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| Gazzetta n. 146 del 25 giugno 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 25 giugno 2005, n. 109 |  | Conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005,  n.  63,  recante  disposizioni  urgenti  per  lo sviluppo e la coesione  territoriale,  nonche'  per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni  concernenti  l'adozione  di  testi  unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 
 1.  Il  decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore, e' convertito in legge con modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 
 Avvertenza:
 
 Il  decreto-legge  26  aprile  2005,  n.  63,  e' stato
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 96 del 27 aprile 2005.
 A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
 hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
 conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
 in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 51.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  All'articolo 1, comma 50, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nel  primo  periodo le parole: «un decreto legislativo recante un  testo  unico  delle  disposizioni  legislative vigenti in materia previdenziale»  sono  sostituite  dalle seguenti: «uno o piu' decreti legislativi   recanti  testi  unici  delle  disposizioni  legislative vigenti  in  materia  di  previdenza  obbligatoria  e  di  previdenza complementare»  e  le  parole:  «sia  volto»  sono  sostituite  dalle seguenti: «siano volti»;
 b) nel secondo e nel terzo periodo le parole: «del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei testi unici»;
 c) e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «Per l'adozione dello schema di decreto o di ciascuno degli schemi di decreto recanti il testo unico in materia di previdenza complementare, si applicano i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge, secondo le modalita' di cui ai commi da 41 a 49».
 2.  All'articolo 1  della  legge  23  agosto  2004,  n. 243, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
 a) al  comma 49, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel  caso  in  cui  siano stati gia' emanati i testi unici di cui al comma 50, le disposizioni integrative e correttive andranno formulate con  riferimento ai predetti testi unici, se riguardanti disposizioni in essi ricomprese»;
 b) al  comma  51,  dopo  le  parole:  «Lo  schema  del  decreto legislativo»  sono  inserite  le  seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria»;
 c) al  comma 52, dopo le parole: «del decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria»;
 d) al  comma  53,  dopo  le  parole:  «dello  schema di decreto legislativo»  sono  inserite  le  seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria».
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 25 giugno 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3400):
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi) il 27 aprile 2005.
 Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  28  aprile  2005 con pareri delle
 commissioni  1ª  (presupposti di costituzionalita), 2ª, 5ª,
 7ª.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
 costituzionalita' il 3 maggio 2005.
 Esaminato  dalla  1ª commissione, in sede referente, il
 3, 10, 17 e 18 maggio 2005.
 Esaminato  in  aula  il  18,  24,  25  maggio  2005  ed
 approvato il 31 maggio 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 5901):
 Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  1°  giugno  2005  con  pareri del
 Comitato per la legislazione e delle commissioni II, V, VI,
 VII,  VIII, XI, XIII, XIV, e della commissione parlamentare
 per le questioni regionali.
 Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 14
 e 15 giugno 2005.
 Esaminato  in  aula il 20 giugno 2005 ed approvato, con
 modificazioni, il 22 giugno 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3400-B):
 Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  22  giugno  2005 con pareri delle
 commissioni 2ª, 5ª, 7ª, e 9ª.
 Esaminato dalla 1ª commissione il 22 giugno 2005.
 Esaminato in aula e approvato il 23 giugno 2005.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 -  Si  riporta  il testo del comma 50 dell'art. 1 della
 legge 23 agosto 2004 n. 243 (Norme in materia pensionistica
 e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica,
 per   il   sostegno   alla   previdenza   complementare   e
 all'occupazione  stabile  e  per  il riordino degli enti di
 previdenza  ed  assistenza  obbligatoria),  come modificato
 dalla presente legge:
 «50.  Nel  rispetto  dei  principi  su  cui si fonda la
 legislazione  previdenziale, con particolare riferimento al
 regime  pensionistico  obbligatorio,  quale  risulta  dalla
 vigente  disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della
 presene  legge,  il  Governo e' delegato ad adottare, entro
 diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
 presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
 politiche  sociali,  uno o piu' decreti legislativi recanti
 testi  unici  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
 materia   di   previdenza   obbligatoria  e  di  previdenza
 complementare   che,   in  funzione  di  una  piu'  precisa
 determinazione  dei  campi  di  applicazione  delle diverse
 competenze,  di  una  maggiore speditezza e semplificazione
 delle  procedure amministrative, anche con riferimento alle
 correlazioni  esistenti  tra  le diverse gestioni, e di una
 armonizzazione  delle  aliquote contributive, siano volti a
 modificare,  correggere,  ampliare e abrogare espressamente
 norme  vigenti  relative alla contribuzione, all'erogazione
 delle    prestazioni,    all'attivita'   amministrativa   e
 finanziaria    degli    enti   preposti   all'assicurazione
 obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
 e  all'erogazione  degli  assegni  sociali.  Il  Governo e'
 altresi' delegato ad adottare, nell'ambito dei testi unici,
 disposizioni  per la semplificazione e la razionalizzazione
 delle  norme previdenziali per il settore agricolo, secondo
 criteri  omogenei  a  quelli adottati per gli altri settori
 produttivi  e  a  quelli prevalentemente adottati a livello
 comunitario, nel rispetto delle sue specificita', anche con
 riferimento   alle  aree  di  particolare  problematicita',
 rafforzando    la   rappresentanza   delle   organizzazioni
 professionali  e sindacali nella gestione della previdenza,
 anche   ristrutturandone   l'assetto   e  provvedendo  alla
 graduale    sostituzione    dei   criteri   induttivi   per
 l'accertamento   della  manodopera  impiegata  con  criteri
 oggettivi.  Dall'emanazione  dei  testi  unici  non  devono
 derivare  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica.
