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| Gazzetta n. 146 del 25 giugno 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 13 giugno 2005 |  | Estensione   dell'indicazione  terapeutica  del  medicinale  «Enbrel» (etanercept).  Trattamento  della  psoriasi  a  placche da moderata a severa   negli  adulti  che  non  hanno  risposto  o  presentano  una controindicazione,  o  sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, inclusi  ciclosporina  o,  metotressato  o  PUVA  -  autorizzata  con procedura  centralizzata  europea  dalla  Commissione  europea con la decisione del 24 settembre 2004. (Determinazione/C n. 39/2005). |  | 
 |  |  |  | Titolare A.I.C. Wyeth Europa Ltd. 
 IL DIRETTORE GENERALE
 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,n.  326,  che  istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il doping»;
 Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito  con  modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini della   fornitura   dei   medicinali  per  uso  umano»  e  successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  8 aprile  2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la conferma della classe e del prezzo in seguito ad una nuova indicazione terapeutica;
 Vista  la  determinazione  del 13 giugno 2005 relativa al «Progetto Psocare  "trattamento della psoriasi con farmaci sistemici in Italia: determinanti  del  trattamento,  esiti  a  lungo  termine, profili di tossicita', fattori prognostici"»;
 Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12-13 aprile 2005;
 Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2005 del Consiglio di amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  direttore generale;
 
 Determina:
 
 Art. 1.
 
 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 
 La  specialita'  medicinale  ENBREL  (etanercept) comprensiva della nuova  indicazione terapeutica: «trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa negli adulti che non hanno risposto o presentano una   controindicazione,   o   sono  intolleranti  ad  altre  terapie sistemiche,   inclusi   ciclosporina,   metotressato   o   PUVA»   e' classificata come segue:
 confezione:  25 mg polvere per soluzione iniettabile 4 flaconcini uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034675025/E (in base 10) 1126BK (in base 32);
 classe di rimborsabilita': H;
 prezzo ex factory (IVA esclusa): 510,26 euro;
 prezzo al pubblico (IVA inclusa): 842,13 euro;
 confezione:  25 mg polvere per soluzione iniettabile 4 flaconcini + 4 siringhe preriempite senza ago fisso uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034675037/E (in base 10) 1126BX (in base 32);
 classe di rimborsabilita': H;
 prezzo ex factory (IVA esclusa): 510,26 euro;
 prezzo al pubblico (IVA inclusa): 842,13 euro.
 Sconto   obbligatorio   dell'1,17%   sulle  forniture  cedute  alle strutture pubbliche del SSN.
 Dispensazione  secondo  il  progetto di studio Psocare per la nuova indicazione terapeutica.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Classificazione ai fini della fornitura
 
 OSP2:   medicinale   soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa, utilizzabile  esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in ambito extraospedaliero,  secondo  le  disposizioni  delle  Regioni  e delle Province autonome, sulla base del protocollo di studio Psocare.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Farmacovigilanza
 
 Il   presente   medicinale  e'  inserito  nell'elenco  dei  farmaci sottoposti  a  monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di   cui   al   decreto  del  21 novembre  2003  (Gazzetta  Ufficiale 1° dicembre  2003)  e successivi aggiornamenti; al termine della fase di  monitoraggio  intensivo  vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.
 |  |  |  | Art. 4. 
 Disposizioni finali
 
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 Roma, 13 giugno 2005
 Il direttore generale: Martini
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