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| Gazzetta n. 145 del 24 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 15 giugno 2005 |  | Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione: 1° gennaio-31  marzo  2005.  Applicazione  dal  1°  luglio  fino  al  30 settembre 2005 (legge 7 marzo 1996, n. 108). |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DELLA DIREZIONE V del Dipartimento del Tesoro
 Vista  la  legge  7 marzo  1996,  n.  108,  recante disposizioni in materia  di  usura  e,  in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale  «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio,  comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a qualsiasi titolo  e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli   interessi   praticati   dalle  banche  e  dagli  intermediari finanziari  iscritti  negli  elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi  e  dalla  Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto   legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  nel  corso  del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;
 Visto   il  proprio  decreto  del  16 settembre  2004,  recante  la «classificazione  delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai  fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;
 Visto  da  ultimo  il proprio decreto del 17 marzo 2005, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2005 e, in particolare, l'art.  3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano   dei  cambi  il  compito  di  procedere  per  il  trimestre 1° gennaio  2005 - 31 marzo 2005 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
 Avute   presenti  le  «istruzioni  per  la  rilevazione  del  tasso effettivo  globale  medio  ai  sensi  della legge sull'usura» emanate dalla  Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari  iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto  legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.  5  dell'8 gennaio  2003)  e  dall'Ufficio  italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di  cui  all'art.  106  del  medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003);
 Vista  la  rilevazione  dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati   dalle   banche   e   dagli  intermediari  finanziari  con riferimento  al  1° gennaio 2005 - 31 marzo 2005 e tenuto conto della variazione,  nel  periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore  medio  del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca  Centrale  Europea,  la cui misura sostituisce quella del tasso determinato  dalla  Banca  d'Italia  ai sensi del decreto legislativo 24 giugno  1998,  n.  213,  in  sostituzione  del  tasso ufficiale di sconto;
 Visti  il  decreto-legge  29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni,   nella   legge   28 febbraio  2001,  n.  24,  recante interpretazione  autentica  della  legge  7 marzo  1996,  n.  108,  e l'indagine  statistica  effettuata  a  fini  conoscitivi  dalla Banca d'Italia  e  dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di   intermediari   secondo   le   modalita'   indicate   nella  nota metodologica,     relativamente    alla    maggiorazione    stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;
 Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione   del   decreto  legislativo  n.  29/1993  e  successive modificazioni   e   integrazioni,   in   ordine   alla  delimitazione dell'ambito  di  responsabilita'  del  vertice  politico  e di quello amministrativo;
 Atteso  che,  per  effetto  di  tale direttiva, il provvedimento di rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali medi ai sensi dell'art. 2 della  legge  n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilita' del vertice amministrativo;
 Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  I  tassi  effettivi  globali  medi, riferiti ad anno, praticati dalle  banche  e  dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al  trimestre  1° gennaio  2005  - 31 marzo 2005, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).
 2.  I  tassi  non  sono  comprensivi  della  commissione di massimo scoperto   eventualmente   applicata.   La  percentuale  media  della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento e' riportata separatamente in nota alla tabella.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2005.
 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino  al  30 settembre  2005,  ai  fini della determinazione degli interessi  usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della meta'.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in  ciascuna  sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).
 2.  Le  banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il  rispetto  del  limite  di  cui  all'art.  2, comma 4, della legge 7 marzo  1996,  n.  108,  si  attengono  ai  criteri di calcolo delle «istruzioni  per  la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi   della  legge  sull'usura»  emanate  dalla  Banca  d'Italia  e dall'Ufficio italiano dei cambi.
 3.  La  Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il  trimestre  l° aprile  2005  - 30 giugno 2005 alla rilevazione dei tassi   effettivi   globali  medi  praticati  dalle  banche  e  dagli intermediari  finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate  nell'apposito  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze.
 4.  I  tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente  decreto  non  sono  comprensivi  degli  interessi  di  mora contrattualmente   previsti   per  i  casi  di  ritardato  pagamento. L'indagine   statistica  condotta  a  fini  conoscitivi  dalla  Banca d'Italia  e  dall'Ufficio  italiano  dei  cambi  ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per  i  casi  di  ritardato  pagamento e' mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 giugno 2005
 Il capo della direzione: Maresca
 |  |  |  | RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA Nota metodologica
 La  legge  7 marzo  1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura,  prevede  che  siano  resi noti con cadenza trimestrale i tassi  effettivi  globali  medi,  comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni   a   qualsiasi   titolo  connesse  col  finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
 Il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze del 16 settembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 2004, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee  attribuendo  alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.
