IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto di autonomia di questa Universita' emanato con decreto rettorale n. 685 del 25 marzo 1996, entrato in vigore il 1° luglio 1996, e come successivamente integrato e modificato con decreto rettorale del 19 febbraio 2004; Vista la deliberazione n. 28 del 20 dicembre 2004 con la quale il Senato accademico ha approvato le modifiche allo statuto dell'Universita'; Considerato che le modifiche hanno interessato l'introduzione di un nuovo art. 19 «La Scuola Superiore ISUFI», con conseguente rinumerazione degli articoli successivi, e la modifica dell'art. 34; Viste le note, protocollo n. 7315, del 24 marzo 2005, e prot. n. 8333, dell'8 aprile 2005, con le quali sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca le modifiche di statuto come risultanti dal verbale del Senato accademico del 20 dicembre 2004; Vista la nota M.I.U.R., protocollo n. 1842, del 12 maggio 2005 con la quale sono stati formulati rilievi sull'art. 19, comma 3; Vista la deliberazione n. 111 del 30 maggio 2005 con la quale il Senato accademico conformandosi ai rilievi formulati dal Ministero ha approvato le modifiche allo statuto di Ateneo comportanti l'inserimento di una nuova Parte III: Scuola Superiore ISUFI contenente gli articoli dal n. 20 al n. 28, con conseguente rinumerazione di tutti gli altri articoli a seguire; Ritenuto che il procedimento di revisione dello statuto di Ateneo si sia concluso e che possa quindi procedersi alla emanazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle modifiche come approvate; Decreta: 1. Emanare le modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Lecce riguardanti l'introduzione della Parte III: «Scuola Superiore ISUFI», articoli dal n. 20 al n. 28, e l'art. 34 p. 1 nel testo di seguito riportato: Parte III: Scuola Superiore ISUFI Art. 20. La Scuola Superiore ISUFI La Scuola Superiore ISUFI ha l'obiettivo di promuovere, organizzare e gestire percorsi di apprendimento residenziali di alta formazione pre-laurea e post laurea (in particolare dottorati di ricerca), impostati su base interdisciplinare e con caratteri di internazionalita', nonche' attivita' di ricerca collegata a quella di formazione. La Scuola Superiore ISUFI e' centro di spesa con autonomia amministrativa, contabile e di bilancio. Alla Scuola Superiore ISUFI si applica, in quanto compatibile, la previsione del precedente art. 19, comma 3. La Scuola Superiore ISUFI e' finanziata con risorse pubbliche e private rivenienti anche da progetti di ricerca. L'Universita' di Lecce promuove la formazione di associazioni tra gli ex allievi della Scuola Superiore ISUFI. Art. 21. Organi della Scuola Superiore ISUFI Gli Organi della scuola sono: il Consiglio direttivo, il direttore, il Comitato di direzione, il Comitato scientifico di consulenza. Art. 22. Il Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo e' l'organo di indirizzo e programmazione dell'attivita' della Scuola Superiore ISUFI. Il Consiglio direttivo e' composto da: il direttore della Scuola Superiore ISUFI; i direttori di settore; tre componenti nominati dal Senato accademico; il coordinatore dei direttori di dipartimento; un componente nominato dal Consiglio di amministrazione; un rappresentante del MIUR; uno studente designato dai partecipanti ai corsi pre-laurea; un rappresentante designato dagli allievi che partecipano ai corsi di dottorato. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal direttore della Scuola Superiore ISUFI e dura in carica quattro anni ad eccezione della componente studentesca che resta in carica per due anni. Il Consiglio direttivo: a) approva il piano strategico elaborato, i progetti internazionali, gli accordi di partenariato di natura istituzionale; b) puo' proporre al Senato accademico, per l'approvazione, l'istituzione di nuovi settori della Scuola Superiore ISUFI; c) designa i due membri rappresentanti nel Comitato di direzione di cui all'art. 25, lett. c). Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del direttore o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti. Art. 23. Il direttore Il direttore e' nominato dal Senato accademico tra i direttori di settore e resta in carica quattro anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. Il direttore: a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, del Comitato di direzione e del Comitato scientifico di consulenza; b) promuove e coordina le attivita' della Scuola, assicurandone il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi; c) garantisce il collegamento istituzionale delle iniziative intraprese dalla Scuola Superiore ISUFI con l'Universita' degli studi di Lecce; d) presenta annualmente al Consiglio direttivo una relazione sull'andamento della Scuola Superiore ISUFI. Art. 24. Comitato scientifico di consulenza Il Consiglio direttivo si avvale del supporto scientifico Comitato scientifico di consulenza che fornisce alla Scuola indirizzi sulle strategie di sviluppo e di cooperazione nazionale e internazionale. Il Comitato scientifico di consulenza e' composto da un massimo di tre componenti per ciascun settore, individuati tra insigni rappresentanti a livello nazionale ed internazionale del mondo scientifico e produttivo nominati dal Senato accademico su proposta del Consiglio direttivo. Il mandato dei singoli componenti ha durata di quattro anni decorrenti dalla nomina ed e' rinnovabile consecutivamente una sola volta. Art. 25. Il Comitato di direzione Il Comitato di direzione e' composto da: a) il direttore della Scuola Superiore ISUFI; b) i direttori di settore; c) due rappresentanti del Consiglio direttivo indicati tra i componenti nominati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione; d) il coordinatore amministrativo della Scuola Superiore ISUFI. Il Comitato di direzione elabora i programmi di attivita' della Scuola Superiore ISUFI in conformita' agli indirizzi strategici approvati dal Consiglio direttivo e ne segue la realizzazione, esamina ed approva le proposte di adeguamento della struttura organizzativa dei settori. Il Comitato di direzione approva il bilancio annuale e il conto consuntivo. Art. 26. La struttura organizzativa La Scuola Superiore ISUFI si articola in: a) settori; b) servizi tecnico-amministrativi che fanno capo al coordinatore amministrativo della Scuola Superiore ISUFI. La Scuola Superiore ISUFI si articola nei settori previsti con l'Accordo di programma tra MIUR - Universita' degli studi di Lecce e nel settore beni culturali in via di sperimentazione. Attualmente i settori riguardano: 1. e-Business Management; 2. Euromediterranean School of Law and Politcs; 3. Nanoscience Grid-Computing; 4. Beni culturali. Per ogni settore il Senato accademico nomina un direttore di settore scelto fra i professori di prima fascia dell'Universita' degli studi di Lecce, cui e' affidata la responsabilita' dello sviluppo e della gestione delle iniziative di ricerca e alta formazione del settore affidato in direzione. Art. 27. Criteri generali di selezione degli allievi Possono partecipare a tutti i percorsi di apprendimento della Scuola Superiore ISUFI studenti italiani e stranieri. La selezione e' fatta per concorso pubblico basato preferenzialmente su criteri e standards internazionali, tesi ad accertare l'elevata preparazione e le potenzialita' di sviluppo culturale e professionale dei candidati. Art. 28. Titoli finali La Scuola Superiore ISUFI rilascia a completamento degli specifici percorsi formativi i titoli finali agli allievi del corso pre-laurea (triennale o specialistica) e di dottore di ricerca agli allievi che completano il programma triennale di alta formazione e ricerca. Le attivita' di formazione sono disciplinate dal regolamento didattico della Scuola Superiore ISUFI. Art. 34. Centri autonomi di gestione 1. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio e' prerogativa dei dipartimenti e della Scuola Superiore ISUFI. Essa puo' essere estesa, per periodi di tempo determinati, ai centri di cui al precedente art. 19 con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico. 2. Una parziale autonomia con limitazioni ad oggetti o importi determinati, per determinati periodi di tempo, puo' essere riconosciuta a facolta' e a corsi di studio, con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico. 3. Tale autonomia e' revocabile con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico ed anche su proposta di quest'ultimo organo. 4. Nel rispetto del principio di unitarieta' del bilancio, i singoli bilanci autonomi fanno parte del consolidato del bilancio generale. 2. A seguito delle modifiche di cui al precedente punto 1, sono rinumerati gli articoli successivi al nuovo art. 28 che, pertanto, acquistano nuova progressione numerica, cosicche' il precedente art. 20 «Organi d'Ateneo», che sara' rubricato nella Parte IV (gia' Parte III), diventa n. 29 e cosi' a seguire. 3. Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Lecce, 9 giugno 2005 Il rettore: Limone |