| 
| Gazzetta n. 144 del 23 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 9 giugno 2005 |  | Adeguamento  delle  tariffe  obbligatorie per i trasporti di merci su strada  per  conto  di  terzi,  eseguiti  sul territorio nazionale, e conferma del regime e dei valori previsti dall'articolo 3 del decreto ministeriale   9 marzo   1990,   in   materia  di  sconti  tariffari, relativamente ai contratti particolari. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista  la  legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di  cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasportatori di cose  e  l'istituzione  di  un  sistema  di  tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56,  concernente  le norme di esecuzione relative al titolo III della legge citata;
 Visto   il   decreto   ministeriale  18 novembre  1982  concernente l'approvazione  delle  tariffe  per  il trasporto merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;
 Visti  i decreti ministeriali emanati dal 1983 ad oggi con i quali, negli  anni, sono stati approvati i precedenti adeguamenti tariffari, e,  da  ultimo,  il  decreto  29 luglio  2003,  con il quale e' stato riconosciuto un aumento pari al 5%;
 Visto  il  protocollo  d'intesa, sottoscritto dalle associazioni di categoria  e  dal  Governo  in data 29 novembre 2004, che ha previsto l'avvio,  su  iniziativa  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti,  della procedura per un incremento del 2% delle tariffe di trasporto,  al  fine  di  recuperare  l'aumento  dei  costi  generato dall'innalzamento del prezzo del gasolio;
 Considerato  che,  per  dare attuazione alla detta intesa, e' stata attivata   la   procedura  prevista  dall'art.  53,  comma  4,  della menzionata  legge  n.  298/1974,  sottoponendo all'esame del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, la concordata ipotesi di adeguamento;
 Vista  la  nota  del  7 febbraio 2005, con la quale, ai sensi della menzionata  disposizione  di  legge,  il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, in riferimento anche a voci di costo diverse dal   prezzo   del  gasolio,  ha  proposto  una  diversa  ipotesi  di adeguamento  tariffario, che si pone, in parte, al di fuori di quanto concordemente  stabilito  nell'intesa del Governo con le associazioni di categoria di cui al citato protocollo del 29 novembre 2004;
 Vista  la  lettera  del  24 marzo  2005,  con  la  quale sono state interpellate   a  riguardo  le  regioni,  nonche'  le  rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati, come stabilito dall'art. 53, comma 1, della legge n. 298/1974;
 Viste le osservazioni pervenute;
 Vista  la lettera del 31 maggio 2005 del Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose;
 Considerato   che  la  situazione  congiunturale  e'  tale  da  non consentire  assolutamente  un  incremento  tariffario  dell'ordine di grandezza   auspicato   dal   Comitato   centrale  per  l'albo  degli autotrasportatori,   che  comporterebbe  la  ricaduta  di  oneri  non sopportabili  dal  sistema  produttivo nazionale, a scapito della sua competitivita',  e  dai consumatori, pur riconoscendosi la necessita' di  consentire alle imprese di autotrasporto il recupero dei maggiori costi indotti dall'andamento dell'inflazione riferita al comparto;
 Ritenuto che l'incremento dei costi di esercizio non sembra essersi attestato  su indici aumentati in modo abnorme negli ultimi due anni, per  cui  appare  congruo un adeguamento delle tariffe attualmente in vigore  pari  al  5%,  che  corrisponde all'andamento dell'inflazione riferita  al  «capitolo trasporti», a partire dall'ultimo adeguamento tariffario  (agosto  2003),  comprensivo dell'innalzamento del prezzo del gasolio;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Le  tariffe di cui al decreto ministeriale dell'8 novembre 1982 sono aumentate nella misura del 5% rispetto a quelle in vigore.
 2. Tale adeguamento e' riferito:
 ai  livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella C delle indicate disposizioni;
 alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo  di  cui  al  prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;
 alle  tasse  di  sosta  del veicolo di cui all'art. 5, e relativa tabella A delle richiamate disposizioni.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  L'adeguamento  tariffario  di  cui  al precedente art. 1 non e' applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di  cui  al  comma  4  dell'art.  13  delle  disposizioni  generali e condizioni  di  applicazione  in  allegato  al  decreto  ministeriale 18 novembre 1982.
 2.  Tali  contratti  sono  suscettibili  di adeguamenti tariffari a seguito   di   analoghi  accordi  economici  conclusi  tra  le  parti interessate.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Sono  confermati  il  valore ed il regime degli sconti previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990.
 |  |  |  | Art. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 Roma, 9 giugno 2005
 Il Ministro: Lunardi
 |  |  |  |  |