Gazzetta n. 145 del 24 giugno 2005 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 108 |
Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST). |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003; Vista la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST); Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle intrastrutture e dei trasporti e della salute; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo, nel dare attuazione alla direttiva 1999/63/CE, e' diretto a regolamentare alcuni profili della disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori marittimi connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro. 2. Il presente decreto legislativo si applica ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima. 3. A bordo di tutte le navi mercantili di cui al comma 2 non possono essere imbarcati lavoratori di eta' inferiore a 16 anni.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubbliqa italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 31 ottobre 2003, n. 306, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003.» - La direttiva 1999/63/CE, e' pubblicata in GUCE n. L. 167 del 2 luglio 1999. - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione della direttiva 89/39 1/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.». - Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, reca: «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.». Nota all'art. 1: - Per la direttiva 1999/63/CE, vedi note alle premesse.
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| Art. 2. Definizioni 1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) «nave adibita alla navigazione marittima»: nave o unita' diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette; b) «ore di lavoro»: il periodo durante il quale un lavoratore marittimo e' tenuto ad effettuare l'attivita' lavorativa a bordo in relazione all'esercizio della nave. Sono computate nella durata del lavoro a bordo, oltre alle normali attivita' di navigazione e di porto, anche gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da normative e regolamenti nazionali e da convenzioni internazionali, nonche' le attivita' di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte; c) «ore di riposo»: il periodo libero non compreso nell'orario di lavoro; questa espressione non comprende le brevi interruzioni; d) «lavoratore marittimo»: qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave adibita alla navigazione marittima; e) «armatore»: il proprietario dell'unita' o nave od ogni altro organismo o persona, quali l'imprenditore o il noleggiatore dell'unita' o nave che hanno rilevato dal proprietario la responsabilita' per l'esercizio della nave e, di conseguenza, hanno accettato di assumersi i relativi obblighi e responsabilita'. |
| Art. 3. Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili 1. L'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili). - 1. Fatte salve le disposizioni riportate al comma 2, l'orario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, e' basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi. 2. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono cosi' stabiliti: a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve essere superiore a: 1) 14 ore su un periodo di 24 ore; e 2) 72 ore su un periodo di sette giorni; ovvero b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a: 1) 10 ore su un periodo di ventiquattro ore; e 2) 77 ore su un periodo di sette giorni. 3. Le ore di riposo possono essere ripartite in non piu' di due periodi distinti, uno dei quali dovra' essere almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovra' superare le 14 ore. 4. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da convenzioni internazionali sono svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare affaticamento. 5. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilita' alle chiamate, dovra' beneficiare di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di lavoro. 6. I periodi di riposo per il personale di guardia impiegato a bordo delle navi mercantili sono quelli stabiliti all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, fatte comunque salve le misure minime di cui al comma 3. 7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, puo' autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Il ricorso a tali deroghe deve essere contenuto; le deroghe debbono consentire la fruizione di periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi o della concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata, o adibite a servizi portuali. 8. I lavoratori marittimi di eta' inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attivita' lavorativa a bordo in orario notturno. Ai fini di questa disposizione per «orario notturno» si deve intendere un periodo di almeno 9 ore consecutive, che comprenda in ogni caso l'intervallo dalle ore 24 alle ore 5 del mattino. 9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali e' affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente decreto con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa: a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto; nonche' b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente decreto o dai contratti collettivi in vigore. 10. Una copia del contratto collettivo e una copia delle norme nazionali devono essere conservate a bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza. 11. Il comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e di ore di riposo e sino al ripristino delle normali condizioni di navigazione, per le attivita' inerenti: a) la sicurezza della navigazione in relazione a situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per il carico trasportato e per la stessa nave; b) le operazioni di soccorso ad altre unita' mercantili o da pesca o di soccorso a persone in pericolo in mare. 12. Non appena possibile dopo che e' stata ripristinata la normale condizione di navigazione, il coordinamento della nave deve far si' che i lavoratori marittimi, impegnati in attivita' lavorative in un periodo previsto di riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.». 2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e' aggiunto, in fine, l'allegato 2 di cui all'allegato A del presente decreto.
Nota all'art. 3: - Per il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, vedi note alle premesse.