 Per  l'adozione dello schema di decreto o di ciascuni degli
 schemi  di  decreto  recanti  il  testo unico in materia di
 previdenza  complementare,  si  applicano  i  principi  e i
 criteri  direttivi  di  cui alla presente legge, secondo le
 modalita' di cui ai commi da 41 a 49.».
 -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  49, 51, 52, e 53
 dell'art.  1  della  citata  legge  n.  243  del 2004, come
 modificati dalla presente legge:
 «49.  Disposizioni correttive e integrative dei decreti
 legislativi  possono  essere  adottate  entro diciotto mesi
 dalla  data  di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel
 rispetto  dei  principi  e  dei criteri direttivi di cui ai
 commi  1,  2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalita'
 di  cui  ai  commi  da 41 a 48. Nel caso in cui siano stati
 gia'  emanati  i  testi  unici  di  cui  al  comma  50,  le
 disposizioni  integrative  e  correttive andranno formulate
 con  riferimento  ai  predetti  testi unici, se riguardanti
 disposizioni in essi ricomprese.».
 «51.  Lo  schema  del decreto legislativo in materia di
 previdenza  obbligatoria  di  cui  al comma 50 e' trasmesso
 alle  Camere  ai  fini dell'espressione del parere da parte
 delle   Commissioni   parlamentari   competenti   entro  il
 novantesimo  giorno  antecedente  la  scadenza  del termine
 previsto  per  l'esercizio  della  delega.  Le  Commissioni
 esprimono  il  parere  entro  quaranta giorni dalla data di
 trasmissione;  decorso  tale termine il decreto e' adottato
 anche in mancanza del parere.
 52.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore del
 decreto  legislativo  in materia di previdenza obbligatoria
 di  cui  al comma 50, il Governo puo' adottare disposizioni
 correttive  e  integrative  nel  rispetto  dei  principi  e
 criteri  direttivi  di cui al comma 50, con la procedura di
 cui  al  comma  51  e  senza  nuovi o maggiori oneri per la
 finanza pubblica.
 53.  Ai  fini  della  predisposizione  dello schema del
 decreto  legislativo  in materia di previdenza obbligatoria
 di  cui  al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e
 delle  politiche sociali, e' costituito un gruppo di lavoro
 composto  da  esperti,  fino  ad un massimo di cinque, e da
 personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui
 all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
 n.  165,  e  successive  modificazioni. Dall'attuazione del
 presente  comma  non devono derivare nuovi o maggiori oneri
 per la finanza pubblica.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegato 
 MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
 AL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2005, N. 63
 
 All'articolo  1,  comma  3,  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: ", senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato".
 All'articolo  2, al comma 1, dopo le parole: "articolo 6, comma 3, lettera  a),  del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al" e, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
 "3-bis.  Dall'attuazione  delle disposizioni del presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carica della finanza pubblica".
 Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
 "Art. 2-bis. - (Agevolazione fiscale relativa allo svolgimento dei referendum nell'anno 2005) - 1. Per il solo anno 2005, l'agevolazione fiscale  prevista  dall'articolo  18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e' estesa anche allo svolgimento dei referendum  abrogativi  previsti  dall'articolo 75 della Costituzione relativamente  al  materiale commissionato dai comitati promotori dei referendum   e   dagli  altri  comitati  legalmente  costituiti,  che partecipano alla campagna referendaria.
