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| Gazzetta n. 146 del 25 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 14 giugno 2005 |  | Riconoscimento    della    denominazione   di   origine   controllata «Pietraviva» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del consumatore
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Vista  la  domanda  presentata  dall'«Associazione  Produttori Vini Toscani  -  A.PRO.VI.TO»  con  sede  in  Siena, intesa ad ottenere il riconoscimento    della    denominazione   di   origine   controllata «Pietraviva»  e la conseguente approvazione del relativo disciplinare di produzione;
 Visto  il  parere  favorevole,  espresso al riguardo, dalla regione Toscana;
 Visti  gli  esiti  della  pubblica  audizione  tenutasi  in  Bucine (Arezzo) il 29 ottobre 2004;
 Visto il parere favorevole - espresso del Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini  - in merito alla citata domanda  e  alla  proposta  di  disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 70 del 25 marzo 2005;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
 Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento della denominazione   di  origine  controllata  dei  vini  «Pietraviva»  ed all'approvazione  del relativo disciplinare di produzione dei vini in questione,  in  conformita'  al  parere  espresso  ed  alla  proposta formulata dal citato Comitato;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 E'  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata dei vini «Pietraviva»  ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
 La  denominazione  di origine controllata «Pietraviva» e' riservata ai  vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
 |  |  |  | Art. 2. I  soggetti  che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia  2005,  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Pietraviva»  sono  tenuti  ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art.  15  della  legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi  terreni  vitati  ai  fini  dell'iscrizione  dei  medesimi all'apposito   Albo   dei  vigneti  della  denominazione  di  origine controllata   «Pietraviva»   entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. I  vigneti  denunciati  ai  sensi  del  precedente art. 2, solo per l'annata   2005,   possono  essere  iscritti  a  titolo  provvisorio, nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se  a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana, le denunce risultino  sufficientemente  attendibili,  nel caso in cui la Regione stessa   non  abbia  ancora  potuto  effettuare,  per  impossibilita' tecnica,  gli  accertamenti  di  idoneita'  previsti  dalla normativa vigente.
 Per  la  produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva»,  in  deroga  a  quanto  previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare  di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata  in  vigore  del  medesimo,  possono essere iscritti a titolo transitorio  nell'Albo  previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992,  n.  164,  i  vigneti  in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali  diverse  da  quelle  indicate  nel  sopra citato art. 2, purche'  non  superino  del  20%  il  totale  delle  viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
 Allo  scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma  precedente  saranno  cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a  detti  vigneti,  le  modifiche  necessarie  per uniformare la loro composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2 dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al competente  ufficio  dell'Assessorato  regionale dell'agricoltura, ai fini degli accertamenti tecnici di idoneita'.
 |  |  |  | Art. 4. Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata «Pietraviva»  e'  tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza delle condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 giugno 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato Proposta  di  disciplinare  di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva» 
 Art. 1.
 
 La  denominazione  di origine controllata «Pietraviva» e' riservata ai  vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente  disciplinare  di  produzione  per  le  seguenti  tipologie: Bianco, Bianco superiore, Rosso, Rosso superiore, Rosato, Chardonnay, Malvasia bianca lunga, Cabernet sauvignon, Canaiolo nero, Ciliegiolo, Merlot e Sangiovese.
 
 Art. 2.
 
 I  vini  della  denominazione  di  origine controllata «Pietraviva» devono  essere  ottenuti  dalle  uve  prodotte  dai  vigneti  aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
 «Pietraviva» bianco, «Pietraviva» bianco superiore:
 Chardonnay  dal  40 all'80%, Malvasia bianca lunga fino al 30%, Trebbiano  toscano  fino  al  20%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Toscana, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.
 «Pietraviva»   rosso,  «Pietraviva»  rosato,  «Pietraviva»  rosso superiore:
 Sangiovese  dal  40  all'80%,  Cabernet  sauvignon fino al 30%, Merlot  fino  al  30%.  Possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei  alla coltivazione nella regione Toscana, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.
 «Pietraviva» con le seguenti specificazioni:
 Chardonnay;
 Malvasia bianca lunga;
 Cabernet sauvignon;
 Canaiolo nero;
 Ciliegiolo;
 Merlot;
 Sangiovese, devono  essere ottenuti, in ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei sopra citati vitigni e la rimanente parte da uno o piu' vitigni a bacca  di  colore  analogo  idonei  alla  coltivazione  nella regione Toscana.
 