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| Art. 4. Registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili 1. Al fine di consentire agli organi di vigilanza la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, a bordo di tutte le unita' di cui all'articolo 1 deve essere presente, a cura dell'armatore, un registro su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi. 2. Il modello di registro, redatto in lingua italiana ed in lingua inglese, deve essere conforme al modello di cui all'allegato B del presente decreto. 3. Il registro deve essere presentato, a cura dell'armatore, all'Autorita' marittima competente per territorio, la quale constata la conformita' del registro al modello stabilito dal presente decreto, appone il proprio visto, la data di vidimazione e la dichiarazione attestante il numero di pagine complessive di cui si compone il registro. 4. Il registro dell'orario di lavoro deve essere tenuto per ordine progressivo di data, di seguito, senza spazi vuoti, senza cancellazione o abrasioni e, laddove necessario, le correzioni o rettifiche devono essere eseguite in modo tale che il testo cancellato o sostituito risulti leggibile. 5. Il lavoratore marittimo deve ricevere a cura dell'armatore una copia del registro che lo riguarda, firmata dal comandante o dall'ufficiale da lui delegato e dal marittimo stesso. 6. Il modello di registro deve essere esaminato e vistato in occasione delle visite di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, effettuate dagli organi di vigilanza mediante le Commissioni territoriali indicate all'articolo 31 del citato decreto legislativo. Ove le visite periodiche non siano previste, il modello di registro va comunque vistato, a cadenza biennale, a cura dell'Autorita' marittima.
Nota all'art. 4: - Gli articoli 18 e 31 del citato decreto legislativo n. 271 del 1999, cosi' recitano: «Art. 18 (Tipi di Visite). - 1. Ai fini di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, le navi di cui all'art. 2, sono sottoposte alle seguenti visite: a) visita iniziale: 1) per le navi o unita' mercantili nazionali nuove; 2) per le navi da pesca nuove di lunghezza superiore ai 24 m; b) visita periodica: 1) per le navi o unita' mercantili nazionali esistenti di stazza lorda superiore a 200; 2) per le navi da pesca esistenti di lunghezza superiore a 24 m; c) visita occasionale: 1) per le navi o unita' mercantili nazionali nuove ed esistenti; 2) per le navi da pesca nuove ed esistenti; 3) per le navi adibite al servizio di pilotaggio e per quelle adibite a servizio di rimorchio in ambito portuale; 4) per le navi in regime di sospensione temporanea di bandiera; 5) per le navi o unita' mercantili straniere. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, le visite di cui al comma 1 sono disposte dall'Autorita' marittima del compartimento marittimo di iscrizione della nave su richiesta dell'Azienda unita' sanitaria locale competente, dell'armatore o di un suo rappresentante. 3. Le visite sono eseguite dalla Commissione territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro di cui all'art. 31, di seguito denominata Commissione territoriale. 4. Le risultanze delle visite sono annotate in apposito documento conforme a modello approvato dal Ministero. Copia del documento e' conservata tra i documenti di bordo, a disposizione degli organi di vigilanza.». «Art. 31 (Commissione Territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo: composizione e funzioni). - 1. Con decreto del Direttore marittimo sono istituite le Commissioni territoriali per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, presiedute dai capi dei compartimenti marittimi dipendenti o da un Ufficiale superiore, da lui delegato, cosi' composte: a) l'ufficiale responsabile della sezione sicurezza della navigazione, della Capitaneria di Porto territorialmente competente in relazione al luogo in cui la nave effettua la visita; b) il medico di porto, o medico designato dall'Ufficio di sanita' marittima competente per territorio; c) un rappresentante della Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio; d) un ingegnere o capo tecnico, dipendente del Ministero; e) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della gente di mare, maggiormente rappresentative a livello nazionale; f) due rappresentanti designati dalle associazioni degli armatori. 2. I componenti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) possono far parte di piu' Commissioni territoriali della stessa zona marittima. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale dell'Amministrazione periferica del Ministero. 3. Per le navi da pesca, i componenti di cui al comma 1, lettere e) ed f), sono sostituiti da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca e da due rappresentanti delle associazioni della pesca. 4. Per le problematiche concernenti le unita' che svolgono servizio di pilotaggio, ai componenti di cui alla lettera f) del comma 1, e' aggiunto un rappresentante della federazione italiana piloti dei porti. 5. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un supplente. 6. I componenti della Commissione territoriale sono nominati dal Direttore marittimo, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. 7. La Commissione territoriale ha il compito di: a) effettuare le visite di cui all'art. 18; b) effettuare visite occasionali al fine di rilevare le condizioni tecniche ed igieniche delle singole navi mercantili e da pesca, il numero e le condizioni di lavoro dei marittimi imbarcati, il numero e le cause degli infortuni eventualmente occorsi a bordo delle unita' ispezionate; c) formulare proposte al Comitato di cui all'art. 30 per le modifiche delle sistemazioni e delle dotazioni delle navi esistenti al fine di rendere le stesse navi rispondenti alle condizioni di igiene e di sicurezza disciplinate dal presente decreto e di prevenire gli incidenti a bordo; d) effettuare accertamenti preliminari durante i lavori di costruzione o trasformazione delle navi; e) vigilare sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di categoria per le materie inerenti il presente decreto; f) inviare, annualmente, al Comitato di cui all'art. 30, una relazione sull'attivita' di vigilanza effettuata. 8. La Commissione territoriale, istituita ai sensi del presente articolo sostituisce la Commissione locale per l'igiene degli equipaggi di cui all'art. 82 della legge 16 giugno 1939, n. 1045.»
