| 
| Gazzetta n. 145 del 24 giugno 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2005 |  | Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3443). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti di protezione civile;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del  26  dicembre  2004,  recante: «Disposizioni di protezione civile finalizzate  a  fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est  asiatico»,  nonche'  le  successive  ordinanze di protezione civile  n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n.  3394  del  18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402 del  10 marzo 2005, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3429 del 29 aprile 2005;
 Visto  l'art.  20-bis  del  decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante  «Proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative», con  il  quale,  gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che  hanno  colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253  del  29 novembre  2002, n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004;
 Viste  le  note  del  22 marzo  e del 13 maggio 2005 del sindaco di S. Giuliano di Puglia;
 Visti  gli  esiti  della  riunione  tenutasi presso il Dipartimento della  protezione  civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in  data  2 maggio  2005,  nel  corso della quale il Presidente della regione   Molise   ha   manifestato  il  proprio  assenso  in  ordine all'immediato  trasferimento  al  soggetto  attuatore  - ing. Claudio Rinaldi delle risorse disponibili, pari ad euro 33 milioni, presso la contabilita'  speciale  intestata  al  soggetto attuatore, al fine di consentire  il  concreto  avvio  delle  opere di ricostruzione per il comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso);
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo  2005,  con  il  quale  e' stato prorogato, fino al 1° marzo 2006,   lo   stato  di  emergenza  in  relazione  alla  crisi  idrica determinata   dall'inquinamento   dell'acquedotto   del   comune   di Tolentino;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3372,  del  3 settembre  2004,  concernente  «Disposizioni urgenti di protezione  civile  per  fronteggiare  la  crisi  idrica  determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino»;
 Vista  la  nota  del  14 febbraio  2005  del  sindaco del comune di Tolentino - Commissario delegato per l'emergenza idrica;
 Vista  la  nota  del  6 maggio  2005  del  presidente della regione Marche;
 Vista  la  nota  del  20 gennaio  2004 del presidente della regione Umbria e del 10 maggio 2004 dell'assessore alla medesima Regione, con la quale si chiede di poter utilizzare le economie, pari a circa Euro 703.440,00, realizzate sui fondi erogati sulla base dell'ordinanza di protezione  civile  n.  1593  del  1988,  per  il completamento degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico danneggiato dal sisma del 1985,   nonche'   di  rimuovere  il  limite  del  contributo  massimo concedibile  per  ciascun  intervento stabilito dall'ordinanza n. 240 del 12 giugno 1984;
 Vista  la  nota  del  28 febbraio  2005 dell'assessore alla regione Umbria,  nonche'  le  quietanze  dei  versamenti effettuati, da parte della  medesima  amministrazione  regionale,  al bilancio dello Stato delle somme residue pari a Euro 703.440,00, rivenienti dall'ordinanza di protezione civile n. 1593 del 1988;
 Viste le ordinanze di protezione civile n. 3120 del 4 aprile 2001 e n.  3173  del  14 gennaio  2002  concernenti, tra l'altro, interventi urgenti connessi a situazioni di rischio idrogeologico nel territorio del comune di Corniglio;
 Vista  la nota del 15 aprile 2003 del presidente della provincia di Parma;
 Vista  la nota del 31 marzo 2005 del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  con  la  quale  e'  stata  rappresentata la necessita'  di  prorogare  il  termine  fissato dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza  di  protezione  civile  n. 3173 del 2002, relativo al completamento delle attivita' poste in essere ai sensi della medesima ordinanza   e   finalizzate   a   fronteggiare   il   grave  dissesto idrogeologico  nel  territorio  del  comune di Corniglio, nonche', in considerazione  delle  ulteriori  attivita' che la provincia di Parma intenderebbe  porre  in essere nell'ambito del predetto completamento dei  lavori,  di  contribuire  al  finanziamento  dei  citati  lavori utilizzando le economie, pari a circa 35 mila euro, rivenienti da una precedente   assegnazione   di   risorse  finanziarie  del  Ministero dell'ambiente  destinate  al  comune  di Chiusi della Verna, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3120 del 2001;
 Vista  la  nota  del  23 maggio 2005 con la quale la regione Emilia Romagna  ha  espresso  la  formale  intesa  di  legge  in ordine alla suesposta  problematica,  nonche'  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 maggio 2005;
 Vista  la  nota  del  20 maggio  2005  del presidente della regione autonoma  della  Sardegna  con la quale si chiede di inserire, tra le disposizioni  derogabili,  l'art.  3  della legge regionale n. 28 del 1985;
 Vista  la  nota  del 20 maggio 2005 del capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Vista  la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante: «Legge quadro in materia di incendi boschivi»;
