Gazzetta n. 144 del 23 giugno 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 giugno 2005
Adeguamento delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per conto di terzi, eseguiti sul territorio nazionale, e conferma del regime e dei valori previsti dall'articolo 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990, in materia di sconti tariffari, relativamente ai contratti particolari.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasportatori di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge citata;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per il trasporto merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;
Visti i decreti ministeriali emanati dal 1983 ad oggi con i quali, negli anni, sono stati approvati i precedenti adeguamenti tariffari, e, da ultimo, il decreto 29 luglio 2003, con il quale e' stato riconosciuto un aumento pari al 5%;
Visto il protocollo d'intesa, sottoscritto dalle associazioni di categoria e dal Governo in data 29 novembre 2004, che ha previsto l'avvio, su iniziativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della procedura per un incremento del 2% delle tariffe di trasporto, al fine di recuperare l'aumento dei costi generato dall'innalzamento del prezzo del gasolio;
Considerato che, per dare attuazione alla detta intesa, e' stata attivata la procedura prevista dall'art. 53, comma 4, della menzionata legge n. 298/1974, sottoponendo all'esame del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, la concordata ipotesi di adeguamento;
Vista la nota del 7 febbraio 2005, con la quale, ai sensi della menzionata disposizione di legge, il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, in riferimento anche a voci di costo diverse dal prezzo del gasolio, ha proposto una diversa ipotesi di adeguamento tariffario, che si pone, in parte, al di fuori di quanto concordemente stabilito nell'intesa del Governo con le associazioni di categoria di cui al citato protocollo del 29 novembre 2004;
Vista la lettera del 24 marzo 2005, con la quale sono state interpellate a riguardo le regioni, nonche' le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati, come stabilito dall'art. 53, comma 1, della legge n. 298/1974;
Viste le osservazioni pervenute;
Vista la lettera del 31 maggio 2005 del Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose;
Considerato che la situazione congiunturale e' tale da non consentire assolutamente un incremento tariffario dell'ordine di grandezza auspicato dal Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, che comporterebbe la ricaduta di oneri non sopportabili dal sistema produttivo nazionale, a scapito della sua competitivita', e dai consumatori, pur riconoscendosi la necessita' di consentire alle imprese di autotrasporto il recupero dei maggiori costi indotti dall'andamento dell'inflazione riferita al comparto;
Ritenuto che l'incremento dei costi di esercizio non sembra essersi attestato su indici aumentati in modo abnorme negli ultimi due anni, per cui appare congruo un adeguamento delle tariffe attualmente in vigore pari al 5%, che corrisponde all'andamento dell'inflazione riferita al «capitolo trasporti», a partire dall'ultimo adeguamento tariffario (agosto 2003), comprensivo dell'innalzamento del prezzo del gasolio;
Decreta:
Art. 1.
1. Le tariffe di cui al decreto ministeriale dell'8 novembre 1982 sono aumentate nella misura del 5% rispetto a quelle in vigore.
2. Tale adeguamento e' riferito:
ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella C delle indicate disposizioni;
alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;
alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5, e relativa tabella A delle richiamate disposizioni.
 
Art. 2.
1. L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non e' applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al comma 4 dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982.
2. Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito di analoghi accordi economici conclusi tra le parti interessate.
 
Art. 3.
1. Sono confermati il valore ed il regime degli sconti previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990.
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 9 giugno 2005
Il Ministro: Lunardi
 
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