtri a carbone per consentire che l'acqua prodotta abbia i requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2001.
19. Gli importi inclusi fra le somme a disposizione dell'Amministrazione e quelli per spese di progettazione esecutiva dovranno essere supportati dalla necessaria analisi di spesa. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del responsabile del procedimento, come indicato dal competente organo regionale.
20. I prezzi unitari dovranno essere determinati sulla base degli attuali listini e non come aggiornamento dell'elenco prezzi dell'originario progetto. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del responsabile del procedimento, come indicato dal competente organo regionale.
 
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