 Viste  le  note  del  21 dicembre 2004 e 5 maggio 2005 del capo del Corpo  forestale  dello  Stato,  con le quali si chiede un contributo straordinario  per  sostenere l'operativita' della propria componente aerea  al  fine  di  fronteggiare efficacemente la lotta agli incendi boschivi;
 Visto  il  decreto-legge  3 giugno  1996,  n.  310, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401;
 Viste  le  ordinanze  di  protezione  civile  rispettivamente,  del 6 febbraio 1996, n. 2421, del 30 gennaio 1997, n. 2506, del 4 ottobre 2000,  n.  3089,  del  10  aprile  2001,  n.  3122,  nonche' l'art. 8 dell'ordinanza   del   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del 29 luglio  2004,  n. 3365, concernenti la ricostruzione del teatro La Fenice  di  Venezia  e la nomina del sindaco di Venezia a commissario delegato;
 Vista  la  richiesta  del  7 aprile  2005  del  sindaco  di Venezia pro-tempore  dott.  Paolo  -  Costa  -  Commissario  delegato  per la ricostruzione  del  teatro La Fenice, con la quale, viene manifestata la   disponibilita'   a  continuare  nelle  funzioni  di  commissario delegato,  anche successivamente alle elezioni amministrative in atto nel comune di Venezia;
 Vista  la  nota  del  28 aprile 2005 del sindaco di Venezia, con la quale si esprime avviso favorevole alla prosecuzione dell'incarico di commissario delegato nella persona del dott. Costa;
 Vista  la  nota  del  1° giugno  2005  del presidente della regione Veneto;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre  2004, con il quale, tra l'altro, e' stato prorogato fino al   31 dicembre   2005   lo  stato  d'emergenza  nel  settore  dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341  del  27 febbraio  2004,  n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo  2004,  n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004 art.  1,  comma  2, n. 3361 in data 8 luglio 2004 art. 5, n. 3369 del 13 agosto  2004,  n.  3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004  art.  8,  n.  3382  del  18 novembre  2004  art. 8, n. 3390 del 29 dicembre  2004 art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 art. 1, n. 3399 del  18 febbraio  2005 art. 6 n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3429 del 29 aprile  2005  art. 6 recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
 Vista  la  nota  del  30 maggio  2005  del commissario delegato per l'emergenza  rifiuti nella regione Campania, con la quale, al fine di garantire  una celere realizzazione dell'intero sistema impiantistico regionale,  si chiede che per l'impianto di termovalorizzazione di S. Maria  la  Fossa,  da  realizzarsi  nel medesimo territorio comunale, venga aggiornata la valutazione d'impatto ambientale;
 Visti  gli  esiti  della riunione tenutasi il giorno 1° giugno 2005 presso  il  Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri indetta al fine di affrontare, tra l'altro, la predetta problematica, ed in cui le amministrazioni intervenute hanno convenuto  sulla  necessita' di assumere iniziative volte ad ottenere dagli  organismi  competenti il piu' alto grado di certezza in ordine alla  compatibilita',  sotto il profilo ambientale, dell'impianto per la  termovalorizzazione  da  realizzarsi nel territorio del comune di S. Maria la Fossa;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre  2004  recante  la  dichiarazione di grande evento per lo svolgimento  della  pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terra' nello specchio di mare antistante alla citta' di Trapani;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3377,  del  22 settembre  2004, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento  della  pre-regata  della  trentaduesima  Coppa America», cosi'  come  modificata  dall'art.  10  dell'ordinanza  di protezione civile n. 3379 del 5 novembre 2004;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo  2003  recante  «Dichiarazione  dello  stato di emergenza in relazione   alla   tutela  della  pubblica  incolumita'  nell'attuale situazione internazionale»;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la proroga dello stato d'emergenza, fino al  31 dicembre  2006, nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre   2004,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al 31 dicembre  2006,  lo  stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre  2003,  concernente  la dichiarazione di «grande evento» nel  territorio  della  regione  Marche  in  occasione  dell'incontro nazionale dell'Azione cattolica italiana dal 1° al 5 settembre 2004;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3358 del    14 maggio   2005,   recante:   Interventi   conseguenti   alla dichiarazione  di «grande evento» nel territorio della regione Marche in  occasione  dell'incontro nazionale dell'Azione cattolica italiana dal 28 agosto al 5 settembre 2004;
 Ritenuto  di  dover  autorizzare la regione Marche ad utilizzare le risorse  di  cui  all'art.  138  della  legge  n.  388  del  2000 per fronteggiare  gli  oneri derivanti dalle attivita' poste in essere ai sensi  dell'l'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3358  del  14 maggio  2005,  recante  gli interventi conseguenti alla dichiarazione  di «grande evento» nel territorio della regione Marche in  occasione  dell'incontro nazionale dell'Azione cattolica italiana dal 28 agosto al 5 settembre 2004, nonche' per fronteggiare gli oneri connessi  alle  attivita'  di  formazione  in  materia  di protezione civile.