 Art. 3.
 
 La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Pietraviva» ricade nella provincia di Arezzo e comprende i  terreni  vocati  alla viticoltura dei comuni di Bucine, Cavriglia, Civitella Valdichiana, Montevarchi e Pergine Valdarno.
 Tale zona e' cosi' delimitata:
 la  delimitazione  ha  inizio  a Montevarchi all'innesto tra la s.s.  69  e  la  s.p.  408  in  direzione  ovest verso Caviglia, fino all'intersezione  con  la  s.c.  per  Caviglia. Si prosegue verso est lungo la strada comunale «S. Lucia» fino all'incrocio (quota 206) con la  s.  vicinale  per  Rapale  Alto,  proseguendo su tale strada fino all'incrocio  con  la  s.p.  «Vacchereccia».  Seguendo tale strada in direzione Caviglia fino all'incrocio con sp. Sp. Per (quota 284) fino all'incrocio  con  la strada comunale per Casignano (q. 525), dove si sale verso i monti del Chianti seguendo la mulattiera fino il confine provinciale  Arezzo-Siena.  Seguendo verso sud il confine provinciale in  direzione  Monte  Malone  (q.  812) fino al congiungimento con la strada poderale per Pod. Stroppielle, che si segue fino a quota 502.
 Si  prosegue  lungo  la  strada  poderale in direzione Pod. Butia (q. 486),  da dove si scende in direzione N.E. fino al raggiungimento del  Borro  Lusignana,  da  dove risaliamo in direzione Podere Cupoli (q. 491),  seguendo  la  strada  poderale  fino  a  q.  505 e q. 503, incrociando  la  s.p.  per  Palazzolo  e  seguendola  verso  est fino all'incrocio  con  la strada poderale del Pod. Roghetto e seguendo la stessa  fino  a Poggio Roghetto (q. 499). Si scende verso S.E. fino a trovare  il  Borro  Roghetto e lo seguiamo fino all'inserzione con il Torrente  Esse  che  viene seguito in direzione S.E. fino a q. 280 in zona  Il  Mulino  dove  incrocia la s.p. per Ciggiano, da Ciggiano si prosegue   sulla   carreggiabile   in   direzione   Cappannacce  fino all'intersezione  con la linea ferroviaria Arezzo-Sinalunga. Seguendo la linea ferroviaria verso nord-est fino all'intersezione con la s.p. per  Vicomaggio,  successivamente si prosegue sulla carreggiabile per Trebbio  (q.  301)  e  continuando  verso  Torre Buccino (q. 534). Si risale   fino   a  q. 535  sulla  s.p.  per  Pergine  Valdarno,  fino all'incrocio  a  dx  per  S. Martino in Poggio (q. 540) e seguendo la strada  fino  a  Montarfoni  (q.  433). Da Montarfoni si scende verso Posticino,   fino   all'intersezione   con   la   linea   ferroviaria Firenze-Arezzo  che  seguiamo  in  direzione Firenze fino a quota 262 (localita'  La Fornacina), seguiamo il torrente fino a quota 264 dove intersechiamo  la  s.p.  69 che seguiamo in direzione nord fino al km 43,  seguiamo  la s.c. per il podere Ricavo. Dal Pod. Ricavo si segue il Rio Ricavo fino all'argine sinistro del fiume Arno che seguiamo in direzione  nord  fino  al congiungimento con la s.p. «Acquaborra» che seguiamo  in  direzione  Levane fino all'intersezione con la s.p. 69, successivamente  si  segue  il  tracciato della s.p. 69, in direzione nord,  fino  ad incontrare il raccordo tra la linea direttissima e la linea  lenta della ferroviaria Arezzo-Firenze e seguiremo tale linea, in direzione Montevarchi fino all'incrocio con la s.p. 408.
 
 Art. 4.
 