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| Art. 5. Obblighi dell'armatore e del comandante 1. L'armatore della nave deve fornire al comandante le risorse necessarie per poter organizzare il lavoro a bordo nel rispetto delle finalita' di cui all'articolo 6. 2. Il comandante della nave adotta tutti i provvedimenti necessari per far si' che le disposizioni relative all'orario di lavoro dei lavoratori marittimi, alle ferie ed ai periodi di riposo derivanti dal presente decreto siano rispettate. |
| Art. 6. Definizione delle tabelle di armamento in relazione all'orario di lavoro 1. La definizione delle tabelle di armamenti di sicurezza delle unita' di cui all'articolo 1 deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti criteri: a) necessita' di evitare o ridurre al minimo, orari eccessivi di lavoro a bordo per il lavoratore marittimo, al fine di garantire adeguati periodi di riposo in relazione alla tipologia di nave e di navigazione svolta; b) necessita' di prevedere la presenza a bordo di un numero sufficiente di personale d'equipaggio per garantire la sicurezza e l'efficienza in conformita' con la tabella minima d'equipaggio rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
| Art. 7. Idoneita' dei lavoratori marittimi all'imbarco 1. Ai fini della verifica dell'idoneita' al lavoro, il lavoratore marittimo e' sottoposto alle seguenti visite presso le strutture sanitarie del Ministero della salute: a) visita preventiva di imbarco, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 323 del codice della navigazione; b) visita periodica di idoneita', con frequenza biennale, ai sensi della legge 28 ottobre 1962, n. 1602. 2. Avverso il giudizio di idoneita' di cui al comma 1, e' ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, alla Commissione medica permanente di I grado. 3. Contro le risultanze delle visite effettuate dalla Commissione medica permanente di I grado e' ammesso il ricorso alla Commissione medica centrale di II grado, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Il personale marittimo addetto ai turni di guardia che abbia problemi di salute aventi nesso riconosciuto con lo svolgimento del lavoro notturno, e' assegnato al corrispondente lavoro diurno per cui e' idoneo secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Note all'art. 7: - L'art. 323 del codice della navigazione, cosi' recita: «Art. 323 (Visita medica). - L'arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte dell'equipaggio, deve, nei casi e con le modalita' prescritte da leggi e regolamenti(2), essere preceduto da visita medica diretta ad accertare l'idoneita' della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita.». - L'art. 15 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), cosi' recita: «Art. 15 (Trasferimento al lavoro diurno). - 1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verra' assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili. 2. La contrattazione collettiva definisce le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal comma citato non risulti applicabile.».
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| Art. 8. Ferie 1. Il lavoratore marittimo ha diritto di beneficiare su base annua, di ferie retribuite pari ad almeno trenta giorni o, per periodi di attivita' inferiori all'anno, di una parte corrispondente alla durata dell'attivita' svolta. 2. Il periodo minimo di ferie annuali retributive non puo' essere sostituito da un'indennita', eccetto nel caso in cui il rapporto di lavoro sia terminato. |
| Art. 9. Sanzioni 1. L'armatore della nave e' punito: a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3000 euro per la violazione dell'articolo 4, commi 1, 3 e 5; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1221, primo comma, del codice della navigazione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1. 2. Il comandante della nave e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 500 euro a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 5, comma 2. 3. L'armatore o il comandante della nave, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1178, primo comma, del codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato. 4. L'armatore o il comandante della nave, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1178, primo comma, del codice della navigazione. 5. Qualora l'autorita' marittima, a seguito della verifica del registro di cui all'articolo 4 effettuata dagli organi di vigilanza, riscontri che a bordo della nave vi siano violazioni delle disposizioni relative all'orario di lavoro o ai periodi di riposo contenute nel presente decreto che comportino rischi per la sicurezza della nave e per la salute e sicurezza del lavoratore, provvede: a) ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione, non concedendo il rilascio delle spedizioni; b) obbligando l'armatore alla revisione della tabella di armamento.
Note all'art. 9: - L'art. 1221, primo comma, del codice della navigazione, cosi' recita: «Art. 1221 (Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell'equipaggio). - L'armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del regolamento e le disposizioni dell'autorita' competente sulla composizione e forza minima dell'equipaggio e' punito con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila.». - L'art. 1178, primo comma, del codice della navigazione, cosi' recita: «Art. 1178 (Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio). - L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare, ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni.». - L'art. 181, del codice della navigazione, cosi' recita: «Art. 181 (Rilascio delle spedizioni). - La nave non puo' partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorita' consolare. Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale e' tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo. Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonche' agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorita'. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali o consolari, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonche' in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge.».
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| Art. 10. Disposizione finale 1. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 maggio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Storace, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli |
| Allegati
----> Vedere allegati da pag. 7 a pag. 10 <---- |
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