 Ritenuto  che  le  singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento  in  ragione  della necessita' di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  In  relazione  alla  complessita' delle attivita' da espletarsi nell'area  del sud-est asiatico investita dagli eventi calamitosi del mese  di  dicembre 2004, a decorrere dal 1° luglio 2005 l'incarico di coordinatore,  ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3429 del 29 aprile 2005, puo' essere attribuito a due esperti.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Per   favorire  il  concreto  urgente  avvio  delle  opere  di ricostruzione  per  il  comune  di  San Giuliano, il presidente della regione   Molise   -   Commissario  delegato  provvede  all'immediato trasferimento   di   Euro  33  milioni  sulla  contabilita'  speciale intestata  al  soggetto attuatore, e di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 2004, n. 3379.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Al  fine  di  consentire  il definitivo superamento della crisi idrica  determinata  dall'inquinamento  dell'acquedotto del comune di Tolentino,  e  di  cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  11 marzo  2005 citato in premessa, il sindaco del comune   di  Tolentino  -  Commissario  delegato,  in  aggiunta  alle iniziative  da  porre  in  essere  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2, dell'ordinanza  n.  3372/2004,  provvede, altresi', alla prosecuzione della condotta dell'acquedotto del Nera fino al territorio del comune di Tolentino ed alla realizzazione del partitore in localita' Bura.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Le somme residue, pari a Euro 703.440,00, assegnate alla regione Umbria  ai  sensi  dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 1593  dell'11 novembre  1988  in conseguenza degli eventi sismici del 9 settembre  1985  destinate  agli  interventi sugli edifici privati, gia' restituite al Fondo per la protezione civile, sono riaccreditate all'amministrazione   regionale   per   essere   utilizzate   per  la realizzazione degli interventi urgenti sulle opere pubbliche previste nel piano approvato dalla medesima Regione. In tal caso non operano i limiti   contributivi  previsti  dall'allegato  1  dell'ordinanza  di protezione civile n. 77, del 30 novembre 1983.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Il  termine  previsto  dall'art.  1, comma 3, dell'ordinanza di protezione  civile  n.  3173,  del  14 gennaio  2002  e' prorogato di ulteriori  dodici  mesi decorrenti dalla pubblicazione detta presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2.  L'importo di Euro 35.600,00 assegnato al comune di Chiusi della Verna  ai  sensi  dell'art.  1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3120, del 4 aprile 2001, e' revocato.
 3. L'importo di cui al comma 2 e' assegnato alla provincia di Parma per  il  completamento degli interventi urgenti connessi a situazioni di rischio idrogeologico nel territorio del comune di Corniglio.
 4. Il comune di Chiusi della Verna e' autorizzato a trasferire alla provincia  di Parma le risorse finanziarie di cui al comma 2, dandone comunicazione   al   Dipartimento   della   protezione  civile  della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Alle  deroghe previste all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 e' aggiunta la  seguente:  «art.  3,  comma  1,  della  legge regionale n. 28 del 21 novembre 1985».
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Nell'ambito  delle  finalita' di cui all'art. 7, comma 2, della legge  21 novembre 2000, n. 353, per il potenziamento della capacita' operativa  della  componente  aerea  del  Corpo forestale dello Stato impegnata  nella lotta agli incendi boschivi, nonche' nelle ulteriori ineludibili  azioni  di  contrasto  delle  situazioni emergenziali di protezione civile, e' assegnato al medesimo Istituto un contributo di euro 2 milioni, a carico del Fondo della protezione civile.
