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| Gazzetta n. 145 del 24 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 13 giugno 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  di  controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Fontina». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno  2004,  28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005, con i quali la validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di controllo  denominato  «CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  decreto del 24 gennaio 2003, e' stata prorogata fino al 3 luglio 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione  di  origine  protetta  «Fontina»  allo  schema tipo di controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale  del 21 marzo 2002, protocollo n. 61438;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fontina»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 24 gennaio 2003;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  sede  in  Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla  denominazione  di origine protetta «Fontina» registrata con il regolamento  della  Commissione  (CE)  n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia'   prorogata   con   decreti  10 giugno  2003,  27 ottobre  2003, 12 febbraio  2004,  10 giugno  2004,  28 settembre  2004 e 20 gennaio 2005,  e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 luglio 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 24 gennaio 2003.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 giugno 2005
 Il direttore generale: Abate
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