| 
| Gazzetta n. 146 del 25 giugno 2005 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 aprile 2005, n. 63 |  | Testo  del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2005), coordinato con la legge di  conversione  25 giugno  2005,  n.  109 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale   alla  pag. 3),  recante:  «Disposizioni  urgenti  per  lo sviluppo  e  la  coesione  territoriale,  nonche'  per  la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della  giustizia ai sensi dell'art. 11 comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi  sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali delle Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico  al  solo  fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di  quelle modificate o richiamate nel decreto trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della Presidenza  del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge  di  conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Nella  Gazzetta  Ufficiale  del 6 luglio 2005, si procedera' alla ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle relative note.
 Art. 1.
 
 Sviluppo e coesione territoriale
 
 1.  Il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico,  territoriale  e'  settoriale,  nonche' delle politiche di coesione,  con  riferimento  alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni previste  dalla  legge  in  materia  di  strumenti  di programmazione negoziata  e di programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per tali  aree  sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato.
 2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del  Consiglio  dei Ministri o il Ministro delegato utilizza anche le strutture  organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e  coesione  presso  il  Ministero dell'economia e delle finanze, cui restano attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse.
 3.  Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo  30 luglio  1999, n. 303, si provvede alla individuazione ed  all'organizzazione  delle strutture di supporto, ((senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.))
 |  |  |  | Art. 2. 
 Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore
 
 1.  Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale,  delle funzioni di contrasto delle attivita' illecite lesive  della  proprieta'  intellettuale di cui all'articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attivita'  culturali  previsti  dall'articolo 6, comma 3, lettera a), ((del regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 10  giugno  2004,  n. 173, sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 2.  All'articolo  7,  comma  5,  del decreto legislativo 29 ottobre 1999,  n.  419,  le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali,  di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro,   del   bilancio   e  della  programmazione  economica»  sono sostituite  dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro per i beni e le attivita' culturali,   di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze.».
 3.  All'articolo  7,  comma  8,  del decreto legislativo 29 ottobre 1999,  n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita» sono inserite le seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri».
 ((3-bis.  Dall'attuazione  delle disposizioni del presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 |  |  |  | ((Art. 2-bis 
 Agevolazione   fiscale   relativa  allo  svolgimento  dei  referendum
 nell'anno 2005
 
 1.   Per   il   solo  anno  2005  l'agevolazione  fiscale  prevista dall'articolo  18  della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni,  e'  estesa  anche  allo  svolgimento  dei  referendum abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione relativamente al  materiale  commissionato  dai comitati promotori dei referendum e dagli  altri  comitati  legalmente  costituiti,  che partecipano alla campagna referendaria.
 2. All'onere di cui al comma 1, valutato in euro 500.000 per l'anno 2005,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 3.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  dell'attuazione  del  presente  articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e  successive modificazioni, fatta salva la facolta' delle  amministrazioni  competenti di ripetere pro quota dai soggetti interessati le somme eccedenti l'importo di cui al comma 2.))
 |  |  |  | ((Art. 2-ter Verifica preventiva dell'interesse archeologico
 
