Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 13 giugno 2005 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il decreto 17 febbraio 2005 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» con decreto 11 marzo 2002 e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 marzo 2005; Considerato che il Consorzio di tutela del Prosciutto di Parma, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 marzo 2002; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogate con decreto 17 febbraio 2005, e' ulteriormente prorogata a novanta giorni a far data dall'8 luglio 2005. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 11 marzo 2002. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 giugno 2005. Il direttore generale: Abate |
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