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| Gazzetta n. 146 del 25 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |  | DETERMINAZIONE 20 giugno 2005 |  | Modalita' di inoltro delle domande di prolungamento delle concessioni e  delle  autorizzazioni  per  le  trasmissioni televisive in tecnica analogica  in  ambito  nazionale e locale, ai sensi dell'articolo 25, comma 11 della legge 3 maggio 2004, n. 112. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione
 
 Vista  la  legge  6 agosto  1990,  n.  223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;
 Visto  il  decreto-legge  27 agosto  1993,  n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
 Visto  il  decreto-legge  23 ottobre  1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Vista  la  legge  30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento dei termini  previsti  dalla  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  relativi all'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia   di   programmazione   e   di   interruzioni   pubblicitarie televisive»;
 Vista   la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie  nelle comunicazioni  n.  78/98/CONS  del  1° dicembre  1998, n. 78, recante «Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 1998;
 Visto  il  decreto-legge  30 gennaio  1999,  n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
 Visto  il  decreto-legge  18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  «testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
 Visto  il  decreto-legge  23 gennaio  2001,  n.  5, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   20 marzo   2001,   n.   66,  recante «Disposizioni  urgenti  per il differimento dei termini in materia di trasmissioni  radiotelevisive  analogiche  e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;
 Vista  la  delibera  n.  435/01/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni,  recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001;
 Visto  il  decreto-legge  24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   24 febbraio  2004,  n.  43,  recante «Disposizioni  urgenti  concernenti  modalita'  e tempi di definitiva cessazione  del  regime  transitorio  della  legge 31 luglio 1997, n. 249»;
 Vista   la   relazione   dell'Autorita'   per   le  garanzie  nelle comunicazioni  redatta  ai sensi del citato decreto-legge 24 dicembre 2003,  n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, inviata alle Camere e al Governo il 27 aprile 2004;
 Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in   materia   di   assetto   del  sistema  radiotelevisivo  e  della RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione  del  testo  unico  della  radiotelevisione», di seguito denominata «la legge» ed in particolare l'art. 25, comma 11;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre  2003, n. 366, recante «Modifiche  ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  concernenti  le  funzioni  e  la  struttura  organizzativa  del Ministero  delle  comunicazioni,  a  norma  dell'art.  1  della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
 Visto  il  decreto  16 dicembre  2004,  concernente «Regolamento di organizzazione  del  Ministero delle comunicazioni», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2004;
 Vista  la  delibera  n.  136/05/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni,  recante «Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112»;
 Considerato   che   l'art.  25,  comma  11,  della  legge  prevede, subordinatamente  al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3  del  medesimo  articolo e al conseguente ampliamento delle offerte disponibili  e  del  pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il prolungamento del periodo di validita' delle concessioni  e  delle  autorizzazioni  per le trasmissioni in tecnica analogica  in ambito nazionale, consentite ai sensi del comma 8 dello stesso  articolo, ed in ambito locale, fino alla scadenza del termine previsto  da  disposizioni  legislative per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale;
 Considerato  che,  ai  sensi  della  citata  disposizione,  possono presentare  domanda  di  prolungamento  entro  il  25 luglio  2005  i soggetti  che gia' trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e,  se  emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale;
 Ritenuto che la contemporanea trasmissione in tecnica digitale puo' essere  ragguagliata all'attivita' di fornitore di contenuti soggetta alla disciplina di cui alla legge ed alla delibera dell'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni n. 435/01/CONS del 2001, anche per quanto attiene il regime transitorio;
 Ritenuto  che  la  diffusione  di programmi in tecnica digitale del soggetto  richiedente  puo'  essere  svolta  attraverso  impianti del medesimo  soggetto  ovvero  mediante  consorzi o intese appositamente costituiti   per  la  trasmissione  in  tecnica  digitale  ovvero  su multiplex  appartenenti  ad  altri  soggetti,  comunque  provvisti di titolo abilitativo;
 Considerato  che  si  sono verificate le condizioni di cui all'art. 25, commi 1 e 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112;
 Considerata   l'opportunita'   di   uniformare   le   modalita'  di presentazione  delle  domande  per  il  prolungamento  del periodo di validita'   delle   concessioni   e   delle   autorizzazioni  per  le trasmissioni  in  tecnica  analogica  in  ambito  nazionale e locale, secondo criteri di semplificazione;
 Considerato l'obbligo per le sole emittenti nazionali di assicurare in  tecnica  digitale  la  copertura  di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale;
 Considerata  la  necessita'  che tutte le emittenti si impegnino ad adeguare  progressivamente  la  trasmissione  in  tecnica digitale in vista dello switch off fissato per il 31 dicembre 2006;
 
 Determina:
 
 Art. 1.
 
