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| Gazzetta n. 145 del 24 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DELIBERAZIONE 11 maggio 2005 |  | Disposizioni  integrative e attuative della deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 - bonifica dei siti. |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO NAZIONALE dell'albo nazionale delle imprese
 che effettuano la gestione dei rifiuti
 Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 Visto  l'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.  22,  che  individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all'Albo nazionale  delle  imprese  che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo  denominato  Albo,  le  imprese  che  intendono  effettuare attivita' di bonifica dei siti;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente, di concerto con i Ministri   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  dei trasporti  e  della  navigazione,  e del tesoro, del bilancio e della programmazione   economica,  28  aprile  1998,  n.  406,  recante  il Regolamento   di  organizzazione  e  funzionamento  dell'Albo,  e  in particolare  l'art.  6,  comma  1,  lettera  b), che attribuisce alla competenza  del  Comitato  nazionale  dell'albo la determinazione dei criteri di iscrizione nelle diverse categorie e classi;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente, di concerto con i Ministri  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della sanita',  25 ottobre 1999, n. 471, concernente il Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e  il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 Considerato  che  l'iscrizione  all'Albo e' subordinata al possesso dei  requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria di cui all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;
 Vista la propria deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO, e  successive  modifiche  e integrazioni, recante criteri e requisiti per  l'iscrizione  all'Albo  nella  categoria 9 di cui all'art. 8 del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406;
 Ravvisata   l'opportunita',   al   fine   di  consentire  la  piena operativita'  della categoria 9, di adottare un provvedimento recante disposizioni  integrative  e  attuative della citata deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO;
 Delibera:
 Art. 1.
 Attrezzature minime
 1.   Le   attrezzature   minime   di   cui  all'allegato  «A»  alla deliberazione  12 dicembre  2001,  prot. 005/CN/ALBO devono rientrare nella  piena  ed  esclusiva disponibilita' dell'impresa. Si intendono nella  piena ed esclusiva disponibilita' dell'impresa le attrezzature di proprieta', tenute in usufrutto, acquistate con patto di riservato dominio o prese in leasing.
 2.  Qualora  l'impresa  dimostri  la disponibilita' di attrezzature minime  non  ricomprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  «A» alla deliberazione  12 dicembre  2001,  prot. 005/CN/ALBO, deve presentare una  relazione,  a  firma del legale rappresentate e del responsabile tecnico,  dalla  quale  risulti  l'effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che intende eseguire.
 3.  Le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la  disponibilita'  in  capo  all'impresa e lo stato di conservazione delle  stesse  sono  attestati  con dichiarazione sostitutiva di atto notorio,  resa congiuntamente dal legale rappresentate dell'impresa e dal  responsabile  tecnico,  ai  sensi  dell'art.  47 del decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di cui al foglio notizie relativo alla categoria 9.
 |  |  |  | Art. 2. Responsabile tecnico e dotazione di personale
 1. I titoli di studio riconosciuti idonei ai fini del conseguimento della professionalita' richiesta al responsabile tecnico sono:
 a) diploma  di  geometra  o  di  perito  industriale  o di perito tecnico o di perito chimico o di perito edile o altro tipo di diploma riconosciuto   idoneo   sulla  base  del  corrispondente  ordinamento professionale.
 b) laurea in ingegneria o in chimica o in scienze biologiche o in scienze  geologiche o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente ordinamento professionale.
 2.  L'incarico  di  responsabile tecnico delle imprese in attivita' alla  data  di  efficacia della deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO  e che presentano domanda d'iscrizione nelle classi D e E entro  il  termine  previsto  dall'art.  30,  comma  8,  del  decreto legislativo  5 febbraio  1997,  n. 22, puo' essere assunto dal legale rappresentante  dell'impresa,  anche  in assenza dei requisiti minimi previsti.  In  tal  caso  le  imprese  interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque anni dalla data d'iscrizione.
 3.  Ai  fini  del  comma  2,  le  imprese  dimostrano  di essere in attivita'  alla  data  di  efficacia  della deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO:
 a) per  gli  interventi  di  bonifica  gia' eseguiti, mediante la presentazione   di   copia  autentica  dei  certificati  di  regolare esecuzione o di collaudo contenenti una dichiarazione del committente o  della  stazione  appaltante  con  la quale viene attestato che gli interventi  eseguiti  sono  stati  realizzati regolarmente e con buon esito.  Se  tali  interventi  hanno  dato  luogo  a  vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne deve essere indicato l'esito.
 b) per   gli   interventi  di  bonifica  in  corso,  mediante  la presentazione  di  copia  autentica delle autorizzazioni previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.
 4.  Nelle  note  2,  3  e  4  dell'allegato  «C» alla deliberazione 12 dicembre  2001,  prot.  005/CN/ALBO dopo le parole «un laureato in chimica»  sono  aggiunte  le  seguenti  «o  un  laureato  in  scienze biologiche».
 |  |  |  | Art. 3. Entrata in vigore
 La  presente  deliberazione  entra  in  vigore contestualmente alla deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO, di cui costituisce integrazione e attuazione.
 Roma, 11 maggio 2005
 Il presidente: Laraia
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