 1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, dal codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  di  seguito  denominato: «codice dei beni culturali  e del paesaggio», per le opere sottoposte all'applicazione delle  disposizioni  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e del decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, le stazioni appaltanti trasmettono  al  soprintendente  territorialmente  competente,  prima dall'approvazione,  copia  del progetto preliminare dell'intervento o di  uno  stralcio  di  esso  sufficiente  ai  fini  archeologici, ivi compresi   gli   esiti  delle  indagini  geologiche  e  archeologiche preliminari  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  d),  del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 21 dicembre  1999,  n.  554,  con  particolare  attenzione ai dati di archivio  e  bibliografici  reperibili,  all'esito delle ricognizioni volte  all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del    territorio,    nonche',    per   le   opere   a   rete,   alle fotointerpretazioni.  Tale  documentazione  e'  raccolta, elaborata e validata  dai  dipartimenti archeologici delle universita', ovvero da soggetti  in  possesso  di  diploma  di  laurea e specializzazione in archeologia  o  di  dottorato  di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri  si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 109  del  1994  e  del  citato articolo 18 del decreto del Presidente della   Repubblica   n.   554   del   1999.   La  trasmissione  della documentazione suindicata non e' richiesta per gli interventi che non comportino  nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti esistenti.
 2.  Presso  il  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali e' istituito   un   apposito   elenco,  reso  accessibile  a  tutti  gli interessati,  degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per  i beni e le attivita' culturali, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del presente   decreto,   sentita  una  rappresentanza  dei  dipartimenti archeologici  universitari,  si provvede a disciplinare i criteri per la   tenuta   di  detto  elenco,  comunque  prevedendo  modalita'  di partecipazione  di tutti i soggetti interessati. Per l'attuazione del presente  comma  e'  autorizzata  la spesa massima di 50.000 euro per l'anno 2005 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per le  spese  di  primo  impianto,  nonche' una spesa di 10.000 euro per l'anno  2005 e di 20.000 euro a decorrere dall'anno 2006 per le spese di  gestione dell'elenco di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  comma, pari complessivamente a 60.000 euro  per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2005-2007,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  per i beni e le attivita' culturali e, quanto a 10.000 euro  per  il  2005  e  a  20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
 3.  Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse  archeologico  nelle  aree  oggetto  di progettazione, puo' richiedere  motivatamente,  entro,  il  termine di novanta giorni dal ricevimento  del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma  1,  la  sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.
 4.  In  caso  di  incompletezza  della documentazione trasmessa, il termine  indicato  al comma 3 e' interrotto qualora il soprintendente segnali  con  modalita'  analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante   entro   dieci  giorni  dal  ricevimento  della  suddetta documentazione.  In  caso  di documentata esigenza di approfondimenti istruttori  il  soprintendente  richiede  le  opportune  integrazioni puntualmente  riferibili  ai  contenuti  dalla  progettazione ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la stazione  appaltante  le  conseguenti  informazioni.  La richiesta di integrazioni  e  informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione il  periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per  formulare  la  richiesta  di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.
 5.  Avverso  la  richiesta  di cui al comma 3 e' ammesso il ricorso amministrativo   previsto   dall'articolo  16  del  codice  dei  beni culturali e del paesaggio.
 6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di  cui  all'articolo  2-quater nel termine di cui al comma 3, ovvero tale  procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici  e' possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove  informazioni  o  di  emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi   archeologicamente   rilevanti,  che  inducano  a  ritenere probabile  la  sussistenza  in  sito di reperti archeologici. In tale evenienza  il  Ministero per i beni e le attivita' culturali procede, contestualmente    alla   richiesta   di   saggi   preventivi,   alla comunicazione   di   avvio   del   procedimento   di  verifica  o  di dichiarazione  dell'interesse  culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
 7.  I  commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi  archeologici  di  cui  all'articolo  101  del codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  per  i  quali  restano  fermi i poteri autorizzatori  e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la  facolta'  di  prescrivere  l'esecuzione,  a spese del committente dell'opera  pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi' fermi i poteri   previsti   dall'articolo  28,  comma  2,  nonche'  i  poteri autorizzatori   e   cautelari  previsti  per  le  zone  di  interesse archeologico,  di  cui  all'articolo  142,  comma  1, lettera m), del medesimo codice.
 8. Il presente articolo non si applica alle opere di cui al comma 1 per  le  quali  sia  gia' intervenuta, alla data di entrata in vigore della  legge  di conversione del presente decreto, l'approvazione del progetto preliminare.))
 |  |  |  | ((Art. 2-quater Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
 