 2.  In relazione alle peculiari condizioni di particolare e gravoso impegno del personale militare, comunque in servizio presso il Centro Operativo  Aereo  Unificato del Dipartimento della protezione civile, connesse  alle  numerose  emergenze  in atto sul territorio nazionale richiamate in premessa, le disposizioni previste all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza   del   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del 24 luglio 2002, n. 3231, si applicano fino al 31 dicembre 2005.
 3.  Al  fine  di  garantire  l'adeguamento tecnologico ed operativo della componente aerea del Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, ed in attuazione di quanto previsto  dall'art.  1,  del  decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, il medesimo  Dipartimento  e'  autorizzato  a  stipulare un contratto di collaborazione  coordinata e continuativa, con un qualificato esperto del settore aereonautico. Con provvedimento del capo del Dipartimento della  protezione civile sara' stabilito il compenso da corrispondere al predetto esperto.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Al  fine  di garantire continuita' amministrativa alla gestione commissariale  in  relazione  agli  ulteriori adempimenti da porre in essere  per  la  definitiva  chiusura  della  situazione emergenziale inerente  alla  ricostruzione  del  teatro  La  Fenice di Venezia, il dott. Paolo  Costa  e'  nominato  commissario delegato ed al medesimo sono  attribuiti  i  poteri  gia'  conferiti al sindaco di Venezia ai sensi delle ordinanze di protezione civile emanate in merito e citate in premessa.
 2.  Il  predetto  commissario  delegato e' autorizzato a richiedere l'apertura  di  un'apposita  contabilita' speciale all'uopo istituita con  le  modalita'  previste  dall'art. 10 del decreto del Presidente della  Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Nella predetta contabilita' speciale  dovranno  confluire  le  risorse  finanziarie,  assegnate o acquisite  ai  sensi  delle ordinanze indicate in premessa, ed ancora disponibili  sulla  contabilita'  speciale  intestata  al  sindaco di Venezia, in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilita'   generale   dello   Stato  relative  alle  contabilita' speciali.
 |  |  |  | Art. 9. 1.  Al  fine di assicurare il piu' alto grado di certezza in ordine alla     compatibilita'     ambientale     dell'impianto    per    la termovalorizzazione  da  realizzarsi  nel  territorio  del  comune di S. Maria  la  Fossa in provincia di Caserta, le disposizioni previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369, del 13 agosto 2004, si applicano al medesimo territorio comunale.
 |  |  |  | Art. 10. 1.  L'indennita'  da  corrispondere al personale della struttura di missione  prevista  dall'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri   n.  3377  del  22 settembre  2004,  cosi'  come  integrata dall'art.  10,  comma  1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3379 del  5 novembre  2004,  in  quanto  onnicomprensiva rispetto soltanto all'impegno  prestato  nel  perseguimento  degli  obiettivi di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2004  ed  alle  ordinanze di protezione civile sopra citate, concorre con  le  prestazioni  di  carattere  straordinario svolte nell'ambito delle   altre  attivita'  istituzionali  per  il  Dipartimento  della protezione civile.
 |  |  |  | Art. 11. 1.   In  relazione  alla  specifica  necessita'  di  assicurare  la copertura  urgente  delle  vacanze organiche del ruolo dirigenziale e non  dirigenziale  di  cui  all'art.  9-ter  del  decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  303,  e  stanti  le  situazioni di emergenza in premessa  indicate,  la  delega  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri  prevista  all'art.  3,  comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2005,   n.   90  e'  estesa  a  tutti  gli  adempimenti  contrattuali finalizzati  a  dare  compiuta urgente attuazione ai commi 1, 2, 3, 4 del predetto art. 3, ivi compresi quelli conseguenti all'applicazione dell'art.  4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397.
 |  |  |  | Art. 12. 1.  Per  le  motivazioni  di  cui in premessa, la regione Marche e' autorizzata ad utilizzare le risorse finanziarie ad essa spettanti ai sensi  dell'art.  138  della legge n. 388 del 2000, in relazione alle esigenze  connesse  all'evento  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio   dei   Ministriz   del   19 settembre  2003,  nonche'  per fronteggiare  gli  oneri  connessi  alle  attivita'  di formazione in materia di protezione civile.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 giugno 2005
 Il Presidente: Berlusconi
 |  |  |  |  |