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione  dei  vini  della  denominazione  di  origine  controllata «Pietraviva»  devono  essere  quelle  normali  della  zona  e  atte a conferire  alle  uve  e  ai  vini  le  specifiche  caratteristiche di qualita'.
 Sono  pertanto  considerati  idonei  ai  fini  dell'iscrizione al relativo albo unicamente i vigneti ubicati nei territori collinari di altitudine  non  inferiore a 190 metri s.l.m., compresi nelle zone di cui   al   presente   art.  3  e  aventi  una  adeguata  sistemazione idraulico-agraria.
 Per  i  nuovi  impianti  e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3300.
 I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento  e i sistemi di potatura   devono   essere  quelli  generalmente  usati  nella  zona, privilegiando  quelli  a  piu' bassa espansione e comunque atti a non modificare le caratteristiche della uve e dei vini.
 Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi.
 E' vietata ogni pratica di forzatura.
 E' consentita l'irrigazione di soccorso.
 La  produzione  massima  di uva per ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:
 a)
 
 =====================================================================
 |               |   Titolo alcolometrico
 |               | volumico naturale minimo
 Tipologia         |Produzione t/ha|          vol. % ===================================================================== Pietraviva bianco         |      9,0      |           11,0 --------------------------------------------------------------------- Pietraviva rosato         |      9,0      |           11,0 --------------------------------------------------------------------- Pietraviva rosso          |      9,0      |           12,0 --------------------------------------------------------------------- Pietraviva bianco         |               | superiore                 |      7,0      |           12,5 --------------------------------------------------------------------- Pietraviva rosso superiore|      7,0      |           12,5 --------------------------------------------------------------------- Pietraviva Chardonnay     |      9,0      |           11,0 --------------------------------------------------------------------- Pietraviva Malvasia bianca|               | lunga                     |      9,0      |           11,0 --------------------------------------------------------------------- Pietraviva Cabernet       |               | sauvignon                 |      9,0      |           12,0 --------------------------------------------------------------------- Pietraviva Canaiolo nero  |      9,0      |           12,0 --------------------------------------------------------------------- Pietraviva Ciliegiolo     |      9,0      |           12,0 --------------------------------------------------------------------- Pietraviva Merlot         |      9,0      |           12,0 --------------------------------------------------------------------- Pietraviva Sangiovese     |      9,0      |           12,0
 
 b)
 Per  i  vigneti  impiantati precedentemente all'entrata in vigore del  presente  disciplinare di produzione e che hanno una densita' di ceppi  inferiore  a  quella  prima  indicata, le produzioni ad ettaro ammesse non possono essere superiori:
 7 t per le uve a bacca bianca;
 6 t per le uve a bacca rossa.
 In  annate  favorevoli  i  quantitativi  delle  uve ottenute e da destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine controllata  «Pietraviva»  devono essere riportati, nei limiti di cui sopra,  purche'  la  produzione  globale  non  superi il 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
 Le  eccedenze  delle  uve,  nel  limite  massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
 Per  i  vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro   deve   essere  rapportata  alla  superficie:  effettivamente impegnata dalla vite.
 Per  l'entrata  in  produzione  dei  nuovi  impianti  la produzione massima ad ettaro ammessa e':
 
 =====================================================================
 Anno vegetativo          |       Produzione ammessa =====================================================================
 I e II anno            |                0%
 III anno              |               60%
 IV anno e successivi        |              100%
 
 Il  riferimento  dell'anno  d'impianto  e'  fissato  in primavera (ripresa  vegetativa), anche se il vigneto e' stato messo a dimora in autunno.
 
 Art. 5.
 
 Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio,   l'affinamento   e  l'imbottigliamento  devono  essere effettuate  nel territorio della denominazione di origine controllata «Pietraviva».  E'  altresi'  consentito  che dette operazioni possano effettuarsi  in  cantine  situate  in  aziende  ricadenti nell'intero territorio  dei  comuni  indicati  nel precedente art. 3 e nei comuni della provincia di Arezzo confinanti con la zona di produzione.
 Nella  vinificazione  sono  ammesse  solo  le pratiche enologiche leali  e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro peculiari caratteristiche.
 E'  consentito  l'arricchimento  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.
 E  'ammessa  la  colmatura  dei  vini  di cui all'art. 1 in corso d'invecchiamento  obbligatorio,  con  vini aventi diritto alla stessa denominazione  d'origine,  di uguale colore e varieta' di vite, anche non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10%.
 La   resa   massima   dell'uva   in  vino,  compreso  l'eventuale arricchimento,  e' del 70% per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Pietraviva».
 Qualora  la  resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite  decade  il  diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
 I  seguenti  vini  devono  essere  sottoposti  a  un  periodo  di affinamento minimo in bottiglia di:
 «Pietraviva» bianco: giorni quindici;
 «Pietraviva» rosato: giorni quindici;
 «Pietraviva» rosso: giorni trenta;
 «Pietraviva»  bianco  e  rosso  nella tipologia superiore: mesi quattro.
 I vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva» bianco e «Pietraviva» rosato non possono essere immessi al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.
 Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva» rosso non  puo'  essere  immesso  al  consumo  prima del 31 marzo dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.
 Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata «Pietraviva» bianco  superiore  non  puo'  essere  immesso  al  consumo  prima del 30 giugno dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.
 Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva» Rosso superiore  non puo' essere immesso al consumo prima del 30 giugno del secondo anno successivo a quello di raccolta delle uve.
 
