Gazzetta n. 146 del 25 giugno 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 14 giugno 2005
Riconoscimento della denominazione di origine controllata «Pietraviva» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Vista la domanda presentata dall'«Associazione Produttori Vini Toscani - A.PRO.VI.TO» con sede in Siena, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Pietraviva» e la conseguente approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla regione Toscana;
Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi in Bucine (Arezzo) il 29 ottobre 2004;
Visto il parere favorevole - espresso del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - in merito alla citata domanda e alla proposta di disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 70 del 25 marzo 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Pietraviva» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in questione, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pietraviva» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata «Pietraviva» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
 
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Pietraviva» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 3.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la Regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ai fini degli accertamenti tecnici di idoneita'.
 
Art. 4.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Pietraviva» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2005
Il direttore generale: Abate
 
Allegato Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Pietraviva» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Bianco superiore, Rosso, Rosso superiore, Rosato, Chardonnay, Malvasia bianca lunga, Cabernet sauvignon, Canaiolo nero, Ciliegiolo, Merlot e Sangiovese.

Art. 2.

I vini della denominazione di origine controllata «Pietraviva» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Pietraviva» bianco, «Pietraviva» bianco superiore:
Chardonnay dal 40 all'80%, Malvasia bianca lunga fino al 30%, Trebbiano toscano fino al 20%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Toscana, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.
«Pietraviva» rosso, «Pietraviva» rosato, «Pietraviva» rosso superiore:
Sangiovese dal 40 all'80%, Cabernet sauvignon fino al 30%, Merlot fino al 30%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.
«Pietraviva» con le seguenti specificazioni:
Chardonnay;
Malvasia bianca lunga;
Cabernet sauvignon;
Canaiolo nero;
Ciliegiolo;
Merlot;
Sangiovese, devono essere ottenuti, in ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei sopra citati vitigni e la rimanente parte da uno o piu' vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella regione Toscana.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva» ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla viticoltura dei comuni di Bucine, Cavriglia, Civitella Valdichiana, Montevarchi e Pergine Valdarno.
Tale zona e' cosi' delimitata:
la delimitazione ha inizio a Montevarchi all'innesto tra la s.s. 69 e la s.p. 408 in direzione ovest verso Caviglia, fino all'intersezione con la s.c. per Caviglia. Si prosegue verso est lungo la strada comunale «S. Lucia» fino all'incrocio (quota 206) con la s. vicinale per Rapale Alto, proseguendo su tale strada fino all'incrocio con la s.p. «Vacchereccia». Seguendo tale strada in direzione Caviglia fino all'incrocio con sp. Sp. Per (quota 284) fino all'incrocio con la strada comunale per Casignano (q. 525), dove si sale verso i monti del Chianti seguendo la mulattiera fino il confine provinciale Arezzo-Siena. Seguendo verso sud il confine provinciale in direzione Monte Malone (q. 812) fino al congiungimento con la strada poderale per Pod. Stroppielle, che si segue fino a quota 502.
Si prosegue lungo la strada poderale in direzione Pod. Butia (q. 486), da dove si scende in direzione N.E. fino al raggiungimento del Borro Lusignana, da dove risaliamo in direzione Podere Cupoli (q. 491), seguendo la strada poderale fino a q. 505 e q. 503, incrociando la s.p. per Palazzolo e seguendola verso est fino all'incrocio con la strada poderale del Pod. Roghetto e seguendo la stessa fino a Poggio Roghetto (q. 499). Si scende verso S.E. fino a trovare il Borro Roghetto e lo seguiamo fino all'inserzione con il Torrente Esse che viene seguito in direzione S.E. fino a q. 280 in zona Il Mulino dove incrocia la s.p. per Ciggiano, da Ciggiano si prosegue sulla carreggiabile in direzione Cappannacce fino all'intersezione con la linea ferroviaria Arezzo-Sinalunga. Seguendo la linea ferroviaria verso nord-est fino all'intersezione con la s.p. per Vicomaggio, successivamente si prosegue sulla carreggiabile per Trebbio (q. 301) e continuando verso Torre Buccino (q. 534). Si risale fino a q. 535 sulla s.p. per Pergine Valdarno, fino all'incrocio a dx per S. Martino in Poggio (q. 540) e seguendo la strada fino a Montarfoni (q. 433). Da Montarfoni si scende verso Posticino, fino all'intersezione con la linea ferroviaria Firenze-Arezzo che seguiamo in direzione Firenze fino a quota 262 (localita' La Fornacina), seguiamo il torrente fino a quota 264 dove intersechiamo la s.p. 69 che seguiamo in direzione nord fino al km 43, seguiamo la s.c. per il podere Ricavo. Dal Pod. Ricavo si segue il Rio Ricavo fino all'argine sinistro del fiume Arno che seguiamo in direzione nord fino al congiungimento con la s.p. «Acquaborra» che seguiamo in direzione Levane fino all'intersezione con la s.p. 69, successivamente si segue il tracciato della s.p. 69, in direzione nord, fino ad incontrare il raccordo tra la linea direttissima e la linea lenta della ferroviaria Arezzo-Firenze e seguiremo tale linea, in direzione Montevarchi fino all'incrocio con la s.p. 408.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Pietraviva» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto considerati idonei ai fini dell'iscrizione al relativo albo unicamente i vigneti ubicati nei territori collinari di altitudine non inferiore a 190 metri s.l.m., compresi nelle zone di cui al presente art. 3 e aventi una adeguata sistemazione idraulico-agraria.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3300.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona, privilegiando quelli a piu' bassa espansione e comunque atti a non modificare le caratteristiche della uve e dei vini.
Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:
a)