 Modalita' e condizioni di presentazione della domanda
 
 1.  La  domanda  per  ottenere  il  prolungamento  del  periodo  di validita'   della   concessione   e   della   autorizzazione  per  la radiodiffusione  televisiva  privata  in ambito nazionale o locale su frequenze  terrestri  in  tecnica  analogica  fino  alla scadenza del termine  previsto  dalla  legge  per  la conversione definitiva delle trasmissioni  in  tecnica  digitale,  deve  essere presentata a mezzo raccomandata   con   avviso   di   ricevimento   al  Ministero  delle comunicazioni   -   Direzione   generale   servizi  di  comunicazione elettronica  e di radiodiffusione - Ufficio III, viale America n. 201 - 00144 Roma, entro e non oltre il 25 luglio 2005. A tal fine fa fede la data del timbro postale di spedizione.
 2.  Possono  presentare  la  domanda  di  cui al comma 1 i soggetti concessionari o autorizzati al servizio di radiodiffusione televisiva privata  in  ambito  nazionale  o  locale  su  frequenze terrestri in tecnica  analogica, intendendosi per autorizzati i soggetti esercenti a  qualunque titolo attivita' di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale  e  locale  in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale   terrestre  ai  sensi  dell'art.  2-bis  del  decreto-legge 23 gennaio  2001,  n.  5,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo  2001,  n.  66,  di  cui  all'art. 23, comma 1, della legge, ovvero  legittimi acquirenti da soggetti concessionari o autorizzati, che  svolgano  l'attivita'  di  fornitore  di  contenuti ovvero siano titolari  di  abilitazione  alla sperimentazione per la diffusione di programmi in tecnica digitale su frequenze terrestri, che trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale su frequenze terrestri per non meno  di  ventiquattro  ore settimanali, escludendo dal computo delle ore   di   programmazione  settimanali  la  ripetizione  di  medesimi programmi  ovvero  la  trasmissione di immagini fisse e, se emittenti nazionali,  con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento   della  popolazione  nazionale.  La  trasmissione  in  tecnica digitale  puo' avvenire su impianti dello stesso soggetto richiedente ovvero  mediante  consorzi  o  intese appositamente costituiti per la trasmissione in tecnica digitale o su multiplex di altro soggetto che mette  a  disposizione  la  rete,  comunque  in possesso del relativo titolo abilitativo.
 |  |  |  | Art. 2. 
 Contenuto della domanda
 