 2.  All'onere  di  cui  al  comma  1, valutato in euro 500.000 per l'anno  2005,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 3.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  dell'attuazione  del  presente  articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e  successive modificazioni, fatta salva la facolta' delle  amministrazioni  competenti di ripetere pro quota dai soggetti interessati le somme eccedenti l'importo di cui al comma 2.
 Art. 2-ter. - (Verifica preventiva dell'interesse archeologico). - 1.  Ai  fini  dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei  beni  culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  di  seguito  denominato:  "codice  dei  beni culturali  e del paesaggio", per le opere sottoposte all'applicazione delle  disposizioni  della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109, e del decreto  legislativo  20  agosto 2002, n. 190, le stazioni appaltanti trasmettono  al  soprintendente  territorialmente  competente,  prima dell'approvazione,  copia  del progetto preliminare dell'intervento o di  uno  stralcio  di  esso  sufficiente  ai  fini  archeologici, ivi compresi   gli   esiti  delle  indagini  geologiche  e  archeologiche preliminari  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  d),  del regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con particolare attenzione ai dati di archivio e   bibliografici  reperibili,  all'esito  delle  ricognizioni  volte all'osservazione  dei  terreni,  alla lettura della geomorfologia del territorio,  nonche',  per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Tale   documentazione   e'   raccolta,   elaborata   e  validata  dai dipartimenti  archeologici  delle  universita', ovvero da soggetti in possesso  di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi  dell'articolo  16,  comma 7, della legge n. 109 del 1994 e del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del  1999.  La  trasmissione  della  documentazione suindicata non e' richiesta  per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi  a  quote  diverse  da  quelle  gia'  impegnate  dai  manufatti esistenti.
 2.  Presso  il  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali e' istituito   un   apposito   elenco,  reso  accessibile  a  tutti  gli interessati,  degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per  i beni e le attivita' culturali, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del presente   decreto,   sentita  una  rappresentanza  dei  dipartimenti archeologici  universitari,  si provvede a disciplinare i criteri per la   tenuta   di  detto  elenco,  comunque  prevedendo  modalita'  di partecipazione di tutti i' soggetti interessati. Per l'attuazione del presente  comma  e'  autorizzata  la spesa massima di 50.000 euro per l'anno 2005 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per le  spese  di  primo  impianto,  nonche' una spesa di 10.000 euro per l'anno  2005 e di 20.000 euro a decorrere dall'anno 2006 per le spese di  gestione dell'elenco di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  comma, pari complessivamente a 60.000 euro  per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2005-2007,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai  Ministero  per i beni e le attivita' culturali e, quanto a 10.000 euro  per  il  2005  e  a  20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
 3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse  archeologico  nelle  aree  oggetto  di progettazione, puo' richiedere  motivatamente,  entro  il  termine  di novanta giorni dal ricevimento  del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma  1,  la  sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.
 4.  In  caso  di  incompletezza della documentazione trasmessa, il termine  indicato  al comma 3 e' interrotto qualora il soprintendente segnali  con  modalita'  analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante   entro   dieci  giorni  dal  ricevimento  della  suddetta documentazione.  In  caso  di documentata esigenza di approfondimenti istruttori  il  soprintendente  richiede  le  opportune  integrazioni puntualmente  riferibili  ai  contenuti  della  progettazione ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la stazione  appaltante  le  conseguenti  informazioni.  La richiesta di integrazioni  e  informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione il  periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per  formulare  la  richiesta  di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.
 5.  Avverso  la  richiesta di cui al comma 3 e' ammesso il ricorso amministrativo   previsto   dall'articolo  16  del  codice  dei  beni culturali e del paesaggio.
 6.   Ove   il  soprintendente  non  richieda  l'attivazione  della procedura di cui all'articolo 2-quater nel termine de cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi   archeologici   e'   possibile  solo  in  caso  di  successiva acquisizione  di  nuove  informazioni  o  di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale  evenienza  il  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali procede,  contestualmente  alla  richiesta  di saggi preventivi, alla comunicazione   di   avvio   del   procedimento   de  verifica  o  di dichiarazione  dell'interesse  culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
 7.  I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi  archeologici  di  cui  all'articolo  101  del codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  per  i  quali  restano  fermi i poteri autorizzatori  e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la  facolta'  di  prescrivere  l'esecuzione,  a spese del committente dell'opera  pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi' fermi i poteri   previsti   dall'articolo  28,  comma  2,  nonche'  i  poteri autorizzatori   e   cautelari  previsti  per  le  zone  di  interesse archeologico,  di  cui  all'articolo  142,  comma  1, lettera m), del medesimo codice.