 1.  La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 2-ter si articola in due fasi costituenti livelli progressivi    di    approfondimento    dell'indagine   archeologica. L'esecuzione  della  fase  successiva  dell'indagine  e'  subordinata all'emersione  di  elementi archeologicamente significativi all'esito della   fase   precedente.   La   procedura  di  verifica  preventiva dell'interesse  archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella  redazione  dei  documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:
 a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
 1) esecuzione di carotaggi;
 2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
 3)  saggi  archeologici  tali  da  assicurare  una  sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;
 b) seconda  fase,  integrativa  della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
 2.  La  procedura  di  cui  al comma 1 si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di  settore  territorialmente  competente.  La relazione contiene una descrizione  analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse archeologico  dell'area,  secondo  i  seguenti  livelli  di rilevanza archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:
 a) contesti  in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
 b) contesti  non  monumentali con scarso livello di conservazione per   i   quali   sono   possibili  interventi  di  reinterro  oppure smontaggio-rimontaggio  e  musealizzazione  in  altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
 c) complessi  di  particolare  rilevanza,  estensione  e  valenza storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.
 3.   Per   l'esecuzione   dei  saggi  e  degli  scavi  archeologici nell'ambito   della   procedura   di  cui  al  presente  articolo  il responsabile del procedimento puo' stabilire forme semplificate della progettazione  ai  sensi delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
 4.  Nelle  ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di  verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico  si  considera chiusa  con  esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico  nell'area  interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla  lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie  ad  assicurare  la  conoscenza,  la  conservazione  e  la protezione  dei  rinvenimenti  archeologicamente  rilevanti, salve le misure  di  tutela  eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni  culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o  al  loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni  sono  incluse  nei  provvedimenti  di assoggettamento a tutela  dell'area  interessata  dai rinvenimenti e il Ministero per i beni  e le attivita' culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice.
 5.  La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e'  condotta  sotto  la  direzione  della soprintendenza archeologica territorialmente  competente.  Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.
 6.  Entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per  i  beni  e  le  attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono stabilite linee guida finalizzate  ad  assicurare  speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.
 7.  Per  gli  interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo,  il  direttore  regionale  competente  per  territorio  del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al  comma  3  dell'articolo 2-ter,  stipula  un  apposito accordo con l'amministrazione   appaltante   per   disciplinare   le   forme   di coordinamento   e   di   collaborazione   con   il  responsabile  del procedimento   e  con  gli  uffici  dell'amministrazione  procedente. Nell'accordo  le  amministrazioni  possono  graduare  la complessita' della  procedura  di  cui  al  presente  articolo,  in  ragione della tipologia  e  dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresi' le forme   di   documentazione   e   di   divulgazione   dei   risultati dell'indagine,  mediante  la  informatizzazione dei dati raccolti, la produzione  di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni   virtuali   volte  alla  comprensione  funzionale  dei complessi  antichi,  eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.))
 |  |  |  | ((Art. 2-quinquies 
 Disposizioni  finali  in  materia di procedura di verifica preventiva
 dell'interesse archeologico
 
 1.  Le  regioni  disciplinano  la  procedura di verifica preventiva dell'interesse  archeologico  per  le  opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dagli articoli 2-ter e 2-quater.
 2. Alle finalita' di cui agli articoli 2-ter e 2-quater le province autonome   di  Trento  e  di  Bolzano  provvedono  nell'ambito  delle competenze  previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
 3.  Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2-ter, dall'attuazione  del  presente  articolo  e  degli  articoli  2-ter e 2-quater  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
 |  |  |  | ((Art. 2-sexies Controversie relative ai prodotti lattiero-caseari
 
 1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della legge di conversione   del   presente   decreto,   le   controversie  relative all'applicazione  del  prelievo supplementare nel settore del latte e dei   prodotti  lattiero-caseari  sono  devolute  alla  giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi competenti territorialmente.
 2.  L'articolo 1,  comma 551, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
 3.  Tutti  i  giudizi  civili,  in  ogni  ordine  e grado, anche se instaurati   in  data  antecedente  alla  promulgazione  della  legge 30 dicembre  2004,  n. 311, promossi avverso i prelievi supplementari nel  settore  del  latte  e dei prodotti lattiero-caseari prima della data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto, restano devoluti alla competenza dei giudici ordinari.))
 |  |  |  | ((Art. 2-septies Potenziamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo
 
