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| Gazzetta n. 144 del 23 giugno 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 13 giugno 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione   della   qualita'  nell'agroalimentare  a  r.l.»,  ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio   2005   con  i  quali  la  validita'  dell'autorizzazione triennale    rilasciata   all'organismo   di   controllo   denominato «Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare  a r.l.», con decreto del 21 marzo 2001, e' stata prorogata fino al 4 luglio 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi» allo schema tipo di  controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale del 20 dicembre 2004, protocollo n. 68316;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 21 marzo 2001;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare  a  r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con   decreto   21 marzo   2001,  ad  effettuare  i  controlli  sulla indicazione  geografica  protetta «Fagiolo di Sarconi» registrata con il  regolamento  della  Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia'  prorogata con decreti 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 28 settembre 2004  e  20 gennaio  2005,  e'  ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 luglio 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 21 marzo 2001.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 giugno 2005
 Il direttore generale: Abate
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