Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2005 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DELL' AQUILA |
DECRETO RETTORALE 9 giugno 2005 |
Modificazioni allo statuto. |
|
|
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare il comma 9 dell'art. 6; Visti il decreto rettorale n. 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, nonche' le successive modificazioni; Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' (senato accademico e consiglio di amministrazione del 23 marzo 2005); Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 26 maggio 2005, prot. n 1553, con la quale lo stesso Ministero comunica di non avere osservazione da formulare alle modifiche proposte; Decreta:
Art. 1. L'art. 14 dello statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila viene modificato come segue: «Art. 14 (Direttore, consiglio e giunta di dipartimento). - 1. Il direttore del dipartimento e' eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di prima fascia ed e' nominato con decreto rettorale. 2. Il direttore del dipartimento resta in carica tre anni e di norma e' immediatamente rieleggibile una sola volta. Eventuali rielezioni successive hanno durata biennale e possono avvenire solo in prima votazione ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 3. Le modalita' di elezione del direttore del dipartimento e le deroghe a quanto previsto dal comma 1 di questo articolo sono disciplinate dal regolamento di Ateneo. 4. La carica di direttore di dipartimento e' incompatibile con quella di rettore, di preside di facolta', di membro del consiglio di amministrazione e con la posizione di professore a tempo definito. 5. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, ne presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Promuove l'attivita' scientifica del dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, cura i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti. Il direttore nomina un suo sostituto, che lo rappresenta quando necessario temporaneamente, tra i professori di ruolo afferenti al dipartimento. 6. Il consiglio di dipartimento programma e gestisce le attivita' del dipartimento. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, il segretario amministrativo del dipartimento ovvero della segreteria unica di riferimento, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo del dipartimento e della segreteria unica di riferimento ed una dei dottorandi di ricerca, rispettivamente nei limiti massimi del 10 e 5% del numero totale dei professori e dei ricercatori. Le modalita' di elezione delle rappresentanze, il numero dei loro componenti e la durata della carica sono stabilite dal regolamento di Ateneo. Il consiglio puo' delegare poteri deliberativi alla giunta, secondo criteri definiti nel regolamento di dipartimento. Per ogni argomento attinente all'utilizzazione dei posti di ruolo, alla loro destinazione, alla attivazione delle procedure concorsuali, alle chiamate ed alle persone di professori e di ricercatori, il consiglio si riunisce e delibera nella composizione corrispondente alla fascia interessata ed a quelle superiori. 7. La giunta coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni. Il suo mandato coincide con quello del direttore. Fanno parte della giunta il segretario amministrativo ed una rappresentanza di professori, ricercatori del dipartimento e personale tecnico-amministrativo del dipartimento e della segreteria unica di riferimento. La composizione di tale rappresentanza e le sue modalita' di elezione sono stabilite dal regolamento di dipartimento. Qualora quest'ultimo sia costituito in sezioni, deve essere in ogni caso garantita la presenza nella giunta di almeno un professore o ricercatore per ogni sezione. 8. Il segretario amministrativo del dipartimento ovvero della segreteria unica di riferimento coordina le attivita' amministrativo-contabili, predispone e cura gli atti, anche a rilevanza esterna, e le misure idonee ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi del dipartimento. 9. Le attivita' di un dipartimento sono disciplinate da un apposito regolamento interno approvato dal consiglio di dipartimento.». |
| Art. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Aquila, 9 giugno 2005 Il rettore: Di Orio |
|
|
|