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| Gazzetta n. 145 del 24 giugno 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 13 giugno 2005 |  | Riclassificazione del medicinale «Neupopeg» (pegfilgrastim), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003  n.  269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.326,  che  istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 200l, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito  con  modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini della   fornitura   dei   medicinali  per  uso  umano»  e  successive modificazioni integrazioni;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Visto il decreto con il quale la societa' Dompe' Biotec ha ottenuto la   classificazione   del  medicinale  «Neupopeg»  come  di  seguito indicato:
 6  mg  soluzione  iniettabile  1  siringa  preriempita 0,6 ml uso sottocutaneo  -  A.I.C.  n. 035717014/E (in base 10), 121ZWQ (in base 32), classe H;
 Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la riclassificazione del medicinale;
 Visto  il  parere  della commissione consultiva tecnico-scientifica del 17/18 maggio 2005;
 Vista  la  deliberazione n. 12 in data 19 maggio 2005 del consiglio di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del direttore generale;
 Determina:
 Art. 1.
 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 Il medicinale NEUPOPEG (pegfilgrastim) e' classificato come segue:
 Confezione:  6 mg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,6 ml  uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035717014/E (in base 10), 121ZWQ (in base 32).
 Classe di rimborsabilita': A nota 30 bis.
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1000,00 euro.
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1650,40 euro.
 Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura
 RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.
 |  |  |  | Art. 3. Condizioni e modalita' di impiego
 Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di  cui  all'allegato  2  alla  determinazione  29 ottobre 2004 - PHT Prontuario  della  distribuzione  diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.
 NOTA  30 bis: La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico  di  centri  specializzati,  universitari o delle Aziende sanitarie,  individuati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano   e'   limitata  alle  seguenti  condizioni:  neutropenia  da chemioterapia  (con  l'eccezione  della  leucemia  mieloide cronica e delle sindromi mielodisplastiche).
 La  prescrizione  non  e'  rimborsata  dal  SSN per altre eventuali indicazioni.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni finali
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 Roma, 13 giugno 2005
 Il direttore generale: Martini
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