 La  rilevazione  dei  dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche   dei   tassi  praticati  sulle  operazioni  censite  nel trimestre  di  riferimento.  Essa  e' condotta per classi di importo; limitatamente  a  talune  categorie  e'  data  rilevanza alla durata, all'esistenza  di  garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi).
 Per  le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del  quinto  dello  stipendio»  i  tassi  rilevati  si riferiscono ai rapporti  di finanziamento accesi nel trimestre; per esse e' adottato un  indicatore  del  costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa  comunitaria  sul  credito  al consumo. Per le «aperture di credito  in  conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte  di  credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale»  e  il  «factoring»  -  i  cui  tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le   operazioni   in  essere  nel  trimestre,  computati  sulla  base dell'effettivo utilizzo.
 La  commissione  di  massimo scoperto non e' compresa nel calcolo del tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.
 La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.
 I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di  cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di  una  rilevazione  campionaria.  Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto  alla  precedente  rilevazione. La scelta degli intermediari presenti  nel  campione  avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione  per  area  geografica.  Mediante opportune tecniche di stratificazione  dei  dati,  il  numero  di operazioni rilevate viene esteso  all'intero  universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione,  calcolati  come rapporto tra la numerosita' degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.
 La  Banca  d'Italia  e  l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni  tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e  l'utilizzo  della  rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite  considerando  l'omogeneita'  delle  operazioni  evidenziata dalle  forme  tecniche  adottate  e  dal livello dei tassi di mercato rilevati.
 La  tabella  -  che e' stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio  italiano  dei  cambi  -  e' composta da 20 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.
 Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base  della  distribuzione  delle  operazioni  tra  le diverse classi presenti  nella  rilevazione  statistica;  lo  scostamento  dei tassi aggregati  rispetto  al dato segnalato per ciascuna classe di importo e' contenuto.
 I  mercati  nei  quali  operano  le  banche  e  gli  intermediari finanziari   si  differenziano  talvolta  in  modo  significativo  in relazione  alla  natura  e  alla  rischiosita'  delle operazioni. Per tenere  conto  di  tali  specificita', alcune categorie di operazioni sono  evidenziate  distintamente  per  le  banche  e gli intermediari finanziari.
 Data  la  metodologia  della  segnalazione,  i  tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca  d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di  quelle  della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica  e  dell'esame  della  congiuntura.  Queste  rilevazioni si riferiscono  a  campioni,  tra  loro  diversi,  di  banche;  i  tassi armonizzati  non  sono  comprensivi  degli  oneri  accessori  e  sono ponderati  con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi  si  riferiscono  alle  operazioni di finanziamento di importo superiore a 75000,00 euro.
 Secondo  quanto  previsto  dalla  legge,  i  tassi  medi rilevati vengono  corretti  in  relazione alla variazione del valore medio del tasso  ufficiale  di  sconto  nel  periodo successivo al trimestre di riferimento.  A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni  del  tasso  applicato  alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca  Centrale  Europea,  la  cui  misura  sostituisce  quella della cessata ragione normale dello sconto.
 Dopo  aver aumentato i tassi della meta', cosi' come prescrive la legge,  si  ottiene  il  limite  oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari. Rilevazione degli interessi di mora
 La  Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a  una  rilevazione  statistica  riguardante  la  misura  media degli interessi  di  mora  stabiliti  contrattualmente. Alla rilevazione e' stato  interessato  un  campione  di banche e di societa' finanziarie individuato  sulla  base  della  distribuzione  territoriale  e della ripartizione tra le categorie istituzionali.
 In  relazione  ai  contratti  accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture  di  credito  in  conto  corrente  sono  state  rilevate  le condizioni  previste  nei  casi  di  revoca  del  fido  per  tutte le operazioni  in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore  della  maggiorazione  percentuale  media  e'  stato  posto  a confronto con il tasso medio rilevato.
 
 ---->  Vedere allegato di pag. 23  <----
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