 8.  Il presente articolo non se applica alle opere di cui al comma 1  per  le quali sia gia' intervenuta, alla data di entrata in vigore della  legge  di conversione del presente decreto, l'approvazione del progetto preliminare.
 Art.  2-quater. - (Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico).   -   1.   La   procedura   di   verifica   preventiva dell'interesse  archeologico di cui all'articolo 2-ter si articola in due   fasi   costituenti   livelli   progressivi  di  approfondimento dell'indagine   archeologica.   L'esecuzione  della  fase  successiva dell'indagine    e'    subordinata    all'emersione    di    elementi archeologicamente  significativi  all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel  compimento  delle  indagini  e  nella  redazione  dei  documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:
 a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
 1) esecuzione di carotaggi;
 2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
 3)   saggi   archeologici   tali  da  assicurare  una  sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;
 b)  seconda  fase,  integrativa  della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
 2.  La  procedura  di  cui al comma 1 si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di  settore  territorialmente  competente.  La relazione contiene una descrizione  analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse archeologico  dell'area,  secondo  i  seguenti  livelli  di rilevanza archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:
 a)  contesti  in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
 b)  contesti  non  monumentali can scarso livello di conservazione per   i   quali   sono   possibili  interventi  di  reinterro  oppure smontaggio-rimontaggio  e  musealizzazione  in  altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
 c)  complessi  di  particolare  rilevanza,  estensione  e  valenza storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.
 3.   Per   l'esecuzione  dei  saggi  e  degli  scavi  archeologici nell'ambito   della   procedura   di  cui  al  presente  articolo  il responsabile del procedimento puo' stabilire forme semplificate della progettazione  ai  sensi delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
 4.  Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di  verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico  si  considera chiusa  con  esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico  nell'area  interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla  lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie  ad  assicurare  la  conoscenza,  la  conservazione  e  la protezione  dei  rinvenimenti  archeologicamente  rilevanti, salve le misure  di  tutela  eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni  culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o  al  loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni  sono  incluse  nei  provvedimenti  di assoggettamento a tutela  dell'area  interessata  dai rinvenimenti e il Ministero per i beni  e le attivita' culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli' 12 e 13 del predetto codice.
 5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e'  condotta  sotto  la  direzione  della soprintendenza archeologica territornalmente  competente.  Gli oneri sono a carica della stazione appaltante.
 6.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per  i  beni  e  le  attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono stabilite linee guida finalizzate  ad  assicurare  speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di crei al presente articolo.
 7.  Per  gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo,  il  direttore  regionale  competente  per  territorio  del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al  comma  3  dell'articolo  2-ter,  stipula  un apposito accordo con l'amministrazione   appaltante   per   disciplinare   le   forme  di' coordinamento   e   di   collaborazione   con   il  responsabile  del procedimento  e  con  gli  uffici  dell'  amministrazione procedente. Nell'accordo  le  amministrazioni  possono  graduare  la complessita' della  procedura  di  cui  al  presente  articolo,  in  ragione della tipologia  e  dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresi' le forme   di   documentazione   e   di   divulgazione   dei   risultati dell'indagine,  mediante  la  informatizzazione dei dati raccolti, la produzione  di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni   virtuali   volte  alla  comprensione  funzionale  dei complessi  antichi,  eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
 Art. 2-quinques. - (Disposizioni finali in materia di procedura di verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico).  - 1. Le regioni disciplinano  la  procedura  di  verifica  preventiva  dell'interesse archeologico  per  le  opere  di loro competenza sulla base di quanto disposto dagli articoli 2-ter e 2-quater.
 2.  Alle  finalita'  di  cui  agli  articoli  2-ter  e 2-quater le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di' attuazione.
 3.  Fermo  restando  quanto,  disposto  dal  comma 2 dell'articolo 2-ter, dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 2-ter e 2-quater  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 Art.    2-sexies.    -    (Controversie   relative   ai   prodotti lattiero-caseari).  -  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione  del  presente decreto, le controversie relative  all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte   e   dei   prodotti   lattiero-caseari   sono   devolute  alla giurisdizione   esclusiva   dei   giudici  amministrativi  competenti territorialmente.