 1.  Per  accelerare  l'attuazione  del processo di trasferimento di funzioni  amministrative  previsto  dal  capo  I della legge 15 marzo 1997,  n.  59,  dall'articolo 7  della  legge  5 giugno 2003, n. 131, nonche'  dall'articolo 118  della  Costituzione,  all'Ufficio  per il federalismo  amministrativo  di  cui  all'articolo 4,  comma  3,  del decreto   legislativo   30 luglio   1999,   n.   303,   e  successive modificazioni,  e'  assegnato  un dirigente di prima fascia di staff, nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  23 luglio  2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002. Puo', inoltre, essere nominato un  consigliere  speciale,  su  proposta  del Ministro per gli affari regionali,  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che  ne  determina  la  durata e il compenso, scelto fra i magistrati ordinari,  amministrativi e contabili, i professori universitari, gli avvocati  dello  Stato  e i consiglieri parlamentari. Al compenso del consigliere  provvede  il  Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; alle restanti spese di funzionamento provvede il  Dipartimento  per gli affari regionali con le disponibilita' gia' assegnate al Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo  di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre  2004,  che  e'  soppresso,  senza  maggiori oneri per la finanza  pubblica. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, e successive modificazioni, la nomina  a  consigliere  speciale  non  comporta  il  collocamento  in posizione di aspettativa o di fuori ruolo.))
 |  |  |  | ((Art. 2-octies Disposizioni in materia di istruzione
 
 1. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni e dei  compiti assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un   adeguato   supporto   alla  realizzazione  della  riforma  degli ordinamenti  scolastici  in  attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53,  nonche'  alla connessa attivita' amministrativa, di gestione, di monitoraggio  e  di verifica dei relativi processi in atto, una somma pari  a  7  milioni di euro annui e' destinata, a decorrere dall'anno 2005,  d'intesa  con  le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della  produttivita'  del  personale  attualmente  in  servizio, gia' appartenente  al  soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura  dell'onere  di  cui  al primo periodo si provvede mediante riduzione,  per  un  corrispondente  importo,  dell'autorizzazione di spesa  iscritta  all'articolo  1,  comma 130, della legge 30 dicembre 2004,   n.   311.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
 |  |  |  | ((Art. 2-novies Disposizioni in materia di enti di ricerca
 
 1.   Gli   enti   di   ricerca   iscritti  nell'apposito  schedario dell'Anagrafe   nazionale   delle   ricerche,   istituita   ai  sensi dell'articolo  63,  terzo  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382,  possono  destinare le entrate proprie  derivanti  da  specifiche  attivita' svolte nei confronti di terzi  su  base  convenzionale,  al  netto dei costi sostenuti per lo svolgimento  delle  predette  attivita', anche all'incentivazione del personale   addetto,   in   relazione   all'apporto   direttamente  o indirettamente  recato,  con  tempi  e  modalita'  stabiliti  secondo l'ordinamento   di   ciascun  ente  per  la  disciplina  del  proprio funzionamento  ed organizzazione scientifica interna. Dall'attuazione del  presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
 |  |  |  | ((Art. 2-decies Collezioni numismatiche
 
 1.  Alla  lettera  A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali  e  del  passaggio,  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla seguente:
 «b)   Collezioni   aventi   interesse   storico,  paleontologico, etnografico  o  numismatico,  ad  eccezione  delle  monete  antiche e moderne  di  modesto  valore  o  ripetitive,  o  conosciute  in molti esemplari  o  non  considerate  rarissime,  ovvero  di  cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali».
 2.  Per  le  monete  di  modesto valore o ripetitive, ovvero di cui esiste  un  notevole numero di esemplari tutti uguali, non rientranti nelle  collezioni  di cui alla lettera b) della lettera A, numero 13, dell'allegato  A  al  codice dei beni culturali e del paesaggio, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, e' escluso l'obbligo di denuncia  di  cui  all'articolo  59 del medesimo codice, nonche' ogni altro obbligo di notificazione alle competenti autorita'.))
 |  |  |  | Art. 3. 
 Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 |  |  |  |  |