=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
| | volumico naturale minimo
Tipologia |Produzione t/ha| vol. % ===================================================================== Pietraviva bianco | 9,0 | 11,0 --------------------------------------------------------------------- Pietraviva rosato | 9,0 | 11,0 --------------------------------------------------------------------- Pietraviva rosso | 9,0 | 12,0 --------------------------------------------------------------------- Pietraviva bianco | | superiore | 7,0 | 12,5 --------------------------------------------------------------------- Pietraviva rosso superiore| 7,0 | 12,5 --------------------------------------------------------------------- Pietraviva Chardonnay | 9,0 | 11,0 --------------------------------------------------------------------- Pietraviva Malvasia bianca| | lunga | 9,0 | 11,0 --------------------------------------------------------------------- Pietraviva Cabernet | | sauvignon | 9,0 | 12,0 --------------------------------------------------------------------- Pietraviva Canaiolo nero | 9,0 | 12,0 --------------------------------------------------------------------- Pietraviva Ciliegiolo | 9,0 | 12,0 --------------------------------------------------------------------- Pietraviva Merlot | 9,0 | 12,0 --------------------------------------------------------------------- Pietraviva Sangiovese | 9,0 | 12,0

b)
Per i vigneti impiantati precedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione e che hanno una densita' di ceppi inferiore a quella prima indicata, le produzioni ad ettaro ammesse non possono essere superiori:
7 t per le uve a bacca bianca;
6 t per le uve a bacca rossa.
In annate favorevoli i quantitativi delle uve ottenute e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva» devono essere riportati, nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi il 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie: effettivamente impegnata dalla vite.
Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa e':

=====================================================================
Anno vegetativo | Produzione ammessa =====================================================================
I e II anno | 0%
III anno | 60%
IV anno e successivi | 100%

Il riferimento dell'anno d'impianto e' fissato in primavera (ripresa vegetativa), anche se il vigneto e' stato messo a dimora in autunno.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento e l'imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio della denominazione di origine controllata «Pietraviva». E' altresi' consentito che dette operazioni possano effettuarsi in cantine situate in aziende ricadenti nell'intero territorio dei comuni indicati nel precedente art. 3 e nei comuni della provincia di Arezzo confinanti con la zona di produzione.
Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.
E 'ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso d'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varieta' di vite, anche non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10%.
La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, e' del 70% per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Pietraviva».
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di affinamento minimo in bottiglia di:
«Pietraviva» bianco: giorni quindici;
«Pietraviva» rosato: giorni quindici;
«Pietraviva» rosso: giorni trenta;
«Pietraviva» bianco e rosso nella tipologia superiore: mesi quattro.
I vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva» bianco e «Pietraviva» rosato non possono essere immessi al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva» rosso non puo' essere immesso al consumo prima del 31 marzo dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva» bianco superiore non puo' essere immesso al consumo prima del 30 giugno dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva» Rosso superiore non puo' essere immesso al consumo prima del 30 giugno del secondo anno successivo a quello di raccolta delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva» devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: «Pietraviva» bianco
Colore: giallo paglierino;
Odore: fine e delicato;
Sapore: secco e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Pietraviva» rosato
Colore: da rosato a rosso rubino, senza riflessi violacei;
Odore: fine e delicato, fruttato;
Sapore: secco e armonico, delicato;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Pietraviva» rosso
Colore: da rosso rubino a rosso granato;
Odore: intensamente vinoso;
Sapore: pieno e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
Acidita' totale minima: 4,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo 21,0 g/l. «Pietraviva» bianco superiore
Colore: giallo paglierino, anche intenso;
Odore: fine e delicato;
Sapore: secco e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Pietraviva» rosso superiore
Colore: dal rosso rubino al granato intenso;
Odore: intensamente vinoso;
Sapore: pieno e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. «Pietraviva» Chardonnay
Colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
Odore: fine, delicato, caratteristico;
Sapore: secco e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Pietraviva» Malvasia bianca lunga
Colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
Odore: fine e delicato, caratteristico;
Sapore: secco e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. «Pietraviva» Cabernet sauvignon
Colore: rosso rubino intenso;
Odore: vinoso, caratteristico, complesso;
Sapore: secco e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. «Pietraviva» Canaiolo nero
Colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
Odore: vinoso e caratteristico;
Sapore: secco e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 2,0 g/l. «Pietraviva» Ciliegiolo
Colore: rosso rubino di buona intensita';
Odore: intenso, vinoso, caratteristico;
Sapore: pieno, secco e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.,
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. «Pietraviva» Merlot
Colore: rosso rubino, intenso;
Odore: intenso, vinoso e caratteristico;
Sapore: secco, pieno e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. «Pietraviva» Sangiovese
Colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
Odore: vinoso, caratteristico;
Sapore: secco, armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra menzionati per l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve, e' consentito in conformita' alla normativa vigente.
Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla legge soltanto per i vini indicati all'art. 1 del presente disciplinare.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti in vetro del seguente volume nominale: litri 0,187, 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000 e 5,000. Sono ammesse soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio.
Per la tappatura dei vini di cui all'art. 1 e' obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.
Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 e' ammessa anche la chiusura tappo a vite.
 
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