 2.  L'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2004. n. 311, e' abrogato.
 3.  Tutti  i  giudizi  civili,  in  ogni  ordine e grado, anche se instaurati  in  data  antecedente  alla  promulgazione della legge 30 dicembre  2004, n. 311, promossi avverso i prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prima della data di entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, restano devoluti alla competenza dei giudici ordinari.
 Art.  2-septies.  - (Potenziamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo)  -  1.  Per  accelerare l' attuazione del processo di trasferimento  di  funzioni  amministrative previsto dal capo I della legge  15  marzo  1997,  n.  59, dall'articolo 7 della legge 5 giugno 2003,   n.   131,   nonche'  dall'articolo  118  della  Costituzione, all'Ufficio  per il federalismo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni,  e'  assegnato  un dirigente di prima fascia di staff, nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  23  luglio  2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002. Puo', inoltre, essere nominato un  consigliere  speciale,  su  proposta  del Ministro per gli affari regionali,  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri, adottato  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che  ne  determina  la  durata e il compenso, scelto fra i magistrati ordinari,  amministrativi e contabili, i professori universitari, gli avvocati  dello  Stato  e i consiglieri parlamentari. Al compenso del consigliere  provvede  il  Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; alle restanti spese di funzionamento provvede il  Dipartimento  per gli affari regionali con le disponibilita' gia' assegnate al Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo  di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre  2004,  che  e'  soppresso,  senza maggiori oneri per la finanza  pubblica. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni, la nomina  a  consigliere  speciale  non  comporta  il  collocamento  in posizione di aspettativa o di fuori ruolo.
 Art.  2-octies. - (Disposizioni in materia di istruzione). - 1. In considerazione  dell'accresciuta  complessita'  delle  funzioni e dei compiti  assegnati  al  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato  supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici  in  attuazione  della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonche' alla  connessa attivita' amministrativa, di gestione, di monitoraggio e  di  verifica  dei  relativi  processi  in atto, una somma pari a 7 milioni  di  euro  annui  e'  destinata,  a decorrere dall'anno 2005, d'intesa  con  le  organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttivita'   del   personale   attualmente   in   servizio,   gia' appartenente  al  soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura  dell'onere  di  cui  al primo periodo si provvede mediante riduzione,  per  un  corrispondente  importo,  dell'autorizzazione di spesa  iscritta  all'articolo  1,  comma 130, della legge 30 dicembre 2004,   n.   311.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti variazioni d1 bilancio.
 Art.  2-novies.  - (Disposizioni in materia di enti di ricerca). - 1. Gli enti di ricerca iscritti nell'apposito schedario dell'Anagrafe nazionale  delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  possono  destinare  le  entrate proprie derivanti da specifiche attivita'  svolte  nei  confronti  di terzi su base convenzionale, al netto   dei   costi  sostenuti  per  lo  svolgimento  delle  predette attivita',   anche   all'incentivazione  del  personale  addetto,  in relazione all'apporto direttamente o indirettamente recato, con tempi e  modalita'  stabiliti  secondo l'ordinamento di ciascun ente per la disciplina  del  proprio  funzionamento ed organizzazione scientifica interna. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 Art.  2-decies.  - (Collezioni numismatiche). - 1. Alla lettera A, numero  13,  dell'allegato  A  al  codice  dei  beni  culturali e del paesaggio, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
 "b)   Collezioni   aventi   interesse   storico,   paleontologico, etnografico  o  numismatico,  ad  eccezione  delle  monete  antiche e moderne  di  modesto  valore  o  ripetitive,  o  conosciute  in molti esemplari  o  non  considerate  rarissime,  ovvero  di  cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali".
 2.  Per  le  monete  di modesto valore o ripetitive, ovvero di cui esiste  un  notevole numero di esemplari tutti uguali, non rientranti nelle  collezioni  di cui alla lettera b) della lettera A, numero 13, dell'allegato  A  al  codice dei beni culturali e del paesaggio, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, e' escluso l'obbligo di denuncia  di'  cui  all'articolo 59 del medesimo codice, nonche' ogni altro obbligo di notificazione alle competenti autorita'".
 Al  titolo sono aggiunte, in ,fine, le seguenti parole: ", e altre misure urgenti".
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