 Art. 6.
 
 I  vini  a denominazione di origine controllata «Pietraviva» devono rispondere,   all'atto  dell'immissione  al  consumo,  alle  seguenti caratteristiche: «Pietraviva» bianco
 Colore: giallo paglierino;
 Odore: fine e delicato;
 Sapore: secco e armonico;
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
 Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Pietraviva» rosato
 Colore: da rosato a rosso rubino, senza riflessi violacei;
 Odore: fine e delicato, fruttato;
 Sapore: secco e armonico, delicato;
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
 Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Pietraviva» rosso
 Colore: da rosso rubino a rosso granato;
 Odore: intensamente vinoso;
 Sapore: pieno e armonico;
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
 Acidita' totale minima: 4,0 g/l;
 Estratto non riduttore minimo 21,0 g/l. «Pietraviva» bianco superiore
 Colore: giallo paglierino, anche intenso;
 Odore: fine e delicato;
 Sapore: secco e armonico;
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
 Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Pietraviva» rosso superiore
 Colore: dal rosso rubino al granato intenso;
 Odore: intensamente vinoso;
 Sapore: pieno e armonico;
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
 Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 Estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. «Pietraviva» Chardonnay
 Colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 Odore: fine, delicato, caratteristico;
 Sapore: secco e armonico;
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
 Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Pietraviva» Malvasia bianca lunga
 Colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 Odore: fine e delicato, caratteristico;
 Sapore: secco e armonico;
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
 Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Pietraviva» Cabernet sauvignon
 Colore: rosso rubino intenso;
 Odore: vinoso, caratteristico, complesso;
 Sapore: secco e armonico;
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
 Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. «Pietraviva» Canaiolo nero
 Colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
 Odore: vinoso e caratteristico;
 Sapore: secco e armonico;
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
 Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 Estratto non riduttore minimo: 2,0 g/l. «Pietraviva» Ciliegiolo
 Colore: rosso rubino di buona intensita';
 Odore: intenso, vinoso, caratteristico;
 Sapore: pieno, secco e armonico;
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.,
 Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. «Pietraviva» Merlot
 Colore: rosso rubino, intenso;
 Odore: intenso, vinoso e caratteristico;
 Sapore: secco, pieno e armonico;
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
 Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. «Pietraviva» Sangiovese
 Colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
 Odore: vinoso, caratteristico;
 Sapore: secco, armonico;
 Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
 Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
 In  relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove  consentita,  il  sapore  dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno.
 E'  facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni geografiche tipiche modificare,  con proprio decreto i limiti minimi sopra menzionati per l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore minimo.
 
 Art. 7.
 
 Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»  e similari. E' tuttavia consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
 Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste dalle norme comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del colore,  della  varieta'  di  vite, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
 Il  riferimento  alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono  le  uve,  e'  consentito  in  conformita'  alla normativa vigente.
 Nell'etichettatura   dei   vini   a   denominazione   di  origine controllata  «Pietraviva»  l'indicazione  dell'annata  di  produzione delle uve e' obbligatoria.
 La  menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle  condizioni  previste  dalla  legge soltanto per i vini indicati all'art. 1 del presente disciplinare.
 
 Art. 8.
 
 I  vini  di  cui  all'art.  1  possono  essere immessi al consumo soltanto  in  recipienti in vetro del seguente volume nominale: litri 0,187,  0,375,  0,500,  0,750,  1,500,  3,000  e  5,000. Sono ammesse soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio.
 Per  la  tappatura  dei vini di cui all'art. 1 e' obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.
 Limitatamente  alle confezioni da litri 0,187 e' ammessa anche la chiusura tappo a vite.
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