 1.  La  domanda, in regola con le norme sul bollo, deve contenere i seguenti dati:
 a) l'indicazione   dei  dati  generali  atti  ad  individuare  il soggetto   richiedente,  con  gli  estremi  dell'atto  concessorio  o autorizzatorio  per  l'esercizio  dell'attivita'  di  radiodiffusione televisiva  privata  su  frequenze  terrestri in tecnica analogica in ambito  nazionale  o  locale,  ivi  compreso  il numero di protocollo attribuito  dal Ministero delle comunicazioni alle domande presentate ai  sensi  della  legge  n. 223/1990 nonche' ai sensi del regolamento dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  n. 78/98 del 1° dicembre  1998,  la  sede  legale,  il  codice fiscale e/o partita I.V.A.,  la  denominazione  e  la  tipologia dell'emittente, l'ambito locale   o   nazionale,   il  titolo  in  base  al  quale  opera  con l'indicazione,  se  trattasi  di  acquisizione, del soggetto cedente, dell'emittente acquisita e della data dell'acquisizione; per  i  soggetti  che  trasmettono sulla propria rete ovvero mediante consorzio od intesa con altre emittenti:
 b) gli   estremi  dell'abilitazione  alla  sperimentazione  delle trasmissioni  televisive  in  tecnica  digitale  conseguita  ai sensi dell'art.  2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della delibera n. 435/01/CONS; per i soggetti che trasmettono su canale di diffusione altrui:
 c) gli  estremi  dell'abilitazione  alla sperimentazione digitale del soggetto che mette a disposizione la rete.
 2.  Alla  domanda  devono essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive  di  atto  di  notorieta'  rese ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
 a) in   caso   di   emittente   nazionale,  la  dichiarazione  di trasmettere  contemporaneamente  in  tecnica  digitale terrestre, per almeno  24  ore  settimanali, con esclusione dal computo delle ore di programmazione  settimanali  la  ripetizione  di  medesimi  programmi ovvero  la  trasmissione  di  immagini fisse, con una copertura nella medesima  tecnica  di  almeno  il  50  per  cento  della  popolazione nazionale, specificando:
 1. se la trasmissione avviene sui propri canali di diffusione;
 2.  se  la trasmissione avviene su canali di diffusione altrui, evidenziando,  in  tal  caso,  il  soggetto  giuridico  che  mette  a disposizione la rete, il multiplex sul quale trasmette come fornitore di   contenuti,   nonche'   il   logo   del  programma  e  il  numero identificativo dell'impianto utilizzato;
 3.  se  la  trasmissione  avviene  tramite  consorzio o intesa, evidenziando,  in  tal  caso,  i  numeri identificativi dell'impianto facente parte del consorzio o dell'intesa utilizzati;
 4.  il  numero  delle  ore  di trasmissione in tecnica digitale (almeno  24 ore settimanali), impegnandosi, se si tratta di programmi nuovi,   a   richiedere  apposita  autorizzazione  per  fornitore  di contenuti;
 5.   l'orario  della  giornata  in  cui  trasmette  in  tecnica digitale;
 b) in  caso  di emittente locale, la dichiarazione di trasmettere contemporaneamente  in  tecnica  digitale terrestre per almeno 24 ore settimanali,  con  esclusione dal computo delle ore di programmazione settimanale   la   ripetizione   di   medesimi  programmi  ovvero  la trasmissione  di  immagini fisse, specificando le modalita' di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della lettera a) del comma 2, con l'indicazione dei  dati  principali  dell'impianto  o  degli  impianti  utilizzati, oggetto dell'abilitazione alla sperimentazione digitale;
 c) la  dichiarazione  dell'ammontare delle spese ed investimenti, se  effettuati,  per  la  conversione  degli impianti alla tecnologia digitale; solo   per   i   soggetti   che   hanno  ricevuto  i  contributi  per l'ammodernamento degli impianti e per l'acquisto dei decoder:
 d) la  dichiarazione  dell'ammontare  dei  contributi ricevuti ai sensi  dell'art.  23  della legge n. 57/2001 per la conversione degli impianti   alla   tecnologia   digitale,   dando   conto  della  loro utilizzazione;
 e) la  dichiarazione  dell'ammontare  dei  contributi ricevuti ai sensi  dell'art.  89  della  legge n. 289 del 2002 per l'acquisto dei decoder.
 3. La domanda deve contenere i seguenti impegni: per  le  emittenti  che  trasmettono in tecnica digitale con impianti propri:
 a) impegno  a  predisporre, entro la data di scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in  tecnica  digitale,  tutti gli interventi tecnici necessari per la conversione  degli  impianti  di  trasmissione  in  tecnica  digitale terrestre,  fatto salvo quanto previsto dalla delibera dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  n. 136/05/CONS nei confronti della  societa'  R.T.I.,  con  l'indicazione da parte delle emittenti nazionali  delle  varie  fasi e dei tempi di attuazione del programma tecnico  previsto per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; per tutte le emittenti:
 b) impegno  ad adeguarsi al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze  televisive  terrestri  in  tecnica  digitale,  secondo  le modalita'  e  i  tempi  indicati dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  ai  sensi dell'art. 22 della legge, nonche' secondo le prescrizioni tecniche emanate dal Ministero delle comunicazioni.
 4.  Alla  domanda  occorre,  inoltre,  allegare  la  fotocopia  del documento  di  riconoscimento  del legale rappresentante del soggetto giuridico   richiedente   nonche'  il  certificato  della  Camera  di commercio.  Per  emittenti  costituite  in fondazioni, associazioni e consorzi,  in  luogo  del  certificato  della Camera di commercio, e' sufficiente  allegare la copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Le  emittenti  nazionali  devono  inoltre  inviare al Ministero delle comunicazioni  la  documentazione tecnica di cui all'allegato A) e B) entro   sessanta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  di presentazione della domanda, anche su supporto informatico.
 |  |  |  | Art. 3. 
 Esito della domanda e controlli
 
 1.  Il  Ministero  delle comunicazioni da' comunicazione scritta ai soggetti  che  hanno  presentato  la  domanda di prolungamento di cui all'art. 1, comma 1, dell'esito della domanda.
 2.  Il  Ministero delle comunicazioni, anche avvalendosi dei propri organi   periferici,   procede   ai   controlli  delle  dichiarazioni sostitutive  di  atto  di  notorieta' di cui all'art. 2, comma 2, del presente  provvedimento,  ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 71, comma  1,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 3.  Ogni  variazione  dei  dati  forniti con la domanda deve essere immediatamente  comunicata al Ministero delle comunicazioni anche per via  telematica, all'indirizzo di posta elettronica variazionidatitv@ comunicazioni.it
 4.  I  soggetti  che  alla  data  di  pubblicazione  della presente determina  siano titolari di concessione o autorizzazione al servizio di  radiodiffusione televisiva privata, compresi i soggetti esercenti a  qualunque titolo attivita' di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale  o  locale  in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale   terrestre   ovvero   legittimi   acquirenti   da  soggetti concessionari   o   autorizzati   e   trasmettano  prevalentemente  o esclusivamente  in  tecnica  digitale, possono proseguire l'esercizio degli  impianti in tecnica digitale in attesa dell'applicazione delle procedure  previste  per  gli  operatori  di rete dalla legge e dalla delibera   n.  435/01/CONS.  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni.
 Il  presente  provvedimento, unitamente al modello della domanda di prolungamento,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana. Gli allegati tecnici A) e B) vengono pubblicati sul sito del Ministero delle comunicazioni www.comunicazioni.it
 Roma, 20 giugno 2005
 Il direttore generale: Tondi
 |  |  |  | Allegato 
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